Adozione del maggiorenne impossibile se non vi è il limite di età ed unità familiare

Tribunale di Reggio Emilia, sent. 21 ottobre 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2530/2021 Reg. Volontaria Giurisdizione, promosso con ricorso
depositato in data 25/05/2021 da Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a ***RE), *** n. 10,
rappresentato e difeso dall’Avvocato …ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto
difensore in Castelnovo né Monti (RE), Via Degli Orti n. 1;

RICORRENTE

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

Oggetto: Dichiarazione di adozione del maggiorenne Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a ***
in Via *** n. 125.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato in data 25.05.2021, Caio, nato a *** (MI) il 29.09.1943, residente a *** (RE), ***
n. 10, chiedeva di potere adottare Mevio, nato a *** il 04.05.1956, residente a *** in Via *** n. 125.
Assumeva il ricorrente di essersi coniugato in data 14.03.1981 con la madre dell’adottando, Signora
Cornelia, e di essere legato affettivamente, da moltissimi anni, con il figlio della moglie, il cui padre
era deceduto il 25.11.2020.
Richiamava, quanto alla possibilità di derogare al divario minimo di età previsto dall’art. 291 cod.
civ. (diciotto anni) tra adottante ed adottato, la sentenza n. 7667/2020 Cass. Civ., Sez. I, del 03.04.2020.
Concludeva quindi chiedendo fosse decisa dal Tribunale l’adozione da parte sua del Signor Mevio,
ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Nel presente procedimento interveniva il Pubblico Ministero.
In via istruttoria, venivano assunte informazioni presso la Questura di Reggio Emilia.
All’udienza di comparizione delle parti in data 5 ottobre 2021, veniva raccolto il consenso alla
adozione da parte del ricorrente Caio, dell’adottando Mevio, e della madre dell’adottando Cornelia.
Il ricorrente concludeva insistendo nella domanda di adozione.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di adozione non possa trovare accoglimento.
Costituisce fatto ostativo, ex lege, all’adozione, la circostanza che tra adottante (Miranda Mello
Alvaro) ed adottando (Ferreira Antonio) non vi sia il divario minimo di 18 anni di età previsto
dall’art. 291 cod. civ.
Nel caso concreto, infatti, l’adottante è nato nell’anno 1943 e l’adottando è nato nell’anno 1956;
pertanto, quanto al requisito dell’età ex art. 291 c.c., tra l’adottante e l’adottando vi sono 13 anni di
differenza e non 18 come richiesto dalla norma.
La differenza di età non inferiore a diciotto anni tra adottante ed adottato è sempre stata considerata
una delle condizioni dell’adozione. Infatti, costituendosi un rapporto di filiazione, in virtù della
legge, si vuole che esso imiti la natura e sia il più possibile assimilabile alla filiazione biologica.
La necessità di tale differenza di età è stata più volte confermata anche da diversi interventi della
Corte Costituzionale, che in tali occasioni ha sempre affermato l’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 291.
La Corte Costituzionale, evidenziando le differenze tra l’adozione di maggiorenni e l’adozione dei
minori d’età, già nell’anno 1993 aveva escluso, anche nello specifico caso dell’adozione del figlio del
coniuge, un’identità di situazioni tale da consentire il superamento della differenza di età di almeno
diciotto anni tra adottante ed adottando qualora questi abbia raggiunto la maggiore età (C. Cost.
15.3.1993, n. 89).
Si veda altresì la più recente C. Cost. 23.03.2001, n. 82, la quale ha ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui, per l’adozione di persona maggiorenne,
non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra
adottante e adottando, neppure quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali
concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al
riconoscimento giuridico di legami familiari naturali esistenti nella realtà e pur quando la differenza
di età rimanga ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli, in riferimento agli artt.
2, 3, 30 e 31 Cost. (negli stessi termini si veda infine Corte Costituzionale 17.11.2000, n. 500).

Pur vero inoltre che alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità (tra cui quella
della Cassazione richiamata dal ricorrente) hanno affermato, in caso di adozione dei maggiori di età,
la derogabilità del divario di età richiesto tra l’adottante e l’adottato, ma solo in casi particolari,
quando sia necessario garantire il prevalente interesse, costituzionalmente garantito, dell’unità
familiare.
Al di là dei dubbi circa la fondatezza di una simile interpretazione dell’art. 291 cod. civ., la quale,
sostituendosi ad una valutazione che spetterebbe al legislatore e non all’interprete, superi così il
chiaro dato normativo (e nonostante la Corte Costituzionale si sia espressa in più occasioni in termini
negativi), nel caso di specie, anche volendo per ipotesi ritenere derogabile il divario minimo di età,
non si riscontra, nella situazione concreta, la funzione di “convalida dell’unità familiare” che,
secondo l’orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, consentirebbe un’interpretazione
“flessibile” dell’art. 291 cod. civ.
E’ emerso infatti all’esito dell’istruttoria che, sin dal lontano anno 1979, da quando cioè l’adottando
Mevio ha intrapreso il servizio militare, egli non convivesse più con la madre (Signora Cornelia) e
con l’adottante Signor Caio. L’adottando, all’epoca, una volta congedato dal servizio militare, si è
coniugato, ha avuto una figlia nata nell’anno 1979, la quale a sua volta ha generato due figlie (le due
nipoti del Sig.Caio, così ha infatti dichiarato la madre dell’adottando all’udienza del 05/10/2021: “Mio
figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini perché ha una figlia che ha avuto
due bambine”; il Signor Mevio, alla medesima udienza, ha dichiarato sul punto: “Nell’anno 1979
sono partito per il servizio militare, e da quel momento non ho più abitato con loro perché dopo il
congedo mi sono sposato con mia moglie e siamo andati a vivere in altra abitazione sempre a Milano.
Abbiamo avuto una figlia, nata nel 1979, che adesso è sposata. Io lavoro come commerciante in un
mercato a Milano”).
Adottante ed adottando, coniugati con le rispettive mogli, hanno quindi quantomeno dagli “anni
ottanta” due distinti nuclei familiari di riferimento. Da quell’epoca, inoltre, è venuta altresì a
mancare una effettiva comune residenza, e non può neppure dirsi che tale mancanza di comune
residenza sia stata bilanciata da una frequentazione quotidiana, atteso che l’adottante Caio si è
trasferito da …a …(RE) dall’anno 1996 (egli ha infatti dichiarato all’udienza del 05.10.2021: “vivo con
mia moglie a…, mi sono trasferito da …a …nel 1996”), mentre l’adottando Mevio risiede a Milano
(da sempre, sin dalla nascita, sua città di residenza).
Al riguardo sono significative le dichiarazioni rese in udienza dal signor Mevio (“Io lavoro come
commerciante in un mercato a Milano. Vedo Caio e mia madre Cornelia circa un week end al mese,
inoltre stiamo insieme anche un mese circa nel periodo estivo, ad agosto, a…. Loro hanno anche una
residenza alle Canarie e io li raggiungo là di solito nel mese di febbraio per circa 15 – 20 giorni. Ci
sentiamo per telefono quasi tutti i giorni”), nonché le dichiarazioni della di lui madre, rese sempre
all’udienza del 05/10/2021 (“Mio figlio lo vedo poche volte, perché lui ha famiglia, ha dei nipotini
perché ha una figlia che ha avuto due bambine. Antonio poi è sempre preso sul lavoro con i mercati,
lavora come mercante ambulante al mercato all’aperto, a Milano…”), e le dichiarazioni
dell’adottante Sig. Caio (“lui ha iniziato a vivere con noi da quando aveva 13/14 anni, ha vissuto con
noi sino a quando aveva 22 anni, poi si è sposato ed è uscito di casa. Adesso lo vediamo circa una
volta al mese, a volte viene lui a trovarci a…, altre andiamo noi a Milano…”).
Mancano quindi, nel caso di specie, gli indici comunemente valorizzati per poter ritenere sussistente
una funzione dell’adozione di “convalida dell’unità familiare”, e quindi per poter giustificare
un’interpretazione flessibile dell’art. 291 cit., quali la coabitazione, la condivisione di un progetto di
vita comune, la mancanza di un nucleo familiare per l’uno e per l’altro, pur essendo emerso che tra
le parti sussista un apprezzabile rapporto di affetto ed una volontà di assistenza; elementi, questi
ultimi, che tuttavia, anche volendo seguire per ipotesi l’orientamento giurisprudenziale citato dal
ricorrente, non risultano sufficienti per affermare la derogabilità del divario di età richiesto tra
adottante ed adottato dall’art. 291 cod. civ.
Ne consegue che la domanda di adozione del sig. Ferreira Antonio proposta da parte del sig. Caio
debba essere respinta essendovi tredici anni di età di differenza tra l’adottante e l’adottando.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
respinge il ricorso; nulla sulle spese.