Assegna il gatto al resistente ed il cane ad entrambe le parti a settimane alterne

Tribunale ordinario di Sciacca, 19 febbraio 2019. Giudice Tricoli

Il Presidente
letti ed esaminati gli atti;
sciogliendo la riserva di cui al verbale del (**);
valutato l’esito negativo del tentativo di conciliazione dal quale emerge che la frattura del legame coniugale tra le parti risulta insanabile;
considerato che l’assegno di mantenimento non è dovuto al solo fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504 del 10/05/2017);
ritenuto, quindi, che in relazione alla durata del matrimonio, all’età delle parti, alla loro capacità lavorativa ed ai loro redditi, appare congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento da corrispondere alla ricorrente in Euro (**) rivalutare annualmente ed assegnare a quest’ultima l’abitazione familiare sita in (**);
rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto (**) (**) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane (**), indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
3) fa obbligo al resistente di versare alla ricorrente entro i primi 5 giorni di ogni mese, quale assegno di mantenimento, la somma complessiva di (**) rivalutare annualmente;
4) assegna il gatto (**) al resistente ed il cane (**) ad entrambe le parti a settimane alterne.
Nomina giudice istruttore la dr.ssa (**) e fissa per la comparizione delle parti l’udienza del (**)
Assegna al ricorrente il termine di giorni trenta per il deposito in cancelleria di memoria integrativa.
Assegna al resistente termine sino a venti giorni prima dell’udienza come sopra fissata per costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 1 e 2 co. c.p.c., nonché per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, con avvertimento alla stessa convenuta che la costituzione oltre il termine assegnato comporterà le decadenze previste nel citato art. 167 e la improponibilità delle predette eccezioni.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.