VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE
di Gianfranco Dosi
I Quattro nuovi reati per contrastare la violenza domestica e di genere
Non è semplice sintetizzare il contenuto della legge 19 luglio 2019, n. 69 (denominata “Codice rosso”) contenente misure di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (in GU del 25 luglio 2019 ed entrata in vigore il 9 agosto 2019).
Considerata l’estensione attuale delle norme penali e processuali di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere sarebbe opportuna ormai la compilazione di un unico corpus nor¬mativo che ne renderebbe certamente più semplice e accessibile la comprensione.
Dopo la stagione delle prime riforme degli anni Novanta in materia di violenza sessuale (la legge 15 febbraio 1966, n. 66 riformava le norme contro la violenza sessuale contenute nel codice pena¬le1 mentre la legge 3 agosto 1998, n. 269 riformava le disposizioni di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori2; con aggiornamenti successivi) fu soprattutto agli inizi degli anni Duemila che il legislatore cominciò ad occuparsi con sistematicità dell’introduzione di una normativa di prote¬zione ad hoc della violenza domestica e di genere. Ciò avvenne soprattutto con la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) contenente la disciplina degli ordini di protezione in ambito civile e penale3 e successivamente con disposizioni sempre più specifiche come avvenuto con l’introduzione del reato di stalking (art. 612-bis c.p. “atti persecutori”)4 me¬diante il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in se¬guito oggetto di modifiche, rese necessarie anche dall’adesione dell’Italia a molteplici convenzioni internazionali.
1 Cfr la voce VIOLENZA SESSUALE
2 Cfr la voce SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI
3 Cfr la voce ORDINI DI PROTEZIONE
4 Cfr la voce STALKING
La riforma introduce innanzitutto nel codice penale, con la finalità di rafforzare il contrasto alla violenza domestica e di genere, i seguenti quattro nuovi reati:
1) Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)5 punito, nella pena base, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 (art. 10 della nuova legge).
2) Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni perma¬nenti al viso)6 punito con la reclusione da otto a quattordici anni (art. 12 della nuova legge). Pa¬rallelamente viene abrogato il n. 4 del secondo comma dell’art. 583 (circostanze aggravanti delle le¬sioni) che prevede(va) l’aggravante de “la deformazione del viso e lo sfregio permanente del viso”.
3) Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio)7 punito, nella pena base, con la reclu¬sione da uno a cinque anni (art. 7 della nuova legge) collocato subito dopo l’“induzione al matri¬monio mediante inganno” (art. 558 c.p.).
4) Art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)8 che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il caso di violazione della misura cautelare di protezione di¬sposta in sede penale (art. 4 della nuova legge). Occorre ricordare che l’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” solo nel caso degli or¬dini di protezione disposti dal giudice civile prevede(va) una sanzione penale per la sua violazione (attraverso il richiamo alla pena prevista per il reato di cui all’art. 388 c.p.: “reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”)9. In sede penale, trattandosi di misura cautelare la violazione comportava finora soltanto la possibile applicazione di una misura più grave.
II La lista dei delitti cosiddetti di violenza domestica e di genere
La riforma richiama espressamente una lista di delitti – che possono a ragione essere, quindi, definiti “di violenza domestica e di genere” – a cui si fa rinvio nelle prime disposizioni della riforma per ricollegarvi l’applicazione di norme tese alla velocizzazione delle indagini e degli interventi di protezione della vittima.
5 Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo com¬ma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferio¬rità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
6 Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di pro¬cedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
7 Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia
8 Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
9 L’art. 6 della legge 154/2001 prescrive che “Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione per¬sonale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale”.
Il “gruppo” di delitti in questione è costituito dai “delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale”.
Quindi possiamo definire “delitti contro la violenza domestica o di genere” i seguenti delitti di cui per comodità di lettura riportiamo in nota il testo che, se introdotto o riformato dalla nuova legge, è stampato in rosso:
– art. 572 c.p. [Maltrattamenti contro familiari e conviventi]10 Di particolare interessa l’ultimo comma aggiunto dalla riforma che qualifica persona offesa dal reato il minore che assiste ai mal¬trattamenti (cosiddetta violenza assistita).
– art. 609-bis c.p. [Violenza sessuale]11
– art. 609 ter c.p. [Circostanze aggravanti (della violenza sessuale)]12
– art. 609-quarter c.p. [Atti sessuali con minorenne]13
– art. 609-quinquies c.p. [Corruzione di minorenne]
– art. 609-octies c.p. [Violenza sessuale di gruppo]14
10 Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convi¬vente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigi¬lanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
11 Art. 609-bis. Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti ses¬suali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
12 Art. 609-ter (Circostanze aggravanti)
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di age¬volarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
13 Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, com¬pie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattor¬dici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tuto¬re, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
14 Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza
– art. 612-bis c.p. [Atti persecutori]15
– artt. 612-ter c.p. [Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti]
– art. 582 [Lesioni personali]16 e art. 583-quinquies del codice penale [Deformazione dell’a¬spetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] (qui richiamato nelle ipotesi ag¬gravate ai sensi degli attuali articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.117 nonché 577, primo comma, numero 1 e 577, secondo comma c.p18). L’art. 12 della nuova legge prescrive che per i condannati di tali delitti non si applicano i benefici previsti nella legge penitenziaria (art. 4-bis della legge 26 luglio 1075, n. 354: Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
La lista in questione è proposta fin dall’art. 1 della nuova legge che comincia con il dichiarare applicabile a questa “lista” di delitti l’art. 347, comma 3, del codice di procedura penale che, per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a, n. da 1 a 6, del codice penale19 (ed ora, appunto,
sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
15 Art. 612-bis (Atti persecutori)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti infor¬matici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gra¬vidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’uffi¬cio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
16 Art. 582 (Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
17 Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è preme¬ditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussi¬stenza durante la latitanza;
4. dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’at¬to o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell›articolo 61.
18 Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il col¬pevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’al¬tra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile; il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.
19 Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque supe¬rare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
anche per i delitti contro la violenza domestica e di genere), prescrive l’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare “immediatamente anche in forma orale” al Pubblico Ministero la notizia di reato20.
All’art. 2 della legge di riforma sempre nell’ottica di velocizzare il procedimento penale, per i delitti di violenza domestica e di genere facenti parte della lista (che non richiama, però, in questo caso il nuovo art. 612-ter c.p.) la riforma impone al pubblico ministero il termine di tre giorni dall’iscri¬zione della notizia di reato per assumere informazioni dalla persona offesa (salvo che sus¬sistano esigenze di tutela o ragioni di riservatezza che non consentono il rispetto di tale termine).
In occasione della commissione degli stessi delitti e per le medesime ragioni di rapidità della tutela si prevede nell’art. 3 della nuova legge che la polizia giudiziaria deve procedere senza ritar¬do al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, mettendogli anche a disposizione quanto prima la documentazione dell’attività svolta.
Come si vede, quindi, la lista dei delitti di violenza domestica e di genere, oltre ad una oggetti¬va funzione generale di tipo classificatorio, ha la finalità di indicare quelli che sono ritenuti i più gravi comportamenti offensivi in cui è necessario velocizzare maggiormente non solo le indagini ma soprattutto gli interventi di protezione della vittima. Naturalmente la lista in questione non esaurisce il ventaglio dei possibili delitti di violenza domestica e di genere, ben potendosi rinvenire altri comportamenti penalmente illeciti caratterizzati dalla stessa intenzionalità criminosa a cui si applicheranno le norme istruttorie ordinarie.
III L’inasprimento e la modifica per molti delitti della pena base e degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti
Con l’art. 9 e 13 della nuova legge vengono inasprite sia la pena base prevista per taluni delitti sia gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti richiamate nelle stesse disposizioni.
a) La pena per il delitto di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572 c.p.) viene au¬mentata prevedendosi “la reclusione da tre a sette anni” (al posto di quella previgente “da due a sei anni”); viene aggiunto nel delitto in questione un secondo comma del seguente tenore “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Viene poi aggiunto un ultimo comma nel quale si prevede che “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
b) Viene sensibilmente aumentata la pena per il delitto di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.) che da quella originaria (da sei mesi a cinque anni) diventa “da un anno a sei anni e sei mesi”.
c) All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven¬zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (che dichiara applicabili le misure di prevenzione anche “ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale”). le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei delitti di cui agli ar¬ticoli 572 e 612-bis”. Pertanto le misure di prevenzione antimafia (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) possono essere applicate d’ora in avanti anche agli indiziati del delitto di maltrattamenti.
d) L’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), viene modificato prevedendosi che (su proposta del questore, del procu¬ratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi ag-gravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi¬litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
(omissis)
20 Art. 1 legge 19 luglio 2019, n. 69 (Obbligo di riferire la notizia del reato)
1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: ”nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)” sono inserite le seguenti: “del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale”.
distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia ) “il tribunale può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa so¬ciale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori”.
e) All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: “contro la libertà perso¬nale nonché del delitto di cui all’articolo 572” sono sostituite dalle seguenti: “e contro la libertà personale”21 Di fatto il nuovo n. 11-quinquies dell’art. 61 (aggravante del reato) consiste ora nell’ “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, e contro la libertà perso¬nale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. L’aggravamento della pena (fino ad oggi previsto solo per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio, lesioni etc) viene esteso, quindi, ai delitti contro la libertà personale (previsti dall’art. 605 all’art. 609-duodecies c.p.).
f) Le pene previste per i reati di violenza sessuale vengono quasi tutte inasprite e rimodellate. Il testo aggiornato degli artt. 609-bis, 609 ter, 609-quater, 609-quinquies e 609 octies c.p. è ripor¬tato nelle note dal n. 11 al n. 15.
g) L’art. 609-septies (querela di parte) viene modificato con la previsione che il delitto di cui all’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne) finora procedibile a querela diventa ora procedibile d’uf¬ficio e con la previsione che il termine per la querela viene allungato dai sei mesi ai dodici mesi22.
h) Con l’art. 11 della nuova legge viene ridisegnato l’art. 577 del codice penale dove sono indicate specifiche circostanze aggravanti (che comportano la pena dell’ergastolo per l’omicidio anziché quella della reclusione non inferiore ad anni ventuno e che aggravano anche le lesioni personali nella forma semplice o aggravate23). Il testo del nuovo art. 577 c.p. è riportato nella nota n 19. Anche l’art. 576 –pure modificato dalla nuova legge (cfr nota 18) – prevede a titolo di aggravante dell’omicidio la pena dell’ergastolo al posto della pena base indicata nell’art. 575 (omicidio). La duplicazione si spiega con il fatto che originariamente l’art. 576 prevedeva circostanze più gravi per le quali era prevista la pena di morte.
IV La sospensione condizionale della pena nei delitti di violenza domestica e di genere
Con l’art. 6 della nuova legge si prevede che in caso di condanna per i delitti indicati nella lista sopra richiamata (escluso, però, l’art. 612-ter c.c.) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occu¬pano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
V La formazione degli operatori
La nuova legge dispone (con l’art. 5) l’obbligo di attivazione di specifici percorsi di formazione per gli operatori di polizia addetti agli interventi investigativi e di trattamento della violenza domestica e di genere.
21 Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
(omissis)
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
(omissis)
22 Art. 609-septies (Querela di parte)
I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
23 Art. 585 (Circostanze aggravanti)
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583-quinquies, e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
(omissis)
VI L’aumento dei finanziamenti in favore degli orfani per crimini di violenza domestica
L’art. 8 della nuova legge aumenta la dotazione finanziaria della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.
VII La trasmissione degli atti penali al giudice civile e le comunicazioni alla persona offesa
L’art. 14 della nuova legge modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co¬dice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e gli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale.
Quanto alle norme transitorie viene inserito l’art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedi¬menti al giudice civile), prevedendosi al primo comma che “Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispon¬gono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provve¬dimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”.
Quanto alle comunicazioni alla persona offesa attraverso modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale si prevede in sostanza le comunicazioni sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
La stessa comunicazione deve essere poi data dal giudice di sorveglianza quando è disposta la scarcerazione del condannato.
VIII Il trattamento penitenziario
L’art. 17 della nuova legge interviene anche sull’art. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori 13-bis del¬la legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori estendendolo ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere che prima non erano contemplati e am¬mettendo i medesimi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni del settore24.
IX L’indennizzo alle vittime di reato
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato aveva individuato nella Procura della repubblica presso la Corte d’appello l’autorità giudiziaria di assistenza per le procedure relative all’indennizzo delle vittime di reato previsto nella Direttiva europea.
La nuova legge attribuisce ora quelle competenze alla Procura della Repubblica presso il tribunale.
24 Art. 13-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornogra¬fico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ va¬lutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.
Appendice
Testo della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura pena¬le e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
(GU n.173 del 25 luglio 2019; in vigore dal 9 agosto 2019)
Art. 1 (Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: «,del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».
Art. 2 (Assunzione di informazioni)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall›iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell›interesse della persona offesa».
Art. 3 (Atti diretti e atti delegati)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’arti¬colo 357».
Art. 4 (Introduzione dell’articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall›ordine di cui all›articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Art. 5 (Formazione degli operatori di polizia)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudi¬ziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica am¬ministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.
Art. 6 (Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici per¬corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’ar¬ticolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.
Art. 7 (Introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)
1. Dopo l’articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di stra¬niero residente in Italia».
Art. 8 (Modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)
1. All’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all›articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall›articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orien¬tamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidata¬rie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor¬rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 9 (Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà perso¬nale nonché del delitto di cui all’articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell›articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All’articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
4. All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven¬zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le paro¬le da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Art. 10 (Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione ille¬cita di immagini o video sessualmente espliciti)
1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da per¬sona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono com¬messi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condi¬zione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».
Art. 11 (Modifiche all’articolo 577 del codice penale)
1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «an¬che per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove ces¬sate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Art. 12 (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell’aspetto ella persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell›aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».
2. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.
4. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la se¬guente: «, 583-quinquies».
5. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
Art. 13 (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)
1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l›ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall›articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all›articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle se¬guenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Art. 14 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce¬dura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all›esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell›avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l›archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifu¬gio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
Art. 15 (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di pro¬cedura penale)
1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
2. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le se¬guenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pub¬blico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudi¬ziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
Art. 16 (Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è in¬serita la seguente: «, 612-ter».
Art. 17 (Modifiche all’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. All’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se com¬messi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati ses¬suali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Art. 18 (Modifica all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territo¬riale dei centri antiviolenza)
1. All’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.
Art. 19 (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato)
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all’articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono so¬stituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all’articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d’appello» sono sosti¬tuite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».
Art. 20 (Modifica all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale».
Art. 21 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempi¬menti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
