Giurisdizioni diverse fra domande di affidamento e mantenimento del minore.

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 3 marzo 2022, n. 7103
Rilevato che:
1. Con decreto n. 2703/2020 pubblicato il 6-10-2020, la Corte d’Appello di Roma,
in parziale riforma del decreto reso dal Tribunale di Roma, ha dichiarato
sussistere la giurisdizione di detta Autorità giudiziaria italiana sulle sole domande
avanzate da K.E. in ordine alla determinazione dell’assegno mensile dovuto da
M.F. per il mantenimento del figlio Ma.Fe.Vi. , nato il (omissis) , alla ripartizione
fra essi genitori del costo delle spese straordinarie ed alla relativa
regolamentazione, alla messa a disposizione del figlio di un alloggio quando in
(…) con la madre. In relazione a dette domande, a mente del disposto dell’art.
353 c.p.c., la Corte d’appello ha rimandato le parti innanzi al Tribunale di Roma
con termine di tre mesi per la riassunzione della causa, confermando, per il
resto, la pronuncia con la quale il Tribunale ha dichiarato non sussistere la
propria giurisdizione sulle altre istanze formulate dalla ricorrente, nonché
dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese di lite per entrambi i
gradi del giudizio.
2. Avverso il suddetto decreto, M.F. propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi e illustrato con memoria, nei confronti del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, che è rimasto intimato, e di K.E.
, che resiste con controricorso, illustrato con memoria.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art.
375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e norme di
diritto in particolare della L. n. 218 del 1995, artt. 36 bis, 37 e 42 nonché dell’art.
5 della Convenzione dell’Aja del 1996 e la violazione del foro del minore e del
c.d. “principio di prossimità” e adduce che la Corte di merito, scindendo la
domanda di affidamento da quella di mantenimento del minore e ritenendo
quest’ultima non rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione dell’Aja del
1996 ai sensi dell’art. 4 di detta Convenzione, era incorsa in numerose violazioni
di legge. In particolare il ricorrente deduce che: a) le norme citate nella sentenza
impugnata riguardano solo il criterio di scelta della disciplina sostanziale (L. n.
218 del 1995, art. 36 bis) e la giurisdizione limitatamente a questioni inerenti la
filiazione o rapporti personali tra padre e figlio (art. 37 stessa legge), mentre
nella specie oggetto del contendere è la violazione della responsabilità
genitoriale; b) erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la L.
n. 218 del 1995, art. 42 che riguarda la giurisdizione e la legge applicabile in
materia di protezione dei minori e che richiama la Convenzione dell’Aja,
dovendosi applicare il fondamentale principio della residenza abituale del
minore, nella specie in (…), o principio di prossimità, che prevale e deroga a tutti
gli altri principi in relazione a ogni questione inerente la responsabilità
genitoriale, come chiarito da numerose pronunce di questa Corte che richiama e
da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23100/2019, pronunciata in una
fattispecie che assume essere simile a quella oggetto del presente giudizio; c) il
principio di prossimità riguarda la responsabilità genitoriale nella sua globalità,
e quindi anche l’obbligo di mantenimento, mentre non esiste alcuna norma di
carattere generale che consenta di derogare al foro del minore allorché la
domanda di mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento,
avendo, peraltro, la madre chiesto all’autorità giudiziaria della Federazione
Russa di pronunciarsi anche sugli obblighi di mantenimento, salvo, di seguito,
rinunciare a quella domanda in corso di causa; d) l’art. 1, u.c. Convenzione
dell’Aja del 1996 espressamente definisce la responsabilità genitoriale
comprendendovi tutti i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori nei confronti della
persona e dei beni dei minori e, come statuito dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass. SU n. 24608/2019 e SU n. 30657/2018), la domanda relativa al
mantenimento del figlio ha natura accessoria rispetto a quella sulla
responsabilità genitoriale, non potendosi operare alcuna scissione della
domanda, come erroneamente effettuato dalla Corte d’appello; e) tali principi
erano stati ribaditi anche in relazione ai regolamenti attuativi della Convenzione
dell’Aja di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 45.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 218 del
1995, art. 45 che richiama, quanto alle obbligazioni alimentari nella famiglia, la
legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008
e l’art. 3, lett. d) prevede che l’autorità giurisdizionale competente, in via
esclusiva, a conoscere della domanda relativa a un obbligazione alimentare è
quella competente a conoscere dell’azione sulla responsabilità genitoriale,
qualora risulti ad essa accessoria, viste le richieste proposte dalla madre al
giudice italiano.
3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 38 disp. att. c.c., art. 709
ter c.p.c. e art. 15 Reg. CE n. 2201/2003 sulla competenza a decidere
dell’affidamento e mantenimento del minore di coppie non unite da vincolo
matrimoniale. Deduce che le norme citate radicano il foro del minore per ogni
provvedimento che lo riguardi, ivi compreso quello relativo all’assegno di
mantenimento in suo favore, nel luogo di residenza abituale del minore stesso,
o comunque nel luogo in cui ha il domicilio il soggetto della cui situazione
giuridica si discute, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama,
ribadendo che il figlio, pur se nato a (…) e avente la doppia nazionalità (italiana
e russa), ha la residenza anagrafica in Russia, dove ha sempre vissuto da quando
aveva tre mesi di età.
Ritenuto che:
1. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume difettare del carattere
di definitività il provvedimento impugnato. Secondo il più recente orientamento
delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., 25774/2015), la sentenza con cui il
giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la
causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile
con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel
divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in
cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi
solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non
chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (conf. tra le tante
Cass. 10015/2021 e Cass. 133/2017).
2. Tanto precisato, si pone, nella specie, la questione di giurisdizione in ordine
alle domande aventi ad oggetto: il mantenimento del figlio minore, che ha doppia
cittadinanza (italiana e russa) e risiede abitualmente in Russia; la ripartizione
tra i genitori del costo delle spese straordinarie; la disponibilità di un
appartamento a (…) per il soggiorno in Italia del minore, accompagnato dalla
madre.
2.1. La Corte di merito ha rilevato che le suddette domande erano state proposte
dalla madre in via autonoma rispetto alle altre pretese attinenti alla
responsabilità genitoriale, avendo già deciso il giudice russo in ordine
all’affidamento e alla collocazione del figlio, e ha ritenuto non applicabile nella
specie il principio della giurisdizione del giudice dello Stato ove il minore ha
residenza abituale (art. 5 della “Convenzione sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori” stipulata all’Aja il
19 ottobre 1996, ratificata dall’Italia con la L. 18 giugno 2015, n. 101), poiché
l’art. 4 della stessa Convenzione stabilisce che “Sono esclusi dall’ambito della
convenzione…. e) gli obblighi degli alimenti….”.
La Corte territoriale, in ragione di detta esplicita esclusione, qualificate le
domande come rientranti nella categoria delle azioni a tutela degli “obblighi degli
alimenti”, ha, di conseguenza: ritenuto inapplicabile la L. n. 218 del 1995, art.
42 che rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sostituita ratione
temporis dalla Convenzione dell’Aja del 1996; ha ravvisato sussistente la
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, in base a quanto previsto dalla L.
n. 218 del 1995, art. 37; e ha individuato la legge sostanziale applicabile in base
al disposto dell’art. 36 bis medesima Legge.
La Corte d’appello ha, inoltre, precisato che con la sentenza delle Sezioni Unite
di questa Corte n. 23100/2019, diffusamente richiamata dal ricorrente anche nel
presente giudizio, era stata affermata la competenza dell’Autorità giurisdizionale
svizzera a decidere anche sulla domanda di alimenti dovuti per il minore, poiché
accessoria a quella inerente la responsabilità genitoriale, in forza dell’espresso
richiamo all’art. 5, par. 2, lett. c) Convenzione di Lugano del 30.10.07, entrata
in vigore l’1.10.2010, alla quale non risulta aver aderito la Federazione Russa.
Osserva il Collegio che, nella citata sentenza delle Sezioni Unite (pag. 11), è in
effetti precisato espressamente che il fondamento della competenza del giudice
svizzero, ossia dello Stato di residenza abituale del figlio, sulla domanda di
mantenimento è la convenzione di Lugano, non il reg. CE che non può applicarsi
ad uno stato terzo, non facente parte dell’Unione Europea, quale è la Svizzera.
Inoltre, nel caso scrutinato con la citata sentenza si discuteva anche di
affidamento del figlio e di diritto di visita dei genitori, oltre che di mantenimento,
e solo in relazione a quest’ultimo – la competenza giurisdizionale è stata
individuata in base alle previsioni della Convenzione di Lugano. In quella
fattispecie, per contro, in tema di affidamento, collocazione e visita del minore,
la fonte regolatrice del criterio di individuazione della giurisdizione è stata
individuata nell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, che è per l’appunto,
anche per gli Stati non facenti parte dell’Unione Europea ma aderenti alla citata
Convenzione, quale è anche la Federazione Russa, quello dell’ultima residenza
abituale del minore. E infatti, nel caso in esame, come si dà atto nella sentenza
impugnata ed è incontroverso tra le parti, il giudice russo ha già statuito in punto
di affidamento e visita del figlio, facendo così applicazione del citato art. 5.
2.2. La controricorrente ha rimarcato l’inapplicabilità, nella specie, del reg. CE,
da cui si ricava il carattere necessariamente accessorio della domanda di
mantenimento (ex art. 3, lett. d reg CE n. 4/2009 cfr. Cass. S.U. 30657/2018;
2276/2016; 27091/2017), e ha richiamato la Convenzione di assistenza
giudiziaria firmata a Roma il 25 gennaio 1979 e ratificata con L. n. 766 del 1985
dell’11 dicembre 1985, che si assume applicabile in luogo del Regolamento
Europeo 4/2009 e che all’art. 1 prevede: “I cittadini di una Parte Contraente
hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle
procure e ad altre istituzioni dell’altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione in
conformità con la legislazione di quest’ultima rientrino cause civili (ivi comprese
quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e
sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell’altra Parte Contraente”.
Pertanto, ad avviso della controricorrente, in coordinamento con i principi
generali di diritto internazionale privato (L. n. 281 del 1995, artt. 37 e 45 ed
artt. 3 e 9 c.p.c.), anche in base alla suddetta convenzione, è sussistente la
giurisdizione del Giudice italiano nella fattispecie che si sta scrutinando. Va
aggiunto, per quanto occorra, che la Convenzione dell’Aja del 2-101973 – a cui
ha aderito la Russia -, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e della questione di
giurisdizione posta dal ricorso, si chiede di stabilire:
i) se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore,
stabilito dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’art.
4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 42 nel
caso in cui: la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa;
l’autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all’affidamento e alla
collocazione del figlio; e l’oggetto del giudizio instaurato innanzi all’autorità
giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a
prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario;
ii) se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha
escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell’Aja del 1996, si
possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai
provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele
(cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l’affermazione di detti principi e
dell’inapplicabilità dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961,
vigente ratione temporis).
4. Non ravvisandosi quella evidenza decisoria che consente la definizione della
questione di giurisdizione da parte della sezione semplice ai sensi dell’art. 374
c.p.c., comma 1, vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per le determinazioni
di competenza.
5. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le
generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente
provvedimento.
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della
questione di giurisdizione, di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 1 e art. 374 c.p.c., comma 1.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le
generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente
provvedimento.