Al corrispettivo della vendita di un bene personale versato in un conto cointestato non si applica la presunzione di contitolarità del denaro giacente sul conto

Tribunale di Roma, sent. 17 maggio 2021
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29779 del RGAC dell’anno 2016, avente ad oggetto “Fideiussione”, decisa ai sensi dell’art. 281-quinquies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all’udienza del 28.4.2021 e successiva discussione della causaTRAD.M. rappresentata e difesa dall’avv. DE BAGGIS ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato.-OPPONENTEEC.D.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLI GUIDO e FRANCESCA MASSI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesca Massi.-OPPOSTO
Svolgimento del processo -Motivi della decisione1.1. In data 16 aprile 2016, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, M.D., come sopra rappresentata, conveniva in giudizio C.C.D. per ivi sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni come sopra descritte.1.2. Parte ingiunta proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2749/2016 emesso dal Tribunale Civile di Roma con il quale le veniva intimato il pagamento immediato della somma pari a Euro 120.401,49 oltre interessi legali dalla domanda ed alle spese della procedura liquidate in Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese in quanto il C. aveva dedotto di vantare tale
credito per aver lo stesso provveduto, in quanto fideiussore, al pagamento integrale delle rate di mutuo fondiario erogato in favore della M. dalla B.S. per la complessiva somma di Euro 98.000,00 con contratto del 28.5.2005 per l’acquisto dell’immobile sito nel complesso immobiliare D. di P., nel comune di Arzachena. Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma era provvisoriamente esecutivo e, per tale ragione, era stata costituita ipoteca sul predetto immobile.1.3. L’odierna parte opponente, al fine di ricostruire la vicenda, sosteneva quanto segue: in data 22.03.1973, la convenuta sostanziale e il C. contraevano matrimonio adottando quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni. Orbene, nel giugno 2005 i coniugi decidevano di comune accordo che la M. acquistasse un immobile inS. nel medesimo complesso ove la opponente possedeva altro immobile adibito a casa familiare per le vacanze. L’atto di compravendita veniva stipulato dalla M. quale parte acquirente al prezzo di Euro 171.000,00, tuttavia parte di tale somma perveniva allaM. in ragione di un mutuo fondiario ottenuto dalla S.P.I. S.p.A. a garanzia del quale si costituiva quale garante il C.. Al contempo, la M., in data 17.7.2006 vendeva il l’immobile di cui era proprietaria al prezzo di 125.000,00 Euro che le pervenivano attraverso tre assegni bancari rispettivamente di Euro 22.000, 00, 3.000,00 e, infine, 100.000,00.La parte opponente asseriva che tali assegni venivano consegnati al marito C., affinché quest’ultimo potesse provvedere all’estinzione anticipata del mutuo, ma la M., solo all’esito del primo accesso agli atti della banca in data 15.3.2016, veniva a conoscenza di essere stata cointestataria unitamente al C. di un conto di deposito a risparmio (n. 1200/245) ove i predetti assegni erano stati versati a sua insaputa.Inoltre si avvedeva che l’intera provvista era stata utilizzata in data 28.02.2007 per l’acquisto di BOT per l’importo di Euro 148.189,69, come risultante da estratto conto bancario depositato in atti. Tale ammontare era stato poi rimborsato alla scadenza dei titoli per la somma di 150.000,00 Euro poi successivamente trasferito sul conto corrente nr. (…) intestato al solo C., mentre il conto n. (…) risultava estinto in data 28.08.2007. Altresì non appariva provato che tali somme fossero state utilizzate nell’interesse della famiglia. Pertanto, la convenuta sostanziale chiedeva la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto di ogni domanda dell’odierna parte opposta ed, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte opposta.1.4. In data 22.11.2016, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta C.D.C., come sopra rappresentato, il quale chiedeva il rigetto delle pretese dell’opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo.Il C. sosteneva che le somme versate nel conto corrente cointestato erano state utilizzate per il pagamento di spese per la soddisfazione di esigenze personali della M., documentate da relative fatture e non, come affermava parte opponente, al fine di estinguere il mutuo contratto.
1.5. In data 11.5.2017, il Tribunale adito disponeva la sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.2. Orbene la presente vicenda va interpretata partendo dalle norme in materia separazione dei beni in ambito matrimoniale, secondo le quali ai sensi degli art. 215 c.c. e ss. è stabilito che tutti gli acquisti, fatti successivamente al matrimonio restano di proprietà di chi ne ha sostenuto la relativa spesa, dunque, nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un immobile, quest’ultimo ne sarebbe unico proprietario. In caso di separazione, a differenza di c iò che accade in regime di comunione dei beni, l’immobile resta necessariamente di proprietà del relativo titolare.2.1. Nel caso di specie, in virtù del predetto regime di separazione dei beni, l’immobile acquistato in costanza di matrimonio, intestato alla M. e pagato in parte mediante accensione di un mutuo per l’importo di Euro 98.000,00 concessole dalla B.S. S.p.A. per il quale si costituiva garante il marito C., doveva ritenersi di esclusiva proprietà della M..2.2. Altresì, in relazione alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita del bene di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che per il corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente cointestato. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui la parte provi che le somme depositate sul conto cointestato provenganoda un conto intestato solo ad uno dei due titolari o che siano il prezzo della vendita di beni personali o che siano il salario del proprio lavoro. Tutto ciòpuò essere dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile dedurre l’esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto (Cass. Civ., Sez.I, 6 novembre 2012, n. 19115).Inoltre, importante pronuncia della Corte afferma che “il requisito della proprietà esclusiva delle somme può essere desunto proprio dalla prova documentale dell’esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto” ( Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18540).2.3. Nel caso di specie, prescindendo da qualsiasi valutazione circa l’individuazione del soggetto che ha provveduto a versare le somme sul conto corrente cointestato e dall’effettiva contezza della opponente circa l’esistenza del conto di deposito bancario n. 1200/245, appare indiziariamente dimostrato che le somme (riconducibili ai su menzionati assegni) confluite nel conto corrente cointestato fossero il frutto della vendita del bene di esclusiva proprietà della M., circostanza peraltro non contestata, e, in quanto tali, dovevano considerarsi appartenere all’odierna parte opponente, nonostante il loro versamento sul conto di deposito cointestato.
2.4. Ciò nonostante, è altresì provato, in quanto neppure specificamente contestato, che le suddette somme siano state dapprima utilizzate dal C. al fine di acquistare BOT e, successivamente, dopo il disinvestimento dei titoli, prelevate e versate sul conto a lui stesso unicamente intestato.3. Date queste premesse, ritiene il giudicante che la ricostruzione offerta da parte opponente appaia verosimile sussistendo elementi sufficienti a configurare la costituzione di un c.d. rapporto di provvista a cura della M. per la estinzione del mutuo con il denaro ricavat o dalla vendita dell’immobile. Ed appare, altresì, verosimile, che la moglie avesse incaricato proprio quest’ultimo di provvedere all’estinzione del mutuo, essendo dimostrato dalle emergenze processuali che costui avesse confidenza con le operazioni bancarie. Vengono a questo punto in soccorso la disposizione in materia di delegazione di pagamento, di cuiall’art. 1268 c.c., che prevede la possibilità del debitore di delegare un terzo per eseguire un pagamento dovuto nei confronti di un creditore.3.1. Appare chiaro, come già in precedenza ribadito, che le somme versate sul conto corrente cointestato n. 1200/245 fossero il provento della vendita dell’immobile di esclusiva proprietà della M., ed appare verosimile che il C. avesse ottenuto la disponibilità del denaro, senz’altro di esclusiva proprietà della M. in ragione di quanto sopra ampiamente argomentato, quale provvista per poter onorare il debito contratto a titolo di mutuo fondiario con la Banca ma non abbia immediatamente versato i suddetti assegni al fine di estinguere anticipatamente il mutuo fondiario stipulato dalla M. con la B.S. S.p.A. preferendo il pagamento rateale secondo il piano di ammortamento.1.1. Peraltro, si deve far presente, ad abundantiam, che sebbene il fideiussore che ha pagato abbia azione di regresso contro il debitore non risulta che il C. abbia pagato il mutuo per essere stato escusso in quanto fideiussore da parte della Banca a fronte, ad esempio, di un eventuale inadempimento da parte della M..2. Si precisa, inoltre, quanto alla affermazione del C. secondo cui le somme provenienti dalla vendita dell’immobile erano destinate e dovevano essere utilizzate per onorare obbligazioni contratte nell’esclusivo interesse della M., per le quali costui ha depositato alcune fatture, deve dirsi che tale ricostruzione deve ritenersi del tutto arbitraria poiché i suddetti documenti non appaiono riconducibili ad esigenze personali della M. ma piuttosto si ritiene siano da ricondursi alla soddisfazione di generiche esigenze familiari cui le predette somme non erano, per quanto sopra enunciato, destinate a soddisfare.3. Più verosimile appare pertanto l’ipotesi che le somme provenienti dalla vendita dell’immobile di esclusiva proprietà della M. dovevano essere state versate al fine di rimborsare il mutuo fondiario e siano state al contrario utilizzate per effettuare gli investimenti di cui sopra i cui proventi sono stat i poi dirottati sul conto intestato al solo C., sicché quest’ultimo provvedendo al rimborso del mutuo non lo ha fatto con denaro proprio ma con le sostanze pervenutegli dalla M. e utilizzate con le
modalità sopra chiarite. In ragione, di tutto quanto premesso, l’opposizione dell’odierna convenuta appare fondata e, in quanto tale, deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e disposta la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà della M..4. Quanto alla domanda di parte opponente di cui all’art. 96 c.p.c. secondo cui il giudice condanna al risarcimento del danno, su istanza dell’altra parte, la parte soccombente che risulta aver agito in giudizio con mala fede o con colpa grave, si osserva che nelcaso di specie appaiono sussistere gli estremi per poter concedere detto risarcimento in ragione del comportamento della parte opposta che, nonostante fosse consapevole dell’infondatezza della sua domanda, ed in particolare della sicura provenienza del denaro e alla sua utilizzazione per destinazioni estranee all’intesa, ha agito ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo ingiusto. Infatti, in ragione della ricostruzione su fornita, il giudicante ritiene che il C. avesse tutti gli strumenti per potere considerare la propria domanda infondata, priva di alcuna giustificazione e, quindi, del tutto temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,accoglie l’opposizione di M.D. e, per l’effetto-Dispone la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione;-Ordina l’immediata cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta al registro generale n. 1190, registro particolare n. 120 del 19.2.2016 derivante da decreto ingiuntivo emesso il 05.02.2016 dal Tribunale Civile di Roma, numero di repertorio (…), gravante sugli immobili di proprietà di M.D. siti in A. (S.) in Località L. di V. -M., di cui al Foglio (…), particella (…), subalterno (…) e di cui al foglio (…), particella (…), subalterno (…) ;-Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 6000,00 -oltre ad imposte ed accessori come per legge;-pone le spese per il procedimento monitorio a carico della parte che le ha anticipiate;-condanna, altresì, l’opponente al pagamento della somma di 3.000,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, pari alla metà delle spese di lite come sopra liquidate.