La configurabilità dello stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 14 dicembre 2021, n. 45929; Pres. Di Stefano, Rel. Cons. Vigna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero del Tribunale di Taranto;
Nel procedimento a carico di:
N.S., nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 6.05.2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con ordinanza emessa in data 6 maggio 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto non ha
convalidato l’arresto di N.S., eseguito il 5 maggio 2021 dai Carabinieri di (OMISSIS) per il delitto di
cui all’art. 572 c.p. La convalida è stata negata per l’assenza del requisito della flagranza del reato,
sul rilievo che i fatti denunziati erano già accaduti nel momento in cui si era verificato l’intervento
dei militari, i quali non avevano potuto assistere “neppure a un segmento di azione riconducibile al
delitto di maltrattamenti”.
In particolare, la dinamica dei fatti viene così riassunta:
-il 4 maggio 2021 alle ore 10.00 R.C., coabitante con l’indagato, si recava dai carabinieri, riferendo
loro della lite intercorsa con N. la sera precedente all’interno dell’abitazione;
– alle ore 11.00 la R. chiedeva l’intervento degli operanti presso l’abitazione ove vi era anche l’indagato
e dichiarava di temere per la propria incolumità, pur soggiungendo di non volere denunciare il
compagno il quale insisteva per la riappacificazione;
– all’interno della abitazione i carabinieri notavano unicamente alcuni suppellettili danneggiati.
Il G.i.p. rilevava, poi, l’assenza dei requisiti di colpevolezza difettando il vincolo parafamiliare tra
autore del reato e persona offesa.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il
Tribunale di Taranto, lamentando l’erronea interpretazione della legge e i vizi motivazionali, per
contraddittorietà ed illogicità manifesta, laddove era stato effettuato un giudizio sulla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, ritenendoli mancanti, senza però considerare che le parti convivevano
da un mese e che in tale periodo l’indagato aveva maltrattato con abitualità la compagna.
3.La difesa ha depositato – a mezzo PEC – una memoria nella quale si evidenziano l’assenza di
flagranza o di flagranza differita, la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 572
c.p., e la assenza di querela nell’ipotesi di riqualificazione del reato in altro meno grave.
4.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
4.1. Se è vero che il G.i.p. non doveva, in sede di convalida dell’arresto, valutare la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, è, del pari, vero che quest’ultimo ha congruamente motivato, come
previsto dalla legge, sull’assenza del requisito della flagranza/quasi flagranza, requisito rispetto al
quale nulla, invece, si dice nel ricorso.
4.2. Mette conto sottolineare che è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in
famiglia allorchè il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una
situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti
dagli operanti (Sez. 6, n. 7139 del 16/01/2019, G., Rv. 275085).
La flagranza del reato può, quindi, essere desunta sulla base della constatazione da parte delle forze
dell’ordine delle condizioni dell’abitazione, delle modalità con le quali era stato richiesto l’intervento
d’urgenza o delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi presso terzi per
sottrarsi all’aggressione dell’indagato.
E’ di tutta evidenza come nel caso in esame non si sia verificato nulla di tutto ciò e come, pertanto,
correttamente il G.i.p., escludendo il requisito della flagranza, non abbia potuto procedere alla
convalida dell’arresto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.