La stabile convivenza more uxorio esclude il diritto all’assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 2106
Presidente Mazzacane – Relatore Cavallari
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2008 M.L.D. ha adito il Tribunale di Viterbo al fine di sentire
dichiarare la revoca della donazione effettuata in favore di G.R. con atto rogato dal Notaio D. in data
(omissis) , rep. omissis, racc. omissis, avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in (omissis) ,
nonché gli immobili in (omissis) (locali di servizio e cantine).
L’attore ha chiesto la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e per sopravvenienza della
minore M.N. , nata dalla sua unione con B.D. .
In particolare, l’attore ha esposto di avere contratto matrimonio con la convenuta il 20 luglio 1996 e di
avere acquistato l’unità immobiliare oggetto di causa il 14 maggio 1997, adibendola a casa coniugale.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 904/2010, ha respinto la domanda di revocazione per
ingratitudine ex art. 801 c.c., ma ha ritenuto fondata la richiesta di revocazione per sopravvenienza dei
figli.
G.R. ha proposto appello contro la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5168/2013, ha respinto il gravame.
G.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su otto motivi,
chiedendo la cassazione della decisione.
M.L.D. ha resistito con controricorso affinché fosse dichiarato inammissibile o infondato il ricorso.
La sola ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo G.R. contesta la violazione degli articoli 770, 805 e 2034 c.c., in quanto la corte
territoriale avrebbe errato nell’escludere la natura remuneratoria della donazione in esame.
In particolare, ad avviso della ricorrente M.L.D. avrebbe ammesso tale natura, avendo egli riconosciuto
che la liberalità era stata posta in essere a fronte dell’impegno della moglie a rinunciare all’assegno di
mantenimento. Inoltre, G.R. ha sottolineato che il carattere remuneratorio dell’atto di trasferimento si
sarebbe dovuto desumere, in ogni caso, dal fatto che, in questo modo, il marito avrebbe inteso
ricompensarla per le cure e l’assistenza prestate in suo favore in relazione alla sua attività di giocatore
professionista di basket.
La doglianza è infondata.
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall’articolo 782 c.c.,
consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dovere
adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario (Cass.,
Sez. 2, n. 10262 del 18 maggio 2016).
In particolare, questa ricorre, ai sensi dell’articolo 770, comma 1, c.c., qualora l’attribuzione patrimoniale
rappresenti un segno tangibile di speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o promessi
(Cass., Sez. 2, n. 1989 del 22 febbraio 1995), senza, però, rappresentarne il corrispettivo (Cass., Sez. 2,
n. 2452 del 28 giugno 1976).
Nella specie, con riferimento alla dedotta correlazione con la rinuncia ad opera della ricorrente al proprio
diritto ad ottenere un assegno in sede di separazione, la corte territoriale ha correttamente osservato che
detta circostanza avrebbe escluso l’esistenza di una simile donazione, poiché avrebbe contraddetto la
causa sottesa alla donazione medesima.
Sulla base della stessa prospettazione di G.R. deve negarsi, perciò, la spontaneità dell’elargizione,
divenendo essa il corrispettivo dovuto in virtù di un accordo raggiunto con riferimento alla gestione della
crisi matrimoniale.
La natura remuneratoria del trasferimento, inoltre, va esclusa con riguardo all’impegno profuso della
ricorrente per consentire al controricorrente di prepararsi al meglio per la sua attività di giocatore di
basket, avendo la corte territoriale ben chiarito che si sarebbe eventualmente trattato di condotte in parte
riconducibili ai doveri di cui all’articolo 143 c.c., alla luce del fatto che il marito sosteneva, in via esclusiva,
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gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare, in parte non dimostrate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli articoli 143 e 770 c.c. poiché la
Corte di Appello di Roma avrebbe erroneamente disposto la revoca della donazione in questione
nonostante avesse ricondotto la vicenda de qua nell’ambito delle obbligazioni naturali, le quali sono
irripetibili.
La doglianza è inammissibile, non avendo G.R. colto la ratio della decisione.
Infatti, la corte territoriale non ha affermato che la donazione sarebbe avvenuta in adempimento di una
obbligazione naturale, come sembra sostenere la ricorrente, ma, al contrario, ha escluso ogni dipendenza
del trasferimento immobiliare dalle azioni di G.R. , giacché queste erano avvenute in correlazione con i
doveri previsti dall’articolo 143 c.c..
3. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta
correlazione, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 143 e 770 c.c., poiché la corte territoriale
non avrebbe dovuto ricondurre le sue azioni nell’ambito degli ordinari doveri coniugali di assistenza,
essendo queste finalizzate ad agevolare la carriera sportiva del marito, tanto che essa aveva abbandonato
il proprio precedente lavoro, così perdendo la propria autonomia economica.
G.R. si duole, altresì, della circostanza che non sia stata data la giusta rilevanza al motivo soggettivo
sotteso alla donazione stessa, riconosciuto da entrambe le parti.
La doglianza è inammissibile per difetto di specificità e perché volta a sindacare delle valutazioni di merito
della Corte di Appello di Roma.
Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare nel dettaglio quali condotte, eccedenti l’ordinario
adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio, sarebbero state ad essa riferibili, in tal modo
precludendo a questa corte ogni sindacato della decisione gravata.
Inoltre, la qualificazione di dette condotte come rientranti nell’ambito dell’attuazione del rapporto
familiare rappresenta un tipico giudizio di merito che non può essere contestato davanti al giudice della
legittimità, se non, dopo la recente riforma dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la motivazione
della sentenza sul punto sia del tutto assente o meramente apparente.
Peraltro, la corte territoriale ha giustificato la sua conclusione, avendo valorizzato, soprattutto, il fatto che
il controricorrente si fosse assunto in via esclusiva gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare.
La Corte di Appello di Roma ha, poi, tenuto conto delle motivazioni addotte dalle parti, ma ha escluso,
ancora con un giudizio di merito espressamente motivato (con riferimento alla natura di corrispettivo
dell’attribuzione per ciò che riguarda la rinuncia al mantenimento e con un richiamo all’adempimento dei
doveri coniugali ed al difetto di prova in relazione alla dedotta agevolazione della carriera del
controricorrente), che vi fosse certezza della “riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale ad un
comportamento della signora G. verso il quale il sig. M. si sentiva riconoscente, fiero o comunque
desideroso di dare una ricompensa”.
4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., poiché la corte
territoriale avrebbe negato l’intervenuta acquisizione della prova sulla natura remuneratoria della
donazione per effetto del meccanismo della non contestazione.
La doglianza è infondata.
La Corte di Appello di Roma, infatti, ha esaminato le circostanze che, ad avviso della ricorrente,
avrebbero dovuto portare a considerare ammessa la qualificazione come remuneratoria della liberalità,
ma ha ritenuto che proprio questi elementi dimostrassero l’assenza dei presupposti per ritenere integrata
l’ipotesi di cui all’articolo 770, comma 1, c.c.
5. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché 24,
comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso i mezzi di prova
da essa articolati.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della
sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti
ha l’onere non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori in questione, ma anche di dimostrare sia
l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza.e l’errore addebitato al giudice,
sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità
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un controllo sulla decisività delle prove (Cass., Sez. 6 – 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017; Cass., Sez. 1, n.
4178 del 22 febbraio 2007).
Nella specie, la corte territoriale ha reputato irrilevanti le suddette prove e generica, in particolare, quella
concernente l’attività lavorativa della ricorrente antecedente al matrimonio, per poi ricondurre le condotte
in questione nell’ambito dell’adempimento dei doveri ex articolo 143 c.c.
G.R. , invece, non ha chiarito come le prove de quibus avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del
giudizio e, soprattutto, dimostrare con certezza che le azioni della stessa non costituivano attuazione
degli obblighi coniugali, nell’ambito di una più ampia intesa che poneva a carico del solo marito i costi del
menage familiare.
6. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del processo, poiché la
corte territoriale non avrebbe tenuto conto di ulteriori circostanze dedotte, quali il conferimento di
procura speciale irrevocabile per una quota pari al 50% per l’immobile in esame avvenuto nel 1997 e
l’intervista resa lo stesso anno dal controricorrente alla Gazzetta dello Sport nella quale aveva richiamato
espressamente i benefici ottenuti dal matrimonio.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni
singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili
con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
7. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 803 c.c. e 3 Cost., poiché la corte
territoriale avrebbe errato nel non escludere la revocabilità della donazione in favore del coniuge, sulla
base del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1112 del 1965, la quale
aveva sancito l’irrevocabilità delle liberalità a vantaggio dei figli naturali riconosciuti.
La doglianza è infondata.
L’articolo 803 c.c. stabilisce, nel testo vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado, che
“Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione,
possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del
donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, salvo che si provi che
al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della
donazione”.
Questa disposizione mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano
ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione menzionata dalla ricorrente, nell’affermare che “Sono
revocabili, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, non quelle fatte a
favore di figli naturali riconosciuti” (Cass., Sez. 2, n. 1112 del 4 giugno 1965), conferma la suddetta ratio
poiché, nel chiarire che non possono essere interessati dalla revocazione altri figli (nella specie, quelli
naturali riconosciuti), ammette che la revocazione riguarda tutti i soggetti qualificabili come estranei,
termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.
D’altronde, l’esclusione, operata dalla suddetta giurisprudenza, dell’applicabilità dell’articolo 803 c.c. con
riferimento ai figli naturali riconosciuti trova fondamento proprio nel fatto che il beneficiante aveva,
all’epoca della donazione, dei discendenti.
Pertanto, è priva di pregio l’affermazione della ricorrente, secondo cui la non estensione dell’irrevocabilità
delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost.,
poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella
specie, moglie e discendenti).
Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi
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siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di
una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura
diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della Loro vita.
8. Il ricorso va, quindi, rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Se ne dispone la distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è
perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10
luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore
dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17,
legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.