Il ‘nuovo corso’ sulla spettanza dell’assegno divorzile è applicabile solo in sede di sentenza

La Corte d’Appello di L’Aquila
ha emesso il presente
DECRETO
D impugna –ai sensi dell’art. 4, comma 2, l.
54\2006, che rende applicabile anche ai giudizi di divorzio il
reclamo di cui all’art. 708, quarto comma, c.p.c.- il
provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Chieti
che, investito della domanda di divorzio avanzata da suo
marito, , ha adottato i provvedimenti urgenti,
elidendo –per quanto in questa sede interessa- la previsione
di assegno in suo favore (che era stata invece stabilita con la
separazione), e disciplinando i tempi d’incontro del padre coi
due figli minorenni, nati dall’unione, e che vivono con lei.
Quanto a tale ultimo punto deduce che i coniugi hanno
concordemente stabilito diversi ritmi d’incontro, che sarebbe
inopportuno modificare.
In relazione all’assegno rappresenta invece che la sentenza di
separazione (del 7\6\2017) aveva stabilito che il –
oltre ad un assegno, di € 500, in favore di ciascuno dei figli)-
versasse anche a lei un assegno di € 600.
Aggiunge che il reddito netto del coniuge era di circa 30.000
euro all’epoca della separazione, mentre oggi ammonta a
circa 45.000 euro (somma che è già depurata non solo delle
imposte, ma anche del canone di locazione che quello deve
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trasferito dopo la separazione).
Deduce che la decisione si fonda sul rilievo che ella svolge la
professione di avvocato, ed è perciò in grado di raggiungere la
piena indipendenza economica; e sul sospetto che percepisca
redditi non dichiarati.
Il provvedimento, quindi, sembra fare proprio il nuovo
indirizzo giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
11504\2017), secondo il quale l’assegno divorzile non è
dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito –o
sia in condizione di conseguire- l’autosufficienza economica.
Contesta di percepire redditi non dichiarati, avendo nei fatti
abbandonato la professione al fine di dedicarsi alla cura di
figli e della casa, così supportando la carriera del marito, che
in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi
aveva vinto un concorso
Rappresenta di vivere nella casa coniugale, che è di proprietà
di suoi genitori, e di avere ripreso la professione solo dopo il
naufragio del rapporto coniugale, per cui oggi svolge soltanto
una sporadica attività di collaborazione in favore di colleghi.
Il , viceversa, è proprietario di 3 immobili (un quarto
è stato alienato nel 2013), e titolare di un cospicuo
patrimonio mobiliare.
Il P.G. ed il hanno chiesto il rigetto del reclamo,
anche se il secondo ha aderito alla richiesta della moglie, di
mantenere l’attuale regime deglii incontri padre – figli, come
concordato da essi coniugi.
Per il resto rappresenta (seppure in via subordinata) che il
provvedimento presidenziale, nell’elidere l’assegno in favore
della moglie, ha aumentato (dal 50 al 70%) il suo contributo
alle spese straordinarie dei figli: per cui all’eventuale
ripristino dell’assegno dovrebbe seguire anche la riduzione
dell’anzidetta percentuale.
Il reclamo e la domanda subordinata del resistente vanno
condivise: a tale fine occorre considerare che nella fase
presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare
un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha
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quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del
matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano
verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni
che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro
corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare
applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non
prima.
Ciò premesso, deve ora considerarsi che i redditi delle parti,
per quanto detto, non hanno subito modifiche apprezzabili; e
che, anzi, sono aumentati quelli del .
Di conseguenza non vi è motivo di modificare le condizioni
della separazione, che vanno ripristinate “in parte qua” in
relazione all’assegno ed alle spese straordinarie.
Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli
atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è
modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle
prove che saranno eventualmente raccolte nel corso
dell’istruttoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, autorizza i coniugi a continuare
a tenere gli incontri padre – figli secondo le modalità
concordate;
ripristina l’assegno in favore della , stabilito con la
separazione, ed onera il a contribuire alle spese
straordinarie necessarie per i figli in ragione dl 50%;
condanna il al pagamento delle spese del grado,
liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge e
spese forfettarie nella misura del 15%.
Si comunichi.