Si scelga la scuola privata, qualora il minore necessiti di particolari progetti educativi.
Tribunale di Milano, decreto 2 febbraio 2017
DECRETO
omissis
La scelta della scuola
Le parti sono rimaste ferme nelle loro domande, insistendo il padre per
l’iscrizione alla scuola pubblica ed opponendo assoluta contrarietà alla
scuola privata di qualunque tipo e chiedendo la madre di autorizzare
l’iscrizione di X presso l’Istituto …. per frequentare il .. .. con indirizzo
economico giuridico.
Questo Tribunale ha affermato in più occasioni il principio per cui in
materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista,
un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato,
la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della
coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica,
secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.
Ha, però, riconosciuto la possibilità che la regola di principio sopra
enunciata possa subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del
caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all’interesse del
minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere
quella più rispondente all’interesse del minore (ad es. difficoltà di
apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei
coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in
sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori
ecc.) (TribunaleMilano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015 Pres., est. Gloria
Servetti; Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 14 luglio 2016, est. G.
Buffone).
Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistano quelle concrete
ragioni per derogare alla regola generale al fine di tutelare il percorso di
crescita e la relazione di X con entrambi i genitori.
Il conflitto sulla scelta della scuola tra i genitori, che sino ad oggi è bene
ricordarlo hanno concordato e consentito che X frequentasse uno dei più
costosi ed elitari istituti privati di Milano, l’Istituto .., dove lo stesso
signor Y dice di aver studiato, è, ad avviso del Tribunale, indicativo di un
più profondo dissidio sulle scelte educative e di crescita complessiva del
minore che sino ad oggi ha vissuto in un contesto familiare, paterno e
materno, certamente dotato di significative risorse economiche. Ciò è
tanto più vero che ciascuna delle parti tende ad addossare all’altra la
responsabilità di messaggi educativi improntati soltanto alla ricchezza e
al denaro.
La percezione, quindi, che X abbia introitato, secondo la prospettiva
paterna, valori di vita che il signor Y non condivide e che sembra anche
emergere dalla valutazione fatta dal dott. .., è, ad avviso del Collegio, la
conseguenza di scelte educative complessive e di comportamenti di
entrambi i genitori posti in essere nel tempo.
La soluzione non può essere ora, come pretende il signor Y, quella di
insegnare al figlio che “il mondo è altro” attraverso una scelta scolastica
che non può che essere vissuta dal minore unicamente come punitiva e
senza una motivazione alla base nella prospettiva del minore. …
La prosecuzione del percorso scolastico superiore in un contesto privato
appare, secondo il Tribunale, allo stato la soluzione più tutelante per il
percorso di crescita del minore a fronte della criticità della relazione dello
stesso con entrambi i genitori e delle fragilità attuali dello stesso
ragazzino che dovranno essere affrontate con gli interventi di supporto di
cui sopra si è detto.
Ritiene, cioè, il Collegio che la soluzione in questa delicata fase non possa
essere il radicale mutamento delle abitudini e delle prospettive di vita del
minore, sino ad oggi consentitegli da entrambi i genitori, senza che allo
stesso siano offerti adeguati strumenti di riflessione ed aiuto per superare
quelle criticità.
Quello che scrive il dott. .. là dove, descrivendo le risultanze del test
proiettivo TAT somministrato a X, dice “….”, è indicativo, ad avviso del
Tribunale, di un quadro personologico di difficoltà di X radicatosi in
relazione a comportamenti educativi dei genitori che non possono che
essere risalenti e reiterati nel tempo e che merita attenzione e adeguati
interventi, pena un rischio evolutivo connesso anche al possibile
radicalizzarsi della frattura della relazione con il padre e alla non
emancipazione dalla figura materna.
E in tale quadro non si può del tutto tralasciare l’opinione espressa da X
in sede di ascolto sul presupposto paterno che quello che X ha
verbalizzato non è quello che vuole lui, ma quello che vuole sua madre.
Non sono emersi dalla relazione agli atti aspetti che mettono in dubbio la
capacità di discernimento del minore e la capacità di esprimere il suo
pensiero e la sua volontà. Anzi è lo stesso X a spiegare la sua difficoltà a
rappresentare al padre la sua scelta, sapendo che il padre era contrario
alla scuola privata. E in ciò si rispecchia una dinamica tipica della
relazione con il padre descritta dal dott. …, là dove dice che X “fatica a
sollevare obbiezioni, lamentele o critiche, teme il giudizio paterno e
quindi finisce per aderire in modo piuttosto passivo alle proposte del
padre e a relegarsi in una posizione di spenta compiacenza”.
Infine, non può sottacersi che l’Istituto … è una scuola privata che offre
un progetto formativo ed educativo aperto a modelli valoriali certo poco
paragonabili a quelli dell’Istituto … cui il signor Y imputa “gli
atteggiamenti da ragazzino viziato” assunti dal figlio.
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione
collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica
delle condizioni della sentenza di divorzio n. …./2011 del …2011, così
provvede:
1. dà atto dell’accordo raggiunto dalle parti …..
2. respinge la richiesta di modifica dei tempi di permanenza di X
presso il padre, avanzata da Y …;
3. dispone che Y X venga iscritto presso l’Istituto … di Milano ….con
… per l’anno scolastico 2017/2018;
3) omissis
4) compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del
presente provvedimento.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Milano, 2 febbraio 2017
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio Dott.ssa Laura Maria Cosmai
