Il Tribunale ordinario si dichiara incompetente se le domande risultano già pendenti innanzi il Tribunale dei Minorenni.
Tribunale di Milano, decreto 9 marzo 2017.
DECRETO
Con ricorso, depositato in data 5.8.2016, A A A, premettendo la pendenza
di un procedimento ex art. 330/333 c.c avanti al Tribunale dei Minorenni
di Milano in fase di consulenza tecnica di ufficio, chiedeva in via di
urgenza che fosse il Tribunale Ordinario “a definire gli aspetti
qualificanti dei rapporti giuridici fra la stessa, l’ex compagno B B e la
loro bambina C C C, nata il ….2014”. In particolare, chiedeva
l’affidamento condiviso della bambina, previa integrazione da parte del
Tribunale Ordinario del quesito sottoposto ai consulenti tecnici di ufficio
dal Tribunale per i Minorenni, il collocamento della bambina presso di
sè, una regolamentazione della frequentazione tra il padre e la bambina
che tenesse conto dell’età della stessa e delle indicazioni della consulenza
tecnica di ufficio in corso presso il Tribunale dei Minorenni, un
contributo per il mantenimento della bambina a carico del padre di €
2.000, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.9.2016 il Presidente, già evidenziando profili di
ammissibilità delle domande avanzate dalla parte ricorrente ed
escludendo la sussistenza di ragioni di urgenza, attesa la pendenza del
procedimento de potestate avanti al Tribunale dei Minorenni, assegnava i
termini per la rituale instaurazione del contraddittorio.
Con memoria difensiva, depositata in data 30.11.2016, si costituiva B B
chiedendo in via principale la pronuncia di inammissibilità del ricorso
proposto, stante la pendenza del giudizio ex art. 330 c.c avanti al
Tribunale dei Minorenni di Milano con condanna della parte ex art. 96
c.p.c e, in via subordinata, in ogni caso il rigetto delle domande avanzate
dalla ricorrente.
All’udienza del 15.12.2016 le parti insistevano nelle proprie domande e il
Collegio con provvedimento a verbale così disponeva:
“evidenzia sin d’ora l’incompetenza funzionale di questo ufficio in
relazione alla domanda principale della ricorrente, attesa la anteriore
pendenza di procedimento ex art. 330/333 c.c presso il Tribunale dei
Minori, promosso dal PM minorile e dalla stessa parte resistente con
domande che incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale
assorbono le domande relative alle modalità di esercizio in questa sede
formulate e tenuto conto che avanti alla AG minorile è stato già
adottato in data 8.7.2015 un decreto provvisorio limitativo della
responsabilità genitoriale pur limitatamente all’esercizio del diritto di
visita con incarichi ai Servizi Sociali, è stata svolta ampia attività
istruttoria delegata ai Servizi Sociali ed è in corso accertamento tecnico
di ufficio con previsione a breve del deposito della CTU. Allo stato la
Suprema Corte in modo consolidato ha individuato quale criteri di
interpretazione dell’art. 38 disp. di attuazione c.c ai fini del riparto di
competenza in via principale il criterio della prevenzione e del
conseguente principio della perpetuatio iurisdictionis oltre che il criterio
della concentrazione delle tutele nell’interesse del minore e della
valorizzazione di tutta l’attività istruttoria svolta avanti all’AG
preventivamente adita (Cass. Sez. VI-I 1349/2015, 432/2016 e
17931/2016);
ritenuto che ai fini della decisione sulla domanda economica avanzata
da parte ricorrente è opportuno in via preliminare attendere
l’assunzione di un provvedimento ancorchè eventualmente solo
provvisorio dell’AG competente in punto di collocamento preferenziale
della minore atteso l’imminente deposito della CTU presso il Tribunale
minorile e tenuto conto in ogni caso della pacifica circostanza che il
signor B sta contribuendo al mantenimento della minore, come
verbalizzato dalla stessa signora A avanti al Giudice minorile.
PQM
Riservata ogni determinazione in punto di decisione sulla competenza
giurisdizionale, tenuto conto dei principi in parte motiva esposti e in
punto di decisione sulle statuizioni economiche all’esito delle
determinazioni della AG competente sulle questioni afferenti la
responsabilità genitoriale rinvia all’udienza del 15.2.2017 ore 10.30”.
Differita l’udienza su istanza di parte ricorrente, in data 8.3.2017 veniva
trasmesso dal Tribunale dei Minorenni di Milano il decreto definitivo
dello stesso Tribunale emesso in data 2/6.3.2017 che adottava ex art. 333
c.c provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, affidando la
bambina al Comune di Milano cui dava specifici incarichi per il
collocamento della minore presso il padre, per la regolamentazione della
frequentazione con la madre e per i supporti da avviare a favore dei
genitori.
All’udienza del 9.3.2017 il difensore della ricorrente con istanza
depositata anche in udienza chiedeva al Tribunale di sollevare d’ufficio ex
art. 47 c.p.c. regolamento di competenza in ragione del fatto che il
Tribunale dei Minorenni con il decreto emesso aveva dichiarato la
propria incompetenza in ordine alle domande svolte da ciascun genitore
in relazione all’affidamento della figlia e in subordine insisteva nelle
istanze di cui al ricorso introduttivo, il difensore del resistente insisteva
nelle argomentazioni e istanze di cui alla propria memoria difensiva.
Ritiene il Collegio, confermando quanto già evidenziato a verbale
all’udienza del 15.12.2016, di non essere competente a pronunciarsi sulle
domande ex art. 316 c.c avanzate dalla ricorrente in punto di esercizio
della responsabilità genitoriale.
Per quanto la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c operata dalla
legge 219/2012 abbia dato adito a seri problemi interpretativi, la
Suprema Corte ha tracciato una linea di demarcazione in relazione ai
criteri di riparto della competenza tra Tribunale dei Minorenni e
Tribunale Ordinario che appare ormai chiara e costante a partire dalla
sentenza Cass. Sez. VI- I Ordinanza 26.1.2015 n. 1349.
Ha affermato il Supremo Collegio in tale pronuncia che “L’art. 38, primo
comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall’art. 3, comma 1, della
legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a
decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i
procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è
attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia
pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e
fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le
azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con
unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di
connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto
familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il
giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione
ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto
appello”.
Con pronunce successive del medesimo tenore la Corte di Cassazione ha
meglio esplicitato il principio per cui la deroga alla competenza del
Tribunale dei Minorenni per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c,
sancita in via generale dall’art. 38 disp. att. c.c, e quindi la c.d vis
attrattiva di tali procedimenti alla competenza del Tribunale Ordinario
nell’ambito dei giudizi c.d. del conflitto familiare (separazione, divorzio,
316 c.c e procedimenti di revisione) presuppone che tali ultimi giudizi
siano “pendenti”, non potendo in alcun modo derogarsi al principio della
perpetuactio jurisdictionis.
In tal senso si è pronunciato, infatti, il Supremo Collegio affermando che
“ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall’art. 3 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta
competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la
declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei
genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al
Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di
divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della
norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui
all’art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia
processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano
fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta
di Nizza” (Cass. Sez. VI-I 12.2.2015 n. 2833) e ancora da ultimo “L’art.
38, primo comma, disp. alt. cod. civ. (come modificato dall’art. 3,
comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi
instaurati a decorrere dall’9 gennaio 2013), si interpreta nel senso che,
per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è
attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia
pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e
fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le
azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con
unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di
connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto
familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il
giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione
ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto
appello. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto
ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità
genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex
art. 316 cod. civ., va affermato il principio, complementare a quello
sopra enunciato secondo cui «il tribunale per i minorenni resta
competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la
declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori
ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale
ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio,
trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma,
rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art 5
cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di
tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento
nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza».
(Cass. Civ, sez. VI, 12 Settembre 2016, n. 17931. Est. Genovese).
E in tal senso sono le pronunce emesse da questo Tribunale in modo
costante sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 38 disp. att. c.c
(Trib. Milano sez. IX 3 ottobre 2013, Trib. Milano sez. IX civ. 11 ottobre
2013, Trib. Milano sez. IX civ. decreto 6 maggio 2014, Trib. Milano 11
febbraio 2015, Trib. Milano 30 dicembre 2016, Trib. Milano sez. IX civ.
22 febbraio 2017).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di legittimità e di merito non
può che ribadirsi che nel caso di specie sulla base della stessa
ricostruzione fatta dalla parte ricorrente in termini di cronologia e di
natura dei giudizi, questo Tribunale non è competente a decidere delle
domande qui proposte dalla ricorrente in relazione all’esercizio della
responsabilità genitoriale.
Il giudizio avanti al Tribunale dei Minorenni diMilano (N. …./2015 RG) è
pacificamente stato istaurato in data 29.5.2015 con ricorso di B B, padre
della minore, per la pronuncia della decadenza della madre A A A e in
data 8.6.2015 con richiesta ex art. 330/333 c.c dal Pubblico Ministero
presso il Tribunale dei Minorenni, ha visto l’adozione in data 8.7.2015 di
un decreto provvisorio, già in parte limitativo della responsabilità
genitoriale ed era in corso con lo svolgimento di attività istruttoria, prima
attraverso un’indagine psicosociale delegata ai Servizi Sociali e poi a
mezzo di una consulenza tecnica di ufficio, chiesta in quel giudizio dalle
stesse parti, quando in data 5.8.2016 la madre ha promosso avanti a
questa Autorità Giudiziaria questo giudizio.
Ne deriva che la domanda ex art. 316 c.c qui proposta, in applicazione dei
criteri interpretativi dell’art. 38 disp. att. c.c sopra delineati, non può in
alcun modo far venir meno la competenza dell’Ufficio minorile
correttamente adito per primo e deve qualificarsi come “un’azione di
disturbo”, come affermato di recente da questo Tribunale e da altri Uffici
di merito (Trib. Milano sez. IX civ. 22 febbraio 2017, Pres., rel. Cattaneo,
Corte App. Catania decreto 26 gennaio 2017 Pres. Francola, rel. Rita
Russo).
Quanto sopra esposto assorbe ogni considerazione sull’istanza fatta in
udienza dal difensore della ricorrente che ha sollecitato questo Tribunale
a sollevare un conflitto di competenza che non può affatto ravvisarsi,
avendo il Tribunale dei Minorenni con il decreto emesso in data
2/6.3.2017 provveduto, come doveva del resto fare in relazione alle
domande lì instaurate e non affatto declinando la competenza, come
sostiene la difesa della ricorrente, estrapolando dalle premesse del
suddetto provvedimento un’ovvia considerazione di carattere generale
fatta dal Tribunale dei Minorenni (confr. pag. 3).
In ogni caso ogni doglianza avverso quel provvedimento la parte dovrà
farla valere con gli strumenti a ciò previsti.
La domanda di mantenimento per la figlia minore avanzata dalla
ricorrente, atteso il collocamento della bambina presso il padre, disposto
dal provvedimento definitivo assunto dal Tribunale dei Minorenni, deve
essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste
a carico di parte ricorrente. Vengono liquidate di ufficio, applicando la
disciplina del DM 55/2014 negli importi relativi alla fascia di valore più
bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per le
fasi processuali svolte di studio e introduttiva, in complessivi € 2.700,
oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per
legge.
L’iniziativa processuale della ricorrente, a giudizio del Collegio, presenta
profili di temerarietà per una quanto meno colposa valutazione dei
presupposti necessari all’esperimento dell’azione qui promossa, alla luce
della giurisprudenza ormai chiara e costante della Suprema Corte sopra
riportata, peraltro dalla stessa parte citata nel proprio ricorso e
apparendo l’azione anche in relazione alla tempistica in cui è stata
promossa (cioè ad oltre un anno dall’inizio del procedimento pendente
avanti al Tribunale dei Minorenni e mentre era in corso una consulenza
tecnica il cui andamento ed esito era forse era poco condiviso) del tutto
strumentale e finalizzata ad un uso distorto dello strumento processuale,
con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c per responsabilità
processuale aggravata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato proprio in relazione
all’ipotesi di cui alla citata norma che la colpa grave sussiste quando la
parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica
dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale:
diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell’infondatezza della
propria pretesa e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei
propri atti (Cass. Sez. VI ordinanza 11.2.2014 n. 3003, Cass. Sez. VI
ordinanza 30.11.2012 n. 21570).
E soprattutto l’art. 96 comma 3 c.p.c. risponde ad una funzione
sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di
azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori o
del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume (già di
per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad
ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, come da ultimo
affermato anche dalla Corte Costituzionale secondo cui l’art. 96 comma 3
c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa
prevista per l’offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23
giugno 2016 n. 152, Pres. Grossi, est. Morelli).
Parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata a pagare alla
controparte una somma che viene equitativamente determinata in €
2.700.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l’incompetenza funzionale di questo Tribunale in
relazione alla domanda ex art. 316 c.c avanzata da A A A quanto
all’esercizio della responsabilità genitoriale;
2. respinge la domanda di mantenimento ex art. 316 c.c, avanzata da
A A A;
3. condanna A A A a rifondere B B delle spese di lite liquidate in
complessivi € 2.700, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
iva e cpa come per legge;
condanna A A A, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
comma 3 c.p.c, alla sanzione di € 2.700 liquidata in favore di B B.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
alle parti costituite.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9marzo 2017
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio Dott.ssa Laura C Cosmai
