Addebito alla moglie fedifraga se non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto

Corte d’Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale in grado d’appello iscritto al n. 1339/2019 R. G.,
promosso da

XX [recte : coniuge separato ( moglie ) di yy] nata in Austria il (omissis) (omissis) 1970, residente in
Ferrara via (omissis) n. (omissis) con il patrocinio dell’avv. …
Appellante

contro

YY [ recte : coniuge separato ( marito ) di xx] nato a Milano il (omissis) (omissis) 1972 residente in
(omissis), (Ferrara), via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’avv. …
Appellato

in punto a
“appello avverso la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara”
con l’intervento del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione
impugnata.

La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all’udienza del 18 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 44/2019 del 5 dicembre 2018 – 8 gennaio 2019, ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi YY e XX, con addebito alla seconda. Ha, poi,
disposto l’affidamento esclusivo dei figli minori J e W al padre, ponendo a carico della madre il 50%
delle spese straordinarie relative ai due minori. Ha, inoltre, stabilito che la frequentazione tra la
madre e i figli minori continuasse ad essere organizzata dal Servizio Sociale. Ha, infine, condannato
XX a rimborsare a YY le spese di lite, liquidate in 3.284,00 Euro per compenso di avvocato e in 98,00
Euro per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, ponendo le spese di CTU a carico di
entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.

2 – Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello XX, con ricorso depositato il 4 giugno 2019.
La XX ha censurato i capi della sentenza impugnata, con i quali le era stata addebitata la separazione
ed era stato disposto l’affidamento esclusivo dei due figli minori al padre, con collocazione degli
stessi presso quest’ultimo.
XX ha, quindi, chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, che venisse disposto l’affido condiviso
dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e conseguente regolamentazione
della frequentazione tra gli stessi e il padre; che fosse fissato in 600,00 Euro il contributo per il
mantenimento di ciascun figlio a carico del padre e in 1.000,00 Euro l’assegno di mantenimento, in
favore di essa appellante, da porre a carico del marito; che venisse stabilito che le spese straordinarie
relative ai figli fossero poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno; che la
separazione venisse addebitata a YY.
Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all’impugnazione di XX, invocandone il rigetto.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata con il rito camerale e trattenuta in decisione all’udienza del 18 giugno 2021.

3. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello di XX,
sollevata, ai sensi dell’art.342 cpc, da YY.
E’ opportuno ricordare, in proposito, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati, come rilevato dalla
Suprema Corte, nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un.
16/11/2017, n. 27199).
Orbene, nel caso che ci occupa, i motivi di appello contengono specifiche censure ai capi della
sentenza oggetto di impugnazione e sono, quindi, idonei ad impedire l’adozione di provvedimento
che dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi della norma citata.
Preme, ancora, sottolineare che al presente procedimento non è applicabile l’art.348 bis cpc, pure
invocata da YY, versandosi in ipotesi di giudizio nel quale è obbligatorio l’intervento del Pubblico
Ministero.
Questione diversa è quella della fondatezza nel merito dei motivi dell’appello di XX.

4 – Venendosi alla trattazione nel merito dei motivi dell’impugnazione suddetta, appare opportuno,
seguendo un criterio di carattere logico, esaminare il motivo, con il quale la XX ha censurato la
statuizione della sentenza impugnata, contenente pronuncia di addebito della separazione ad essa
appellante, perché adottata in assenza di prova della violazione del dovere di fedeltà e, comunque,
frutto di travisamento dei fatti. XX ha evidenziato che, anche a volere ritenere provata la relazione
extraconiugale intrattenuta da essa appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la
sussistenza di nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la crisi coniugale, alla luce
dei comportamenti tenuti da YY, che la aveva maltrattata verbalmente e fisicamente, assumendo
atteggiamenti da “..padre padrone..” e provocando così il venir meno della comunione materiale e
spirituale tra essi coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Giova ricordare, in proposito, che il Giudice di prime cure ha evidenziato che il materiale probatorio
acquisito aveva fatto emergere un comportamento della odierna appellante contrario ai doveri del
matrimonio e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Non poteva, infatti,
dubitarsi che la frattura del rapporto coniugale tra le parti si fosse determinata in conseguenza della
relazione extraconiugale intrapresa dalla odierna appellante, comprovata, senza possibilità di
equivoci, dalla testimonianza di K, figlia che XX aveva avuto da relazione precedente al matrimonio
contratto con YY.
K ha riferito:
-che, nel febbraio 2015,mentre stava sistemando la rubrica telefonica del nuovo telefono cellulare
della madre, erano arrivati all’utenza cellulare di quest’ultima vari messaggi amorosi, uno dei quali
del seguente tenore “..non faccio altro che pensare al tuo sorriso e al suono della tua voce …… dal
primo sguardo mi sono innamorato di te e non faccio altro che pensare a te …”;
-che tali messaggi provenivano da un numero non memorizzato nella rubrica;
-che aveva chiesto alla madre chi fosse il mittente di quei messaggi e quest’ultima le aveva risposto
che “..era uno che aveva sbagliato numero..”;
-che, qualche giorno dopo, dovendo scegliere insieme alla madre alcune foto dal suo cellulare, per
ragioni inerenti al negozio di quest’ultima, aveva riscontrato che lo stesso numero mittente aveva
inviato un messaggio amoroso anche il giorno di San Valentino;
-che aveva visto sul telefono anche numerose foto di un uomo, tale QQ, in atteggiamenti scherzosi
e confidenziali;
-che aveva visto anche delle foto della madre, non vestita, e di un uomo;
-che successivamente aveva visto in negozio il sig. QQ e aveva capito che era l’uomo ritratto nelle
fotografie;
-che, nel giugno 2015, essendo tornata al negozio, dopo le ore 21.00, per avere dimenticato una
trousse di trucchi, aveva trovato la porta chiusa dall’interno, con le luci spente;
-che aveva, quindi, suonato e la madre, dopo vari minuti, aveva risposto al citofono;
-che essa testimone aveva detto alla madre di avere dimenticato dei trucchi e quest’ultima le aveva
risposto che non riusciva a trovarli;
-che la madre, in ragione della sua insistenza, le aveva aperto;
-che essa testimone era entrata, quindi, in negozio, e vi aveva trovato il QQ.
Orbene, XX, nell’atto di impugnazione, ha omesso di tenere conto delle risultanze delle deposizione
testimoniale ora riportata e, quindi, di muovere rilievi in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni
testimoniali in esame. Ne consegue che debbono ritenersi provati i fatti riferiti da K, che attestano
inequivocabilmente che XX ha intrattenuto una relazione extraconiugale con QQ, almeno a far data
dal febbraio 2015, così violando il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Preme sottolineare, in proposito, che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo
di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando
normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si
constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale (Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Nel caso che ci occupa, invero, non risulta provata l’esistenza di una crisi coniugale già in atto al
momento (almeno febbraio 2015) in cui XX ha intrapreso la relazione extraconiugale con il QQ, della
quale si è detto, posto che le liti con il marito e le aggressioni anche fisiche che quest’ultimo avrebbe
posto in essere nei confronti della moglie, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, risalgono
al periodo dicembre 2015-gennaio 2016.
5 – L’addebito della separazione a XX è ostativo al riconoscimento, in favore di quest’ultima, di
assegno di mantenimento da porre a carico del marito, avuto riguardo alla disposizione di cui
all’art.156 comma 1 del codice civile.

6 – L’appello di XX deve, invece, considerarsi fondato con riferimento alle censure rivolte alla
statuizione della sentenza impugnata con la quale i due figli minori, W e J, sono stati affidati, in via
esclusiva, al padre, con conseguente collocazione presso quest’ultimo e delega al Servizio Sociale
competente per territorio dell’organizzazione della frequentazione con la madre.
Va, in proposito, rilevato che le carenze della XX in ordine all’esercizio della funzione genitoriale,
emergenti dalla CTU espletata in primo grado, e il timore che la stessa potesse discostarsi dalle
prescrizioni impartitele dall’Autorità Giudiziaria, espresso dagli operatori del Servizio Sociale sulla
base di preoccupanti affermazioni rese dall’appellante (vedi relazione del 14 giugno 2018), che già
in precedenza si era rifiutata di consegnare J al padre, così impedendo al minore di frequentare la
scuola, sembrano definitivamente superate, alla stregua delle risultante delle relazioni di
aggiornamento del Servizio Sociale, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
evidenziano uno stabile rasserenamento ed una positiva evoluzione della situazione del nucleo
familiare del quale si tratta, rispetto alle criticità ed alle problematiche affrontate in precedenza.
Del resto, W, frequentando il Liceo (omissis) a Ferrara, si è di fatto trasferita presso l’abitazione della
madre e ritorna, per qualche fine settimana, dal padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
Dall’ascolto della minore, effettuato dagli operatori del Servizio Sociale su delega di questa Corte, è
emerso, d’altra parte, che la stessa ha un buon rapporto con la madre e intende rimanere presso
l’abitazione di quest’ultima.
Alla luce delle superiori considerazioni non paiono sussistere ragioni ostative all’affidamento dei
due figli minori ad entrambi i genitori.
Sul tema, è opportuno ricordare che si è statuito in giurisprudenza che la regola dell’affidamento
condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
pregiudizievole per l’interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto
comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente
pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno
dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia
reso totalmente inadempiente all’obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli
minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in
modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è
ribadito come l’affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all’ordinario regime di affido
condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l’incapacità dell’altro
genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza,
potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori).

7- Appare opportuno, poi, disporre la collocazione di W presso l’abitazione della madre in Ferrara
e quella di J presso il padre a (omissis), [in provincia di Ferrara].
W, che ha raggiunto l’età di quindici anni e frequenta il Liceo (omissis) a Ferrara, ha espressamente
richiesto di volere rimanere presso l’abitazione della madre (vedi relazione del Servizio Sociale
pervenuta il 14 giugno 2021). D’altra parte, non pare opportuno modificare l’attuale collocazione di
J, che ha poco più di dieci anni, presso l’abitazione del padre, posto che il minore è sempre vissuto
a (omissis), [in provincia di Ferrara].

8 – Deve essere, poi, stabilito che la frequentazione tra ciascun minore e il genitore non collocatario
continui ad essere organizzata dal Servizio Sociale territorialmente competente, essendo emerso
dalle relazioni del Servizio Sociale predetto, pervenute il 12 novembre 2020 e il 14 giugno 2021, che
tale frequentazione non presenta carattere di regolarità. Risulta particolarmente pressante, pertanto,
l’esigenza di garantire un rafforzamento del rapporto tra ciascun genitore e il figlio collocato presso
l’altro, che solo l’intervento e la continua vigilanza del Servizio Sociale possono garantire, tanto più
che J necessita di un supporto psicologico, in ragione della sua tendenza ad isolarsi, e che W non
frequenta volentieri il padre e i parenti del ramo paterno (vedi le relazioni del Servizio Sociale da
ultimo citate). La regolamentazione, da parte del Servizio Sociale, della frequentazione tra ciascuno
dei due figli minori e il genitore presso il quale non è collocato appare, d’altra parte, idonea ad
assicurare un regolare rapporto tra i due fratelli.

9 – Quanto alle questioni concernenti il mantenimento dei minori, è, intanto, pacifico che ciascuno
dei genitori svolga attività lavorativa (vedi la documentazione in atti e le dichiarazioni di XX
all’udienza del 18 giugno 2021), anche se non si dispone, in relazione ad entrambi i coniugi, di
dichiarazioni dei redditi aggiornate. Deve, d’altra parte, presumersi, in assenza di elementi di segno
contrario, che, dal momento in cui W si è trasferita presso l’abitazione della madre, ciascuno dei
genitori provveda al mantenimento diretto del figlio con lui prevalentemente convivente.
Orbene, non si ravvisano ragioni per modificare tale situazione di fatto, tanto più che ciascuno dei
genitori provvederà anche al mantenimento diretto del figlio collocato prevalentemente presso
l’altro ogni volta che lo terrà presso di sé.
Le spese straordinarie relative ai minori, così come indicate nella sentenza del Tribunale di Ferrara
in questa sede impugnata, vanno, invece, ripartite tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.

10 – In definitiva, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposto l’affidamento dei figli
minori W e J ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della prima presso la madre e del
secondo presso il padre e delega al Servizio Sociale competente per territorio della regolamentazione
delle frequentazioni tra ciascuno dei minori e il genitore non collocatario. Spese straordinarie
relative ai minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

11 – La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata determina l’obbligo di questa Corte di
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, alla stregua dell’esito finale della lite.

Orbene, la parziale soccombenza di YY in ordine alla questione dell’affidamento dei due figli (il
padre ha chiesto al Tribunale di Ferrara l’affidamento esclusivo del figlio J e, nel presente grado, la
conferma dell’affidamento esclusivo di entrambi i minori ad esso appellato, disposto dal Giudice di
prime cure), comporta la compensazione, per ½, delle spese di entrambi i gradi del giudizio. XX,
prevalentemente soccombente (essendole stata addebitata la separazione ed essendo stata rigettata
la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, da porre a carico del marito), va
condannata al rimborso, in favore di YY, della parte rimanente, liquidata, avuto riguardo al valore
indeterminabile della controversia, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, quanto al
primo grado, in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato (810,00 Euro per la fase di studio, 573,50
Euro per la fase introduttiva, 860,00 Euro per la fase di trattazione e 1.383,50 Euro per la fase
decisionale), e, quanto al giudizio di appello, in 2.481,25 Euro per compenso di avvocato (980,00
Euro per la fase di studio, 675,00 Euro per la fase introduttiva e 826,25 Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima,
tenuto conto della modesta attività difensiva di tale fase.
A YY spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
All’appellato va, infine, riconosciuto il rimborso della metà delle spese vive sostenute per il giudizio
di primo grado, pari a 49,00 Euro.
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno ripartite tra le parti, nella misura di ½ per
ciascuna, trattandosi di atto istruttorio espletato nell’interesse della prole.

P.Q.M.
I – In parziale accoglimento dell’appello di XX e, in parziale riforma della sentenza n. 44/2019 del 5
dicembre 2018 – 8 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara, dispone l’affidamento dei figli minori W e
J ad entrambi i genitori, con collocazione della prima presso la madre e del secondo presso il padre;
dispone che il Servizio Sociale provveda all’organizzazione della frequentazione tra ciascuno dei
figli e il genitore non collocatario; dispone che le spese straordinarie, relative ai figli minori, così
come indicate nella sentenza impugnata, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;

II – Ferma nel resto l’impugnata sentenza, dichiara compensate per ½ le spese di entrambi i gradi e
condanna XX a rimborsare a YY la parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in 49,00 Euro
per spese vive e in 3.627,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in 2.481,25 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva
e cpa come per legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, nella
misura di ½ per ciascuna;