La continuità transnazionale degli status acquisiti prevale sui principi di ordine pubblico interno
Tribunale per i minorenni di Genova 8 settembre 2017 – Pres. e Rel. Miniotti
Omissis
Visto il ricorso depositato il 25.07.2016 da ___ nata il ___ residente ___ ai fini della
presente procedura domiciliata in Genova, Vìa ____, presso lo studio dell’avv. prof.
Chiara Enrica Tuo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso,
con cui si chiede, ai sensi dell’art. 36, comma 4, legge n. 184/83 ovvero degli artt. 64
ss. della legge n. 218/1995, di dichiarare il riconoscimento ad ogni effetto
dell’adozione piena del minore …pronunciata in suo favore dal Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Cotonou, Benin, in data 8 luglio 2016;
Rilevato che:
con istanza depositata il 10.08.2015, rivolta a questo Tribunale per i Minorenni (proc.
203/15 ADN), la … chiedeva di essere autorizzata all’adozione internazionale del
minore di sesso maschile di nome … (…) nato a … il … a sostegno della richiesta
esponeva: – di essere cittadina italiana, non coniugata e senza figli, residente a … ove
soggiornava continuativamente dal gennaio 2013; al momento del suo trasferimento
all’estero e della sua iscrizione all’AIRE, ella risiedeva in …; – di essere impiegata dallo
stesso anno, in virtù di un contratto di lavoro regolato dal diritto beninese, a …, come
responsabile del dipartimento … – di essersi presa stabilmente cura, dal mese di luglio
2013 del minore di sesso maschile di nome … abbandonato dalla madre, di padre
ignoto e dell’età (in allora) di circa due anni; il minore era stato affidato … e da allora
la … si era occupata del bambino, che aveva stabilito con lei un intenso legame
affettivo e per cui ella rappresentava l’unico punto di riferimento affettivo, educativo,
accuditivo; di aver avviato la procedura per l’adozione piena di … davanti al Tribunal
de Première Instance de Première Classe de Cotonou, Benin; che, conformemente alla
procedura locale di adozione piena di minore: in data 16.01.2015 il predetto Tribunale
ha dichiarato … in stato di abbandono, con delega dell’autorità parentale alla … in
data 7 aprile 2015, la … formalizzato con atto notarile il proprio impegno a offrire al
minore “un ambiente familiare ottimale e ad assicurarne l’educazione, istruzione,
mantenimento e ogni altra esigenza”; in data 22 aprile 2015 il predetto Tribunale ha
disposto l’affidamento provvisorio in vista dell’adozione piena di … alla …; su tali
premesse di fatto, la ricorrente osservava che, in base alla disciplina beninese,
l’adozione dì … da parte della … si configurava quale adozione internazionale di
minore, in ragione della nazionalità straniera dell’aspirante genitore adottivo e che
pertanto, ai fini del suo perfezionamento, le Autorità beninesi richiedevano che la
competente autorità dello Stato di cittadinanza della … emettesse in suo favore una
“autorizzazione ad adottare”; con decreto 25.01/15.02.2016 questo TM dichiarava …
specificamente idonea all’adozione del minore … in virtù del valido rapporto già
consolidato tra lei ed il bimbo, accertato e sancito dal Giudice Beninese; l’iter
dell’adozione in Benin si è perfezionato e, con decisione 8 luglio 2016 il Tribunale di
Cotonou ha dichiarato l’adozione del minore … in capo a … dal tenore dell’atto si
evince che tale decisione ha gli effetti dell’adozione “piena” (in passato:
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“legittimante”), secondo la terminologia corrente nel nostro ordinamento; il minore ha
da tempo fatto ingresso in Italia con la … in forza di visti a tutt’oggi rinnovati;
Considerato in diritto
Nell’ordinamento italiano la materia dell’adozione internazionale è regolata dagli artt.
da 29 a 43 della legge 4.05.1983, n. 184 come modificata dalla legge 31.12.1998, n.
476, in attuazione della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di
adozione internazionale, che prevedono situazioni distinte per le adozioni estere
pronunciate da paesi che hanno aderito alla Convenzione e da paesi che non vi hanno
aderito, né hanno stipulato accordi bilaterali (come il Benin); in particolare, con
riferimento ad adozioni pronunciate in Stati non aderenti, l’art. 36, quarto comma
della legge 4 maggio 1993, n. 184 (nel testo sostituito ad opera dell’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476) prevede che l’adozione pronunciata all’estero su istanza di
cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato
continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due
anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i
minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione; la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 3572 del 14.02.2011 ha ritenuto che la norma citata non abbia introdotto
alcuna deroga al principio generale enunciato nell’art. 35, terzo comma della legge n.
184 del 1983 citata, secondo il quale la trascrizione nei registri dello stato civile
italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti non
può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori”, tra i quali, secondo la Corte, vi è quello secondo cui
l’adozione legittimante è consentita solo “a coniugi uniti in matrimonio”, ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983, fermo restando che il legislatore nazionale,
coerentemente con il disposto dell’art. 6 della Convenzione europea in materia di
adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la
legge 22 maggio 1974, n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari
circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione legittimante
di minore da parte dì una singola persona; l’art. 41 della legge n. 218/95 dispone che
i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi
degli artt. 64, 65 e 66 facendo però ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori; pertanto, in forza del principio di specialità, nel caso di cui
all’art. 36, comma 4, le pronunce straniere debbono essere dichiarate efficaci dal TM
competente, dovendosi escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico
secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall’art. 64 della
legge n. 218/95 contenente norme di diritto internazionale privato (d.i.p): v. Corte
Cass. sent. n. 6079 del 18.03.2006;
Ciò premesso, ritiene il Collegio che:
– il caso di specie è riconducibile alla norma di cui all’art. 36, comma 4, L. n. 184/83;
in forza del principio di specialità, non è applicabile il riconoscimento automatico
previsto dall’art. 64 della legge di d.i.p;
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– la Convenzione dell’Aja del 29.05.1993, recepita dalla legge n. 476/98 che ha
innovato la legge n. 184/83, non contiene il principio della riserva assoluta di adozione
in favore delle sole coppie coniugate (come anche esplicitato nella citata sentenza
Cass. n. 3572/2011), di tal che il riconoscimento della sentenza straniera che ha
pronunciato l’adozione piena di un minore da parte di persona non coniugata non è di
per sé in contrasto con i principi della Convenzione, secondo quanto richiesto dall’art.
36, comma 4;
– la clausola generale dell’art. 35 – secondo cui la trascrizione nei registri dello Stato
civile non potrebbe aver luogo se in contrasto con i princìpi fondamentali che regolano
nello stato il diritto di famiglia e dei minori – va interpretata in una prospettiva
conforme all’ormai consolidata giurisprudenza europea della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo (nel seguito: Corte EDU o di Strasburgo); – in particolare, deve tenersi
conto del principio enunciato dalla Corte EDU secondo cui il diritto fondamentale al
rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) impone la continuità transnazionale
degli status familiari, principio tanto più cogente allorché lo status familiare sia stato
validamente e stabilmente costituito all’estero, in conformità all’ordinamento di
origine. L’Autorità nazionale, cui si richiede il riconoscimento dello status, può
rifiutarlo solo invocando il limite dell’ordine pubblico in funzione della tutela, con
misure proporzionate allo scopo, di valori considerati talmente essenziali da risultare
irrinunciabili, in quanto fondanti la propria identità giuridico-costituzionale.
In altri termini, secondo la giurisprudenza CEDU, la continuità transnazionale degli
status può essere soggetta a restrizioni solo in virtù di principi e valori di ordine
pubblico che, nel patrimonio giuridico comune agli Stati aderenti alla CEDU sono
ampiamente condivisi e generalmente considerati meritevoli di tutela. Orbene, è
indubbio che tra tali principi e valori non rientra la riserva di adozione piena alle sole
coppie coniugate, posto che numerosi Stati dei Consiglio di Europa consentono
l’adozione piena da parte di single. – tale ricostruzione trova altresì conforto
nell’ulteriore principio cui fa riferimento la giurisprudenza di Strasburgo, dell’assoluta
preminenza dell’interesse del minore, sul quale deve plasmarsi la soluzione della
questione insorta nel caso concreto. E non vi è dubbio che la pronuncia dell’Autorità
Giudiziaria Beninese abbia dato riconoscimento formale, all’esito di un complesso iter
procedimentale conforme alle norme di quel Paese, ad un rapporto affettivo
continuativamente esistente tra l’odierna ricorrente ed il minore … dal luglio 2013,
talmente intenso da identificare un vero e proprio rapporto genitoriale, rispetto al
quale non sussistono ragioni per imporre restrizioni;
P.Q.M.
visto l’art. 36, comma 4 della L. n. 184/83, come modificata dalla L. n. 476/1998; con
il parere favorevole del Pubblico Ministero;
DICHIARA
efficace in Italia, con gli effetti dell’adozione, il provvedimento del Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Cotonou, Benin, in data giugno 2016 che ha
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pronunciato l’adozione piena (adoption pionière) del minore … nato a … da parte …
nata a…;
DISPONE
che il predetto decreto venga trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile di Genova, per
la trascrizione nei registri dello stato civile;
DISPONE
che il Servizio Sociale territorialmente competente vigili, per almeno un anno,
sull’andamento della situazione del minore, segnalando al TM eventuali difficoltà per
gli opportuni interventi;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la notificazione e comunicazione del
presente provvedimento: – al PM; – alla richiedente; – al servizio Sociale
territorialmente competente.
