L’adozione mite tutela il minore quando non è possibile l’affidamento preadottivo.

Cass. 16 aprile 2018 n. 9373
Fatti di causa
gli odierni ricorrenti sono i genitori di S.G. , nato il (omissis), e sono stati dichiarati decaduti dalla potestà
genitoriale con decisione del Tribunale per i minorenni di Palermo, dep. il 3.6.2013.
Con successivo decreto del 26.6.2013, lo stesso Tribunale aveva affidato il minore agli odierni
controricorrenti per un anno.
Con sentenza n. 59, dep. l’11.3.2015, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto l’adozione in casi
particolari del minore, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, in favore degli odierni
controricorrenti. I genitori, con separati ricorsi poi riuniti, hanno impugnato la decisione, domandando la
revoca della pronuncia di decadenza dalla potestà e l’affidamento a loro del bambino. In subordine, hanno
chiesto disporsi la revoca del provvedimento di adozione e la ripresa dei servizi di osservazione e degli
incontri del minore con loro, suoi genitori biologici, al fine di valutare la possibilità del reinserimento nella
famiglia di origine. A sostegno delle sue domande, il padre ha chiesto tenersi anche conto del suo
proscioglimento da ogni accusa “di aver avuto attenzioni sessuali nei confronti del figlio”.
La Corte territoriale ha innanzitutto rilevato di non poter esaminare la domanda di reintegra nella potestà
proposta dai genitori, non essendo stata avanzata in primo grado, perché la possibilità di revoca o
modifica dei provvedimenti relativi alla potestà è indubbiamente prevista dall’ordinamento, ma non è
consentito eludere la regola del doppio grado di giudizio di merito in materia.
La Corte siciliana ha quindi specificato che il Tribunale ha già accertato, con pronuncia passata in
giudicato, che non ricorre l’abbandono del minore, e pertanto non è possibile attivare la procedura di
adozione c.d. legittimante. Si verte, pertanto, in una ipotesi di impossibilità giuridica di procedere a tale
forma di adozione. Il provvedimento impugnato ha, pertanto, condiviso l’impostazione proposta dal
Tribunale, secondo cui l’adozione c.d. mite di cui all’art. 44, lett. d., l. adozioni, ha quale presupposto
l’attitudine a soddisfare il preminente interesse del minore, secondo il disposto di cui all’art. 57 della
legge n. 184 del 1983. Ritenuto che i requisiti previsti dalla legge risultassero soddisfatti, la Corte
territoriale ha confermato la decisione di primo grado.
La pronuncia della Corte d’Appello di Palermo è stata impugnata per cassazione dai genitori biologici, che
si affidano a due motivi di ricorso. Resistono con controricorso i genitori dichiarati adottivi, ai sensi
dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983.
La causa, chiamata in data 13.3.2017 innanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, riscontrata
l’apparente sussistenza di contrasti di giurisprudenza in ordine a taluni profili della materia trattata,
veniva rimessa alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., i
genitori biologici contestano la violazione o falsa applicazione dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del
1983, perché l’impossibilità di affidamento preadottivo, presupposto della decisione adottata, non
consiste in una impossibilità giuridica, come sostenuto dalla Corte territoriale, bensì nella impossibilità di
fatto di procedere all’adozione, nozione che attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di
aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella di contrasto con l’interesse del minore. Ad opinare
diversamente si trasformerebbero gli affidi familiari in adozioni miti senza la preventiva verifica della
ricorrenza delle condizioni di adottabilità.
1.2 – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.
proc. civ., i genitori biologici censurano la violazione o falsa applicazione degli artt. 44, lett. d), nonché
57, della legge n. 184 del 1983, perché l’adozione in casi particolari è da considerare una extrema ratio,
da utilizzarsi solo quando la famiglia di origine non è in grado di assicurare al minore tutte le cure di cui
necessita (ric., p. 3), avendo il minore il diritto costituzionalmente riconosciuto di crescere ed essere
allevato nella sua famiglia naturale. Lamentano i ricorrenti che il procedimento concluso con la decisione
impugnata ha di fatto impedito agli odierni ricorrenti di ricostituire un positivo rapporto con il bambino, e
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pure la funzione svolta dai servizi sociali appare biasimevole, perché agli stessi non compete solo
registrare le carenze genitoriali, ma anche assicurare un supporto alla genitorialità.
2.1. – Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la nozione di impossibilità di procedere
all’adozione proposta dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto che essa debba consistere nella
impossibilità giuridica di procedervi, e non nella impossibilità di fatto.
In proposito la Suprema Corte, con pronuncia recente e condivisibile, cui si intende pertanto assicurare
continuità, ha affermato che “in tema di adozione in casi particolari, l’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n.
183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in
cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed
adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami
sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l’unica previsione della “condicio legis” della
“constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, che va intesa, in coerenza con lo stato
dell’evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come
impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non di impossibilità “di fatto”, derivante
da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico”, Cass. sez.
I, sent. 22.6.2016, n. 12962. Il riscontro che, in un passato neppure lontano, lo stesso Giudice di
legittimità aveva espresso diversi orientamenti, come correttamente segnalato dai ricorrenti, induce a
ritenere che il motivo di ricorso debba essere rigettato e non dichiarato inammissibile, e si terrà conto
della circostanza anche in materia di governo delle spese di lite.
Il motivo di ricorso dev’essere pertanto respinto.
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso gli impugnanti criticano la Corte d’Appello, innanzitutto, per non
aver valorizzato il principio secondo cui l’adozione deve sempre essere considerata una extrema ratio.
Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di rilevare che il loro diritto di difesa è stato ingiustamente
compresso nel corso del procedimento e, ancora, la stessa Corte d’Appello non ha tenuto conto di avere
pur essa escluso la ricorrenza di uno stato di abbandono del minore.
Invero i ricorrenti non provvedono ad indicare nel dettaglio quale sia il fondamento della loro
affermazione secondo cui il procedimento concluso con la decisione impugnata avrebbe, di fatto, impedito
loro di ricostituire un positivo rapporto con il bambino. Sostengono pure che la funzione svolta dai servizi
sociali appare biasimevole, perché agli stessi non compete solo registrare le carenze genitoriali, ma anche
assicurare un supporto alla genitorialità; tuttavia, i ricorrenti non hanno cura di indicare neppure quali
utili azioni di supporto alla genitorialità siano state omesse. Non è questa la sede, comunque, per
riesaminare le attitudini genitoriali dei ricorrenti, che sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale, con decisione che doveva essere contestata in altra sede ed è anche passata in giudicato.
Questo giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale è stata dichiarata, in favore
dei controricorrenti, l’adozione ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983 del minore. Tale
forma di adozione, talvolta qualificata come “mite”, non rappresenta una extrema ratio, come avviene
invece nell’ipotesi dell’adozione c.d. legittimante. L’adozione in questione non presuppone lo stato di
abbandono del minore, e non comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia di origine.
Risponde piuttosto all’esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, ai sensi del
disposto di cui all’art. 57 della legge n. 184 del 1983.
La Corte d’Appello non ha mancato di analizzare questo profilo, ed ha espresso una valutazione non
suscettibile di revisione in sede di giudizio di legittimità, in quanto congruamente illustrata e motivata. La
Corte siciliana ha osservato che il minore “ha istaurato una relazione molto intensa con la coppia di
coniugi che… lo ha preso in affidamento da oltre due anni, consentendogli di elaborare il grave disagio
psicologico vissuto in ambito familiare e di riappropriarsi di una dimensione di vita adatta alla sua età”
(sent. C.d’A., p. 4 s.). Positive informazioni sono state fornite anche dai servizi sociali, i quali hanno
sottolineato il buon inserimento del minore nella famiglia, di cui fa parte anche un’altra figlia, “e che il
bambino rivendica con forza la sua appartenenza a questa nuova famiglia, fra l’altro anche in ambito
scolastico, chiedendo con insistenza di assumere il cognome degli affida tari sia nel corso della sua
audizione in Tribunale, sia indirettamente agli stessi affida tari e agli operatori del servizio sociale” (sent.
C.d’A., p. 5).
I genitori biologici del bambino, peraltro, neppure indicano quali siano i propri familiari che pure,
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affermano, avrebbero potuto prendersi cura del bambino. Gli unici elementi di novità allegati dai genitori,
evidenzia la Corte territoriale, sono: l’avere il padre conseguito il risarcimento per ingiusta detenzione, e
l’avere la madre formato una nuova famiglia. Questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti, dalla
Corte di merito, per poter esprimere un giudizio prognostico favorevole in ordine al rientro del minore
nella famiglia di origine. I tempi per una verifica della possibilità di rientro del bambino nella famiglia di
origine sono apparsi, alla Corte territoriale, comunque incompatibili con le esigenze di stabilità del
bambino. In conseguenza, soddisfa le esigenze del minore l’adozione in casi particolari, che assicura al
minore la possibilità di vivere nell’ambito di una famiglia che gli assicura cure adeguate, e nell’ambito
della quale lui, ormai adolescente e capace di giudizio, vuole crescere.
I genitori non contestano specificamente le valutazioni proposte dalla Corte di merito, e propongono
piuttosto censure nella forma della violazione di legge, che appaiono però riferibili alla diversa ipotesi
dell’adozione c.d. legittimante, ed appaiono pertanto infondate in questa sede.
Anche il secondo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le peculiarità della fattispecie trattata, ed i contrasti di
giurisprudenza riscontrati in passato in materia, inducono a ritenere equo disporre la totale
compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da S.D. e N.G. .
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la
diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti
menzionati siano omessi.