Nomina di CTU in tema di AdS se è dubbia la capacità del beneficiario di prestare un valido consenso.

Tribunale di Verona, 13 dicembre 2020
DECRETO
Il giudice tutelare dr. Luigi Edoardo Fiorani,
vista l’istanza del 20 luglio 2020 dell’a.d.s. avv C.V., con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’inserimento del sig. Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, dandosi atto del desiderio manifestato dal Tullio di far ritorno presso la sua abitazione;
riscontrato come il problema della residenza del beneficiario si sia già posto al momento dell’avvio del presente procedimento e rammentato che, in esito agli approfondimenti allora disposti, si è accertata, per un verso, la volontà del Tullio di restare nella sua abitazione e, per l’altro verso, la non incompatibilità di tale sistemazione con le condizioni di salute del beneficiario, deteriorate dall’avanzare dell’età (essendo nato XX XY 1929), ma non irrimediabilmente compromesse;
constatato come, nella pendenza nella procedura, e segnatamente nell’anno in corso, la situazione sanitaria del Tullio sia gravemente peggiorata, essendo stato il beneficiario sottoposto a un intervento di amputazione sovragenicolare, per la quale lo stesso beneficiario ha prestato il consenso informato;
rilevato come, in esito all’istanza dell’A.D.S. del mese di luglio 2020, pur disponendosi in via provvisoria la sistemazione del Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, anche alla luce della documentazione medica a firma del dr. XX e della dottssa XY, si sia dato corso ad approfondimenti istruttori, legati alla necessità di dare seguito al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui all’amministratore di sostegno può essere deferito il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 c.c., il consenso all’inserimento presso una casa di cura e ricovero, sempre che, in ogni caso, sia valutata la non pretestuosità dell’eventuale rifiuto manifestato dal beneficiario (Trib. Vercelli, decr. 28 marzo 2018);
preso atto del contenuto della relazione depositata dal C.T.U. in data 30 ottobre 2020, dove si legge: “In base alle considerazioni su esposte, è ora possibile rispondere in maniera valida ed attendibile ai quesiti posti dal Giudice. Il signor Tullio non è assolutamente autonomo sul piano fisico: impossibilitato nei movimenti spontanei; incapace in ogni attività della vita quotidiana; in precario equilibrio emometabolico e necessitante di eventuali pronti interventi strumentali e laboristici; iperteso e diabetico; insufficiente cronico a livello cardio circolatorio. In modo particolare, va segnalato che egli non si rende assolutamente conto della sua totale dipendenza (per di più rispetto a personale specializzato) tanto che il suo desiderio di tornare a casa è privo di qualsiasi reale possibilità di avveramento senza gravi rischi quoad vitam. Il signor Tullio ha dunque necessità impellente di una misura di protezione che sia in grado di garantire, a questo punto solo in ambiente specializzato, la continuità delle necessarie cure ed assistenza” ;
constatato che il consulente ha dato atto di come, per un verso, la situazione sanitaria del beneficiario non sia compatibile con un ritorno a casa e come, per altro verso, il Tullio non abbia manifestato di avere piena consapevolezza di tale situazione;
rilevato che il consenso a suo tempo manifestato dal beneficiario allo svolgimento di interventi chirurgici invasivi sulla sua persona costituisca un indice di sicuro rilievo dal quale inferire la volontà del beneficiario di sottoporsi alle cure necessarie per il preservamento del suo stato di salute; volontà che non appare in linea con il desiderio, di segno contrario, di tornare presso la Casa Alloggio precedentemente occupata, dove, non potendo essere somministrate al Tullio le cure di cui lo stesso ha bisogno, quest’ultimo si troverebbe in serio pericolo di vita;
ritenuto, in sostanza, che gli approfondimenti svolti non consentono di concludere che il Tullio abbia intenzione di rifiutare l’assistenza medica necessaria alla sua sopravvivenza e che, dunque, il suo desiderio di tornare nella propria precedente abitazione, dove quelle cure non potrebbero essergli somministrate, per quanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti, non appaia frutto di una scelta consapevole;
ritenuto, sul piano dei tempi di permanenza presso la struttura di Cologna Veneta, che debba essere rimesso all’Amministratore di Sostegno il compito di aggiornare il giudice tutelare, informandolo sull’evoluzione del quadro sanitario del beneficiario, ove si presenti la possibilità ovvero l’opportunità delle sue dimissioni, allo stato incompatibili con il suo quadro di salute;
rilevato che l*A.d.S. ha fatto presente che, nelle more dei disposti approfondimenti istruttori, l’abitazione sita nella Struttura di Verona è rimasta nella disponibilità del Tullio che ha continuato a sopportarne i costi mensili di locazione;
ritenuto, a questo riguardo, di dover invitare l’A.d.S. ad informare lo scrivente circa i suoi intendimenti, avuto riguardo all’interesse del beneficiario; considerato, quanto ai cani, che, ove consti il consenso del figlio, gli stessi possono alla stessa essere affidati, ivi compreso quello ad oggi collocato presso l’E.N.P.A., dovendosi all’uopo invitare l’A.d.S. ad aggiornare lo scrivente sulla situazione,
P.Q.M.
ATTRIBUISCE all’A.D.S. il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 cc, il consenso all’inserimento presso la casa di cura Diamante Azzurro.
INVITA 1’A.D.S. a interloquire per iscritto, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, sulle ulteriori questioni evidenziate in parte motiva.
Si comunichi.