SPESE STRAORDINARIE

Di Gianfranco Dosi

I Il dovere di mantenimento come comprensivo delle spese straordinarie
La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio in base al quale “il dovere di mantene¬re, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
L’ampiezza delle obbligazioni genitoriali verso i figli è oggi riaffermata a livello normativo nell’art. 315-bis c.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione) dove – nella prospettiva del diritto dei figli, più che dei doveri dei genitori – si afferma che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Nel corso della vita in famiglia i genitori assolvono a questi oneri concordando tra loro le spese per i figli nella misura resa possibile dalle rispettive capacità economiche e da quelle della famiglia in linea con quanto prevede l’art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c. prima delle modifiche di cui al D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) a norma del quale i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Eventuali contrasti nella famiglia unita si risolvono nella negoziazione quotidiana tra i genitori o al più con il ricorso al procedimento di cui all’art. 316, secondo e terzo comma, c.c. che è, però, di assoluta infrequenza statistica.
Viceversa, numerosi sono i problemi di distribuzione e di suddivisione delle obbligazioni verso i figli per far fronte alle loro esigenze di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza si pon¬gono in caso di separazione della coppia genitoriale. In tal caso valgono le regole indicate nell’art. 337-ter c.c. secondo cui, in difetto di un accordo tra i genitori, le modalità di attuazione dell’obbli¬gazione di mantenimento verso i figli sono decise dal giudice il quale “stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337-ter c.c.).
Il sistema più semplice – e più utilizzato – per suddividere tra i genitori le obbligazioni di mante¬nimento verso i figli è quello di prevedere a carico di uno dei genitori un contributo fisso per le spese cosiddette “ordinarie” (contributo che viene versato al genitore presso il cui domicilio il figlio minore resta ad abitare) e una quota di contribuzione a titolo di partecipazione alle cosiddette spese “straordinarie”, a carico di entrambi i genitori, spesso in uguale percentuale (per esempio al 50% ciascuno), ma molte volte anche in percentuali differenziate a seconda dei rispettivi redditi (ad esempio l’80% a carico di un genitore e il 20% a carico dell’altro).
II L’obbligo di previsione dell’onere di pagamento e di distribuzione tra i genitori delle spese straordinarie
Un problema di natura preliminare che la giurisprudenza ha affrontato e risolto in tema di spese straordinarie è se tale quota di contribuzione debba necessariamente essere prevista.
Ebbene, l’approfondimento dei parametri indicati nell’art. 337-ter c.c. può essere utile per fare a tale proposito qualche precisazione.
Alcuni dei parametri in questione sono strettamente legati alla soddisfazione dei bisogni (per esempio le “esigenze del figlio” di tipo alimentare, scolastico, di svago che in genere costituiscono un elemento che potremmo indicare come rigido nel senso che non è condizionato in modo ecces¬sivo dalle condizioni economiche della famiglia, che potrebbe perciò essere allocato nell’area delle spese ordinarie) mentre altri parametri sono più legati alla soddisfazione di diritti ulteriori rispetto alla soddisfazione dei bisogni (così il riferimento, tra i criteri indicati dalla legge, al “tenore di vita” costituisce un tipico elemento che potremmo definire elastico, nel senso che può variare anche di molto in ragione delle differenti condizioni economiche della famiglia e che potrebbe perciò richia¬mare l’area delle spese straordinarie).
Le modalità di assolvimento dell’obbligazione relativa alle spese ordinarie (quelle legate soprat¬tutto alla soddisfazione dei bisogni di mantenimento, di educazione, di svago e, come tra breve si dirà, anche mediche e scolastiche) possono essere comodamente (anche se non sempre facilmen¬te) indicate attraverso la previsione dell’obbligo di pagamento di un contributo espresso in un im¬porto determinato. Viceversa le esigenze che sono maggiormente connesse al tenore di vita nelle differenziate condizioni economiche familiari (un corso di studi particolare, un tipo di vacanza, uno sport specifico, il luogo di un intervento chirurgico) possono essere plausibilmente soddisfatte po¬nendo a carico dei genitori un’ulteriore obbligazione di partecipazione alla spesa, se del caso anche attraverso differenti proporzioni in relazione ai diversi redditi di ciascun genitore.
Proprio a tale proposito è emerso in giurisprudenza gradualmente il principio generale secondo cui il provvedimento relativo alle obbligazioni di mantenimento verso i figli non può omettere di distribuire tra i genitori le spese straordinarie, in modo proporzionale ai rispettivi redditi in quanto l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento (Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869; Cass. civ. Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372) esponendo uno dei genitori all’accollo esclusivo di tali spese e esonerando l’altro dall’obbligo di compartecipazione.
III I criteri identificativi delle spese straordinarie: l’insufficienza del criterio riferito alla sola tipologia di spesa
Un altro problema, tra quelli che devono essere affrontati in via preliminare, è il problema della individuazione di questa categoria di spesa. Che cosa si intende per spesa straordinaria? Sen¬za chiarezza su questo aspetto potrebbe apparire difficile affrontare il contenzioso tra i genitori sull’obbligo di compartecipazione e di rimborso di tali spese.
È necessario cioè comprendere quali spese possono dirsi comprese nell’importo delle spese cosiddette ordinarie e su quali spese invece – appunto straordinarie – debba essere operata la suddivisione tra i genitori dell’obbligazione di compartecipazione.
Si deve osservare subito che la legge indica i parametri generali (indicati, come detto, nell’art. 337 ter c.c.) da seguire per la determinazione del mantenimento verso i figli, ma non precisa in alcun modo il concetto di spesa “ordinaria” e quello di spesa “straordinaria”. Per questo motivo non è sempre agevole individuare un criterio condiviso per delimitare i confini delle due categorie di spesa.
Se si esaminano, però, le numerose sentenze di merito che hanno affrontato il tema delle spese straordinarie, ci si avvede della difficoltà di tentare una classificazione generale, considerato che nella collocazione delle spese tra quelle straordinarie anziché tra quelle ordinarie i giudici spesso utilizzano criteri non omogenei e talvolta nemmeno individuati con chiarezza. Per esempio per quanto concerne l’istruzione sono talvolta considerate ordinarie le spese effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Incertezze vi sono nella prassi per i viaggi studio all’estero, per le ripetizioni scolastiche o per particolari sport che sono però per lo più ricondotti frequentemente alle “spese straordinarie”. Analogamente, per quanto riguarda le spese mediche, talune vengono in genere comprese tra le spese ordinarie (acquisto di medicinali, visite di controllo, visite pediatriche) altre, invece, tra quelle straordinarie (visite specialistiche, per esempio di ortodonzia). Per le spese sportive o per quelle cosiddette ludiche gli orientamenti sono diversi e dipendono dal tenore di vita della famiglia.
Pertanto il criterio della tipologia della spesa non è appagante in quanto, come si vede, all’interno delle spese classificate per esempio come mediche vengono poi necessariamente differenziate ulteriori sottocategorie (per esempio le visite specialistiche), così come all’interno delle spese scolastiche vengono diversificate differenziate voci di spesa (alcune delle quali incluse nelle spese ordinarie e altre in quelle straordinarie).
IV L’insufficienza anche del criterio riferito all’imprevedibilità delle spese straordinarie
a) La giurisprudenza che fa leva sul criterio distintivo della non lieve entità della spesa e della sua imprevedibilità
Il criterio della tipologia della spesa, pertanto, non è certamente soddisfacente, né esauriente.
A questa considerazione si ispira sostanzialmente l’indirizzo giurisprudenziale abbastanza diffuso che, al fine di fornire un criterio generale di differenziazione tra l’una e l’altra categoria, riconosce che le ‘‘spese ordinarie’’ sarebbero in sostanza quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre quelle ‘‘straordinarie’’ costituiscono le spese necessarie a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli; spese, quindi, imprevedibili e comunque non rientranti nelle normali consuetudini di vita o non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
Secondo il criterio utilizzato in quasi tutte le decisioni di merito le spese straordinarie sarebbero quelle di rilevante importo o imprevedibili e imponderabili e che per tale ragione esulano dal man¬tenimento ordinario.
Si utilizza quindi nella prassi giurisprudenziale di merito un criterio differenziale che fa leva non tanto sulla tipologia in sé della spesa (medica, scolastica, ludica, sportiva o altro) ma sulla sua natura di esborso rilevante e di spesa imprevedibile e imponderabile.
Secondo Trib. Bari Sez. I, 23 ottobre 2013 costituiscono spese straordinarie da sostenere nell’interesse della prole, quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esu¬lano dall’ordinario regime di vita della stessa, considerato anche il contestato socio-economico in cui questa è inserita. Hanno, invece, natura ordinaria le spese relative al mantenimento dei figli, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, tale che non appartengono alla suddetta categoria le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute. Le spese straordinarie, proprio per tale loro natura, sono a carico di entrambi i genitori in pari misura, anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso al riguardo.
Ancora secondo Trib. Roma, 18 novembre 2011 per spese straordinarie devono intendersi sia quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole, sia quelle concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella nor¬male contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell’assegno di mantenimento.
Per Trib. Novara 2 maggio 2013 nel mantenimento ordinario rientrano tutte quelle spese che soddisfano le esigenze alimentari, di igiene personale, le spese di vestiario, le esigenze ricreative e tutte quelle spese minute che si rendono necessarie nella vita di un figlio, quali le spese correnti di cancelleria scolastica, di acquisto di un libro, per spostamenti urbani ecc. nonché la quota di spese necessarie per l’organizzazione domestica e per la fruizione di periodi di vacanza (…) le caratteri¬stiche di tali spese straordinarie devono essere individuate nell’impossibilità di essere quantificate in via preventiva e nell’essere soggette a variazioni anche sensibili. Per questi stessi motivi sempre Trib. Novara 26 marzo 2009 ha escluso che i buoni mensa rientrino tra le spese straordinarie.
Secondo Trib. Roma Sez. I, 9 gennaio 2013 “costituiscono spese straordinarie tutte quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
Per Trib. Nocera Inferiore, 24 giugno 2013 “salvo diverse disposizioni del giudice, tutte le spe¬se straordinarie relative ai figli minorenni devono essere suddivise tra i coniugi al 50%. Rientrano in tale ripartizione e pertanto esulano dall’assegno di mantenimento solo quelle spese che possono essere concretamente qualificate quali straordinarie in relazione alla vita dei figli minori, essendo collegate a bisogni imprevedibili ed occasionali”.
Ugualmente secondo App. Napoli, 6 giugno 2008 “non può essere consentita la inclusione nell’assegno per il mantenimento dei figli minori di tutte le spese straordinarie perché alcune di esse sono imprevedibili ed imponderabili ed il loro importo potrebbe equivalere o addirittura supe¬rare il predetto assegno, con pregiudizio del diritto dei minori alla soddisfazione delle loro esigenze primarie”.
Dello stesso avviso Giudice di pace Monsummano Terme, 13 gennaio 2009 secondo cui de¬vono ritenersi spese ordinarie tutte quelle spese necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori, e spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori; in particolare, rientrano nelle spese ordinarie quelle per alimenti, vestiario, igiene personale, ricreative, di can¬celleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica (nella specie, è stato pertanto revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie, in quanto si è ritenuto, in fatto, che le spese per le quali essa aveva a ottenuto il decreto si riferissero all’acquisto di materiale di cancelleria per la scuola, carburante per il motorino, abbonamento autobus, vestiario sportivo, e acquisto di vitamine: considerate, tutte, dal giudice, come spese di carattere ordinario).
Diverso il criterio utilizzato da Trib. Monza Sez. IV, 10 aprile 2008 che ha ritenuto di dover considerare straordinarie le spese scolastiche per libri di testo, tasse d’iscrizione, corsi integrativi o speciali, mensa, mentre quelle mediche straordinarie ricomprendono ogni esborso non coperto dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese le spese per visite specialistiche e farmaci, per cure odon¬toiatriche e similari. Analogamente Trib. Firenze 22 novembre 2006 ha ritenuto rientranti tra le spese straordinarie quelle dell’asilo nido “specialmente se di importo particolarmente oneroso”.
Per Trib. Firenze, 29 giugno 2005 le spese straordinarie dovute per il mantenimento dei figli sono soltanto le spese non prevedibili e non consuetudinarie e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita dei figli e necessarie per assicurare l’istruzione e la salute del minore.
Trib. Lamezia Terme, 4 maggio 2005 ha ritenuto che il significato che le nozioni di “spese or¬dinarie” e “spese straordinarie” assumono nella separazione personale tra coniugi ha autonoma connotazione per definizione mutevole e suscettibile di essere valutata caso per caso. Il concetto di straordinario non può essere inteso in senso restrittivo come sinonimo di imprevedibilità ed ecce¬zionalità, bensì comprende tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale.
Viceversa Trib. Bologna Sez. I, 7 aprile 2005 ritiene che le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie.
A questo criterio sono ispirate anche decisioni di legittimità.
Così per esempio Cass. civ. Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372 che si è occupata della separazione tra due coniugi in cui a carico del marito era stato posto un assegno di mantenimento di “500 euro comprensive delle spese straordinarie”. Nel ricorso per cassazione la moglie lamentava che la liqui¬dazione in via forfettaria delle spese straordinarie, ricomprese nel contributo determinato a carico del marito, determinava una situazione di incertezza ponendola in condizione di dover affrontare, attesa l’imprevedibilità delle spese, costi superiori alle proprie possibilità economiche, in violazione del principio di proporzionalità.
Nella motivazione con cui i giudici accoglievano il ricorso della moglie si legge che “in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevan¬za, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, in¬troduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.
b) I dubbi della giurisprudenza
Il criterio definitorio che fa leva sulla imprevedibilità e imponderabilità delle spese straordinarie è stato criticato da una parte della giurisprudenza di legittimità che ha messo in dubbio lo stesso concetto di straordinarietà.
Per esempio Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 – richiamando il criterio della tipo¬logia della spesa – ha affermato che le spese mediche e scolastiche rientrerebbero tutte tra quelle “ordinarie” essendo riferite ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi anche se ad esborsi da ritenersi indeterminati. In motivazione si legge che “può infatti dirsi che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente even¬tuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici. Poiché ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, si può al contrario qualificare del tutto normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in mi¬sura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata. Rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rappor¬to alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialisti¬che, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;

la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi in¬determinati soltanto nel quando e nel quantum”.
Si capisce, quindi, come non vi sono assolutamente certezze se si utilizzano criteri astratti di qua¬lificazione delle spese e che l’unica strada certa è quella di prevedere empiricamente nel dettaglio sempre le tipologie delle spese da considerare in quella specifica situazione ordinarie o straordina¬rie, in modo anche da prevenire l’insorgenza di conflitti altrimenti inevitabili.
V La soluzione pragmatica che fa leva sull’indicazione concreta delle spese e dei criteri di suddivisione e concertazione: i protocolli
Ed è utilizzando soprattutto un criterio pragmatico che sono stati anche apprestati in diversi sedi di tribunale appositi protocolli (intese tra la magistratura e il Foro locale richiamati e spesso anche trascritti nei provvedimenti e negli accordi di separazione e divorzio) nel tentativo di evitare il più possibile un contenzioso tra i genitori separati. I protocolli in questa prospettiva si sono assunti il compito specifico di orientare la redazione degli accordi di separazione e delle decisioni giudiziarie.
In genere quasi tutti i protocolli firmati in sede locale utilizzano – anche in ragione delle esigenze pratiche che intendono perseguire – il criterio differenziale della tipologia di spesa all’interno di una tripartizione (spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), differenziando poi tra quelle che richiedono il previo consenso e quelle che, invece, non richiedono un previo accordo.
Di particolare interesse è il protocollo suggerito dal CNF (approvato il 14 luglio 2017 e poi divulgato nei diversi Consigli dell’Ordine degli avvocati) con cui in particolare, si è affrontato non tanto il problema classificatorio astratto della differente tipologia della spesa (se ordinaria o straordinaria) quanto il problema pratico (di cui si parlerà più oltre) della necessità o meno della previa con¬certazione di tali spese tra i genitori ai fini del rimborso, sostenendosi che le spese straordinarie per le quali non è indicato l’obbligo del preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con spe¬cialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori. Al contrario necessiterebbero – secondo questa linee guida – del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spesa: -spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazio¬ne agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere); – spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordi¬naria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private) e spese sporti¬ve (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica); – spese diverse per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli; – spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Come si vede, in assenza di definizioni certe e non confusive, si preferisce adottare un criterio empirico di indicazione concreta delle singole voci di spesa da considerare comprese nel man¬tenimento ordinario e di quelle da considerare oggetto di suddivisione come spese di carattere straordinario.
VI Il problema se l’obbligo di rimborso presuppone o meno la previa concertazione delle spese straordinarie: l’orientamento maggioritario attuale che ai fini dell’obbligo di rimborso richiede la rispondenza della spesa straordinaria all’interesse del minore e la sua sostenibilità economica
Il problema della necessità o meno della previa concertazione delle spese straordinarie ai fini dell’obbligo di rimborso da parte del genitore che non le ha sostenute è uno degli aspetti su cui si è confrontata la giurisprudenza, non sempre con soluzioni lineari.
Tralasciando – per non appesantire questa ricerca – il riferimento alle decisioni della giurisprudenza legate al sistema normativo previgente e da considerare oggettivamente superate, va approfon¬dito l’orientamento prevalente attuale che ai fini dell’obbligo di rimborso richiede la rispondenza della spesa straordinaria all’interesse del minore e la sua sostenibilità economica.
Nel 2015 una decisione della Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 1, 30 luglio 2015, n. 16175) affermava il principio generale che “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spet¬tanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Il padre di una minore aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Taranto emesso su ricorso della madre della minore per il pagamento della somma di 1.098 Euro relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia (spese di arredamento della sua cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese). L’opponente contestava di essere obbligato al rim¬borso della sua quota pari al 50% della spesa complessiva in quanto, pur non trattandosi di spese urgenti o indifferibili, le stesse non erano state concordate preventivamente tra gli ex coniugi. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione e il Tribunale di Taranto respingeva l’appello. La Corte di cassazione rigettava il ricorso precisando che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispon¬gono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso di mancata concertazione preventiva o di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, ri¬servata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
La giurisprudenza prevalente successiva ha confermato questo orientamento chiarendo molto bene, però, che ove le spese straordinarie di cui si chiede il rimborso siano collegate a “decisioni di maggiore interesse” per i figli, il previo accordo è necessario ma in caso di dissenso manifestato dall’altro genitore – non condiziona il potere del giudice di valutare se quella spesa sia rimborsabile in quanto sostenibile e corrispondente all’interesse del figlio.
Così per esempio Cass. civ. Sez. VI – 1, 3 febbraio 2016, n. 2127 ha precisato che non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli. Anche in questo caso, tuttavia, sussiste un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straor¬dinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Tuttavia, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Successivamente Cass. civ. Sez. VI – 1, 15 febbraio 2017, n. 4060 ha espresso un orienta¬mento analogo, ritenendo però non necessario il previo accordo allorché le spese si riferiscano a “decisioni di maggiore interesse”. Ha precisato, infatti, questa sentenza che in regime di affida¬mento condiviso, nel caso in cui i genitori non riescano a raggiungere un’intesa, onde scongiurare situazioni di stallo è consentita al singolo genitore l’iniziativa unilaterale, anche quando si tratti di “decisioni di maggiore interesse” sub art. 337 ter, comma 3, secondo periodo, c.c., salvo il potere del giudicante di verificare, ove richiesto dal genitore dissenziente o comunque pretermesso, la congruenza della scelta rispetto all’interesse del figlio. Ove la decisione risponda all’interesse della prole ed implichi spese straordinarie, il genitore dissenziente è obbligato al rimborso.
Sulla stessa linea si sono poste Cass. civ. Sez. VI – 1, 23 febbraio 2017, n. 4753; Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5490; Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 giugno 2018, n. 15240 secondo le quali non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concerta¬zione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, ancor¬ché collegata a decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valuta¬zione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
La tesi della non necessità della previsa concertazione è stata poi più recentemente ribadita da Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 settembre 2018, n. 21726 e Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 gennaio 2018, n. 1070.
Anche la giurisprudenza di merito si è allineata a questo orientamento (Tribunale Trani, 9 marzo 2018; Tribunale Treviso Sez. I, 31 agosto 2017; Tribunale Udine Sez. I, 2 settembre 2016; Tribunale Roma Sez. I, 21 giugno 2016; Giudice di pace Taranto Sez. I, 26 ottobre 2015).
VII Il giudice competente a decidere sulle spese straordinarie
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte in sede di separazione relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal genitore affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra i genitori ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (Cass. civ. Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 1161; Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6297; Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18240).
È pacifico quindi che non rientra nella competenza del giudice della separazione la controversia circa l’adempimento e quindi la controversia sulla necessità e sulla sussistenza degli esborsi sostenuti da uno dei genitori a titolo di spese straordinarie nell’interesse del figlio (App. Bologna, 5 ottobre 2007).
Diverse dalle controversie relative all’adempimento delle spese (relative cioè all’attuazione del tito¬lo) sono le controversie sulla previa indicazione della ripartizione delle spese che certamente invece sono di competenza del giudice della crisi genitoriale o della separazione o del divorzio (nei relativi procedimenti o ex art. 710 c.p.c. o anche ex art. 709-ter c.p.c. come è stato in passato messo in evidenza da Trib. Bologna 19 giugno 2007 secondo cui tra le controversie prese in considerazio¬ne dall’art. 709-ter c.p.c. rientrano anche quelle inerenti al mantenimento del minore e alla riparti¬zione del contributo tra i genitori comportando l’esercizio della potestà l’assunzione anche di deci¬sioni che possono avere riflessi economici. Analogamente ha ritenuto Trib. Roma, 5 giugno 2007.
Nel caso, quindi, in cui il genitore onerato della contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente l’autorità giudiziaria affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determina¬no l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare (Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2815).
Nella sentenza del Tribunale Firenze Sez. II, 7 marzo 2017 si chiarisce che quando venga disposto oltre al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento, anche l’obbligo della contri¬buzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, es¬sendo generiche od indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l’accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione.
In passato Cass. civ. Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 4543 ha affermato – richiamando precedenti decisioni (Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 1999, n. 782 e Cass. civ. Sez. I, 29 aprile 1991, n. 4722) – che l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. non costituisce un titolo per l’emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, che opera in relazione alle somme che in detto titolo risultino determinate o determinabili con un semplice calcolo aritmetico, mentre, ove “l’obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo di esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l’insorgen¬za stessa dell’obbligo di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare.
Il principio è stato ribadito anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Como, 3 luglio 2013; Trib. Bologna, 18 marzo 2010)
Ugualmente Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758 – una delle decisioni più rigorose sul punto – aveva chiarito che “nel caso in cui il genitore divorziato non affidatario non corrisponde quanto fissato in sede di separazione personale a titolo di spese straordinarie mediche e scola¬stiche per il figlio minore, l’ex coniuge affidatario deve rivolgersi nuovamente al giudice per far accertare l’effettivo verificarsi e l’entità di tali esborsi.
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, si sensi dell’art. 155, comma 2, c.c. quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affida¬tario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 155 c.c. e dell’art. 474, comma 1, c.p.c. un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.
In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esbor¬si contemplati dal titolo e la relativa entità”.
Quindi mentre alle sentenze e ai provvedimenti adottati nel processo di separazione o divorzio (in sede presidenziale o successivamente) è riconosciuta (esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. per i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal presidente del tribunale o dal giudice istrut¬tore) la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate in prosieguo, in linea con la giurisprudenza, va affermato che nel caso in cui il genitore onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare.
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha il potere di sindacare la previa concertazione delle spese straordinarie e di revocare pertanto il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quelle spese (Giudice di pace Perugia, 23 marzo 2012).
In Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 2012, n. 10174 si ricorda molto opportunamente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l’accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova; l’emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, deve essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Di particolare interesse – ma in controtendenza rispetto alle decisioni sopra richiamate – è la posizione assunta da Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 secondo cui il principio in base al quale in caso di mancata ottemperanza dell’obbligato il provvedimento che prevede l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna “non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo no¬zioni di comune esperienza; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la deter¬minazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano spe¬cificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi”. Si legge in motivazione che per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benché all’imprescindibile condizione che l’oggetto della condanna sia delimitato e quantificato in modo idoneo o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discute impongono di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi; d’altro lato – proseguono i giudici – la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche – attesa la natura della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rila¬sciati – o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi; certamente, attesa la notorietà dell’evenienza di un’esasperata conflittualità tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento di affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere già dalla sua formazione in modo espresso una tale modalità od altra equipollente, per soddisfare l’esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione – non indispensabile – di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi; nondimeno, poiché una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche od altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde – anche in tal caso per nozioni di comune esperienza – a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo, ma da esso evidentemente pre¬supposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio ed il dispendio di nuovi reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche ordinarie, come è pacifico trattarsi nel caso di specie; beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibi¬lità dell’esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato, vuoi perché si metta in dubbio la sussistenza del fatto costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell’esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es., spese meramente voluttuarie, quali un intervento meramente estetico o un corso non fi¬nalizzato ad esigenze di istruzione, ma di mero svago od intrattenimento), vuoi perché si lamenti la violazione delle modalità di decisione sulle attività cui le spese si riferiscono o per altra ragione: ma tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, a precetto o a pignoramento; si ren¬de così meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità, scongiurando l’ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della cognizione per la formazione di altro titolo esecutivo; del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore affidatario l’altro è adeguatamente tutelato, sia pure a prezzo di dispiegare l’opposizione, dalla responsabilità aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 96 c.p.c. comma 2, (e salva pure l’applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).
La conclusione cui giunge la decisione in questione è che, in definitiva, in adeguamento dei principi generali alle peculiarità delle esecuzioni in materia di diritto di famiglia, la conclusione rigorosa di Cass., n. 1758 del 2008, della necessità di un indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la formazione di una pluralità di nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 c.c. comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il geni¬tore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottempe¬ranza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; ed impregiudicato beninteso il diritto dell’altro genitore di contestare – ex post ed in sede di opposizione all’esecu¬zione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore.
La sentenza – con altre analoghe di merito (Trib. Roma, Sez. IV, 16 febbraio 2009 e Trib. Bari, Sez. II, 20 ottobre 2005) – appare ispirata a criteri di ragionevolezza anche se può scontrarsi nella pratica con il formalismo degli uffici preposti al controllo e alla correttezza formale degli atti di esecuzione che applicano con rigore il principio messo bene in luce dalle altre decisioni di legitti¬mità sopra richiamate e in genere dalla giurisprudenza di merito (Trib. Novara, 22 aprile 2010; Trib. Piacenza 2 febbraio 2010; Trib. Novara, 5 novembre 2009; Trib. Palermo, Sez. I, 9 marzo 2009; App. Roma, Sez. II, 23 novembre 2006) secondo cui ai sensi dell’art. 474, primo comma c.p.c., l’esecuzione forzata può avere luogo solo in base ad un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. In relazione alle spese straordinarie del figlio si deve rilevare che l’ordinanza presidenziale [che stabiliva l’obbligo per il genitore di pagare il 100% delle spese di carattere straordinario, ndr] non possa considerarsi sufficiente per radicare l’azione esecutiva, dal momento che per ‘certo’ si intende quello la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessa¬ria e sufficiente dalla legge e per ‘liquido’ si intende determinato nel suo ammontare i precettanti avrebbe dovuto necessariamente adire il giudice affinché rendesse idoneo titolo esecutivo per le spese straordinarie e mediche sostenute.

Giurisprudenza
Tribunale Savona, 11 gennaio 2019 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A seguito di divorzio, in ordine al mantenimento della prole, devono qualificarsi come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia neces¬sari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 settembre 2018, n. 21726 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di mantenimento, qualora non preventivamente concordato, il riparto, in sede giudiziale, delle spese straordinarie per il mantenimento della prole, deve fondarsi sulla comparazione tra l’entità della spesa e l’utilità e sostenibilità della spesa medesima, parametrata alle condizioni economiche di ciascun genitore (Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4753).
Tribunale Trieste, 5 settembre 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Vista la richiesta della ricorrente ex art. 337-ter, comma 4, c.c., e preso atto delle difficoltà comunicative dei genitori, si ritiene opportuno, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che essi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. Ove le scelte prese senza l’accordo con l’altro siano però fonte di spese straordinarie, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 giugno 2018, n. 15240 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tem¬pestivamente addotto validi motivi di dissenso. Invero, in tema di separazione, questa Corte ha ripetutamente escluso che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente l’altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie, osservando che l’art. 155 c.c. (oggi, art. 337-ter), comma 3, consente a ciascuno dei coniugi d’intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, e concludendo quindi che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass., Sez. VI, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19607; 27/04/2011, n. 9376);
Tribunale Trani, 9 marzo 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5490 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, “anomala per un soggetto di sesso femminile” e fonte di notevole imbarazzo, e di spese per l’iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenze lavorative del genitore affi¬datario. Trattasi – all’evidenza di esborsi non prevedibili, poiché sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Talché, una volta accertatane – da parte del giudice di merito – la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, ed in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte dell’altro coniuge, quest’ultimo è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere genitore la quota di sua spettanza.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 gennaio 2018, n. 1070 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Perché sorga il diritto al rimborso delle spese straordinarie di mantenimento dei figli – che si identificano in quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole – non è necessario che l’esborso sia stato previamente concordato tra i genitori, ma solo che esso risponda al superiore interesse del/i minore/i (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 27 ottobre 2017, n. 25698 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, la condizione del “previo accordo” tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione pote¬stativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell’accordo tra le parti, è necessario l’accertamento giudiziale. (Nel caso di specie, avendo la ex moglie allegato che l’ex coniuge si era reso irragiungibile non rendendo possibile l’accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse del figlio).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 23 ottobre 2017, n. 25055 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniu¬gati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciar¬si anche “ultra petitum”. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d’appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo).
Tribunale Treviso Sez. I, 31 agosto 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Anche nell’ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva delle stesse, ma la valutazione dell’interesse della prole minorenne; ne discende, per¬tanto, che in caso di omessa preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, se il genitore che non le abbia anticipate, rifiuti di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza, è necessario procedere alla verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore.
Corte d’Appello Palermo Sez. I, 17 luglio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di mantenimento della prole, sono straordinarie le spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedi¬bilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfet¬taria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.
Tribunale Taranto Sez. I, 7 aprile 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegno di mantenimento comprende l’ammontare previsto per le normali esigenze relative ai figli, quali es¬senzialmente il vitto, l’alloggio ed il vestiario, mentre le spese straordinarie concernono le necessità ulteriori che esulano da fabbisogno quotidiano previsto nell’assegno periodico mensile, comprendendo le spese di carattere medico, scolastico (tasse di frequenza di corsi di studio, libri scolastici e simili), sportive e di vacanza.
Tribunale Palermo Sez. I, 21 marzo 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In ordine alle spese per il mantenimento dei figli vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale, mentre sono ordinarie le spese relative al loro mantenimento, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, mentre a tale categoria non appartengono le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute.
Tribunale Firenze Sez. II, 7 marzo 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento, anche l’obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura mo¬nitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, essendo generiche od indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l’accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 23 febbraio 2017, n. 4753 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel regime precedente alla legge n. 54 del 2006 era previsto l’obbligo di concertazione solo per le decisioni di maggiore interesse che non escludeva il sindacato del giudice sulla soggezione del coniuge non affidatario al rimborso delle spese necessarie non concordate (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 2182 del 28 gennaio 2009 secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, poiché l’art. 155 c.c., nel testo in vigore prima della modifica ap¬portata con la L. n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell’interesse dei figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con í quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge).
Secondo la giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informa¬zione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 15 febbraio 2017, n. 4060 (Famiglia e Diritto, 2017, 11, 968 nota di Cevolani)
In regime di affidamento condiviso, nel caso in cui i genitori non riescano a raggiungere un’intesa, onde scon¬giurare situazioni di stallo è consentita al singolo genitore l’iniziativa unilaterale, anche quando si tratti di “de¬cisioni di maggiore interesse” sub art. 337 ter, comma 3, secondo periodo, c.c., salvo il potere del giudicante di verificare, ove richiesto dal genitore dissenziente o comunque pretermesso, la congruenza della scelta rispetto all’interesse del figlio. Ove la decisione risponda all’interesse della prole ed implichi spese straordinarie, il geni¬tore dissenziente è obbligato al rimborso.
In tema di separazione dei coniugi, riguardo ai rapporti con i figli, non è configurabile a carico del coniuge af¬fidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio. Ne discende che sussiste, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in ma¬teria di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia in¬trapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
Cass. civ. Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 1161 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.
La controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritme¬tico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare della spese, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazio¬ne. Conseguentemente, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 dicembre 2016, n. 25723 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell’altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il princi¬pio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi.
Tribunale Milano Sez. III, 18 ottobre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le spese straordinarie dovute dall’un coniuge all’altro, in quanto indeterminate nel quantum, non possono essere richieste se non previo ricorso al giudice, affinché accerti la effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa del relativo obbligo di esborso e ne determini l’esatto ammontare.
Tribunale Udine Sez. I, 2 settembre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione tra coniugi, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattan¬dosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese nell’inte¬resse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Tribunale Roma Sez. I, 21 giugno 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di affidamento esclusivo della prole ad uno dei genitori, le spese straordinarie in favore del figlio, pre¬viamente specificate dalla sentenza di divorzio, possono essere decise dall’affidatario senza previo accordo con l’altro genitore.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 febbraio 2016, n. 2467 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 3 febbraio 2016, n. 2127 (Famiglia e Diritto, 2016, 7, 648 nota di IPPOLITI MARTINI)
Non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli. Anche in questo caso, sussiste un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la per¬dita del diritto al rimborso. Tuttavia, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 settembre 2011 n. 19607 e 27 aprile 2011, n. 9376 nonché Cass. civ., sez. 1, 28 gennaio 2009, n. 2182).
Tribunale Parma, 7 gennaio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi il genitore non affidatario può contestare il diritto di credito vantato dall’altro genitore, a titolo di spese straordinarie, sostenute per le spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli, nelle forma dell’opposizione al precetto o all’esecuzione.
Giudice di pace Taranto Sez. I, 26 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge non affidatario è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, anche nell’ipotesi in cui non siano state concordate, purché utili e proporzionate rispetto al tenore di vita.
Cass. civ. Sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16175 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibi¬lità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869 (Famiglia e Diritto, 2014, 11, 1035)
L’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6297 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2815 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussi¬stenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare.
Trib. Bari Sez. I, 23 ottobre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Costituiscono spese straordinarie da sostenere nell’interesse della prole, quelle che per la loro rilevanza, impre¬vedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della stessa, considerato anche il contestato socio-economico in cui questa è inserita. Hanno, invece, natura ordinaria le spese relative al mantenimento dei figli, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, tale che non appartengono alla suddetta categoria le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute. Le spese straordinarie, proprio per tale loro natura, sono a carico di entrambi i genitori in pari misura, anche in assenza di un provvedi¬mento giurisdizionale espresso al riguardo.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 settembre 2013, n. 21273 (Famiglia e Diritto, 2014, 2, 105, nota di NATALI, PISELLI)
A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello go¬duto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 codice civile che, imponendo il dovere di man¬tenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile or¬ganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
Non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, dato che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
Trib. Como, 3 luglio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il verbale omologato di separazione consensuale tra coniugi non costituisce titolo esecutivo nella parte in cui pone il pagamento delle spese straordinarie a carico di uno dei coniugi, trattandosi di credito carente dei requisiti di certezza e liquidità.
Trib. Nocera Inferiore, 24 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Salvo diverse disposizioni del Giudice, tutte le spese straordinarie relative ai figli minorenni devono essere suddivise tra i coniugi al 50 %. Inoltre occorre specificare che rientrano in tale ripartizione e, pertanto esulano dall’assegno di mantenimento solo quelle spese che possono essere concretamente qualificate quali straordinarie in relazione alla vita dei figli minori, essendo collegate a bisogni imprevedibili ed occasionali.
Trib. Novara, 2 maggio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel mantenimento ordinario rientrano tutte quelle spese che soddisfano le esigenze alimentari, di igiene perso¬nale, le spese di vestiario, le esigenze ricreative e tutte quelle spese minute che si rendono necessarie nella vita di un figlio, quali le spese correnti di cancelleria scolastica, di acquisto di un libro, per spostamenti urbani ecc. nonché la quota di spese necessarie per l’organizzazione domestica e per la fruizione di periodi di vacanza (…) le caratteristiche di tali spese straordinarie devono essere individuate nell’impossibilità di essere quantificate in via preventiva e nell’essere soggette a variazioni anche sensibili.
Trib. Roma Sez. I, 9 gennaio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In relazione al mantenimento della prole, costituiscono spese straordinarie tutte quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 2012, n. 10174 (Famiglia e Diritto, 2013, 2, 114, nota di ARCERI)
La scelta del tipo di scuola rientra senza dubbio tra le decisioni di maggior importanza che devono esser assunte di comune accordo tra i genitori. Pertanto, anche se, nel disciplinare il regime delle cosiddette spese straor¬dinarie, ivi comprese quelle scolastiche, gli accordi intervenuti tra le parti, recepiti nella sentenza di divorzio, omettessero di subordinarne il rimborso a carico del genitore che le avesse anticipate al preventivo concerto, è da ritenersi che tale condizione sia immanente ed implicita laddove le spese straordinarie afferiscano a decisioni di maggior interesse.
Cass. civ. Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9372 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclu¬sione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità econo¬miche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Giudice di pace Perugia, 23 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È passibile di revoca il decreto ingiuntivo con il quale l’opponente sia stato condannato al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dall’altro coniuge per il mantenimento della figlia minore, laddove trattasi di spese non preventivamente concordate dai genitori. La circostanza in forza della quale la richiesta di rimborso delle spese asseritamente sostenute dall’opposto, non sia stata provata con apposita documentazione e l’inam¬missibilità delle prove testimoniali chieste dalle parti, che nulla potrebbero aggiungere a quanto già accertato in corso di causa, porta alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente al pagamento delle somme sostenute dall’altro coniuge per le spese necessarie e non voluttuarie inerenti il mantenimento della minore, non essendo necessario, per esse, il consenso di entrambi i genitori.
Trib. Roma, 18 novembre 2011 (Fam. Pers. Succ., 2012, 7, 503, nota di CHERTI)
Per spese straordinarie devono intendersi sia quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comun¬que episodici nella vita della prole, sia quelle concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono consi¬derarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell’assegno di mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19607 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 (Famiglia e Diritto, 2012, 3, 265, nota di FRASSINETTI)
Le spese mediche e scolastiche non rientrano tra quelle “straordinarie” di cui all’art. 155, comma 1, codice civile essendo riferite ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum.
La necessità di un reiterato ricorso al giudice per la formazione di una pluralità di titoli esecutivi va mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-scolastiche.
Il provvedimento con il quale in sede di separazione personale fra i coniugi sia posto a carico del genitore, ex art. 155, comma 2°, c.c., l’obbligo di contribuire, sia pure pro quota, alle spese straordinarie relative ai figli non costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancata ottemperanza dell’obbligato, richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna. Tale principio non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la determinazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea docu¬mentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi.
Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9376 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di divorzio, poiché l’art. 6, quarto comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d’intervenire nell’interesse dei figli solo con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge.
Cass. civ. Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 4543 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice cal¬colo aritmetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate, per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo, sia a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente).
Trib. Minorenni Bari, 6 ottobre 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le spese mediche e di istruzione sono da annoverarsi nelle spese straordinarie solo ove non rientrino nella vita normale del minore. Pertanto si ritengono straordinarie le spese che trascendono le ordinarie esigenze di vita; è dunque opportuno tenere conto – nella statuizione dell’assegno di mantenimento – di tutte le spese che caratte¬rizzano la normale vita del figlio, in modo da ridurre le occasioni di conflittualità.
Trib. Novara, 22 aprile 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 474, I co. c.p.c., l’esecuzione forzata può avere luogo solo in base ad un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. In relazione alle spese straordinarie e mediche del figlio si deve rilevare che l’ordinanza presidenziale [che stabiliva l’obbligo per il genitore di pagare il 100% delle spese di carattere stra¬ordinario, ndr] non possa considerarsi sufficiente per radicare l’azione esecutiva, dal momento che per ‘certo’ si intende quello la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge e per ‘liquido’ si intende determinato nel suo ammontare i precettanti avrebbe dovuto necessariamente adire il giudice affinché rendesse idoneo titolo esecutivo per le spese straordinarie e mediche sostenute.
Cass. civ. Sez. I, 12 aprile 2010, n. 8676 (Famiglia e Diritto, 2010, 10, 889, nota di FLORIO)
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, legge n. 898/1970, l’esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende anche le decisioni sui “costi” di carattere straordinario che non necessariamente coincidono con quelle di maggior interesse. Il genitore non affidatario non ha diritto di interloquire sulle spese straordinarie a meno che non attengano in concreto a questioni di particolare interesse.
È inammissibile il ricorso per Cassazione qualora, poiché ricadente sotto il regime processuale introdotto dal D. Lgs n. 40 del 2006, il quesito di diritto formulato si risolva nella mera richiesta di accoglimento del motivo, o comunque nell’intervento della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, senza tuttavia contenere la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal Giudice del merito e di quella diversa che si sarebbe dovuta applicare al caso a parere del ricorrente. (Nel caso specifico, avuto riguardo alla censura della impugnata sentenza per aver posto a carico del ricorrente in misura prevalente le spese straordinarie concernenti il mantenimento della figlia, il quesito formulato consisteva nello stabilire la Corte di legittimità se, tenuto conto del contributo già dovuto per il mantenimento della figlia e delle attuali condizioni economiche, era da lui dovuto, tra l’altro in misura prevalente, il concorso nel sostenere le spese straordinarie per la prole).
Trib. Bologna, 18 marzo 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In sede di opposizione al precetto, è ammissibile la domanda riconvenzionale del coniuge convenuto al fine di conseguire la condanna dell’opponente al rimborso delle spese straordinarie anticipate e, dunque, la formazione di un valido titolo esecutivo.
Il verbale di omologa della separazione consensuale non è titolo esecutivo per le spese straordinarie, in esso indicate solo in modo generico e, per tale motivo, è nullo il precetto notificato dal coniuge per il rimborso delle spese straordinarie anticipate.
Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La natura di titolo esecutivo è riservata ai soli provvedimenti provvisori che, nel rispetto del dettato dell’art. 474, comma 1, c.p.c., si riferiscano a crediti certi, liquidi ed esigibili. In assenza di tali parametri, così come accade nel caso di generica condanna alla rifusione delle spese straordinarie, non si è in presenza di un titolo esecutivo, con la conseguenza che è onere di colui che assume essere creditore, richiedere la formazione di un titolo esecutivo per accertare l’effettiva entità del credito.
Il provvedimento provvisorio di condanna di un coniuge al pagamento delle spese straordinarie per il manteni¬mento del figlio non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., sicché per intraprendere l’esecuzione forzata è necessario un ulteriore intervento del giudice diretto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.
I provvedimenti provvisori emessi nell’ambito del giudizio di separazione o di divorzio, assumono l’efficacia di titoli esecutivi solo allorquando, così come prescritto dall’art. 474, comma 1, c.p.c., risultano relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili, tramite indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo am¬montare. Nel caso invece di generica condanna al pagamento delle ‘spese straordinarie’, non può ritenersi che il provvedimento provvisorio assuma le vesti di un titolo esecutivo. Pertanto, in tal caso e nell’ipotesi di non spon¬tanea attuazione da parte dell’obbligato, non può procedersi direttamente al precetto; ma, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, è necessario sollecitare un ulteriore intervento del giudice, ad esempio tramite ricorso per decreto ingiuntivo, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.
Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 196)
Nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277, secondo comma, cod. civ. per il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati in virtù del rinvio contenuto nell’art. 4 della legge n. 54 del 2006, deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all’art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Trib. Novara, 5 novembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il verbale di separazione consensuale omologato, così come la sentenza di separazione, costituisce titolo ese¬cutivo soltanto con riferimento all’assegno di mantenimento, che viene precisato nel suo ammontare e quindi si presenta come credito accertato, liquido ed esigibile, mentre le spese straordinarie, caratterizzate, per loro natura, da un’indeterminabilità a priori, potranno essere determinate solo successivamente, caso per caso, a se¬conda delle esigenze concrete e, quindi, potranno essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale dell’esistenza del credito e della sua esatta quantificazione.
Trib. Novara, 26 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Giova precisione che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costruiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario.
Trib. Palermo Sez. I, 9 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Deve considerarsi illegittima l’azione esecutiva intrapresa prima dell’accertamento giudiziale relativamente al credito per cui si agisce. Nel caso concreto, l’opposta (ex moglie) chiedeva all’opponente (ex marito) di pagare delle somme, per quanto di sua spettenza, in merito a delle spese straordinarie relative ai figli e dalla stessa esborsate. In realtà, però, tale azione è da considerarsi appunto illegittima, perché, secondo giurisprudenza, la previsione del rimborso pro-quota non rappresenta un valido titolo esecutivo, in quanto il presupposto dell’obbli¬go è futuro ed incerto sia nell’an che nel quantum richiedendo, pertanto, un previo accertamento giudiziale del credito affinché il titolo acquisisca efficacia esecutiva.
Trib. Roma Sez. IV, 16 febbraio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di separazione, nell’ipotesi di precetto che venga intimato per il recupero delle spese straordinarie af¬frontate solo da uno dei coniugi, può, in linea di principio sussistere un titolo valido ed esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., senza che necessariamente sia precostituito un decreto ingiuntivo.
Nelle ipotesi in cui il precetto venga intimato per il recupero di spese straordinarie, sussiste in linea di principio un titolo valido e esecutivo, senza che necessariamente sia precostituito un decreto ingiuntivo; ciò è possibile ove le spese siano dettagliatamente documentate e comprovate da entrambe le parti, e le somme richieste siano corredate della certezze e della liquidità.
Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l’art. 155 cod. cov., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell’interesse dei figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge.
Giudice di pace Monsummano Terme, 13 gennaio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi in cui la sentenza di divorzio abbia dichiarato che il marito è tenuto a corrispondere il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche dei figli a carattere straordinario, devono ritenersi spese ordinarie tutte quelle spese necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori, e spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori; in particolare, rientrano nelle spese ordinarie quelle per alimenti, vestiario, igiene personale, ricre¬ative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica (nella specie, è stato pertanto revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie, in quanto si è ritenuto, in fatto, che le spese per le quali essa aveva a ottenuto il decreto si riferissero all’acquisto di materiale di cancelleria per la scuola, carburante per il motorino, abbonamento autobus, vestiario sportivo, e acquisto di vitamine: considerate, tutte, dal giudice, come spese di carattere ordinario).
App. Napoli, 6 giugno 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere consentita la inclusione nell’assegno per il mantenimento dei figli minori di tutte le spese stra¬ordinarie perché alcune di esse sono imprevedibili ed imponderabili ed il loro importo potrebbe equivalere o ad¬dirittura superare il predetto assegno, con pregiudizio del diritto dei minori alla soddisfazione delle loro esigenze primarie.
Trib. Monza Sez. IV, 10 aprile 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’ottica del mantenimento della prole, debbono con¬siderarsi straordinarie le spese scolastiche per libri di testo, tasse d’iscrizione, corsi integrativi o speciali, mensa et similia, mentre quelle mediche ricomprendono ogni esborso non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese le spese per visite specialistiche e farmaci, per cure odontoiatriche e similari.
Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758 (Famiglia e Diritto, 2008, 3, 297)
Nel caso in cui il genitore divorziato non affidatario non corrisponde quanto fissato in sede di separazione per¬sonale a titolo di spese straordinarie mediche e scolastiche per il figlio minore, l’ex coniuge affidatario deve rivolgersi nuovamente al giudice per far accertare l’effettivo verificarsi e l’entità di tali esborsi.
Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, si sensi dell’art. 155, comma 2, c.c. quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbli¬gato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 155 c.c. e dell’art. 474, comma 1, c.p.c. un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordina¬ta l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la re¬lativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia.
In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straor¬dinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
App. Bologna, 5 ottobre 2007 (Fam. Pers. Succ., 2009, 3, 275, nota di COSTANZO)
Non rientra nella competenza del giudice della separazione la controversia circa la necessità e la sussistenza degli esborsi sostenuti da uno dei genitori a titolo di spese straordinarie nell’interesse del minore (la Corte ha accolto il reclamo contro il decreto che, richiamato l’art. 709-ter c.p.c., aveva modificato la regolamentazione delle spese straordinarie prevista dalla sentenza di separazione; in via di obiter dictum la corte ha affermato che le controversie relative all’esercizio della potestà genitoriale di cui all’art. 709-ter c.p.c. non riguardano la deter¬minazione delle spese straordinarie o la loro giustificatezza, bensì le decisioni concernenti gli interessi personali del figlio minore).
Trib. Bologna, 19 giugno 2007 (Famiglia e Diritto, 2008, 12, 1159, nota di CILIBERTO)
Tra le controversie prese in considerazione dall’art. 709-ter c.p.c. rientrano anche quelle inerenti al manteni¬mento del minore e alla ripartizione del contributo tra i genitori: l’esercizio della potestà comporta l’assunzione di decisioni che possono avere riflessi economici; il nuovo art. 155 c.c. considera come strettamente connessi il profilo dell’affidamento e quello del mantenimento del minore, anche il contrasto su questioni economiche può comportare un pregiudizio per il minore (Nella specie, il giudice del merito, in applicazione del riferito principio di diritto, ha sostenuto che la controversia tra le parti in ordine alla misura ed alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell’interesse del figlio minore rientrava nella previsione dell’art. 709-ter c.p.c.)
L’art. 709-ter c.p.c. attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) appositi poteri il cui esercizio è fi¬nalizzato alla risoluzione delle controversie tra i genitori e risponde al criterio secondo cui dell’attuazione dei provvedimenti relativi alla prole si occupa il giudice del merito. La nuova disposizione è volta ad agevolare la soluzione dei contrasti relativi all’attuazione (e dunque anche all’interpretazione) dei provvedimenti (provvisori o meno) adottati nell’interesse della prole; a consentire il ricorso a misure di coazione indiretta; a porre rimedio a inconvenienti determinati da una non appropriata o non più adeguata regolamentazione dei rapporti.
Tra le controversie prese in considerazione dall’art. 709-ter c.p.c. rientrano anche quelle inerenti al manteni¬mento del minore e alla ripartizione del contributo tra i genitori, tenuto conto che l’esercizio della potestà com¬porta l’assunzione di decisioni che possono avere riflessi economici; che il nuovo art. 155 c.c. considera come strettamente connessi il profilo dell’affidamento e quello del mantenimento del minore; che anche il contrasto su questioni economiche può comportare un pregiudizio per il minore (nella specie, il tribunale, qualificato il ricorso in base al combinato disposto degli artt. 709-ter e 710 c.p.c., ha modificato la regolamentazione delle spese straordinarie prevista, su accordo delle parti, dalla sentenza di separazione ma che negli anni aveva dato origine a ripetute contestazioni e a vari procedimenti giudiziari).
Trib. Roma, 5 giugno 2007 (Fam. Pers. Succ., 2008, 7, 661)
Le misure previste dall’art. 709-ter c.p.c., aventi natura prevalentemente sanzionatoria, sono applicabili anche in caso di inadempienze meramente patrimoniali in considerazione della loro incidenza sul corretto svolgimento dell’affidamento (nella specie, su istanza formulata dalla madre in udienza, il giudice istruttore ha ammonito e condannato a versare la somma di euro 2.500 su libretto intestato ai figli il padre che in violazione di provvedi¬menti provvisori aveva sottovalutato la condizione allergica del figlio più piccolo e aveva omesso di rimborsare la quota di spese straordinarie e di pagare l’adeguamento Istat).
App. Roma Sez. II, 23 novembre 2006 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza di divorzio che prevede la debenza in favore del coniuge affidatario del 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, nonché delle spese sportive sostenute per il figlio minore, non è per tale parte valido titolo esecutivo. A tal fine, difatti, può anche non essere necessario che nel titolo la somma dovuta sia indicata nel suo preciso ammontare (purché individuabile mediante un calcolo aritmetico), ma è pur sempre necessario che esso contenga in sé tutti gli elementi idonei alla suddetta determinazione, senza che si possa far ricorso ad elementi esterni all’atto, neppure a documenti emessi da pubblici ufficiali, ed è invece del tutto evidente che tale parte del dispositivo della sentenza divorziale non corrisponde ai suddetti requisiti, giacché ipotizza la contribu¬zione a spese future di per sé eventuali (quali sono quelle “mediche”, quelle “scolastiche straordinarie” e quelle “per eventuali attività sportive”, tutte da stabilire “previo accordo con la madre”) e non predeterminabili, con la conseguenza che non è dato neppure ipotizzare in che maniera sulla relativa scorta si possa stabilire – in difetto di previo giudizio di cognizione – che la stabilita misura percentuale ammonti, ad una certa data, alla somma in concreto precettata.
Trib. Firenze, 22 novembre 2006 (Fam. Pers. Succ., 2007, 3, 274)
La spesa per l’asilo nido, specialmente se di importo particolarmente oneroso rispetto ai redditi dei genitori, rientra tra le spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori nella misura stabilita dal giudice.
Cass. civ. Sez. I, 22 agosto 2006, n. 18240 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal co¬niuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella com¬petenza funzionale del tribunale.
Trib. Bari Sez. II, 20 ottobre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’opposizione al precetto con la quale si contesta la sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, deve essere rigettata qualora espressamente nella sentenza di separazione (che costituisce il titolo del credi¬to), si sia posto a carico del coniuge separato l’obbligo di pagare la metà delle spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche dei figli “dietro preventiva comunicazione e successiva documentazione della madre affi¬dataria”. Pertanto nel titolo stesso, pur non potendo essere prevista la misura in cifra reale delle spese di volta in volta da rimborsare, trattandosi di spese straordinarie, erano espressamente indicati i criteri per la quantifi¬cazione del credito, con la conseguenza che, una volta effettuata la comunicazione preventiva della spesa a cura del coniuge affidatario nei riguardi dell’altro coniuge, e una volta rimessa a questi la documentazione della spesa erogata, siano maturate le condizioni, espressamente previste dal titolo, per l’attribuzione al credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Trib. Firenze, 29 giugno 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per spese straordinarie dovute per il mantenimento dei figli devono intendersi tutte quelle spese non prevedibili e non consuetudinarie e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita dei figli e necessarie per assicurare l’istruzione e la salute del minore.
Il genitore affidatario ha l’onere di informare preventivamente l’altro genitore in merito alle spese straordinarie da sostenere ma non ha l’obbligo di concertare con lui tali spese se non implichino decisioni di maggiore inte¬resse per i figli.
Trib. Lamezia Terme, 4 maggio 2005 (Famiglia e Diritto, 2005, 6, 615, nota di VELLUZZI)
Il significato che le nozioni di “spese ordinarie” e “spese straordinarie” assumono nella separazione personale tra coniugi ha autonoma connotazione per definizione mutevole e suscettibile di essere valutata caso per caso. Il concetto di straordinario non può essere inteso in senso restrittivo come sinonimo di imprevedibilità ed ec¬cezionalità, bensì comprende tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale.
Trib. Bologna Sez. I, 7 aprile 2005 (Guida al Diritto, 2005, 37, 70)
Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straor¬dinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al con¬trario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata.
Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197 (Guida al Diritto, 2005, 17, 46)
In seguito alla separazione e al divorzio la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in prece¬denza. Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, inoltre, impone ai genitori, anche in caso di separazione o di divorzio, di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’adeguata predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Al riguardo, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Cass. civ. Sez. I, 5 maggio 1999, n. 4459 (Famiglia e Diritto, 1999, 4, 318, nota di DELCONTE)
Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggio¬re interesse devono essere adottate da entrambi i genitori. Occorre dunque distinguere il concetto di “spese straordinarie” da quello di “scelte straordinarie” (rectius “decisioni di maggiore interesse”) per cui soltanto nel secondo caso il coniuge non affidatario può intervenire nell’interesse dei figli. Di conseguenza non vi è a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse dei figli.
La statuizione giudiziale, con la quale venga posto a carico del coniuge non affidatario l’onere delle spese stra¬ordinarie documentate sostenute nell’interesse dei figli, non contrasta, in sé considerata, con la regola che san¬cisce il concorso di entrambi i genitori nelle decisioni di maggiore interesse per la prole.
Non sussiste, alcun obbligo a carico del coniuge affidatario di concordare anticipatamente con l’altro coniuge, l’ammontare delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse.
Il concetto di “spese straordinarie” è ben distinto dalla nozione “decisioni di maggiore interesse” per i figli (che, a norma dell’art. 6, comma 4, legge n. 898 del 1970 vanno adottate da entrambi i genitori anche allorché il genitore affidatario abbia l’esercizio esclusivo della potestà sugli stessi). Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale, nel determinare il modo e la misura con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mante¬nimento dei figli, ponga a carico di detto genitore l’intero importo delle spese straordinarie, adeguatamente documentate, sostenute dall’altro coniuge nell’interesse dei figli, deve considerarsi legittimo qualora pur, esclu¬dendo un obbligo di concertazione con il padre in ordine alle predette spese, non lo estrometta dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, in quanto, per le erogazioni involgenti siffatte decisioni, resta salvo il diritto del padre di concorrere ad assumerle.
Cass. civ. Sez. I, 29 maggio 1999, n. 5262 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale, l’art. 155 c.c. nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi “le scelte di maggior interesse per i figli”, non impone, riguardo ad esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione alla indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili. Ne consegue che, nelle scelte “di maggior interesse” della vita quotidiana del minore – quali, di regola, quelli attinenti alla sua istruzione, in relazione ai quali l’art. 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario – ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria.
Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 1999, n. 782 (Famiglia e Diritto, 1999, 3, 295)
L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti tem¬poranei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 stesso codice, trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, tale da assicurare sufficiente garanzia di realizzazione dell’interesse del creditore. Non in¬duce a diverse conclusioni la circostanza che i provvedimenti temporanei emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 citato non hanno natura di sentenza e non sono, pertanto idonei a formare regiudicata, atteso che anche in relazione ai giudizi di separazione ed ai provvedimenti in essi adottati si configura un sistema di preclusioni (litispendenza per il credito oggetto di pronuncia non ancora passata in giudicato, preclusione da regiudicata quando la litispendenza sia cessata a seguito di sentenza che assorbe i precedenti provvedimenti interinali ovvero per estinzione del processo) non rimuovibili se non con i mezzi e nelle forme previste dalla leg¬ge (revisione ex art. 710 c.p.c. avverso la sentenza definitiva, emissione di altri provvedimenti a seguito di un nuovo ricorso per separazione personale in caso di estinzione del primo processo ex art. 189 disp. att. c.p.c.).
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025 (Famiglia e Diritto, 1998, 2, 182)
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è co¬stituito, giusto disposto dell’art. 148, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall’attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell’età suindicata.
Cass. civ. Sez. I, 29 aprile 1991, n. 4722 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale dà, ai sensi dell’art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, non costituisce titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento che può formare oggetto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che è autonomamente presidiato da efficacia esecu¬tiva che assicura sufficiente garanzia di realizzazione dell’interesse del creditore.