Il giudice non può negare la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia al familiare extra Ue ritenendo che la relazione coi figli possa attuarsi tramite “contatti audio-video” o che tale relazione possa essere ridotta ai periodi di vacanza scolastica; l’autorizzazione alla permanenza del familiare non si giustifica solo in presenza di eccezionale difficoltà e sofferenza del minore.
Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2019, n. 11274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16084/2018 proposto da:
K.K., K.E., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini, 8, presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura, rappresentati e difesi dall’avvocato Feroci Consuelo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni di Ancona; Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Ancona;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.
Svolgimento del processo
1. – K.K. ed E., cittadini albanesi, padri di due gemelli, D. e F., nati il (OMISSIS), proponevano ricorso al Tribunale dei minorenni di Ancona per ottenere l’autorizzazione prevista dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, a permanere nel territorio nazionale per un tempo determinato, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori, i quali dimoravano in Italia presso il loro zio paterno K.A., in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Il Tribunale dei minorenni respingeva la domanda.
2. – Era proposto reclamo che la Corte di appello di Ancona rigettava conDecreto 27 aprile 2018. Il giudice del gravame osservava che non era possibile pronosticare che il distacco fisico dei minori dai genitori compromettesse gravemente lo sviluppo normale della personalità dei primi: ciò in considerazione dell’età dei ragazzi, del fatto che questi ultimi erano inseriti in un ambito familiare “allargato”, in cui era presente lo zio, al quale i minori avrebbero potuto essere legalmente affidati sulla base delle “cospicue risorse, morali ed economiche” di cui lo stesso disponeva, e dei contatti che i figli avrebbero potuto agevolmente mantenere coi genitori, tenuto conto sia delle “sempre più facili ed articolate possibilità di contatti audio-video”, sia dalla ridotta distanza tra l’Italia e l’Albania, che i ragazzi avrebbero potuto raggiungere nei periodi di vacanza scolastica.
3. – K.K. ed E. ricorrono per cassazione contro detto provvedimento: l’impugnazione si fonda su quattro motivi. Il ricorso è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.
Motivi della decisione
1. – I motivi posti a fondamento del ricorso si riassumono come segue.
Primo motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, avendo particolare riguardo all’interpretazione restrittiva dei “gravi motivi”, asseritamente contrastante con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 21779 del 2010. Spiegano i ricorrenti che la valutazione della Corte di merito “si sarebbe dovuta concentrare principalmente sui minori che sono in piena età scolare e pre-adoloscenziale, che sono in Italia da ormai più un anno e sono perfettamente ambientati e radicati”. Lamentano che il giudice del reclamo avrebbe mancato di formulare alcun giudizio prognostico sulle conseguenze del diniego dell’autorizzazione e osservano come quest’ultima non rivesta carattere eccezionale, potendo essere accordata anche in assenza di situazioni di pericolo per la salute del minore.
Secondo motivo: violazione del diritto all’unità familiare. Viene dedotto che nulla sarebbe stato chiarito, nel provvedimento impugnato, circa il perché il nucleo familiare potesse essere sradicato dal territorio nazionale. Gli istanti richiamano, poi, l’art. 8 della CEDU circa il diritto alla vita privata e familiare, osservando come al giudice che debba giudicare di tali diritti competa di apprezzare la natura e l’effettività del vincolo familiare, l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese di origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
Terzo motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.19, in relazione agli artt. 9 ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata conL. n. 176 del 1991. I ricorrenti rilevano come a norma del cit. art. 19 cit. il minore non possa essere espulso dal territorio nazionale e costretto a seguire i genitori non muniti del titolo di soggiorno. Richiamano la predetta Convenzione e osservano, poi, che la Corte di appello avrebbe decretato una “espulsione di fatto” dei minori: espulsione che discendeva dal rigetto della domanda di autorizzazione dei genitori a permanere nel territorio nazionale.
Quarto motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31; carenza ed illogicità della motivazione. I ricorrenti tornano a sostenere che il giudice del reclamo avrebbe omesso di effettuare il giudizio prognostico quanto alla sussistenza di un danno grave allo sviluppo psico-fisico dei minori.
2. – Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Deve premettersi che la disciplina di cui del cit. art. 31, comma 3, non possa essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori: onde sul richiedente l’autorizzazione incombe l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. 16 aprile 2018, n. 9391; cfr. pure Cass. 10 novembre 2017, n. 26710, secondo cui la parte richiedente ha l’onere di dedurre, in modo specifico, il grave disagio psico-fisico del minore, non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore).
Una tale lettura è coerente con la funzione di bilanciamento cui l’art. 31, comma 3, assolve: bilanciamento tra l’interesse del minore e l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale, nonché all’osservanza della disciplina in tema di immigrazione. Ed è opportuno ricordare, in proposito, come la richiamata disposizione si inserisca in un più ampio quadro normativo che è segnato, sul piano delle fonti sovranazionali, proprio dalla contrapposizione dell’istanza di tutela del minore con l’esigenza di assicurare agli Stati una ordinata regolamentazione dei flussi migratori: come ricordato dalle Sezioni Unite, è proprio nella prospettiva del contemperamento di questi interessi che la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 24 novembre 2009, Omojudi; Corte EDU 22 marzo 2007, Maslov) ha disconosciuto al diritto alla vita privata e familiare natura di diritto assoluto, dichiarando che lo stesso possa essere sacrificato sulla base di politiche statuali di disciplina dell’immigrazione.
Del resto, il diritto all’unità familiare, previsto delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.28, art.8della CEDU e artt. 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata con laL. n. 176 del 1991, non ha carattere assoluto nel nostro ordinamento, atteso che il legislatore, nel contemperamento dell’interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri, può prevedere delle limitazioni, sicché è legittimo il mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano di un genitore straniero per la ritenuta insussistenza dei gravi motivi di cui al citatoD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3(Cass. 10 settembre 2015, n. 17942).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass. Sez. U. 25 ottobre 2010, n. 21799; in senso conforme, ad es.: Cass. 12 dicembre 2017, n. 29795; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25419). IlD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, non può essere allora interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197).
Il giudizio espresso dalla Corte di appello non appare allora rispondente ai principi esposti.
Si legge infatti nel decreto impugnato che non sarebbe possibile “pronosticare in caso di distacco fisico dei genitori, pessime prospettive e drammi insuperabili”. In tal modo, la Corte di merito finisce per attribuire rilievo al fatto che il distacco dei minori dai loro genitori non comporterebbe, per i primi, una situazione di disagio estremo: quasi che l’autorizzazione alla permanenza del familiare si giustifichi solo ove si delinei una tale situazione di eccezionale difficoltà e sofferenza; il che, secondo quanto precisato, non è.
Allo stesso modo, il giudice del gravame mostra di pervenire a una incongrua svalutazione del ruolo della figura genitoriale in un’età ancora cruciale per lo sviluppo del minore ed elude, in tal modo, l’esigenza di bilanciamento tra i diversi interessi che la norma sottende, allorquando rileva che la relazione tra i genitori e i figli possa attuarsi attraverso le “sempre più facili ed articolate possibilità di contatti audio-video” e mercé una frequentazione personale ridotta ai periodi di vacanza scolastica.
Da ultimo, la Corte prospetta un uso strumentale del reclamo – che assume finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno, al fine esclusivo di sottrarre gli istanti all’espulsione dal territorio nazionale -, con ciò formulando un giudizio che risulta condotto su di un piano di totale astrazione, trascurando inoltre di considerare il portato derogatorio della previsione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31(si veda, in tema, Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197, cit.).
I motivi in esame vanno quindi accolti.
Restano in conseguenza assorbiti i restanti.
3. – Il decreto è cassato con rinvio della causa alla Corte di Ancona, che è pure incaricata di provvedere sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2019
