La corresponsione dell’assegno divorzile una tantum necessita della verifica giudiziale dei presupposti di legge
Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4764
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23795/2014 proposto da:
B.D.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n.88, presso lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ba.Lu., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fornovo n. 3, presso lo studio dell’avvocato Proietti Stefano, rappresentato e difeso dall’avvocato Casale Michele Idolo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/04/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha chiesto alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, disporsi un rinvio a nuovo ruolo.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, in controversia concernente le statuizioni economiche in giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra B.D.M. e B.L..
Secondo la Corte di appello, correttamente il primo giudice aveva interpretato la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio da B.D., come domanda del beneficio di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.5, comma 6, avendo tenuto conto della natura della causa e delle vicende dedotte, sulla base dell’art.2 delle condizioni della separazione consensuale omologata, ove era previsto che il Ba. si impegnava a provvedere al pagamento di un canone di affitto sino a Lire 800.000= mensili per un immobile per la moglie, fino al momento in cui non avesse provveduto ad acquistare un altro immobile per un valore massimo di Lire 100.000.000=, del quale sarebbe dovuto diventare nudo proprietario attribuendo l’usufrutto alla B.. Osservava che, diversamente opinando, la domanda avrebbe dovuto essere coltivata in un procedimento di esecuzione forzata del titolo giudiziale ottenuto all’esito della separazione.
Ancora, per la Corte di appello, il Tribunale correttamente aveva quantificato il beneficio richiesto dalla B. come una capitalizzazione “una tantum”L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 8, sulla somma di Euro.51.645,69=, corrispondente al valore dell’immobile sul quale avrebbe dovuto essere costituito l’usufrutto come concordato tra i coniugi nel verbale di separazione omologato e dagli stessi ritenuto adeguato alle possibilità economiche del marito ed alle esigenze della moglie, e non su una somma maggiore, poiché le stesse parti avevano stabilito che il prezzo dell’immobile da acquistare a spese del Ba. fosse di Lire 100.000.000=, di guisa che il riferimento a tale somma non poteva mutare per il solo fatto che il valore degli immobili era mutato nel tempo ed era divenuto impossibile l’acquisto di un immobile della tipologia desiderata. Da ultimo ha riconosciuto la congruità del calcolo dell’usufrutto, effettuato con riferimento alla età della B. sulla somma concordata di Lire 100.000.000=, adeguandola all’inflazione, ed ha escluso la spettanza di altre somme.
La B. propone ricorso per cassazione con tre mezzi, corredato da memoria exart. 378 c.p.c., al quale replica Ba.Lu. con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento.
Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 99 e 112 c.p.c., in relazione agliartt. 167 e 189 c.p.c.ed allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.5, commi 6 e 8, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e sostiene che erroneamente la Corte di appello, così come il Tribunale, ha interpretato la domanda come domanda di corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, poiché nessun accordo tra le parti era intervenuto in tal senso, atteso che in sede di separazione consensuale omologata i coniugi avevano solo convenuto che il Ba. si impegnava ad acquistare a proprio nome un immobile, del valore massimo di Lire 100.000.000=, e ad attribuirne l’usufrutto alla B., e, nelle more dell’acquisto, Ba. si era impegnato a versare alla moglie Lire 800.000= mensili a titolo di canone di locazione di altro appartamento.
Deduce, in particolare di non avere “azionato alcuna pretesa sostanziale che possa essere, neppure implicitamente, interpretabile, come richiesta del beneficio di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, men che meno capitalizzato una tantum ai sensi del comma 8 della medesima disposizione, nell’assenza di qualsiasi accordo sul punto.” (fol. 12 del ricorso), lamentando sostanzialmente una non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Precisa quindi di essersi opposta alla capitalizzazione dell’usufrutto, richiesta inutilmente dal Ba. come modifica delle pattuizioni di separazione e riproposta nel giudizio di divorzio dallo stesso promosso, ma di avere sempre insistito per l’adempimento dell’obbligazione contratta dal Ba. in sede di separazione consensuale chiedendo però la costituzione dell’usufrutto con riferimento ad un immobile di maggior valore, di circa Euro 120.000,00=, sulla considerazione che il valore degli immobili era triplicato nelle more.
1.2. Il primo motivo è fondato e va accolto.
1.3. Giova preliminarmente rammentare che laL. n. 898 del 1970,art.5, commi 6 e 8, che disciplina i rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio, recita:
“6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. (…) 8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”.
1.4. Orbene, costituisce approdo indiscusso la differente natura giuridica che connota l’assegno divorzile periodico (comma 6), rispetto all’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione (comma 8).
Anche la Corte Costituzionale (Ord. n. 113 del 2007, confermativa dell’Ord. n.383 del 2001) ha avuto modo di puntualizzare che “le due suddette forme di adempimento, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, diversi regimi fiscali; che, infatti, mentre l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri indicati dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6con possibilità di revisione (in aumento o in diminuzione), ai sensi dell’art. 9, comma 1 stessa legge, invece l’assegno versato una tantum non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti – sia pure con soggezione al controllo di equità da parte del giudice -, al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico (citato art. 5, comma 8)” sottolineando così che l’assegno in un’unica soluzione, da un lato, è frutto del libero accordo tra le parti, e dall’altro è soggetto al controllo di equità del giudice; quindi, dopo avere ricordato che le differenze tra le due tipologie di assegno “hanno indotto parte cospicua della dottrina e della giurisprudenza ad attribuire all’accordo per il pagamento una tantum una peculiare natura “transattiva” o “novativa”, oltre che “aleatoria”” ha concluso affermando la non irragionevolezza di un trattamento fiscale differenziato riservato alle due fattispecie.
1.5. Di recente è stato quindi chiarito da questa Corte, con specifico riferimento all’assegno divorzile corrisposto una tantum, che “laL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.5, comma 8, a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, in quanto l’accordo sulla corresponsione una tantum richiede sempre una verifica di natura giudiziale. Di tali accordi non può, pertanto, tenersi conto non solo quando limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole, ma anche quando soddisfino dette esigenze, poiché una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.” (Cass. civ. Sez. 1, 30/01/2017, n. 2224), così sottolineando che l’accordo in questione non può collocarsi al di fuori del giudizio di divorzio, in quanto una preventiva pattuizione, anche in sede di separazione, potrebbe condizionare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di guisa che la stessa risulta invalida per illiceità della causa, perché stipulata in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cuiall’art. 160 c.c..
1.6. Orbene, sulla scorta di tali principi, nella misura in cui ridondano sul caso in esame, si deve escludere che, in via interpretativa, la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile una tantum possa essere ritenuta implicita sulla scorta di quanto concordato in sede di separazione consensuale, laddove – come nel caso di specie – attese le posizioni di aperta contrapposizione delle parti nel giudizio divorzile, non sia stata puntualmente verificata proprio in detta sede la sussistenza dei presupposti di legge in merito all’accordo secondo quanto previsto dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 8.
Invero, la decisione impugnata, ove sembra attribuire alla previsione contenuta negli accordi di separazione consensuale omologati il valore di preventiva pattuizione anche sul quantum della obbligazione divorzile, non risulta conforme al principio della Cassazione ricordato.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame della asserita “oggettiva impossibilità di Ba.Lu. di acquistare un immobile del valore massimo di Euro 51.645,69 da concedere in usufrutto vitalizio a B.D., come previsto nelle condizioni della separazione”, addotta dal Ba. per ottenere la autorizzazione a corrispondere alla B. il valore legale dell’usufrutto, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
2.2. Con il terzo motivo si denuncia, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degliartt. 99 e 112 c.p.c., in relazione agliartt. 167 e 189 c.p.c.ed allaL. n. 898 del 1970,art.5, commi 6 e 8, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento alla quantificazione dell’assegno divorzile una tantum, e si sostiene che la Corte di appello ha ritenuto congruo quanto stabilito dal Tribunale, omettendo ogni valutazione in merito ai criteri stabiliti dall’art. 5, comma 6 Legge cit. e senza considerare fatti notori, come la situazione sfavorevole conseguente al passaggio da Lira ad Euro, il conseguente aumento del valore degli immobili e la svalutazione monetaria.
2.3. L’esame dei motivi secondo e terzo è assorbito dall’accoglimento del primo.
3. In conclusione, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame, alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
