Durata del matrimonio e responsabilità della crisi elementi decisivi per il riconoscimento dell’assegno.

Corte di Cassazione, 1^ giugno 2019 n. 16796
Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 26-03-2019) 21-06-2019, n. 16796
Assegno di divorzio
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso 13836-2018 proposto da:
avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE
DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/02/2018;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che: la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 82/2018, depositata
il 26 febbraio 2018 e notificata il 12 marzo 2018, ha rigettato l’appello
proposto da P.V. avverso la decisione di primo grado che aveva posto a carico
del medesimo, ed a favore della moglie Q.R., un assegno divorzile nella misura
di Euro 400,00 mensili; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
P.V., nei confronti di Q.R., affidato ad un solo motivo;
l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,
nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e
5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto
della circostanza che la Q., oltre che essere titolare del diritto di usufrutto su di
un appartamento donato alla figlia, è proprietaria di un’altra unità immobiliare
– ristrutturata ed ampliata fino a sette vani durante il matrimonio – e che la
medesima ha diritto all’assegno sociale INPS;
Ritenuto che: l’assegno divorzile, secondo la decisione abbia una funzione
assistenziale, compensativa e perequativa, per cui debba essere determinato
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali
delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, e che tali criteri vadano tenuti
presenti sia nella attribuzione che nella quantificazione dell’assegno;
la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal
legislatore all’assegno divorzile, non sia finalizzata, poi, alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del
patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U.,
11/07/2018, n. 18287);
Rilevato che: con motivazione sintetica, ma esauriente, la Corte d’appello ha
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operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando che la Q.
percepisce una pensione mensile di Euro 364,89, ed è titolare del solo diritto di
usufrutto su di un immobile in Montelasi, mentre il P. percepisce redditi lordi
annui per circa Euro 24.000,00;
la Corte territoriale ha, inoltre, tenuto conto – nella determinazione
dell’assegno divorzile – della durata del matrimonio (più di quarant’anni) e
dell’addebitabilità della crisi coniugale – affermata nella decisione di primo
grado e non contestata dal P. – al comportamento tenuto dal marito in costanza
di matrimonio;
Ritenuto che: a fronte di tali accertamento in fatto, coerenti con i suesposti
principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso
introduca, per un verso, questioni che non risultano dedotte nel giudizio di
merito (ristrutturazione ed ampliamento fino a sette vani dell’appartamento nel
quale abita la Q.), per altro verso, si traduca in una sostanziale richiesta di
rivisitazione del giudizio di per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere,
pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa
la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.