Reclamabilità dei provvedimenti di primo grado tali da incidere immediatamente sulla responsabilità genitoriale.

Corte d’Appello di Venezia, decreto del 22 luglio 2019, est. dott.ssa Antonella Zampolli.
composta dai signori magistrati:
– Dr.ssa Antonella ZAMPOLLI – Presidente rei.
– Dr. Marco CAMPAGNOLO – Consigliere
– Dr. Gianluca BORDON – Consigliere
visti gli atti del procedimento n°134/ 2018 R.G.-V.G., relativo al reclamo ex art. 739 c.p.c.
promosso da
CAIA (///), con il patrocinio dell’Avv. G. Faragasso – P.E.C.
, nel cui studio in ##, Via ##”, è elettivamente domiciliata giusta procura depositata nel fascicolo
telematico, – ricorrente –
nei confronti di
TIZIO (##), col patrocinio dell’avv.to B. M. Lanza (### – pec: barbaralanza@pec.sicon.it) del
Foro di Verona, con domicilio ivi eletto presso il suo studio in ###, per mandato depositato in
via telematica unitamente alla memoria di costituzione,
– resistente –
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto –
avente ad oggetto: reclamo awerso il decreto emesso in data 12.12.2017 e depositato in data
19.02.2018 dal Tribunale di Verona, nel procedimento ivi iscritto al n. 4808/17 R.G., visto il
parere espresso dall’ Ufficio della Procura Generale, con nota del 4-5-2018, che conclude per il
rigetto del reclamo,
RILEVATO
– che CAIA, con ricorso depositato in data 01-03-2018 – premesso che nel procedimento
indicato in epigrafe, promosso nei suoi confronti da TIZIO, col quale aveva avuto una
relazione sentimentale durata circa sette anni, dalla quale eranato in data 28-05-2008 il
figlio Sempronietto, il Tribunale di Verona, con il provvedimento reclamato, aveva
disposto nella sua dichiarata contumace l’affidamento esclusivo del figlio minore delle
parti al padre, la sospensione dei contatti del bambino con la madre, l’autorizzazione
all’iscrizione del bambino presso le scuole di Verona, l’acquisizione degli atti ostensibili
delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Latina, l’incarico ai
Servizi Sociali di Latina e di Verona di effettuare e relazionare un’indagine socio
ambientale riferita ai nuclei familiari di entrambi i genitori, per la valutazione delle
migliori condizioni di affidamento e regolamentazione dei contatti con il genitore non
collocatario, l’imposizione alla madre di un contributo mensile di mantenimento di €
300,00 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese accessorie regolate secondo il
Protocollo del Tribunale, con fissazione dell’udienza avanti il Giudice delegato per la
prosecuzione dell’istruttoria – ha censurato il provvedimento chiedendone l’immediata
sospensione, anche inaudita altera parte, con:
– la restituzione del minore alla convivenza presso la madre e il ritorno alla scuola da lui
frequentata in Latina,
– la rimessione del giudizio avanti il Tribunale ordinario di Latina, in quanto
territorialmente competente, ovvero la rimessione al Tribunale di Verona, attesa la
pretermissione in primo grado della imprescindibile regolare vocazione in giudizio della
madre, erroneamente dichiarata contumace laddove non risultava perfezionata la notifica
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza,
– l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocazione presso la sua residenza in
Latina e sospensione della frequentazione con il padre,
– l’imposizione a Tizio del contributo mensile di mantenimento per il figlio di € 300,00,
– la revoca in ogni caso dell’affidamento esclusivo al padre e della statuizione inerente al
contributo di mantenimento imposto alla madre, con vittoria di spese,
– che, ritualmente citato, si è costituito TIZIO per chiedere in via preliminare alla
declaratoria di inammissibilità del reclamo e comunque il suo rigetto nel merito, previa
reiezione dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il minore, con la condanna di
controparte ex articolo 96 c.p.c. e vittoria di spese,
2cgt0ehr1aen 7it,it elo inreinr ,ev acv cilahioelm ao fzisgio lnefi o dndepagr elis sualo ccdrio lrdiseié vaov eVcrbehaer loiln a acdsaoslnu ntgrtio puagtnraot e di el
limitavano la permanenza del bambino presso il padre al periodo estivo e a un mese durante le
festività natalizie, con l’intesa che frequentasse le scuole a Latina e convivesse con la madre
durante tutto il periodo scolastico, nonché sulle censure, che sin dal 18 settembre 2017 la madre
aveva denunciato la sottrazione del minore alle forze dell’ordine, che – rivelatosi inutile ogni
tentativo di convincere il padre a restituire il bambino alla madre – la deducente aveva richiesto
con ricorso depositato il 27-12-2017 provvedimenti urgenti ex art.700 c.p.c. (comparizione delle
parti fissata per il giorno 06-03-2018 avanti il Tribunale di Latina), che il Tribunale di Verona
non era territorialmente competente essendo il minore residente in prevalenza a Latina presso la
madre, che la madre non aveva potuto esporre le proprie ragioni nel procedimento instaurato a
Verona in quanto non aveva ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza,
che si imponevano pertanto sia l’accertamento di un probabile vizio di notifica (testuale a pag.6
del ricorso per reclamo) che la remissione in termini per consentire alla madre di difendere le
proprie ragioni, che – nel merito – la sottrazione del minore era del tutto illegittima e
ingiustificata (essendo risultate vane le perquisizioni effettuate presso la propria abitazione dagli
inquirenti, nell’ambito delle indagini penali avviate anche in merito ai prospettati reati inerenti lo
spaccio di sostanze stupefacenti), che le proprie condizioni economiche (reddito annuo inferiore
a € 6000,00, con altri due figli da mantenere) non consentono di provvedere al mantenimento del
figlio nella misura imposta dal Tribunale di Verona, che l’ostilità tra le parti imponeva la nomina
di un curatore speciale a tutela degli interessi del minore e che l’idoneità all’affidamento del
figlio minore doveva essere diversamente verificata tramite c.t.u.,
CONSIDERATO
– che il padre ha provato di aver sporto a propria volta, il 25 agosto 2017, denuncia nei confronti
della ricorrente – per i maltrattamenti che il figlio, rifiutandosi di tornare a Latina, gli aveva
riferito di aver subito da parte del marito della madre, alla presenza di quest’ultima – nonché
istanza di misure cautelari e interdittive, all’esito delle quali la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina ha disposto indagini estese all’audizione in forma protetta del figlio minore
delle parti, e di aver ritualmente notificato il ricorso ex art. 337 quater – esitato nel
provvedimento che ne occupa – sin dal 6-11-2017, data in cui sono maturati i termini della
compiuta giacenza del plico non ritirato dallamadre (cfr.: doc.l/Tizio), di guisa che non si
configura alcuna irregolarità nella rilevazione della sua contumacia in primo grado,
– che il decreto reclamato dispone in via temporanea in merito all’affidamento (esclusivo
al padre) e alle misure cautelative necessarie (sospensione dei rapporti del minore con la
madre) fino alla acquisizione delle informative specifiche delegate ai Servizi Sociali dei
Comuni di Verona e Latina nonché dei dati ostensibili delle indagini penali avviate a
Latina nei confronti della madre e del marito, indagati – alla stregua delle informative
trasmesse dalla Squadra Mobile di Latina e dei successivi atti di Polizia Giudiziaria – sia
per i maltrattamenti inflitti al minore Sempronietto, sia per la detenzione illecita di
sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, che anche dai rilievi della P.G. (richiamati
nel decreto 22-01-2018, autoritativo della perquisizione, in atti) si prospetta fossero
confezionate in casa e lasciate nella disponibilità dei familiari (fra cui due minori, figli
della ricorrente),
– che il provvedimento, seppur temporaneo, influisce già in modo limitativo determinante
sulla possibilità di frequentazione del figlio da parte della ricorrente e il suo reclamo
risulta pertanto ammissibile e che, ciò malgrado, il decreto reclamato risulta prima facie
rispondente – per gli accertamenti necessari disposti e per le misure cautelative adottate –
al criterio della priorità del giudice adito per disporre in merito alle esigenze più urgenti
di tutela del minore che (per il combinato disposto degli artt.316 e 333 c.c. e dell’art.
38,1 co., delle disposizioni di attuazione al C.C.- consente ed anzi impone di derogare ai
criteri abituali di definizione della competenza territoriale, altrimenti riferibili alla
residenza abituale del minore in Latina, sì da impedire – fino all’espletamento degli
accertamenti che anche il Tribunale di Latina verosimilmente avrebbe adottato alla
stregua delle reciproche allegazioni delle parti e che risultano opportunamente ed
obiettivamente delegati ai Servizi Sociali di entrambe le città (Latina e Verona) – che il
bambino possa essere esposto, con il proprio rientro presso la madre, a maltrattamenti o
comunque a rischio evolutivo: tali considerazioni vanno aggiunte al rilievo dei possibili
effetti della prognosi positiva dello stabilimento del minore presso la nuova dimora
(Cass.Civ., n° 21285/2015), peraltro collegato alle indicate, prevalenti necessità di tutela
del minore,
– che il provvedimento reclamato va pertanto confermato, senza disporre in questa sede
attività istruttorie ulteriore a quelle che già il Tribunale ha disposto affidandosi ai Servizi
Sociali, considerato che il minore è già stato sentito in sede di incidente probatorio e che
il Tribunale di Verona valuterà proprio all’esito degli accertamenti se effettivamente
sigiustificano la deroga, come sopra motivata, alla competenza territoriale del Tribunale
di Latina e la conseguente necessità di risentire il bambino, ancora infra-dodicenne e
verosimilmente già provato dal proprio coinvolgimento nelle indagini penali, di guisa
che non possono che confermarsi le valutazioni espresse dal Tribunale, sul punto, con il
conseguente rigetto del reclamo,
– che anche le disposizioni di natura economica, pur invocate da entrambe le parti, vanno
ovviamente confermate o revocate all’esito delle decisioni inerenti all’affidamento e al
collocamento del bambino presso l’uno o l’altro genitore, cui va rimessa anche la
decisione in merito alla domanda patema di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.,
– che delle spese e competenze di lite va peraltro disposta l’integrale compensazione, in
considerazione delle necessità – ancora attuali – di verifica delle rispettive ragioni delle
parti e del fatto che proprio dall’esito degli accertamenti dipende la decisione nel merito
di una vertenza dai connotati particolarmente complessi e articolati,
La Corte, visto l’art.739 c.p.c., sulle conforme conclusioni del P.G.,
P.Q.M.
– rigetta il reclamo e per l’effetto conferma in ogni sua parte il decreto emesso dal
Tribunale di Verona, indicato in epigrafe, a spese interamente compensate tra le parti,
– non sussistano i presupposti applicativi dell’art.13, co.l quater, del d.p.r. n.115 del 2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) – introdotto dall’art.l, co. 17°, della Legge
n.228/2012, con effetto decorrente dal 30-01-2013. Si comunichi.
Così deciso in Venezia, il giorno 14-05-2019. Il Presidente rei. est.
Dott.ssa Antonella Zampolli