Irripetibili le somme versate a titolo di mantenimento a carattere alimentare

Tribunale Civitavecchia, Sent., 14 settembre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 trattenute in
decisione all’udienza del 21 aprile 2021 con termine per il deposito delle memorie di replica scaduto
in data 10 luglio 2021,

TRA

S.S.S. nato a M. il (…) (cod.fisc. (…)) con domicilio eletto in Roma alla via Serradifalco n.7 presso lo
studio dell’Avv. Antonio Fava (cod. fisc. (…)) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato
rilasciato su foglio separato depositato telematicamente
– OPPONENTE

E

S.I. nata a R. il (…) C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S., 7 e S.M. C.F. (…), res.te in F. alla Via dei S. 7
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella Biagini presso il cui studio in Frascati alla Via Ajani 12
sono elettivamente domiciliati, come da procura a margine della comparsa di costituzione
– OPPOSTI

OGGETTO: opposizione alla esecuzione (art. 615 comma 1 e comma 2 c.p.c.)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato dal figlio S.M. il
pagamento della somma di Euro 16.399,44 di cui:
– Euro 15.600,00 per omesso mantenimento dal mese di Ottobre 2016 al Dicembre 2019;
– Euro 390,64 a titolo di rivalutazione monetaria;
– Euro 300,00 per compensi precetto;
– Euro 13,80 per Cap;
– Euro 50 per spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver adempiuto in larga parte agli obblighi di pagamento dell’assegno di
mantenimento previsti dai provvedimenti giudiziari e che comunque la somma dovuta al figlio non
era pari ad Euro 15.600,00 bensì Euro 11.600,00 mentre la somma dovuta per rivalutazione monetaria
non doveva essere pari ad Euro 390,64 bensì ad Euro 209,00 e che, inoltre, egli aveva versato per il
figlio la complessiva somma di Euro 10.217,26 per viaggi a Londra, attrezzature per il lavoro, ed una
borsa di studio.
Con atto di citazione in opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c. il Sig. S.S.S. proponeva opposizione
avverso il precetto notificatogli, ex art.140 c.p.c. con il quale gli era stato intimato da S.I. il pagamento
della somma di Euro 48.743,12, per le seguenti causali:
– Euro 46.800,00 a titolo di mantenimento dovuto dall’ottobre 2016 al dicembre 2019;
– Euro 1.171,92 a titolo di rivalutazione
– Euro 600,00 compenso per precetto Euro 90,00 spese generali al 15%
– Euro 31,20 cpa al 4% Euro 50,00 spese di notifica precetto.
Sosteneva l’opponente di aver integralmente versato l’assegno di mantenimento e che il calcolo della
rivalutazione monetaria era palesemente errato in quanto la somma dovuta era pari ad Euro 627,58.
I due giudizi erano riuniti con provvedimento adottato all’udienza del 23 gennaio 2021.
Successivamente si costituivano i convenuti contestando quanto dedotto dalla parte opponente
perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza del 21 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini
per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
I due atti di precetto opposti si fondano su due provvedimenti giudiziari: il provvedimento del 19
giugno 2014, il Presidente f.f. del Tribunale di Velletri e la successiva sentenza del Tribunale di
Velletri, pubblicata il diciotto marzo 2019.
Con il primo si era previsto, a carico del sig. S.S.S. l’obbligo di corrispondere alla ricorrente la
complessiva somma di Euro 1300,00, di cui Euro 700,00 per il suo mantenimento ed Euro 600,00 per
il mantenimento del figlio M. – somme da rivalutarsi annualmente.
La seconda aveva posto a carico dello S. con decorrenza dal 16 settembre 2016 l’obbligo del
versamento di un contributo per la moglie di Euro 700,00 mensili e per il figlio M. di Euro 900,00
mensili (di cui Euro 400,00 mensili da versare direttamente al ragazzo e il residuo alla madre) oltre
al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, nel corso di questo giudizio, è intervenuta la sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte
d’appello di Roma che ha stabilito quanto segue:
“condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro400,00 mensili a titolo di mantenimento
per la stessa, oltre rivalutazione annuale Istat;
condanna S.S.S. a pagare a I.S. dal primo gennaio 2019 Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese
straordinarie per il mantenimento del figlio M.S.;
condanna S.S.S. a pagare al figlio M.S. Euro 350,00 mensili per il mantenimento dello stesso;
conferma per il pregresso la sentenza impugnata”.
Sulla base di tali provvedimenti deve ritenersi che l’opponente fosse tenuto al pagamento alla sig. S.
fino al 26 settembre 2016 della somma di Euro 1.300 mensili, fino al 31 dicembre 2018 della somma
di Euro 1.200 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro 750,00 ed al figlio M. dal 26 settembre 2016
fino al 31 dicembre 2018 della somma di Euro 400,00 e dall’1 gennaio 2019 della somma di Euro
350,00.
Nell’atto di precetto intimato dalla sig.ra S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 386/2020,
questa ha sostenuto che l’opponente non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre
2019 e che era, quindi debitore della somma capitale di Euro 47.971,42 (pari a 39 mesi*1.200,00 oltre
rivalutazione monetaria).
Con riferimento a questo atto di precetto l’opponente ha sostenuto che dal mese di giugno 2014 e
fino al mese di febbraio 2019, il sig. S. ha corrisposto alla signora S., ogni mese la somma di Euro
1300,00 e dal mese di marzo 2019 e fino al mese di dicembre 2019 ha corrisposto ogni mese la somma
di Euro 1200,00.
Dalle copie degli estratti conto prodotti (cfr. allegati 2-5 all’atto di opposizione) e non contestati
tempestivamente dalla parte convenuta emerge l’effettuazione di tali pagamenti.
Pertanto l’opposizione deve essere accolta con riferimento alla quota capitale in quanto l’assegno di
mantenimento risulta versato ed anzi vi è una eccedenza di Euro 3.000 relativamente al periodo
ottobre 2016 – marzo 2019 nel quale era stata versata la somma mensile di Euro 1.300 mentre la
sentenza del Tribunale di Velletri aveva ridotto l’importo ad Euro 1.200 (e la successiva sentenza
della Corte d’appello ad Euro 750,00 a decorrere dall’1 gennaio 2019).
L’opposizione deve essere accolta anche con riferimento alla rivalutazione monetaria in quanto la
somma indicata in atto di precetto è palesemente esorbitante in quanto interessi e rivalutazione sulla
somma determinata dal Tribunale e poi modificata dalla Corte d’Appello ammontano alla somma
pari ad Euro 379,64 calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo inferiore non solo
a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di opposizione.
Tale somma risulta, peraltro, ampiamente versata dall’opponente in quanto, come si è visto, lo stesso
per il periodo ottobre 2016 – marzo 2019 ha versato una somma di 100 euro mensili eccedente rispetto
a quella poi determinata dal Tribunale.
Proprio con riferimento a tale eccedenza la parte opponente ha proposto domanda di restituzione
delle somme versate.
A tale proposito deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 febbraio 2020 n.
3659 ha stabilito che la domanda restitutoria delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c.
può essere accolta nelle ipotesi, che ricorre nel caso in esame, di inesistenza originaria o
sopravvenuta del titolo di pagamento (nello stesso senso Cass. n. 18266 del 2018) ed ha tuttavia
precisato che l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica
ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare.
Nella stessa pronuncia si chiarisce che la natura alimentare non sussiste solo ove l’assegno ne
abbiano beneficiato figli maggiorenni oramai indipendenti economicamente per un periodo in cui
era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014).
Nel caso in esame le varie pronunce giudiziarie, compresa quella recente della Corte d’appello di
Roma, hanno evidenziato che l’obbligo di mantenimento del figlio M., maggiorenne ma non
autosufficiente, sussiste ancora oggi; di conseguenza il versamento dell’assegno di mantenimento
continua ad avere natura alimentare e la restituzione non può essere disposta.
Nell’atto di precetto intimato da M.S., oggetto della opposizione iscritta a ruolo al n. 377/2020, questi
ha sostenuto che il padre non aveva pagato alcunché nel periodo ottobre 2016-dicembre 2019 e che
era, quindi debitore della somma capitale di Euro 15.990,64 (pari a 39 mesi*400 oltre rivalutazione
monetaria).
L’opponente ha sostenuto di aver versato la somma di Euro 4.000,00 direttamente con bonifico sul
suo conto corrente da marzo a dicembre 2019, così come risulta dagli estratti conto allegati, oltre alla
somma di Euro 10.217,06 che deve compensare parzialmente il residuo credito di Euro 11.990,64.
Il pagamento della somma di Euro 4.000,00 risulta documentalmente mentre la compensazione
dell’assegno di mantenimento con le somme versate al figlio è preclusa dalla già rilevata natura
alimentare dell’assegno stesso (cfr. Cass. 14 maggio 2018 n. 11689).
L’opposizione deve essere inoltre accolta con riferimento alla determinazione della rivalutazione
monetaria che ammonta ad Euro 132,64 calcolata applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo
inferiore non solo a quella indicata in atto di precetto ma anche a quella indicata nello stesso atto di
opposizione.
Le spese del precetto notificate da M.S. devono essere computate sulla base del valore della
controversia e devono essere liquidate sulla base del parametro medio e sono, quindi, pari ad Euro
225,00 oltre accessori, mentre, in considerazione della materia, vi è esenzione dalle spese di notifica.
Concludendo, l’opposizione al precetto notificato da S.I. deve essere accolta mentre l’opposizione a
precetto notificato da M.S. deve essere accolta parzialmente con riferimento alla somma di Euro
4.000, alla riduzione dell’ammontare della rivalutazione monetaria e delle spese di precetto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. deve osservarsi che in
tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce
presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della
infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l’acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la notifica da parte di S.I. del precetto per somme già versate integra un
comportamento che è contrario alla normale diligenza.
Pertanto la domanda deve essere accolta e la opposta deve essere condannata in via equitativa al
risarcimento del danno liquidato in una somma pari alle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 37
del 2018 riguardo alla posizione di S.I. mentre devono essere compensate rispetto alla posizione di
S.M. in considerazione dell’accoglimento solo parziale della opposizione.
Infatti, secondo l’orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. 21 gennaio 2020, n. 1269) se vi è
un accoglimento solo parziale dell’unica domanda proposta il giudice ha il potere di disporre la
compensazione in tutto o in parte delle spese legali in quanto ciò costituisce legittimo esercizio del
potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di
soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (potendosi
predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda
proposta, articolata o meno in più capi) ed avendo nel caso in esame l’opponente sostenuto
l’integrale insussistenza di un credito che per una parte rilevante era, invece, realmente sussistente.

P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nelle cause civili di primo grado riunite
iscritte al n. 377 R.G. e al n. 386 dell’anno 2020 così provvede:
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. al precetto notificato da S.I. e dichiara che quest’ultima non
ha diritto di agire esecutivamente sulla base dei titoli indicati in precetto;
accoglie l’opposizione proposta da S.S.S. a precetto notificato da S.M. e dichiara che quest’ultimo ha
diritto di agire esecutivamente nei confronti di S.S.S. per la somma di Euro 12.060,94;
condanna S.I. al pagamento a titolo di responsabilità aggravata a S.S.S. della somma di Euro 5.534,00;
rigetta le altre domande;
condanna S.I. al pagamento a S.S.S. delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 5.534,00 oltre
rimborso spese generali, Iva e CPA
dichiara compensate tra le parti S.S.S. e S.M. le spese del giudizio.