OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
Di Gianfranco Dosi
I La mancanza di un titolo giustificativo per l’occupazione di un immobile
L’occupazione di un immobile in genere è giustificata dall’esistenza di un titolo, sia esso di proprie¬tà o derivante da un contratto (per esempio di locazione o di comodato o altro titolo equivalente).
Talvolta però il titolo manca. Ed è a queste ipotesi che si riferisce l’espressione “occupazione senza titolo” che pone il problema dei mezzi di tutela a disposizione del proprietario o del soggetto legit¬timato da altro titolo (per esempio il locatore o il comodante) nei confronti di chi detiene il bene senza averne diritto.
In tutte le ipotesi di “occupazione senza titolo”, quindi, una persona si trova nel possesso o nella detenzione di un bene in genere immobile senza avere un valido titolo giustificativo.
La mancanza del titolo può essere originaria (come nel caso in cui una persona occupi arbitraria¬mente una porzione di un terreno confinante al proprio, ovvero nel caso classico degli “occupanti” abusivi di un immobile), ma il più delle volte è sopravvenuta e cioè riguarda soggetti che hanno ot¬tenuto la detenzione dell’immobile per contratto, e non lo restituiscono alla scadenza: per esempio il conduttore che mantiene la detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto (articoli 1590 e 1591 c.c.), oppure il comodatario che non restituisce l’immobile alla scadenza del termine (art. 1809 c.c.) o, se non è stato convenuto un termine, quando il comodante glielo chiede (art. 1810 c.c.).1
1 Una rassegna di agevole lettura dei principali problemi che si pongono in linea generale in materia di occupazione senza titolo – ma senza riferimenti all’ambito del diritto di famiglia – è contenuta in Mauro Di Marzio,
Nell’ambito del diritto di famiglia l’ipotesi di “occupazione senza titolo” che viene in considerazione è quella sostanzialmente riferibile all’assegnatario dell’immobile adibito a casa familiare (in sede di separazione, divorzio o scissione della coppia genitoriale) che, essendo venuto meno il diritto di occupazione derivante dall’assegnazione, non rilascia l’immobile a favore del coniuge o del partner che ne è proprietario o del terzo acquirente.
II Azione di rivendicazione e azione di restituzione
Il problema principale e classico che si pone di fronte all’ “occupazione senza titolo” è quello degli strumenti di tutela che sono a disposizione del proprietario dell’immobile per rivendicarne o riot¬tenerne la disponibilità.
Nell’ambito del diritto di famiglia a questo problema si accompagna anche l’altro della esatta delimitazione temporale del titolo di occupazione e cioè di quanto duri nel tempo l’assegnazione della casa familiare. Qui si pongono, perciò, non solo problemi di tutela del proprietario, ma anche problemi di tutela dell’assegnatario della casa familiare e non sempre è chiaro, come si vedrà, da quale momento si può cominciare a parlare di “occupazione senza titolo”.
Gli strumenti a disposizione del proprietario o del soggetto titolato a richiedere la disponibilità dell’immobile sono due.
Il primo strumento è l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), con la quale il proprietario agisce nei confronti di chi possiede o detiene l’immobile disconoscendo il diritto del proprietario. Si tratta di un’azione reale – in verità non frequente – con cui il proprietario è tenuto a far valere contro l’occupante il proprio titolo di proprietà per chiedere la condanna dell’occupante alla restituzione. Il proprietario deve quindi provare il diritto di proprietà e questo diritto è l’oggetto della controversia. È richiesta la prova (probatio diabolica) dell’acquisto originario ovvero di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra il ventennio che garantisce il compimento dell’usucapione.
L’altro strumento classico – che qui interessa specificamente e che è certamente più frequente – è l’azione di restituzione dell’immobile (chiamata anche di rilascio). Si tratta di un’azione personale fondata soprattutto sul venir meno del titolo che legittima l’occupazione. Non si controverte, in¬somma, sulla proprietà, ma sul titolo. L’azione è rivolta all’accertamento del diritto personale alla riconsegna dell’immobile.
Le due azioni sono quindi diverse anche se tendono entrambe allo stesso risultato pratico del re¬cupero della disponibilità materiale dell’immobile.
La giurisprudenza ha affermato molte volte che in tema di difesa della proprietà, l’azione di riven¬dicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può li¬mitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941; Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2010, n. 26003; Cass. civ. Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1929; Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416; Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605).
Si è posto in giurisprudenza il problema se la contestazione del convenuto (che assuma per esem¬pio di essere proprietario del bene immobile) possa essere considerata idonea a trasformare l’a¬zione personale di restituzione in azione reale di rivendicazione, imponendo all’attore una prova ben più onerosa di quella alla quale era tenuto con l’azione intrapresa. Dopo alcune decisioni che in passato hanno affermato che la contestazione del diritto di proprietà da parte del convenuto sarebbe idonea a trasformare l’azione personale in azione reale (da ultimo Cass. civ. Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11774; Cass. civ. Sez. III, 2 giugno 1998, n. 5397; Cass. civ. Sez. II, 26 settembre 1991, n. 10073), è prevalso l’orientamento opposto che nega la possibilità della trasformazione, sia perché il giudice non avrebbe il potere di mutare d’ufficio il titolo della pretesa dedotta dall’interessato, sia, soprattutto, perché si giungerebbe alla conseguenza inammissibile e paradossale di ritenere che la semplice contestazione del convenuto avrebbe l’effetto di modificare l’onere della prova incombente sull’attore (Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416; Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605).
III Il titolo per l’occupazione costituito dalla “solidarietà familiare” nel matrimonio, nell’unione civile e nella convivenza di fatto
In base a quanto stabilisce il secondo comma dell’art. 143 del codice civile “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Il regime primario solidaristico che questa norma prescrive
Occupazione di immobili senza titolo e rimedi esperibili dal proprietario, in Immobili & proprietà, 2011, 6, 382 ss e in Giuseppe Bordolli, Occupazione senza titolo e azioni a tutela del proprietario, in Immobili & proprietà, 2013, 4, 250 ss.
che non ne è proprietario. Il coniuge proprietario non ha la possibilità giuridica di disconoscere questo titolo. costituisce il titolo che giustifica l’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare per il coniuge
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) all’art. 1, comma 11, prescrive – in simmetria con l’art. 143 c.c. – che “…dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Pertanto anche nelle unioni civili il regime primario impone un’obbligazione giuridi¬ca solidaristica che costituisce per il partner non proprietario della casa adibita a casa familiare il titolo giustificativo dell’occupazione.
Nel corso del matrimonio o dell’unione civile, essendovi, quindi, una obbligazione primaria di solidarietà e di assistenza reciproca, nonché l’obbligo di coabitazione, il titolo che giustifica la permanenza in casa del coniuge o del partner non proprietario è il rapporto coniugale o derivante dall’unione civile.
Un’obbligazione giuridica analoga non è prevista per i conviventi di fatto che, ai fini dell’applica¬zione delle nuove norme, il comma 36 dell’art. 1 della legge 76/2016 individua in “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma¬teriale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. La legge prende atto che i conviventi sono legati da reciproci doveri morali e sociali ma non trasforma questa obbligazione naturale in una obbligazione giuridica. Un’obbligazione giuridica di reciproca solidarietà non sussiste, a maggior ragione, neanche nella convivenza di fatto che si svolge al di fuori dei presupposti del comma 36 (per esempio quella in cui uno o entrambi i partner sono “separati” e quindi uniti da un vincolo di matrimonio).
Ciononostante il titolo che legittima la permanenza in casa del convivente di fatto non proprietario è anch’essa il legame affettivo e di reciproca assistenza derivante dalla convivenza di fatto, che la giurisprudenza chiama affectio familiaris (Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la convivenza “more uxorio” determina, sulla casa di abitazione ove si svolge la vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio distinto rispetto a quello derivante da ragioni di mera ospitalità con la conseguenza che l’estro¬missione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendo l’esperimento dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro. La convivenza di fatto, infatti — con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una con¬dotta spontaneamente attuata — dà vita, anch’essa, ad un “autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali” (Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971; Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214). Si tratta quindi di “detenzione qualificata” per la quale l’azione di spoglio non sarebbe ammessa se la detenzione dell’abitazione fosse motivata da mere “ragioni di servizio o di ospitalità” (art. 1168, comma 2, c.c.).
Pertanto si può concludere affermando che in corso di rapporto, nella famiglia matrimoniale o non matrimoniale, sussiste un vincolo di solidarietà in grado di costituire per tutti i suoi componenti (partner e, naturalmente anche per i figli) titolo giustificativo dell’occupazione dell’immobile adibi¬to a casa familiare, indipendentemente dal titolo di proprietà.
IV Quando viene meno il titolo costituito dalla “solidarietà familiare”?
I problemi iniziano quando il titolo non c’è più e questo si verifica per la morte del coniuge o del partner proprietario della casa familiare o in connessione con la crisi della vita di coppia.
1. La morte del coniuge o del partner proprietario
Non sempre la morte del proprietario dell’immobile adibito a casa familiare determina la cessa¬zione della validità del titolo che legittima l’occupazione da parte del non proprietario. Nel caso di famiglia matrimoniale, infatti, è prevista la riserva del diritto di abitazione di cui all’art. 540, comma 2, c.c. applicabile anche alle unioni civili (art. 1, comma 21, legge 20 maggio 2016, n. 76). Pertanto il coniuge o il partner superstite mantiene un titolo autonomo per proseguire legittima¬mente nell’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare2.
Anche in caso di morte del convivente proprietario è previsto un diritto di abitazione del convivente non proprietario sebbene di durata limitata. In altra sede ne è indagata la natura3. Il comma 42 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede – sempre che ricorrano i presupposti di rico¬noscibilità della convivenza di fatto indicati nel comma 36 – che “…in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comun¬que non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
A differenza di quanto avviene per il coniuge o il partner anche di fatto superstite, non è previsto per i figli alcun diritto di abitazione. Pertanto la morte del genitore proprietario dell’abitazione determina per i figli la cessazione di validità del titolo che legittima l’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare.
È fatta salva, naturalmente, l’eventuale pregressa assegnazione della casa familiare effettuata in occasione della regolamentazione della crisi della coppia genitoriale. La precisazione è contenuta per i conviventi di fatto all’inizio del sopra richiamato comma 42 che, appunto, esordisce, affer¬mando “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del pro¬prietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare…”. Una precisazione analoga non è prevista per i coniugi dal codice civile in quanto per il coniuge superstite il codice già prevedeva il diritto di abitazione, che quindi legittima la permanen¬za nella casa familiare a prescindere dalla pregressa assegnazione della casa familiare in ragione dell’affidamento dei figli.
2. La crisi della vita di coppia
La morte del coniuge o del partner proprietario della casa familiare, però, non è l’unico evento che determina la cessazione di validità del titolo. Anche in caso di crisi di coppia il titolo costituito dalla solidarietà familiare che legittima per il non proprietario l’occupazione della casa familiare cessa di avere validità, a partire dall’udienza presidenziale di separazione nella quale i coniugi sono autoriz¬zati a vivere separatamente ovvero da quando i partner dell’unione civile sciolgono la loro unione oppure da quando uno dei conviventi comunica all’altro la volontà di cessare la vita in comune o di recedere dal contratto di convivenza. Il tutto, naturalmente, fatta sempre salva l’eventuale assegnazione della casa familiare.
Si esaminano qui di seguito le diverse ipotesi di cessazione della validità del titolo per l’occupazio¬ne legittima da parte del non proprietario dell’immobile adibito a casa familiare.
a) Separazione giudiziale
Il titolo della solidarietà familiare viene meno con l’udienza presidenziale di separazione. Nell’art. 708 c.p.c. non si parla di “autorizzazione a vivere separati” benché la prassi quotidiana utilizza questo linguaggio. L’espressione si rinviene nel secondo comma dell’art. 191 c.c introdotto dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, il quale, con riferimento al regime della comunione legale, prescrive che essa si scioglie “… nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati”.
b) Separazione consensuale
Nella separazione consensuale il titolo che legittima l’occupazione per il coniuge non proprietario viene meno alla data dell’omologa delle condizioni di separazione, dal momento che in base all’art. 158 c.c. “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del tribunale”.
c) Divorzio tra coniugi
Il procedimento divorzile non prevede un momento formale di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, perché il processo di divorzio nella legge 1 dicembre 1970, n. 898 è strutturato soprat¬tutto come procedimento riferibile ai coniugi già separati. Proprio per questo in genere in sede divorzile non si pone il problema della cessazione del titolo (già venuto meno dalla separazione). Tuttavia nei casi di divorzio non preceduto da separazione (tutte le altre ipotesi di cui all’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) si può ritenere che quanto meno l’udienza presidenziale prevista nell’art. 4 della legge (analogamente a quanto avviene per l’udienza presidenziale di separazione) costituisca il momento a partire dal quale cessa il vincolo di solidarietà che costituisce il titolo per l’occupazione legittima da parte del coniuge non proprietario dell’immobile adibito a casa familiare.
d) Scioglimento dell’unione civile
La legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede innanzitutto che l’unione civile si scioglie “nei casi previsti dall’articolo 3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898” (art. 1, comma 23 che, non richiamando la lettera b del n. 2, non prevede quindi lo scioglimento del vincolo per pregressa separazione) per i quali valgono, quindi, le considerazioni sopra fatte per il divorzio tra coniugi.
Inoltre prevede che lo scioglimento del vincolo avviene altresì “quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifesta¬zione di volontà di scioglimento dell’unione” (comma 24) e che si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni processuali della legge 898/70 (comma 25).
È evidente che la dichiarazione della volontà di sciogliere il rapporto resa all’ufficiale di stato ci¬vile – necessaria per attivare, decorsi tre mesi, il procedimento di scioglimento del vincolo – non può costituire il momento di cessazione del titolo che legittima l’occupazione della casa familiare da parte del partner non proprietario. Solo l’udienza presidenziale (in sede contenziosa o in sede di conferma delle condizioni congiuntamente stabilite) può avere l’effetto di cessazione del titolo.
e) Negoziazione assistita
La separazione (e il divorzio, ma solo quello preceduto dalla separazione) può anche avvenire tra i coniugi con le modalità previste nell’all’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Ugualmente è previsto per lo scioglimento del vincolo nell’unione civile (art. 1, comma 25, legge 20 maggio 2016, n. 76).
L’art. 6 della normativa sulla negoziazione prescrive che “L’accordo raggiunto a seguito della con¬venzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali”. Questo significa che il ter¬mine di validità del titolo costituito dalla solidarietà familiare per l’occupazione legittima della casa familiare da parte del non proprietario è quello della data dell’accordo negoziato tra i coniugi o tra i partner dell’unione civile.
f) Accordi davanti all’ufficiale di stato civile
Sia i coniugi (senza figli) per la separazione o per il divorzio, che i partner dell’unione civile per lo scioglimento del vincolo (art.1 comma 25, legge 20 maggio 2016, n. 76), possono direttamente rivolgersi agli uffici di stato civile (art. 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
La normativa che ha degiurisdizionalizzato la separazione e il divorzio prevede che l’’ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono sepa¬rarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condi¬zioni tra di esse concordate e che “l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immedia¬tamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni”.
L’ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni delle parti le invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma della dichiarazione. La mancata com¬parizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Sempre nel medesimo comma 3 dell’art.12 – analogamente a quanto anche prevede l’art. 6 che si è sopra richiamato – si precisa che “l’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che defini¬scono i procedimenti di separazione, di divorzio. Affermazione importante che equipara al provve¬dimento del giudice l’accordo oggetto di dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Il momento di cessazione del titolo di occupazione da parte del non proprietario è quello della dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile. In particolare – come ha precisato la circolare 19/2014 del Ministero dell’Interno relativamente al momento in cui si deve considerare sciolto il vincolo – la data dell’atto redatto al momento della prima dichiarazione (e non quella della suc¬cessiva conferma).
g) L’occupazione senza titolo nel caso di conviventi di fatto
Tra i conviventi di fatto è sufficiente una manifestazione di volontà inequivoca di voler interrom¬pere la vita familiare.
Secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 – per i conviventi di fatto che, quindi, rientrano nella definizione che ne dà il comma 36 – la suddetta manifestazione di volontà è impli¬cita anche nel fatto che uno dei conviventi comunica all’altro di recedere dall’eventuale contratto di convivenza stipulato tra le parti. Effettivamente la legge 76/2016 si disinteressa delle vicende del rapporto di convivenza, prevedendo che possano essere i conviventi stessi a disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune attraverso un contratto di convivenza (art. 1, commi 50 -64). Il contratto di convivenza – valido tra le parti se sussistono i presupposti di cui al comma 36 dell’art. 1 della legge e sempre che il contratto sia stato stipulato nelle forme previste – in base a quanto prescritto dal comma 59, si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
Nel caso di matrimonio o unione civile tra le parti o con altra persona, lo scioglimento del contratto di convivenza determina ipso iure la cessazione di validità del titolo per l’occupazione legittima della casa familiare da parte del convivente non proprietario.
In caso di morte del convivente proprietario è previsto, come detto, un diritto di abitazione limitato nel tempo per il convivente superstite e quindi l’occupazione diviene senza titolo al cessare del suddetto periodo.
Per quanto concerne, invece, il recesso unilaterale dal contratto di convivenza – che ha natura di atto recettizio e la cui validità quindi è subordinata alla ricezione della comunicazione – il comma 61 della legge 76/2016 prevede che “Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusi¬va del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non in¬feriore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione”. Pertanto, solo trascorso questo termine, si determina per il convivente non proprietario la cessazione di validità del titolo legittimo di occupazione della casa familiare.
V L’allontanamento del coniuge o del partner comporta la cessazione del titolo di occupazione?
La crisi di coppia potrebbe presentare aspetti di particolare conflittualità tra le parti, tali da portare uno dei due coniugi o dei due partner ad allontanarsi dalla casa familiare. E d’altronde potrebbero esservi molte altre ragioni alla base di tale decisione.
In tali circostanze si può ipotizzare la cessazione del titolo che legittima per il coniuge o per il part¬ner non proprietario la continuazione dell’occupazione della casa familiare?
La risposta non può essere univoca.
Nel caso del matrimonio, se ad allontanarsi è il coniuge proprietario della casa familiare è evidente che, per quanto si è detto in ordine al regime primario della famiglia fondata sul matrimonio, nes¬suna influenza può esservi sul titolo dell’altro coniuge non proprietario a rimanere in casa legitti¬mamente, quanto meno fino all’eventuale udienza presidenziale di separazione.
Se ad allontanarsi è il coniuge non proprietario in presenza di una giusta causa (si pensi all’allon¬tanamento determinato da maltrattamenti), egli non perde certamente il titolo (che resta per così dire sospeso) tanto che, in caso di rifiuto dell’altro a consentirgli il rientro in casa il coniuge che si era allontanato ha certamente possibilità di chiedere e ottenere la reintegrazione (art. 1168 c.c.) in quanto la sua condizione di detentore qualificato resta integra. Anche questa è la conseguenza del regime primario coniugale.
Se il coniuge non proprietario, invece, si dovesse allontanare senza giusta causa rifiutando di tornarvi, troverà applicazione l’art. 146 c.c. in base al quale “il diritto all’assistenza morale e ma¬teriale previsto dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi” con la conseguenza che nei suoi confronti va considerato cessato del tutto il titolo che consentiva l’occupazione dell’immobile. Non è tanto l’al¬lontanamento quanto il rifiuto di rientrare in casa che determina questo effetto di sospensione dei diritti collegati al regime primario.
Nel caso di unione civile (dove il regime primario è sostanzialmente identico a quello matrimoniale) valgono le stesse regole, anche in virtù del combinato disposto del comma 20 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (che contiene il principio di applicabilità alle unioni civili delle norme del codice civile che concernono i coniugi richiamate espressamente dalla legge) e del comma 19 che dichiara applicabile alle unioni civili l’art. 146 del codice civile.
Nella convivenza di fatto si deve giungere a conclusioni diverse. L’allontanamento volontario di uno dei due conviventi (segnale inequivoco del venir meno della solidarietà familiare che lega i part¬ner), in assenza di un regime primario analogo a quello previsto per i coniugi e per le unioni civili, legittima senz’altro il convivente proprietario ad agire per la restituzione dell’immobile. Come si è già detto, la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214) ammette, tuttavia, anche tra conviventi l’azione di reintegrazione in presenza di un allontanamento provocato con la violenza o clandestinamente.
VI L’assegnazione della casa familiare come titolo giustificativo dell’occupazione
Il codice civile modificato dalla riforma sulla filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154), colloca l’istituto dell’assegnazione della casa familiare nel titolo IX (“Della responsabilità genitoriale”) del primo libro, ed esattamente nel secondo capo (intitolato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti ci¬vili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”) riservandogli l’art. 337-sexies (“Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”) il cui nucleo principale – valido per qualunque tipologia di rapporto di fami¬glia – sta nel principio che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.
Dunque il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare, sia nella famiglia matrimoniale che in quella non matrimoniale, è adottato nell’interesse dei figli. Poiché i criteri dell’affidamento non coincidono necessariamente con le regole della proprietà, lo scopo è eviden-temente quello di evitare che i figli abbiamo a risentire della separazione dei genitori, dovendosi inevitabilmente spostare di casa – ove non vi fosse l’istituto dell’assegnazione – per seguire il ge¬nitore affidatario costretto ad allontanarsi dalla casa familiare di proprietà dell’altro.
L’assegnazione comprime quindi il diritto di proprietà del genitore proprietario della casa familiare ed è titolo giustificativo della detenzione dell’immobile adibito a casa familiare da parte del geni¬tore non proprietario presso cui i figli sono collocati.
L’attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa familiare al genitore separato (non pro¬prietario) ha carattere eccezionale rispetto alle regole della proprietà ed è disposto nell’esclusivo interesse dei figli.
Questa e solo questa è la funzione dell’assegnazione. Il diritto di proprietà non può essere com¬presso per altre ragioni. Il principio è consolidato in giurisprudenza dove si afferma che se è vero che l’assegnazione ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 337-sexies c.c. (“Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà…”) nondimeno l’assegnazione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è uni¬camente destinato l’assegno di separazione o di divorzio (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 1991 n. 12428; Cass civ. Sez. I, 9 febbraio 1990 n. 901)
L’assegnazione è, dunque, pacificamente prevista a favore del solo genitore con cui restano a con¬vivere dopo la separazione i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti (Cass. civ. Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24424; Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589; Cass. civ.
Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2004, n. 22214; Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765).
VII Quando termina il diritto di occupazione attribuito con l’assegnazione della casa familiare?
Il diritto ad occupare l’immobile adibito a casa familiare attribuito con l’assegnazione ha natura provvisoria (e quindi non natura reale). Termina in primo luogo con l’autosufficienza economica dei figli, come inevitabile conseguenza rispetto alla sua essenziale funzione di tutela dei figli in quanto tali.
L’estensione ai figli maggiorenni della tutela operata dall’assegnazione era stata in passato operata soprattutto dalla giurisprudenza che anche in questo settore aveva superato i confini temporali della potestà, come avvenuto anche per il diritto al mantenimento. Oggi è una indicazione di tutela contenuta nella legge stessa. Infatti il nuovo articolo 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio), frutto della richiamata riforma sulla filiazione del 2012/2013, utilizza espressioni che si ri¬feriscono ai figli senza limitazioni di età. Lo stesso concetto di responsabilità genitoriale ne è stato profondamente permeato e – come si è detto in altra parte (→ “Responsabilità genitoriale”) – esso non coincide più in alcun modo con l’originario concetto di potestà.
L’art. 315-bis c.c. prevede, appunto, che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti…”.
L’assegnazione della casa familiare a tutela dei figli anche maggiorenni trova perciò conferma nell’attribuzione di un fascio molto ampio di diritti ai figli in quanto tali e non in quanto minori di età. Su questo punto la giurisprudenza è assolutamente conforme. l limite della minore età è considerato, invece, ancora essenziale per quanto attiene all’adozione di provvedimenti relativi all’affidamento e ai rapporti personali tra genitori e figli.
Oltre all’autosufficienza economica dei figli, le altre cause di cessazione del diritto attribuito dall’as-segnazione della casa familiare sono indicate espressamente nell’art. 337-sexies dove si prevede che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matri¬monio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.
Quindi la dismissione stabile dell’occupazione da parte dell’assegnatario riespande il diritto del proprietario, consentendogli di chiedere la restituzione dell’immobile.
Uguale conseguenza si verifica nel caso in cui l’assegnatario “conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Qui – di fronte al testo molto chiaro della norma che non sembra lasciasse dubbi sull’automaticità della conseguenza – la Corte costituzionale è intervenuta affermando che la decisione sulla assegnazione della casa familiare e quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, “pertanto la norma censurata non viola la Costituzione ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore” (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308).
Sul punto relativo alla convivenza more uxorio è il caso di precisare che l’effetto voluto dalla norma si verifica anche se la convivenza di fatto instaurata dall’assegnatario nella casa familiare si svolge al di fuori dei requisiti indicati nel comma 36 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (“Ai fini delle disposizioni di cui ai comma da 37 a 67 si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma¬teriale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”). Questa definizione – che lascia fuori dalla definizione il convivente “separato” – è data ai soli fini delle disposizioni previste nella legge 76/2016 e non può essere estesa per altre finalità.
In tutte queste evenienze la cessazione del diritto attribuito dal provvedimento di assegnazione non è automatica ma ha necessità di essere disposta con provvedimento del tribunale (Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011 n. 19589; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, , 24 novembre 2004, n. 22214; Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765).
VIII Il termine finale dell’assegnazione della casa familiare occupata in regime di comodato
In tutte le vicende giudiziarie più significative nelle quali è stato affrontato il tema dei limiti tem¬porali dell’assegnazione della casa familiare concessa in comodato, si è trattato di genitori che, dopo aver messo a disposizione per il figlio un loro immobile per destinarlo ad abitazione familiare, hanno dovuto poi fare i conti con la separazione del figlio e con l’assegnazione alla nuora della casa familiare (→ voce Comodato della casa familiare).
Si deve verificare se, e in che termini, il proprietario che concede il bene immobile in comodato, resti o meno vincolato all’assegnazione dell’immobile effettuata dal giudice in sede di separazione.
Ebbene rispetto a questo problema le decisioni della Cassazione avevano dato, negli anni ’90, so¬luzioni differenziate. Secondo un primo orientamento, il proprietario potrebbe rientrare facilmente in possesso dell’immobile assegnato in sede di separazione, non essendogli opponibile l’assegna¬zione stessa; mentre, secondo un altro orientamento, l’assegnazione prevarrebbe sul precedente provvedimento di comodato paralizzando le pretese del proprietario comodante.
Su questi orientamenti sono intervenute le Sezioni Unite dapprima nel 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) imprimendo alla soluzione del problema una direzione che è stata recepita dalla prima sezione della Cassazione ma contrastata dalla terza Sezione la quale ha provocato, in seguito, un secondo intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) che ha, però, confermato la medesima linea interpretativa di dieci anni prima.
Il punto di partenza della linea interpretativa delle Sezioni Unite del 2004 stava nella conside¬razione che il diritto del coniuge assegnatario – che pure trova nuovo ed autonomo titolo nel provvedimento giudiziale che non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto perso¬nale di godimento atipico – resta modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, con la conseguenza che al fine di delineare il complesso dei diritti e dei doveri del coniuge in questione nei confronti del proprietario contraente occorre fare riferimento alla norma¬tiva regolatrice dell’originaria convenzione. Il giudice della separazione non crea un titolo nuovo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi, quanto conserva la destinazione dell’immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare: “effetto precipuo del provvedimento di assegna¬zione è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione, escludendo uno dei coniugi da tale con¬testo e concentrando la detenzione in favore, oltre che della prole, del coniuge che, pur potendo non essere stato parte formale del negozio attributivo del godimento, era comunque componente del nucleo in favore del quale il godimento stesso era stato concesso. Tale configurazione della assegnazione implica logicamente che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale”.
La soluzione quindi va cercata in due specifiche norme che disciplinano il contratto di comodato: l’articolo 1809 rubricato “Restituzione” (“Il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del con¬tratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la re¬stituzione immediata” e l’articolo 1810 rubricato “comodato senza determinazione di durata” (“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”).
Come emerge da queste disposizioni le forme del comodato possono prevedere che il contratto abbia un termine (articolo 1809 c.c.) o sia senza determinazione di durata (cosiddetto precario) (articolo 1810 c.c.). Nel primo caso (art. 1809 c.c.) l’obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del termine salva la facoltà attribuita al comodante dall’art. 1809, comma 2, codice civile – ispirato ad un principio di favore per il comodante, in ragione della essenziale gratuità del contratto – di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno. Nel secondo caso (art. 1810 c.c.) – allorché la durata del contratto non è stata convenzionalmente stabilita e non possa determinarsi sulla base dell’uso previsto – la disposizione di cui all’articolo 1810 codice civile fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà del comodante, che può essere manifestata ad nutum; con la conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa di quest’ ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione imme¬diata della cosa.
La verifica sulla durata del contratto è quindi fondamentale per risolvere il problema, dal momen¬to che dalla collocazione del tipo di contratto nell’ambito dell’una (comodato a termine) o dell’al¬tra categoria (comodato senza termine) dipende la sorte del contratto nel caso in cui l’immobile venga assegnato in sede di separazione e il proprietario comodante intenda riaverne indietro la disponibilità.
Nell’approfondire quale sia la durata del contratto in caso di comodato concesso al fine di adibire l’immobile a casa familiare la citata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004 si sofferma proprio sul senso della destinazione dell’immobile a casa familiare come diretta ad assi¬curare al nucleo familiare già formato o in via di formazione un proprio habitat, uno stabile punto di riferimento, il centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. “Per effetto della concorde volontà delle parti – si afferma nella sentenza – viene così a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende”. Non si tratta quindi, secondo le Sezioni Unite, di un termine indeterminato di durata – che renderebbe applicabile l’articolo 1810 del codice civile, con la conseguenza che il comodatario do¬vrebbe restituire l’immobile “appena il comodante lo richiede” – bensì di un termine implicito che rende applicabile l’articolo 1809 con l’obbligo di restituzione alla scadenza del termine, che per l’ipotesi di assegnazione della casa familiare coincide con il venir meno delle esigenze connesse all’assegnazione stessa (e quindi al momento dell’autosufficienza economica dei figli), salvo sem¬pre il diritto del comodante di pretendere la restituzione ove “sopravviene un urgente e impreve¬duto bisogno” del comodante stesso. Ipotesi ben difficile a realizzarsi e coincidente in genere con una situazione di stato di necessità.
Nonostante la chiarezza di questa interpretazione, nel 2013 la terza sezione della Corte di cassa¬zione (Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113) rimetteva in discussione l’orientamento delle Sezioni Unite del 2004.
Il tribunale e la Corte d’appello di Lecce – facendo applicazione dell’orientamento prevalente – avevano rigettato la domanda di restituzione della casa familiare concessa dal suocero in como¬dato e assegnata in sede di separazione alla nuora affidataria del figlio. Il suocero ricorreva per cassazione richiamando un orientamento contrario (che si rifaceva a Cass. 3179/2007 che concer¬neva, però, un caso di concessione in comodato da parte di una società alla quale giustamente non venne considerata opponibile l’assegnazione) e invocando l’applicazione dell’art. 1810 del codice civile a mente del quale il comodante può chiedere la restituzione ad nutum di un bene concesso in comodato senza termine.
La terza sezione della Corte di cassazione – alla quale sono assegnate le cause in materia di con¬tratti e obbligazioni e a cui il ricorso veniva assegnato – ripercorreva nella lunga motivazione le argomentazioni delle Sezioni Unite del 2004 alle quali la Corte d’appello di Lecce si era conformata e passava in rassegna le decisioni che si erano successivamente discostate da tale orientamento affermando di condividere molte perplessità suscitate dall’orientamento “familiarista” delle Sezioni unite del 2004 (che fa applicazione del secondo comma dell’art. 1809 c.c.).
Sotto un primo aspetto non condivideva l’affermazione delle Sezioni Unite del 2004 secondo cui l’assegnazione in sede di separazione non modifica né la natura né il contenuto del titolo del prece¬dente godimento (nella specie il comodato) alla cui disciplina occorrerebbe quindi riferirsi. Infatti, secondo i giudici della terza sezione, il provvedimento di assegnazione non si atteggia allo stesso modo sempre ma si diversifica a seconda del momento in cui il contratto è stato stipulato. Potreb¬be avvenire per esempio che il genitore conceda in comodato al figlio l’immobile al momento delle nozze, ma al solo fine di goderne per il tempo necessario all’acquisto di altro immobile (magari in attesa di ultimazione di lavori) o che la concessione in comodato avvenga prima delle nozze del figlio o dell’inizio di una sua convivenza more uxorio nell’immobile. Insomma il momento di perfezionamento del contratto ha una rilevanza che non può essere ignorata omologando tutte le ipotesi di comodato. E ancora è necessario differenziare a seconda che il comodante sia un geni¬tore o un estraneo alla famiglia giacché in quest’ultima ipotesi non è certo invocabile il principio di funzionalizzazione della proprietà a salvaguardia della solidarietà familiare.
Sostenere che in ogni caso il comodante trova paralizzata la sua pretesa restitutoria dall’assegna¬zione sarebbe, quindi, ingiusto. “Deve allora porsi la questione – sostenevano i giudici della terza Sezione – se il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell’assegnatario da un canto, e del concedente da altro canto, possa essere altrimenti e diversamente realizzato”. La risposta a questa domanda è nel senso di interpretare la concessione in comodato dell’immobile senza termine sempre come comodato precario ex art. 1810 c.c. (e non con “termine implicito” ex art. 1809 c.c. consistente nel momento in cui cessano le esigenze cui la assegnazione è preordina¬ta) affidando la tutela delle esigenze dell’assegnatario ai principi generali in materia di anteriorità della trascrizione o ad altri già elaborati dalla giurisprudenza sul comodato, ad esempio mediante la concessione al precarista o all’assegnatario della possibilità di rilasciare l’immobile, all’esito della domanda di restituzione, entro un termine congruo, giudizialmente determinato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze con¬crete del caso. Pur risultando all’art. 1810 del codice civile previsto che il comodatario è tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, non rimane infatti in tal caso esclusa (non diversamente dall’ipotesi di recesso ad nutum esercitato dal comodante nella fisiologia del rappor¬to coniugale del precarista) l’applicabilità della regola generale (di cui tale norma configura ipotesi specifica) posta dall’art. 1183 c.c. secondo cui, quando è necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, in mancanza di accordo tra le parti il giudice può stabilire un termine (congruo) di restituzione della cosa oggetto di comodato”.
Tanto premesso la terza sezione rimetteva alle Sezioni Unite nuovamente la questione interpre¬tativa dei limiti di opponibilità al proprietario comodante dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione.
La risposta delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) confer¬mò l’orientamento del 2004.
Il “cuore della critica” della terza sezione – osservano i giudici delle Sezioni Unite del 2014 – risiede nell’osservazione secondo la quale le Sezioni Unite del 2004 hanno determinato ciò che avevano detto di voler evitare, cioè una sostanziale espropriazione delle facoltà del comodante. Ciò derive¬rebbe dall’aver escluso la recedibilità ad nutum ex art. 1810 c.c., senza neppure distinguere a se¬conda che il proprietario sia genitore del beneficiario o un terzo estraneo. A differenza del coniuge proprietario, tenuto a rispettare la solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale dell’istituto familiare, i terzi non dovrebbero essere costretti a subire una situazione “destinata a durare indefinitamente nel tempo”. Inoltre la soluzione prescelta giungerebbe a negare la configu¬rabilità del precario di casa familiare, con l’effetto di “scoraggiare” il diffuso istituto del comodato quale soluzione ai problemi abitativi delle giovani coppie. E costituirebbe un modo per attribuire al coniuge assegnatario diritti più ampi rispetto a quelli vantati dall’originario comodatario. La terza sezione, insomma, sollecitava un diverso contemperamento tra le contrapposte esigenze del con¬cedente e del comodatario assegnatario della casa coniugale.
Le Sezioni Unite osservano che nel precedente pronunciamento del 2004 è stato stabilito, come si legge nell’enunciazione finale del principio di diritto, che nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di sepa¬razione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di soprav¬venienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c..
A questo principio si era attenuta dopo il 2004 la giurisprudenza della Corte Sdi cassazione, la quale, muovendo dalle premesse fissate dalle Sezioni Unite, aveva più volte ribadito che la specifi¬cità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del co¬modante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809 comma 1, codice civile. Se ne è tratta la conseguenza che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provve¬dimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Puntualizzano le Sezioni Unite del 2014 – accogliendo in questo specifico punto le osservazioni della Terza sezione – che, effettivamente, affinché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda la restituzione dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa fa¬miliare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia stata, quindi, fissata espressamente (cosa sempre possibile) una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto. E’ per questo motivo che trova applicazione l’art. 1809 del codice civile nel quale il termine è implicito essendo desumibile dall’uso cui la casa è destinata.
Le Sezioni Unite ribadiscono quindi nel 2014 – facendo però le richiamate importanti puntualizza¬zioni – l’orientamento del 2004.
Richiamandosi ai punti specifici trattati dalle Sezioni unite del 2014 Cass. civ. Sez. I, 11 settem¬bre 2015, n. 17971 ha ribadito che il coniuge affidatario di figli minori e assegnatario della casa familiare può opporre al comodante l’esistenza del provvedimento di assegnazione affermando anche che il rapporto di comodato sorge per un uso determinato uso e – in assenza di una espres¬sa indicazione della scadenza – ha una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la soprav¬vivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile. Ugualmente Cass. civ. Sez. III, 09/02/2016, n. 2506 ha espressamente ribadito che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di se¬parazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
IX L’azione di restituzione della casa familiare per occupazione senza titolo
1. La natura del diritto derivante dall’assegnazione della casa familiare
Per risolvere il problema – di cui tratterà più oltre – del rito applicabile alla domanda di restituzione della casa familiare per occupazione senza titolo, è necessario soffermarsi preliminarmente sulla natura del provvedimento di assegnazione.
Nonostante che nell’art. 337-sexies c.c. sia contenuta la precisazione che “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”, e che quindi il diritto derivante dall’assegnazione possa apparire di natura reale, è affermazione pacifica in giurisprudenza che il diritto derivante dall’assegnazione abbia natura di diritto perso¬nale. Si tratta perciò di un diritto personale atipico di godimento, analogo al diritto derivante dalla locazione o dal comodato (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929).
D’altro lato nello stesso art. 337-sexies c.c. si legge che “Il godimento della casa familiare è attri¬buito…. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno…”.
2. La restituzione chiesta dal proprietario originario
Il genitore proprietario dell’immobile adibito a casa familiare può chiedere la restituzione dell’im¬mobile, provando la condizione di indipendenza economica dei figli a beneficio dei quali l’assegna¬zione dell’immobile era stata disposta in sede di separazione o di scissione della coppia genitoriale.
Il titolo in base al quale il proprietario originario agisce è la proprietà compressa dal diritto atipico di godimento dell’assegnazione attribuito in sede di separazione.
Finché perdura il titolo in forza del quale l’assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ed invero – come è stato anche di recente sottolineato (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 – ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela dei figli, fintantoché siffatta finalità non venga ritenuta insus¬sistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace l’assegnazione.
Quindi il proprietario originario ha sempre necessità di munirsi anche di un provvedimento di re¬voca dell’assegnazione che può essere richiesto nelle forme previste nell’art. 710 c.p.c. o nell’art. 9 della legge sul divorzio ovvero nelle forme del ricorso camerale di modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Ed è interessante, a tale proposito, notare che – come sottolineato da Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 e da Trib. Milano, 11 ottobre 2013 (ma il principio è affermato espres¬samente per i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e per la sentenza definitiva del procedimento di separazione) – la decisione di attribuzione o di revoca dell’assegnazione costituisce titolo esecutivo anche quando l’ordine di restituzione non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. Con la conseguenza che il proprietario originario, ottenuta la revoca dell’assegnazione, potrebbe agire direttamente in via esecutiva per il rilascio. Il principio è stato affermato con riguardo all’opposizio¬ne, esperita dalla moglie assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dal marito per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione.
È dubbio se lo stesso principio possa valere per i decreti camerali di modifica delle condizioni di separazione che non avrebbero efficacia di titolo esecutivo (secondo la molto criticata Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373, ancorché Corte cost. 20 novembre 2009, n. 310, abbia ritenuto che i provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli hanno sempre efficacia di titolo esecutivo.
3. La restituzione chiesta dal comodante
Anche il comodante dell’immobile adibito a casa familiare può chiedere la restituzione dell’immo¬bile o successivamente alla revoca dell’assegnazione chiesta e ottenuta dal genitore non asse¬gnatario oppure provando – secondo quanto per i terzi ammesso da Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 – la raggiunta condizione di indipendenza economica dei figli dell’assegnatario. In tal caso – come si dirà – l’azione potrà essere promossa con il rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. non essendo ipotizzabile che egli, come terzo rispetto ai genitori, possa azionare una procedura di modifica del provvedimento di assegnazione.
Il titolo in base al quale il comodante agisce è il contratto di comodato per il quale non necessaria¬mente è prevista come necessaria la forma scritta. Il comodato ha natura essenzialmente gratuita (Cass. civ. Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18660) e quindi anche in questo caso finché perdura l’assegnazione è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario.
Come sopra detto, permanendo un interesse dei genitori del figlio maggiorenne diventato indip¬endente economicamente, non è esclusa la possibilità di una richiesta di modifica delle condizioni relative al mantenimento del figlio da parte del genitore non assegnatario dell’immobile. In tal caso, della revoca del provvedimento si avvantaggerebbe anche il comodante che potrà limitarsi alla semplice azione di restituzione, senza obbligo di provare la raggiunta indipendenza economica del figlio del comodatario, ma semplicemente documentando l’avvenuta revoca dell’assegnazione.
4. La restituzione chiesta dal terzo acquirente
Se nessuno dei diretti interessati (e cioè nessuna delle parti aventi titolo a richiedere la revisione delle condizioni omologate o stabilite dal tribunale in ordine all’assegnazione della casa familiare) si attiva per far valere i presupposti del venir meno dell’assegnazione, può il terzo acquirente promuovere un giudizio teso all’accertamento del venir meno dei presupposti per l’assegnazione?
La sentenza Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 ha il pregio di aver affrontato questo problema che era rimasto insoluto nel dibattito sull’assegnazione della casa familiare.
È evidente che il proprietario o il comodante originario, una volta venduto a terzi l’immobile, non hanno più interesse per una richiesta di revisione delle condizioni concernenti l’assegnazione. Il terzo acquirente dell’immobile ha invece interesse.
La decisione richiamata si è occupata di una vicenda in cui il terzo acquirente dell’immobile – reso peraltro edotto, in sede di acquisto, del vincolo di assegnazione – esseno diventato economica¬mente autosufficiente il figlio della madre comodataria, aveva richiesto informalmente il rilascio dell’immobile. Non avendo sortito alcun effetto tale richiesta il terzo acquirente instaurava un giudizio di accertamento dell’insussistenza del diritto di occupazione chiedendo la restituzione dell’immobile.
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda ma la Corte d’appello la accoglieva. La comodataria ricorreva quindi per cassazione assumendo che la decisione impugnata aveva disposto la restitu¬zione dell’immobile, senza che una specifica richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse stata proposta
La Cassazione respingeva il ricorso osservando che – sia in sede di separazione che di divorzio la legge consente al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimen¬to (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risul¬tino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione.
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel giudizio instaurato dal terzo acquirente dell’immobile, sia in discussione il permanere delle condi¬zioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affi¬damento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
I principi di diritto suesposti costituiscono le linee guida per risolvere anche il caso – ricorrente nella specie – in cui (a casa adibita a residenza coniugale sia stata alienata, dopo l’assegnazione all’altro coniuge (affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti), dal coniuge proprietario dell’immobile.
Ed invero, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponi¬bile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’as¬segnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giu¬diziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. E’ fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolve¬rebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cost., e art. 832 c.c.. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337 sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.
Ciò posto, va rilevato che l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione in parola può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di asse¬gnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una doman¬da di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il me¬desimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata (cfr. Cass. 18440/2013, secondo cui ogni questione re¬lativa al diritto di proprietà della casa coniugale o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria). In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 Cost..
In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non giova, difatti, alla ricorrente in¬vocare il principio, più volte affermato da questa Corte e posto a fondamento della decisione della Corte Costituzionale n. 308/2008, secondo cui la revoca dell’assegnazione della casa coniugale non può essere disposta se non all’esito di una valutazione di conformità di tale pronuncia all’inte¬resse del minore (o del maggiorenne economicamente non autosufficiente). E’, invero, di tutta evi¬denza, che la mancanza di una prole da tutelare con l’assegnazione del bene in questione, rende improponibile un giudizio di comparazione tra le esigenze della proprietà (nella specie del terzo) e quelle di tutela dei figli della coppia separata o divorziata.
Né la giustificazione del protrarsi dell’occupazione dell’immobile potrebbe essere ancorata, nella specie, alla tutela del preteso coniuge economicamente più debole, atteso che – come dianzi detto – il diritto personale di godimento in questione esula dal tema dei diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di divorzio.
La Corte quindi respingeva il ricorso ma tuttavia lo accoglieva in parte sotto un profilo che merita anche di essere segnalato e che presenta, però, non pochi dubbi di plausibilità.
Sosteneva la comodataria che la Corte di Appello aveva errato nel ritenere che la ricorrente fosse da considerarsi occupante abusiva dell’immobile fin dalla data della diffida. Sostengono i giudici della Cassazione invece che, finché perdura il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del benefi¬ciario per tale godimento. Ed invero, ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, fintan¬toché siffatta finalità non venga ritenuta insussistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace detta assegnazione. Ed è, del pari, indubitabile che tale conclusione si attagli pienamente anche al caso – ricorrente nella specie – in cui sia un terzo, e non il coniuge originario proprietario dell’immobile, a richiederne la restituzione, mediante l’esperimento di un’apposita azione di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il perdurare dell’occupazione dell’ex casa coniugale da parte del coniuge non proprietario della stessa, nonché da parte della prole divenuta economicamente autosufficiente. È di chiara evidenza, infatti, che la sussistenza di un provvedimento di assegnazione di detto immobile, regolarmente trascritto, obbliga il terzo – dive¬nutone proprietario – al rispetto della destinazione dal provvedimento stesso impressa al bene, fino a che, con una successiva pronuncia giudiziale, il suddetto vincolo non venga ad essere caducato.
5. La procedura: rito ordinario o rito locatizio?
Come si è detto all’inizio lo strumento di tutela a disposizione del proprietario dell’immobile per riottenerne la disponibilità è l’azione personale di restituzione fondata sostanzialmente sul venir meno del titolo che legittima l’occupazione. L’azione di restituzione è rivolta all’accertamento del diritto personale alla riconsegna dell’immobile.
Va, però, segnalata una asimmetria irragionevole nei mezzi processuali a disposizione del proprie¬tario originario, del proprietario terzo acquirente e del proprietario comodante.
Infatti il proprietario originario (e cioè, in sostanza, il genitore proprietario della casa familiare) può agire con la richiesta di modifica delle condizioni della separazione o dell’affidamento e del mantenimento (provando la raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne) e ottenere un prov¬vedimento di revoca che, in difetto di spontaneo adempimento, può essere posto a fondamento della successiva azione di restituzione che deve seguire il rito ordinario.
Il terzo acquirente dell’immobile assegnato può agire per la restituzione dell’immobile occupato senza titolo, utilizzando il rito ordinario, anche se – ammesso che la prova sia agevole – non è escluso che possa essere utilizzato il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) in quanto la causa, pur avendo riflessi indiretti sull’assetto familiare dei genitori e del figlio diventato eco¬nomicamente indipendente, non ha natura familiare e, non prevedendo l’intervento del Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c.), non richiede la composizione collegiale del tribunale (art. 50-bis c.p.c.).
Diversa è la situazione di fronte alla quale si trova il comodante, il quale può utilizzare il rito loca¬tizio (rito del lavoro) al quale fa riferimento l’art. 447-bis del codice di procedura civile (Norme ap¬plicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) introdotto con la riforma processuale operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353. La disposizione in questione prevede al primo comma che “Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate” sostanzialmente dal rito del lavoro. E’ pacifica in giuri¬sprudenza l’utilizzabilità di tale rito da parte del comodante per l’azione di restituzione (Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941).
L’asimmetria determinata da strumenti processuali diversi è molto evidente.
Poiché l’art. 447-bis c.p.c. – con il rito locatizio – venne introdotto con la riforma processuale del 1990 per semplificare la procedura nelle azioni personali di restituzione relative a contratti di godimento di beni (per lo più) immobili (locazioni, comodato, affitto) e poiché anche l’assegna¬zione della casa familiare determina una condizione del tutto omogena ed analoga al contratto di godimento di bene immobile (tanto che la giurisprudenza ne riconosce pacificamente la natura di contratto atipico di godimento) non sarebbe inopportuno che il legislatore unificasse le tutele all’interno tutte del medesimo art. 447-bis c.p.c. ovvero che la giurisprudenza operasse una svolta in tal senso. Si tratterebbe di una soluzione del tutto ragionevole.
La competenza per territorio è quella del foro del convenuto. Infatti, come ha precisato Cass. civ. Sez. II, 8 giugno 2006, n. 13353 per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili – nei cui confronti l’art. 21 del codice di procedura civile prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (“forum rei sitae”) – è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accer¬tamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni che hanno natura personale e non reale.
X La domanda di risarcimento dei danni
Il principio generale più volte riaffermato in giurisprudenza è che il proprietario che agisce con l’azione di restituzione ha diritto al risarcimento dei danni derivante dall’occupazione senza titolo (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 che parla di indennità di occupazione che deve essere corrisposta a far data dall’accertamento del venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione della casa coniugale.
Il risarcimento non è dovuto, naturalmente, se il proprietario acconsente all’occupazione (Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 664).
Quanto alla prova, la giurisprudenza è stata sempre incline in questo settore a riconoscere che il danno è “in re ipsa” (Cass. civ. Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4442; Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. civ. Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610; Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15995; Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13630; Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 dove si afferma che il danno discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’u¬tilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquida¬zione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato; Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2011, n. 24100 secondo cui la determinazione del risarcimento del danno può essere operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al valore locativo di mercato del bene; Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153 e Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 che affermano che nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e che la determinazione nel quantum può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato).
La perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, effettivamente appaiono elementi piuttosto convincenti in ordine all’affermazione che il danno è in re ipsa anche se in dottrina e in una isolata decisione (Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378) si fa notare che il danno (da occupazione abusiva) non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’ effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situa¬zioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 664 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Chi consente a un’occupazione senza titolo non ha diritto ad alcun ristoro a titolo di risarcimento del danno.
Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all’art. 1599 c.c., sicché l’acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall’esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, “ad libitum”, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In presenza di figli minori nati da una relazione di convivenza “more uxorio”, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile, o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all’immobile, la cui posizione, peraltro, è comunque di detentore qualificato, assimilabile al comodatario (anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente), attesa la pregressa “affectio familiaris” che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza.
Il convivente more uxorio può chiedere che venga dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di alienazione a titolo oneroso della casa familiare in proprietà esclusiva dell’altro convivente quando sia provato che il terzo acquirente era consapevole della destinazione impressa all’immobile e quindi del pregiudizio che l’atto recava al convivente non proprietario.
Il convivente more uxorio è detentore qualificato della casa familiare in proprietà esclusiva dell’altro convivente e vi esercita un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario.
La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, deter¬mina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprie¬tario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il terzo acquirente della casa coniugale, già assegnata al coniuge affidatario del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, non è legittimato, venuti meno i presupposti per l’assegnazione, a chiede¬re la revisione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o mag¬giorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di go¬dimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) le¬gittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della re¬lativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448 (Famiglia e Diritto, 2015, 1, 5 nota di RUSSO)
Il genitore convivente con i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, assegnatario della casa familiare, può opporre il provvedimento di assegnazione al comodante che chieda il rilascio dell’immobile, qualora il contratto di comodato abbia originariamente previsto la destinazione del bene a casa familiare. In tale caso il rapporto è riconducibile alla ipotesi di comodato a termine, implicito nella destinazione del bene, rego¬lato dall’art. 1809 c.c. e non alla ipotesi di cui all’art. 1810 c.c. (c.d. precarium). Pertanto, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale, non sussiste il diritto del comodante di richiedere la restituzione ad nutum del bene ed il comodato è destinato a persistere finché persistono le esigenze di tutela dell’habitat domestico dei figli, salva la ricorrenza di un imprevisto ed urgente, ma non necessariamente grave, bisogno del comodante.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione , pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insor¬to abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’ assegnazione dell’immobile.
Cass. civ. Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4442 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, anche durante il procedimento di opposizione alla procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile, opposizione poi risultata infondata; il danno subito dal proprietario permane per tutto il periodo della procedura esecutiva, non rilevando sull’entità del danno i periodi di sospensione dell’esecuzione, in quanto il proprietario è stato comunque privato, per tutta la durata della pro¬cedura, della disponibilità del bene e della possibilità di conseguire dallo stesso la normale utilità.
Cass. civ. Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24424 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il ricorso appare infondato perché le dedotte violazioni di legge appaiono palesemente inesistenti a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come il modesto contributo eco¬nomico posto a carico del P. è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria, mentre, per quanto riguarda i figli, la pretesa del ricorrente di dedurre una respon¬sabilità a loro carico per la situazione di dipendenza economica dai genitori è chiaramente in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di obblighi di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Trib. Milano Sez. IX, 11 ottobre 2013 (Famiglia e Diritto, 2014, 11, 1022 nota di GIORGETTI)
Alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario va qualificato come occupante l’im¬mobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Ne consegue che lo strumento rimediale è da intra¬vedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale).
Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art. 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l’immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp.att.c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c.costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l’ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l’ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale).
Cass. civ. Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18660 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La distinzione tra comodato e locazione poggia fondamentalmente sul carattere di essenziale gratuità del co¬modato, laddove si realizzano gli estremi costitutivi del contratto di locazione quando per il godimento di un bene sia pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma. Ne consegue che, a fronte della domanda volta all’accertamento di un rapporto locativo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento del canone, oppure volta all’accertamento di un’occupazione senza titolo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell’indennità di occupazione, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo, come il comodato, che ne assicuri non solo il legittimo godimento del bene, ma anche il carattere essenzialmente gratuito.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli mag¬giorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attore che non chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un’azione personale di restituzione per man¬canza originaria o sopravvenuta del titolo e, se la domanda è introdotta con ricorso, fermo restando l’onere dell’attore di dimostrare la ricorrenza degli elementi di fatto della fattispecie legale soggetta al rito prescelto, il convenuto, ancorché ne adduca l’erroneità, ha l’onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che, sulla base della proposta domanda di rilascio per occupazione senza titolo e della difesa della convenuta in ordine alla concessione dell’immobile all’ex coniuge a titolo di abitazione familiare, aveva qualificato il rapporto in termini di comodato, come tale correttamente assoggettato al rito locatizio, avviato dagli attori con ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale non proposta entro il termine di cui all’art. 418 cod. proc. civ.).
Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113 (Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 978, nota di PELLEGRIN)
Deve essere rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione della determinazione della durata del comodato di casa familiare privo di espressa previsione del termine finale, e ciò anche in rapporto alla successiva crisi del rapporto coniugale: va invero rimeditato l’o¬rientamento interpretativo delineato al riguardo da Cass., sez. un., 21.7.2004 n. 13603.
Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, di-scendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214 (Giur. It., 2013, 12, 2491 nota di FERRETTI).
La convivenza “more uxorio” determina, sulla casa di abitazione ove si svolge la vita in comune, un potere di fat¬to basato su un interesse proprio distinto rispetto a quello derivante da ragioni di mera ospitalità; ne deriva che l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendo l’esperimento dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro. La convivenza di fatto, infatti — con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata — dà vita, anch’essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali.
Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta – come nella specie – con ordinanza del pre¬sidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corri¬spondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situa¬zioni, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione).
Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2011, n. 24100 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il pregiudizio subito dall’avente titolo è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare. La determinazione del risarcimento del danno può essere pertanto operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al valore locativo di mercato del bene, avvalendosi anche, in difetto di un principio di tassatività dei mezzi di prova, di accertamenti peritali svolti in altro procedimento, quali possono essere le stime relative al valore dell’immobile elaborate, con finalità d’interesse collettivo, nell’ambito di procedure concorsuali.
Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011 n. 19589 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e la sua determi¬nazione nel quantum ben può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall’art. 710 cod. proc. civ., non è im-mediatamente esecutivo, ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 cod. proc. civ.: infatti, mentre l’art. 1 della novella 29 luglio 1988, n. 331 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l’art. 4, comma 14, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall’art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione.
Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e la sua determi¬nazione nel “quantum” ben può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della “negatoria servitutis” e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un’attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l’azione si fonda sul diritto di credito conse¬guente alla lesione del diritto reale; in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare l’azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell’attore il più gravoso onere della prova dell’azione di rivendicazione (c.d. “probatio diabolica”).
Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2010, n. 26003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale di¬ritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l’attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. L’azione di restituzione è fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla deten¬zione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto – personale – alla consegna del bene. Pertanto in quest’ultimo caso l’attore non ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l’insussistenza “ab origine”, oppure il successivo venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso – del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.
Corte cost. 20 novembre 2009, n. 310 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sull’efficacia dei provvedimenti camerali a tutela dei figli naturali, ha ritenuto manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ult. comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54, “ nella parte in cui — nei giudizi attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non coniugato — non attribuirebbe al decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, l’efficacia di titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. La norma censurata, infatti, può e deve essere interpretata in conformità della Costituzione nel senso che i prov¬vedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni hanno efficacia di titolo esecutivo.
Cass. civ. Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato”.
Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’ assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matri¬monio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo dell’immobile già dato in comodato il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, per¬tanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale di¬ritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al set¬tore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione
Cass. civ. Sez. II, 8 giugno 2006, n. 13353 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili – nei cui confronti l’art. 21 cod. proc. civ. prevede la com¬petenza del giudice del luogo ove si trova il bene (“forum rei sitae”) – è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione del¬lo stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni – aventi natura personale e non reale – volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.
Cass. civ. Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11774 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo o a titolo precario, la contestazione del diritto di proprietà dell’attore, anche se effettuata dal convenuto con la deduzione di un suo contrastante diritto dominicale unicamente per far respingere la domanda, trasforma l’azione personale in azione reale, dal momento che il giudice deve decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall’altra. Ne consegue la necessità per l’attore di dimostrare la proprietà del bene fornendo la prova del suo acquisto a titolo originario, non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa e nel contempo dovendosi escludere qualsiasi onere probatorio a carico della parte convenuta di dimostrare la legittimità del possesso esercitato.
Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’ effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cass. civ. Sez. I, , 24 novembre 2004, n. 22214 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 (Famiglia e Diritto, 2005, 6, 601 nota di AL MUREDEN)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del como¬dato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del co¬modatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di se¬parazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizza¬zione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il prov¬vedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeter¬minato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., secondo comma.
Il coniuge assegnatario della casa familiare, di proprietà di un terzo e concessa in comodato all’altro coniuge, non può opporre il provvedimento di assegnazione al terzo proprietario, rispetto al quale i reciproci diritti e do¬veri sono solo quelli scaturenti dal rapporto di comodato. La concessione in comodato di un immobile, perché sia destinato ai bisogni del nucleo familiare del comodatario, non può essere revocata dal comodante sino a che permangano le esigenze abitative della famiglia, salva l’ipotesi di necessità urgente ed imprevista del comodante stesso, ex art. 1809 c.c.; il principio trova applicazione non solo nei confronti dell’originario comodatario, ma anche del di lui coniuge, cui sia stata assegnata la casa familiare in sede di separazione.
Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 13736 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti: tale intrin¬seca provvisorietà, tuttavia, non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti; pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, nondimeno l’assegnazione della parola non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13630 (Danno e Resp., 2002, 4, 442)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è “in re ipsa”, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’im¬possibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all’im¬possibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno.
Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tenendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’av¬venuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto, che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti: infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; peraltro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. III, 2 giugno 1998, n. 5397 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo o a titolo precario, la contestazione del diritto di proprietà dell’attore, anche se effettuata dal convenuto, con la deduzione di un suo contrastante diritto dominicale, unicamente per far respingere la domanda, trasforma l’azione personale in azione reale, dal momento che il giudice deve decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall’altra. Ne consegue che per individuare il giudice competente a conoscere della controversia deve farsi ricorso alla disciplina contenuta nell’art. 15 c.p.c. e non a quella contenuta nell’art. 12 stesso codice.
Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell’art. 155, comma 4, codice civile subentrato per effetto del provvedimento di assegnazione della stessa posizione giuridica del coniuge separato, precedente comodata¬rio dell’appartamento, è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante, non essendo opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, attributivo non di un diritto reale, ma di un diritto atipico di godimento.
Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 1991, n. 5454 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene atteso che le disposizioni dell’art. 1599 c. c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione.
