Il diritto all’assegno di divorzio non discende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede.

Tribunale di Rieti, 23 luglio 2019 – Pres. Est. Morabito
Tribunale Ordinario Di Rieti
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gianluca Morabito – Presidente est.
Francesca Sbarra – Giudice
Roberta Della Fina – Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 241/2017 RGAC, posta in deliberazione
all’udienza del 09.04.2019 e vertente
TRA
T.F. (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in Rieti, Piazza V. Emanuele II n. 15, presso
lo studio dell’Avv.to Carlo Gianfelice, che lo rappresenta e difende come da separato
mandato
Ricorrente
E
A.S. (C.F. (…)), elettivamente domiciliata in Rieti, via delle Ortensie n. 8, presso lo
studio dell’Avv.to Cecilia Rocca, che la rappresenta e difende in virtù di delega in
calce all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio
Resistente
– con l’intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rieti.
Oggetto: Cessazione effetti civili matrimonio religioso
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato T.F., premesso di aver contratto
matrimonio concordatario con A.S. il 07.10.1995 a R. (trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 123, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995),
unione dalla quale erano nati i figli P. ((…)), C. ((…)) ed A. ((…)), che con sentenza
del Tribunale di Rieti n. 409/05 era stata pronunciata la separazione giudiziale, che i
figli erano stati affidati alla madre con residenza nella casa coniugale, che la
separazione si era protratta per oltre tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Rieti e che non vi era possibilità di riconciliazione,
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni
già sancite in sede di separazione.
A.S., costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ma contestava la ricostruzione dei fatti avversaria
deducendo, tra l’altro: di aver dovuto subire, negli anni, le vessazioni del marito, che
non aveva mai mancato di farle pesare la propria disoccupazione; che detta
condizione era stata, peraltro, causata dall’indebitamente che in costanza di
matrimonio essa resistente era stata costretta a fronteggiare; che all’epoca dei fatti, di
cui sopra essa resistente aveva utilizzato i guadagni provenienti dal suo negozio di
fiori al fine di far fronte alla difficile situazione debitoria scaturita dalla assoluta
mancanza di contribuzione economica da parte dell’ex coniuge; che con il tempo tale
comportamento la aveva costretta a chiudere l’attività commerciale; che il ricorrente
la aveva in pratica obbligata a farsi carico di un mutuo al fine di avviare una nuova
attività commerciale, con l’apertura di un ulteriore chiosco di fiori, attività poi non
andata a buon fine ed anzi cessata in perdita; che la propria sopravvenuta indigenza la
aveva costretta, per amore dei figli, a chiedere ai suoi genitori di poter tornare ad
abitare presso la casa paterna al fine, tra l’altro, di essere supportata economicamente;
di essere attualmente disoccupata, al contrario del F., impiegato presso la “Società
appalti e costruzioni a.s. di Z.D.C.”.
La resistente concludeva, pertanto, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di
Euro500,00 mensili e per l’aumento del mantenimento dovuto dal padre in favore dei
figli ad Euro200,00 ciascuno, oltre al concorso del genitore alle spese straordinarie
relative agli stessi in misura pari al 50%.
All’udienza presidenziale comparivano entrambe le parti.
Verificata l’impossibilità di ogni riconciliazione, erano emessi i provvedimenti
provvisori, con sostanziale conferma degli accordi di separazione, fatto salvo per
l’aumento ad Euro500,00 dell’ammontare del mantenimento dovuto dal ricorrente per
i figli e su richiesta concorde delle parti il Presidente rimetteva la causa al Collegio
per la decisione sullo status, all’esito dell’emissione della quale il fascicolo era
rimesso in istruttoria per il prosieguo.
Respinte, infine, le richieste istruttorie, la causa veniva rimessa definitivamente al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il
deposito di conclusionali e repliche.
1. Affidamento dei figli minori, assegnazione della ex casa coniugale ed esercizio del
diritto di visita da parte del genitore non collocatario
Va premesso in linea generale che lo strumento dell’affido condiviso è oggi
espressamente contemplato, con specifico riferimento, tra l’altro, alla materia della
cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalle disposizioni di cui agli artt. 337bis
ss. c.c., in tema di “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio”.
Trattasi di strumento che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo
l’art. 337ter c.c. al I co. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale e al II co. che il Giudice, per realizzare le finalità
sopra indicate, nei procedimenti ex art. 337bis c.c. adotta i provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa e valutando,
prioritariamente, la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.
Nella specie, non vi è luogo a provvedere sul punto avuto riguardo alla posizione dei
figli P. e C., ormai maggiorenni, i quali potranno decidere, pertanto, autonomamente
le modalità di frequentazione con il padre.
In ordine alla figlia A., ancora (per pochi giorni) minorenne, entrambe le parti hanno
chiesto la conferma dell’affidamento condiviso stabilito in sede di separazione e del
collocamento prevalente della stessa presso la madre nella ex casa coniugale.
Al Collegio non resta, pertanto, che prendere atto della concorde volontà delle parti in
tal senso e disporre in conformità, con conferma delle modalità di esercizio di visita
da parte del F., come statuite in sede di separazione e con conferma, altresì, della
assegnazione della ex casa coniugale alla resistente, alla stregua dei principi vigenti
in materia (v. in part. art. 337sexies c.c.).
2. Mantenimento dei figli
E’ pacifico il dovere del sig. F. di concorrere al mantenimento dei figli anche a
seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di
obbligo scaturente, a carico dei genitori, dal fatto in sé della procreazione, atteso il
principio sancito dall’art. 30, I co., Cost. secondo cui è, tra l’altro, dovere dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Costituisce, del resto, orientamento condiviso in giurisprudenza quello (senz’altro
estensibile, stante l’identità di ratio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio)
secondo cui a seguito della separazione tra i genitori, anche la prole ha diritto ad un
mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse
economiche della famiglia, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che,
imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far
fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza
morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo
richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le
necessità di cura e di educazione (Cass. civ. n. 21273/13).
La regola generale sopra esplicata deve essere, peraltro, estesa anche alla posizione
dei figli maggiorenni, con la precisazione, tuttavia, che l’obbligo di cui all’art. 147 c.c.
cessa, in tale ipotesi, ove si provi il raggiungimento del presupposto
dell’indipendenza economica da parte del figlio e cioè il raggiungimento di uno status
di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete
condizioni di mercato (Cass. civ. n. 18974/13).
Ciò posto e venendo alla presente fattispecie, non essendo contestata la mancanza di
autonomia economica dei figli maggiorenni P. e C., si ritiene di confermare quanto
stabilito in sede di provvedimenti provvisori e, quindi, di prevedere a carico del
ricorrente in versamento, a titolo di mantenimento dei tre figli, della somma
complessiva di Euro 500,00 mensili annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT, da corrispondersi alla resistente a mezzo vaglia postale o altro strumento
equivalente entro il giorno 5 di ogni mese.
Trattasi, peraltro, di importo (Euro166,6 per ciascun figlio) oggettivamente non
riducibile, tenuto conto che l’obbligo gravante su entrambi i genitori di contribuire al
mantenimento dei figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed
aspirazioni, deve tradursi nella previsione di importi economicamente apprezzabili e
non meramente simbolici, come tali palesemente inidonei a soddisfare l’esigenza
presa di mira dal legislatore, ovvero il bene superiore della tutela del figlio nel
percorso di crescita.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la provata situazione di difficoltà
economica per giurisprudenza costante non esime il genitore dall’obbligo legale di
contribuire al mantenimento dei figli tenuto conto, tra l’altro, del fatto che
l’ordinamento appresta una serie di strumenti al fine di venire incontro alle necessità
di chi versi in stato di indigenza, primo fra tutti quello degli alimenti ex artt. 433 ss.
c.c..
Nella specie viene, peraltro, in considerazione – lo si accennava poc’anzi – una somma
quasi simbolica, nella determinazione del cui ammontare si è tenuto conto proprio
della attuale situazione di difficoltà economica del sig. F..
Quanto sopra concorre, in definitiva, a ritenere del tutto congruo l’importo sopra
indicato di Euro500,00 mensili complessivi.
Il ricorrente dovrà essere, del pari, dichiarato tenuto a concorrere in misura pari al
50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative
relative ai figli, purché opportunamente documentate.
3. Assegno divorzile
Sul tema, va premesso in linea generale che ai sensi dell’art. 5, VI co., L. n. 898 del
1970 con la sentenza che pronuncia, tra l’altro, la cessazione degli effetti civili del
matrimonio il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive.
Va aggiunto che per giurisprudenza costante, pur risultando la determinazione
dell’importo dell’assegno alla stregua dell’art. 5 L. n. 898 del 1970 indipendente dalle
statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi – poiché data la
diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi
trattamenti, l’assegno divorzile è indipendente dagli obblighi di mantenimento
operanti in regime di separazione e costituisce effetto diretto della pronuncia di
divorzio -, l’assetto economico relativo alla separazione può comunque rappresentare
indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di
valutazione (Cass. civ. n. 1631/15).
Del resto, ai sensi dell’art. 5, VI co., L. n. 898 del 1970, tra gli elementi dei quali il
giudice deve tener conto al fine di determinare la spettanza e l’ammontare
dell’assegno de quo vi è proprio quello della situazione reddituale di entrambi i
coniugi.
Occorre, peraltro, dar conto del recentissimo orientamento giurisprudenziale (Cass.
civ., SS.UU., n. 18287/2018), secondo cui la sussistenza del diritto all’assegno di
divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore
di vita goduto durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno affermato, al riguardo, il principio secondo il quale l’assegno
di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che ai fini del
riconoscimento dell’assegno si deve, pertanto, adottare un criterio composito che, alla
luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economicopatrimoniali,
dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente
alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella
durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell’età dell’avente diritto.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, il contributo fornito alla conduzione della vita
familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e
responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di
essi dopo la fine dell’unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge
economicamente più debole va riconosciuto l’impegno e il contributo personale alla
conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge
debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all’assegno di divorzio non dipende più soltanto
dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall’esigenza di
consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto
in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre
rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l’assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di
protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito
alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell’articolo 5 della legge sul
divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il
riconoscimento dell’assegno divorzile in un’ottica che si discosta sia da quanto deciso
dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall’orientamento
tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
In sostanza, l’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il
ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero
strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e
dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa
senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Inoltre, l’attribuzione dell’assegno non dipende più dall’accertamento di uno stato di
bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un
dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella
conduzione della vita familiare.
In tale prospettiva, nella specie è pacifico che la resistente ha svolto in passato attività
commerciale, mentre non è stata data prova alcuna – come correttamente già rilevato
in sede di provvedimenti urgenti, rispetto ai quali non sono emerse, sotto tale profilo,
indicazioni di segno contrario all’esito del giudizio – in ordine alle ragioni che
avrebbero determinato la cessazione della stessa.
La S. appare, del resto, versare – come, del pari, già rilevato in sede di provvedimento
presidenziale – in condizioni di piena capacità lavorativa, non essendovi prova che
l’asserita patologia (peraltro, risalente agli anni 2014-2015 e, quindi, ad epoca in cui
le parti erano unite in matrimonio e la S. prestava attività lavorativa) risultante dalle
certificazioni in atti sia ostativa all’esercizio, appunto, di attività lavorativa.
Si aggiunga che la resistente non ha contestato di essere proprietaria di immobili,
come tali astrattamente fonte di reddito, laddove il F. non risulta a sua volta titolare di
cespiti immobiliari.
Si osservi, ancora, che in questa sede dovrà confermarsi l’assegnazione della ex casa
coniugale alla S., stante la concorde richiesta delle parti in tal senso, circostanza della
quale deve necessariamente tenersi conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 337sexies, I co., c.c..
A fronte di ciò, vi è prova documentale della sopravvenienza, rispetto alla data
(02.07.2017) di adozione del provvedimento presidenziale, di una circostanza
modificativa in senso peggiorativo della posizione economica del ricorrente, che
risulta essere stato licenziato dalla società presso la quale prestava attività lavorativa
in data 16.11.2017.
Stante quanto sopra e tenuto conto del fatto che a fronte dei seri indizi deponenti in
favore della sussistenza di una certa capacità lavorativa in capo alla S., sarebbe stato
onere della resistente provare l’impossibilità oggettiva di procurarsi redditi propri in
base al disposto del citato art. 5, VI co., L. n. 898 del 1970, ciò che non si è in alcun
modo verificato, nonché della ulteriore circostanza che il Pubblico Ministero, con
parere reso il 18.04.2019, ha concluso per l’accoglimento integrale del ricorso, si
ritiene ragionevolmente di escludere la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento, in favore della resistente, del diritto a percepire un assegno divorzile.
Dovrà, infine autorizzarsi – in mancanza di esplicito consenso – il rilascio e/o il
rinnovo del passaporto a nome di ciascuna delle parti.
Il fatto di avere entrambe le parti concordato sulla pronuncia di affido condiviso con
collocamento prevalente dei figli pressa la madre e la soccombenza reciproca – stante,
da un lato, il rigetto della domanda resistente, volta ad ottenere un contributo
economico da parte dell’ex coniuge e, dall’altro, l’accoglimento della richiesta della
stessa di aumento del mantenimento dovuto dal padre per i minori – giustificano,
infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– non luogo a provvedere sull’affidamento dei figli P. e C.;
– conferma l’affidamento condiviso della figlia A. ad entrambi i genitori, collocandola
in via prevalente presso la sig.ra A.S. nella ex casa coniugale, di cui si conferma, del
pari, l’assegnazione alla resistente e presso la quale continueranno a viere anche gli
altri figli P. e C.;
– conferma, quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre ad A.,
quanto stabilito dal Tribunale di Rieti con la sentenza di separazione n. 409/05;
– dispone che il F. corrisponda alla S. – a mezzo vaglia postale o altro strumento
equivalente – per il mantenimento dei tre figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la
somma mensile complessiva di Euro500,00 (Euro166,6 per ciascun figlio), con
rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, nonché contribuisca in misura pari al
50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative
relative ai figli, purché opportunamente documentate;
– respinge la domanda della S., tesa al riconoscimento del diritto a percepire un
assegno divorzile dall’ex coniuge;
– autorizza – in mancanza di reciproco consenso – il rilascio e/o il rinnovo del
passaporto dei minori a nome di ciascun coniuge;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 20 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2019.