Il credito nato per i bisogni della famiglia è il fatto generativo degli obblighi e bisogni della famiglia

Tribunale Ordinario di Lodi, sent. 11 luglio 2019 – Giudice Latella
Tribunale Ordinario di Lodi
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
M.V. ( cf (…))
Con l’avv.Marco Mascheroni del foro di Lodi
Contro
Equitalia Servizi di Riscossione spa -ora A.E.R. spa
Con l’avv. Anna Maria Taddeo del foro di Milano
Avente ad oggetto cancellazione di ipoteca esattoriale
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con citazione 21.7.2016 la signora M.V. ha convenuto Equitalia Servizi Riscossioni
deducendo di aver acquistato assieme al sig.D.L. un immobile sito in S. G. M. B. di
B. in data 6.4.2015. Successivamente, l’ 11.3.2016 , contraeva matrimonio con il L.,
dalla cui unione precedentemente era nata la figlia M.E..
Il 1 marzo.2011 i coniugi costituivano fondo patrimoniale sull’immobile ma il
9.3.2016 , a seguito di dissapori e di deposito di ricorso congiunto del 30.12.2015
presso il Tribunale di Lodi, addivenivano allo scioglimento del matrimonio .Tra le
condizioni era prevista la cessione in favore della M. della metà dell’immobile dietro
corresponsione di Euro 20.000,00 ma al momento dell’acquisto mediante concessione
di mutuo la M. si avvedeva che sull’immobile era stata iscritta ipoteca legale da parte
di Equiralia per la quota di 1/2 per debiti dell’ex marito. Chiedeva pertanto dichiararsi
l’illegittimità dell’iscrizione perché apposta su bene costituito in fondo patrimoniale.
Si è costituita Equitalia eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda
per incompetenza per materia, ritenendo il giudizio devoluto alla cognizione delle
Commissioni Tributarie, e comunque perché tardiva ex art.617 c.p.c. , dovendo
qualificarsi l’impugnazione proposta alla stregua di opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, essendo legittima l’iscrizione da parte dell’esattore sui beni appartenenti
al coniuge ( o al terzo) conferiti in fondo patrimoniale- così come affermato anche di
recente dalla Corte di Cassazione-, sosteneva essere onere dell’opponente medesimo
provare la prova che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Nel corso del giudizio, scambiate le parti le memorie ex art.183 c.VI c.p.c., il GI ha
ammesso parzialmente la prova orale richiesta dall’attrice ed invitato le parti a
precisare le conclusioni . All’udienza del 29.3.2019 la causa era dunque assunta in
decisione.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Si premettono alcune considerazioni in diritto alla luce degli orientamenti più recenti
formatisi in merito alle questioni trattate.
Quanto al fondo patrimoniale va in primo luogo ribadito che per la sua opponibilità ai
creditori non rileva la trascrizione nei registri immobiliari ( che nella specie ha valore
di mera pubblicità notizia ,) ma solo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
nei registri di stato civile prevista dagli art.167 e 162 c.c ( Cass. 24.3.2016 n.5889),
giacchè la costituzione di fondo patrimoniale è assimilabile alle altre convenzioni
matrimoniali la cui opponibilità ai terzi è appunto condizionata all’annotazione ex
art.162 c.III codice civile ( Cass.sez.unite 13.10.2009 n. 21658).
E’ poi in generale – e sotto il profilo probatorio – onere di chi vuol far valere
l’impignorabilità dimostrare che il creditore conosceva l’estraneità ai bisogni della
famiglia, ciò sia perché i fatti negativi non possono essere oggetto di prova, sia
perché esiste una presunzione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia (Cass.
5684 del 15.3.2016, cass.11.7.2014 n. 15886 e Cass.19.2.2013 n.4011). Con
riferimento poi al contenuto della prova, è principio consolidato in giurisprudenza
che il criterio identificativo del credito nato per i bisogni della famiglia va ricercato
non già nella natura delle obbligazioni, legali o contrattuali, ma nella relazione
esistente tra il fatto generativo e gli obblighi e bisogni della famiglia, valutati in senso
ampio e con riferimento al suo benessere generale oltre che al potenziamento della
capacità professionale dei suoi membri , essendo irrilevante viceversa l’anteriorità o
posteriorità del sorgere del credito rispetto alla costituzione del fondo, essendo infatti
salva in ogni caso l’esperibilità dell’azione revocatoria (cass. 15862 del 2009 , cass.
19.6.2018 n.16176 e specialmente, Cass. 11.7.2014 n.15886)
Fatte tali premesse in linea generale e venendo ora alle questioni più specificamente
connesse all’esecuzione esattoriale, ove essa sia preceduta dall’iscrizione di ipoteca ex
art. 77 D.P.R. 3 marzo 1973, n. 603, la prevalente giurisprudenza di legittimità ,
anche di recente ribadita, ha confermato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria sul
fondo patrimoniale per crediti fiscali finalizzata all’esecuzione esattoriale , purchè si
tratti di debiti fiscali strumentali alle esigenze della famiglia ovvero nell’ipotesi in cui
il creditore non ne conoscesse l’estraneità a tali bisogni (cfr. cass. 23876 del 2015 e
cass.11.4.2018 n.8881).
In particolare, poi la Cassazione, sotto il profilo qui ulteriormente affrontato
dell’individuazione del giudice competente a decidere in merito a tale illegittimità, ha
con una recente pronuncia -emessa in caso esattamente analogo -ribadito due ulteriori
principi ormai comunemente accettati e cioè che:.
– qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria la causa deve essere
devoluta al giudice tributario in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, all’art.19 lett.e bis,
include l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice
tributario ( Cfr.Cass 31.3.2017 n.8428 Cass.16.1.2015 n.641). Trattandosi invece di
sanzioni ( ad esempio per violazione del Codice della Strada o previdenziali), la
competenza è del giudice ordinario e del lavoro. Nel caso infine che il ruolo riguardi
entrambe le tipologie la competenza spetterà ad entrambi i giudici;
– che l’attuale norma, così come novellata dall’art.7 c 2 lett.u bis D.L. n. 70 del 2011
prevede il necessario invio al contribuente di una preventiva comunicazione di
iscrizione ipotecaria (Cfr. Cass 31.3.2017 n.8428), indipendente dalla natura
esecutiva o meno dell’iscrizione medesima
Gli ulteriori sviluppi id tali due principi comportano poi che, sotto il primo profilo ,
qualora la natura tributaria del credito garantito non sia contestata e sia richiesta la
cancellazione per illegittimità dell’iscrizione , opera la devoluzione al giudice
tributario; mentre, qualora sia dedotto il comportamento illecito dell’amministrazione
come causa di danni e con richiesta del relativo risarcimento , opera la giurisdizione
del giudice ordinario ( Cass.sez.unite n.20426 dell’11.10.2016).
Per altro verso, e sotto il secondo profilo, sebbene l’art.50 riguardi la necessità di
avviso nel caso di mancato inizio dell’esecuzione nel termine di un anno, tuttavia al
contribuente destinatario di un provvedimento potenzialmente lesivo dei propri
interessi deve sempre essere garantito il contraddittorio, in modo tale da consentirgli
di formulare osservazioni a pena di nullità. Ciò in osservanza anche dei principi
previsti agli art. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
(Cfr. Cass..sez..unite n.19667 del 18.9.2014; cass..22.2.2017 n.4587)
Ciò premesso, si osserva in primo luogo che nella fattispecie risultano correttamente
assolte le formalità in ordine all’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi e
creditori.
Quanto alla preliminare questione sulla competenza (rectius: giurisdizione), risulta
che i crediti garantiti, per come emerso dalle produzioni di parte convenuta, hanno ad
oggetto in parte tributi ed in parte sanzioni per violazioni al codice della strada. Ne
consegue che quanto ai primi deve essere declinata la giurisdizione in favore del
giudice tributario.
Dunque, in relazione all’iscrizione ipotecaria per il ruolo 611/2013 (cartella
esattoriale (…) notificata a L.D. il 8.4.2013) deve dichiararsi il difetto di giurisdizione
in favore della competente Commissione Tributaria di primo grado, con possibilità di
translatio iudicii dinanzi al medesimo giudice (cfr. Corte Cost. 77/2007 e Cass. Sez.
Unite 4109/2007).
Il presente giudizio ha ad oggetto infatti – alla luce del complessivo contenuto
dell’atto di citazione – l’illegittimità del provvedimento e la conseguente richiesta di
cancellazione, non invece il comportamento illecito dell’amministrazione cui
consegua una richiesta di risarcimento del danno.
E tuttavia non può non tenersi conto, in relazione alla sentenza declinatoria, ed ai fini
delle spese di lite, che parte attrice solo in sede giudiziaria ha avuto contezza della
natura di crediti tributari, come si vedrà meglio oltre a proposito del mancato
ricevimento di alcun preavviso di iscrizione da parte della medesima.
Venendo all’iscrizione ipotecaria per il ruolo n. (…) (cartella esattoriale n.(…)
notificata a L.D. il 21.6.203) avente ad oggetto sanzioni per violazioni del codice
della strada, sussiste come già detto – alla luce dei principi più sopra richiamati-, la
giurisdizione e competenza di questo giudice.
Qualora poi si voglia qualificare la presente azione come opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. (operazione peraltro non del tutto univoca non essendo
pacifica in giurisprudenza la natura “pre”esecutiva dell’iscrizione ex art.77, talora
ritenuta solo latamente cautelare) l’attrice ha dato prova , mediante l’escussione del
teste P. , della tempestiva proposizione della stessa, avendo avuto contezza
dell’iscrizione solo successivamente al 13.7.2016 e precisamente il 17.7.2016.
Tale circostanza, è del resto del tutto credibile ( e la teste risulta attendibile) alla luce
del fatto che solo poco tempo prima la M. aveva depositato ricorso congiunto per la
pronuncia del divorzio: con la conseguenza che da tempo i rapporti tra la medesima
ed il L. – a cui il preavviso di iscrizione era stato notificato il 28.11.2014 – dovevano
ormai ritenersi deteriorati.
Non è del resto contestato, ed anche tali risultanze lo comprovano, che la M. non ha
mai ricevuto alcuna informazione in ordine all’iscrizione ipotecaria , come dalla
stessa apertamente sostenuto in giudizio.
In ogni caso, non vi è agli atti preavviso di iscrizione ipotecaria alla medesima
notificato, che alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati doveva invece
ritenersi necessario, in analogia del resto con quanto accade nell’esecuzione
immobiliare per l’ avviso al comproprietario.
Sotto tale profilo, deve pertanto ritenersi l’illegittimità della medesima iscrizione e la
domanda può essere accolta con ordine di cancellazione dell’ipoteca relativamente al
ruolo n.(…) (cartella esattoriale n.(…) notificata a L.D. Il 21.6.2013).
Tale declaratoria rende poi superfluo l’esame dell’ulteriore questione e prova circa
l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia ( ancorchè la natura delle sanzioni per
violazione al Codice della strada appaia già di per sé tale).
Infine, sotto il profilo delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza ed alla luce
delle considerazioni più sopra svolte in ordine alla tardiva conoscenza della natura
del credito garantito , sussistendo gravi motivi , le stesse possono essere
integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente
pronunciando,
-DICHIARA
il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto alla richiesta per il
ruolo 611/2013 ( cartella esattoriale (…) notificata .a L.D. Il (…)
– previo accertamento della relativa illegittimità per le causali di cui in parte motiva
ORDINA
la cancellazione dell’ipoteca iscritta da Equitalia Servizio Riscossioni spa presso
Agenzia delle Entrate Milano 2 con presentazione del 17.9.2015 , nota n.90764
reg.gen/ n. 15999 reg.part sugli immobili siti in S. G. milanese f.(…) p.lla (…) sub (…)
e (…) e p.lla (…) sub (…), limitatamente al ruolo n.9160/2013 ( cartella esattoriale n.
(…) notificata a L.D. il 21.6.2013)
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Lodi, il 8 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 11 luglio 2019.