Coniuge divorziato e coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità

Tribunale di Modena, sent. 11 febbraio 2022 – Pres. Di Pasquale, Rel. Bolondi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 2924 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno
2021 V.G.
promossa da
X (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato …
RICORRENTE
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. ***), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato …
e contro
Y , rappresentata e difesa dall’Avvocato
RESISTENTI
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Z è deceduto il 17.12.2020 a ***. Gli sono sopravvissuti la moglie Y , sposata il 28.7.2004, e la ex
moglie X, sposata il 18.4.1964, da cui il Z ha successivamente divorziato con sentenza del Tribunale
di Varese n. 603 del 17.9.1996.
Al momento del decesso, Z era titolare di pensione di vecchiaia VFS 024 5000 00160778 di importo
lordo di euro 1.758,89 mensili, mentre la ex moglie godeva di assegno divorzile dell’importo di
euro 389,51 mensili.
2. Con ricorso del 10.6.2021, X ha domandato ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge 898/1970,
l’attribuzione della quota ritenuta di giustizia della pensione di reversibilità dell’ex marito, oltre al
pagamento degli arretrati a far data dalla morte di quest’ultimo.
A sostegno della pretesa avanzata, la ricorrente ha allegato la lunga durata del matrimonio,
precarie condizioni di salute, e la percezione di pensione di vecchiaia di euro 800,00 mensili circa,
insufficiente a far fronte alle proprie esigenze.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita Y, in proprio e nell’interesse del figlio minore C., nato il
7.5.2005, chiedendo attribuirsi a sé e al figlio le rispettive quote della pensione di reversibilità del Z
ritenute di giustizia.
La resistente ha riferito di versare in condizione di sostanziale indigenza a causa del proprio stato
di disoccupazione e di essere onerata del mantenimento del figlio minore.
4. Si è costituito anche l’I.N.P.S. nella sostanza rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
L’Istituto ha precisato di aver sinora liquidato la pensione di reversibilità SFS 024 5000 01366408, a
far data dal 19.1.2021, alla moglie Y , unitamente alla quota per il figlio minore C., per l’importo
complessivo lordo di euro 1.407,11.
5. All’udienza in data 1.12.2021 i difensori delle parti hanno chiarito non essere in discussione la
quota della pensione di spettanza del figlio minore C.. La controversia ha, dunque, per esclusivo
oggetto la ripartizione della restante quota di spettanza del coniuge superstite.
§
L’art. 9, terzo comma, della legge 898/1970, come noto, enuncia il solo criterio della “durata del
rapporto” ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex
coniuge titolare di assegno divorzile.
Nella fattispecie, la durata dei rispettivi rapporti con il Z è di anni 24 per la ricorrente, cioè dal 1964
al 1988, anno dell’inizio del giudizio di separazione personale, a seguito della quale il rapporto
coniugale tra i due è cessato senza più riprendere, e di anni 16 per la resistente, ossia dal 2004 al
2020, anno di decesso del coniuge.
Applicando il solo criterio matematico di legge fondato sulla durata dei rispettivi rapporti, la
pensione di reversibilità di cui trattasi dovrebbe essere suddivisa per il 60% alla ricorrente e per il
40% alla resistente.
La S.C. ha tuttavia sottolineato che il giudice, nell’effettuare la ripartizione di cui trattasi, debba
valutare ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali l’entità
dell’assegno divorzile di cui è titolare l’ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi
diritto (di recente in tal senso cfr. Cass., 25.5.2021, n. 14383; Cass., 13.11.2020, n. 25656).
Si tratta di indicazione condivisibile, con la precisazione però che tali parametri aggiuntivi possono
avere funzione di semplici correttivi del solo criterio indicato espressamente dalla norma.
Si possono, dunque, considerare in tale prospettiva le circostanze di seguito elencate.
La ricorrente:
– ha 78 anni;
– era titolare di assegno divorzile dell’importo di euro 389,51 mensili;
– gode di pensione di vecchiaia di importo lordo di euro 1.130,04 (doc. 4 dell’I.N.P.S.);
– non sostiene oneri abitativi.
La resistente:
– sta per compiere gli anni 43;
– ha riferito di essere disoccupata, ma è donna giovane e in salute e quindi senz’altro in possesso di
capacità lavorativa;
– non sostiene oneri abitativi, vivendo nella ex casa coniugale;
– è la sola erede, assieme al figlio, del patrimonio del coniuge defunto, di cui non ha precisato
l’entità, nemmeno per sommi capi, limitandosi a riferire laconicamente essere “ancora in corso le
operazioni di inventario e che la dichiarazione di successione non è ancora stata presentata”, condotta da
valutarsi in suo sfavore ex art. 116, secondo comma, c.p.c.;
– ha un figlio di anni 16 del cui mantenimento è gravata.
Sulla base della valutazione complessiva degli elementi riportati, il Collegio ritiene equo apportare
un correttivo alla suddivisione risultante dalla mera applicazione del criterio matematico della
durata dei rispettivi rapporti matrimoniali e stabilire che la pensione di reversibilità di cui si
discute sia ripartita in parti uguali tra la ricorrente e la resistente, naturalmente al netto della quota
di spettanza del figlio C. come visto non in contestazione.
La ricorrente ha, inoltre, svolto nei confronti dell’I.N.P.S. domanda di corresponsione degli
arretrati a far data dal decesso dell’ex marito.
La richiesta è fondata.
La S.C. ha sottolineato, in modo condivisibile, che “in presenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di
reversibilità, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art.
13 dell’ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite
avente – in quanto tale – natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce
un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del
comma 2 del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di
reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite,
con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall’omologo diritto spettante
all’anzidetto coniuge superstite. Onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un
proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità … Il coniuge superstite, pertanto, non è più l’unico
naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni Unite
12 gennaio 1998, n. 159). Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il
coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell’Ente erogatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837)
ed è dunque a carico di quest’ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito
per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità
corrisposto dall’Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul
trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello del decesso dell’ex coniuge” (Cass., 27.9.2013, n. 22259, che ha precisato come
resti ovviamente salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le
somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.).
L’I.N.P.S. dovrà, pertanto, corrispondere alla ricorrente gli arretrati non versati, a far data dal
decesso di Z, nella misura del 50% stabilita, relativa alla sola quota di spettanza del coniuge
superstite, esclusa, dunque, la quota del figlio minore.
Le spese di lite vengono, infine, integralmente compensate in ragione dell’esito finale del giudizio
e considerato anche il fatto che tutte le parti si sono, sin dal principio, rimesse alle determinazioni
del Tribunale circa il quantum da riconoscersi a ciascuna, sì che non è possibile applicare il
principio di soccombenza di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione disattesa e respinta:
– stabilisce che la pensione di reversibilità di Z., deceduto il 17.12.2020 a Carpi, spettante al coniuge
superstite – esclusa, dunque, la quota spettante al figlio minore C.– sia così ripartita: 50% alla
ricorrente X e 50% alla resistente Y ;
– ordina all’I.N.P.S. di procedere al pagamento alle aventi diritto secondo le quote sopra indicate;
– ordina inoltre all’I.N.P.S. di versare alla ricorrente X gli arretrati di tale pensione di reversibilità
del coniuge superstite secondo la quota del 50% a essa spettante;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.1.2022