La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinata alla continuazione della funzione di sostegno economico

Tribunale Roma, Sez. I, Sent., 6 ottobre 2021 – Pres. Ienzi, Giud. Rel. Albano
La ripartizione della pensione di reversibilità è preordinato alla continuazione della funzione di
sostegno economico
In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore
dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo
cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto,
ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione
del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi
matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto
all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
(Omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d’udienza, L.L., premesso che, in data
04.02.1967, in Roma, contraeva matrimonio con B.G.P.; dall’unione matrimoniale nascevano due
figli; con sentenza n. 2901\1991 emessa in data 30 novembre 1991 e pubblicata il successivo 6
dicembre, il Tribunale Civile di Roma – Sezione Prima ha pronunciato la cessazione degli effetti civili
del loro matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito un assegno divorzile pari a L. 2.000.000
(duemilioni), attuali Euro. 1.033,00; che in data 09.06.2016 il sig. B. contraeva matrimonio con la sig.
S.A.G.D.L.C. in P.-L. (C.); che il sig. B.G.P., decedeva in data 16.10.2019; ha chiesto a questo Tribunale
di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto ex coniuge
alla medesima spettante.
Si costituiva in giudizio l’E.N., il quale dichiarava in via generale la propria disponibilità ad
effettuare nei confronti della sig.ra L., in qualità di coniuge divorziata, il pagamento di quanto
ricoosciuto pro quota a titolo di pensione di reversibilità alla medesima.
L’E.N. evidenzia, inoltre, che ad oggi non ha erogato ancora alcuna somma a titolo di reversibilità,
in attesa della doverosa sentenza di accertamento del Tribunale, come per legge. Evidenzia altresì
che, all’epoca del decesso, nell’ottobre 2019, il Sig. B. percepiva un trattamento pensionistico a tiolo
di pensione di vecchiaia di importo mensile lordo di Euro 864,87.
Non si costituiva in giudizio la signora S..
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all’udienza del 22.09.2021 il
giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, è indubbio il diritto della L. a percepire una quota del
trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge B.G.P., in quanto titolare di
assegno di divorzio, riconosciutole con sentenza definitiva, e non essendo passata a nuove nozze.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, ai fini della determinazione della quota della pensione di
reversibilità spettante alla ricorrente, occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio
legale della durata dei rispettivi matrimoni (24 anni quello tra la L. e il B., 3 anni quello tra S. e B.)
alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del 1999 e dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis,
Cass. 16093/2012 secondo cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex
art. 9 della L. n. 898 del 1970 a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e
superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è
strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla
continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge
convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di
divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la
ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della
durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di
mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle
rispettive convivenze prematrimoniali”; in senso conforme v. anche Cass. 11202/2018; Cass.
10391/2012, Cass. 10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Dall’istruttoria svolta sono emersi i seguenti elementi:
Dal primo matrimonio sono nati due figli. Dal secondo matrimonio non sono nati figli.
La signora L. non percepisce redditi da lavoro non avendo la stessa, sia durante il matrimonio, sia
successivamente alla separazione prima e al divorzio poi, svolto alcuna attività lavorativa;
La signora S., coniuge superstite, invece, risulta proprietaria di un B.B., denominato H.B., sito a l’A.
– V. 209 E. O. Y O. e dalla stessa attualmente gestito.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie il Collegio reputa equo determinare nella misura del 90%
la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente L., diritto che, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso
dell’assicurato o del pensionato (cfr. in tal senso Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001). La signora S. avrà diritto al rimanente 10%.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l’oggetto della presente controversia giustificano
l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1582/2021 R.G.V.G. così decide:
accerta e dichiara il diritto di L.L., a percepire una quota pari al 90% della pensione di reversibilità
dell’ex coniuge B.G.P., nato a R. il (…) e deceduto il 16.10.2019.
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.