Tutela del possesso sulla casa coniugale nei confronti del terzo proprietario.
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Collegio, in camera di consiglio, composto dai magistrati
Dott. ROBERTO SERENI LUCARELLI – Presidente
Dott. ALESSIA VICINI – Giudice
Dott. ALESSANDRO FAROLFI – Giudice rel.
nei procedimenti ex art. 669 terdecies c.p.c. riuniti al N.1839/2016 R.G.
promosso da
I. s.r.l. ,
B. G.,
-RECLAMANTIcontro
G. F.,
-RESISTENTEAvverso
provvedimento possessorio ex art. 703 c.p.c. emesso in data
30/04/2016
A scioglimento della riserva che precede,
Osserva
1.
La società I. reclama il provvedimento in epigrafe rilevando che la
stessa è proprietaria dell’immobile posto in Faenza, Via____, già concesso in
godimento gratuito al sig. G. B., coniuge di G. F., e con pieno diritto di
riottenerne il godimento esclusivo dopo che, con verbale di mediazione
positivamente raggiunto, G. B. ha riconosciuto di non avere altro titolo per
continuare a godere del bene ed acconsentito alla sua restituzione in favore
della stessa reclamante.
Secondo la predetta società, l’assegnazione di detta casa alla sig.ra G.,
operata dal giudice della separazione in data 19/11/2015, dovrebbe ritenersi
irrilevante ed essendo venuto meno il titolo di godimento di quest’ultima,
neppure la stessa potrebbe fruire della invocata e concessa tutela possessoria.
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IL CASO.it
Da qui la richiesta di revoca dell’ordinanza 30/04/2016 con cui è stata
disposta la reintegra della sig.ra G. e dei figli minori nel possesso
dell’immobile, disponendo altresì la rimessione in pristino dello stato dei
luoghi.
Con parallelo reclamo, anche il sig. B. G., contesta il citato
provvedimento di reintegra possessoria, ritenendo non dimostrato un presunto
consilium fraudis fra l’esponente e la I. s.r.l. e l’ingiustizia della disposta
condanna alle spese della prima fase cautelare, in solido con la predetta
società.
Si è costituita la sig.ra G. F. in entrambi i procedimenti di reclamo,
chiedendone il rigetto, mentre gli stessi all’udienza del 06/07/2016 sono stati
riuniti, in base a quanto dispone l’art. 335 c.p.c.
2.
Si deve iniziare la trattazione, in ordine logico-giuridico, dal reclamo
proposto dalla I. s.r.l. A tale riguardo, pur con tutte le cautele imposte da una
valutazione prima facie e limitata alla dimensione possessoria e fattuale della
controversia, senza alcun pregiudizio per un eventuale merito petitorio,
occorre rilevare come il tema della tutela possessoria in ambito endo familiare
sia ormai da tempo riconosciuto.
Cass. 21/03/2013, n. 7241, ha concesso questo tipo di tutela anche al
convivente more uxorio non proprietario della casa in cui ha avuto luogo il
menage familiare, stabilendo che “la convivenza “more uxorio”, quale
formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina,
sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in
comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente
ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere
i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio
giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o
clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno
del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria,
consentendogli di esperire l’azione di spoglio”.
A maggior ragione tale principio deve essere applicato fra coniugi,
rispetto al quale – pur se non proprietario – può sicuramente ricostruirsi una
posizione di compossesso del bene, come indirettamente risulta dall’art. 144
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IL CASO.it
c.c. sul potere spettante in modo paritario ad entrambi i coniugi di fissare la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa, senza dare alcun rilievo ai diritti di godimento, personali
o reali, dei coniugi stessi.
Venuta meno la vita coniugale con la separazione, se vi sono figli
minori o non autosufficienti, in mancanza di accordo è il giudice della
separazione stessa, pur non innovando il titolo di godimento o i diritti reali
delle parti, a concentrare la situazione possessoria in capo al coniuge in favore
del quale venga disposta l’assegnazione della casa familiare.
Sulla scorta di tale principio si è così condivisibilmente affermato:
“il comportamento del coniuge separato non assegnatario dell’immobile
che si riappropri in tutto in parte dell’immobile stesso senza previo ricorso
alle procedure di modifica previste dalla legge ovvero in mancanza di
consenso dell’altro coniuge costituisce turbativa e spoglio del possesso, a
nulla rilevando la convinzione di agire secondo il diritto, la quale non è infatti
idonea ad escludere l’“animus spoliandi”, che si concreta nella semplice e
generica volontarietà di un comportamento, ed è insito nel fatto stesso di
privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore
(Nel caso di specie, dopo l’assegnazione dell’abitazione coniugale alla moglie
in sede di separazione personale, il marito ne modificava lo stato di fatto,
innalzando una parete divisoria, così impedendole l’accesso ad alcuni locali al
piano terra. La moglie agiva pertanto per la reintegrazione nel possesso
esclusivo dell’immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il
tribunale ha accolto la domanda)” (Trib. Modena, 16/05/2014, n. 4868).
Ciò considerato, occorre rilevare che la reclamante non nega la qualità
di possessore della casa familiare in capo alla sig.ra G. (allo stato comunque
dimostrata sino a prova contraria proprio dal provvedimento di assegnazione
reso dal giudice della separazione il 19/11/2015). La I. s.r.l., invece, in
sostanza fa applicazione del vieto brocardo feci sed iure feci, che come noto
non è opponibile in questa sede al possessore, così come anche recentemente
riconosciuto dal S.C.:
“Nel giudizio possessorio, l’eccezione “feci, sed iure feci” è ammessa
solo ove tenda a far valere lo “ius possessionis” (e, cioè, l’esistenza di un
possesso nello spogliatore) e non anche lo “ius possidendi” (e, cioè, il diritto,
in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso
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IL CASO.it
desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale,
del corrispondente diritto reale” (Cass. 03/03/2016, n. 4198).
Né, certamente, occorre aggiungere, lo ius possessionis della G. può
essere posto nel nulla attraverso un negozio transattivo cui la stessa è rimasta
estranea ed è alla medesima di per sé inopponibile.
Da questo punto di vista, quindi, l’ordinanza gravata deve essere
confermata.
3.
Va invece accolto, limitatamente al punto delle spese del procedimento,
il reclamo svolto dal sig. B. G., considerato che, seppure il raggiungimento
dell’accordo transattivo fra il medesimo e la I. s.r.l. può apparire come un
sintomo di un possibile accordo di dette parti volto a privare del possesso
della casa di abitazione la sig.ra G., allo stato degli atti, non risultando il B.
socio né amministratore della medesima società, non può dirsi raggiunta una
prova sufficiente dell’esistenza di un asserito consilium fraudis o dolosa
preordinazione delle stesse in danno della reclamata.
Del resto nessuna contraddittorietà può sul punto sorgere rispetto alla
conferma integrale del provvedimento quanto alla società I. s.r.l., considerato
che per pacifica giurisprudenza lo spoglio non richiede un vero e proprio
animus nocendi, né è escluso dalla convinzione (contestata) di agire secondo
diritto:
“L’ animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del
godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita,
indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto
ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di
diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può
essere esclusa solo da circostanze univoche e incompatibili con l’intento di
contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l’onere della cui prova grava
sul soggetto autore dello spoglio medesimo” (Cass. 11/01/2016, n. 233).
Pertanto l’ordinanza impugnata, del 30/04/2016, va unicamente
riformata nella parte in cui ha condannato in solido il B. G. alle spese del
procedimento, dovendo invece la stessa confermarsi quanto alla posizione
della I. s.r.l.
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Del pari, le spese del reclamo vanno poste a carico della I. s.r.l., autore
dello spoglio e soccombente anche in questo procedimento, dovendosi invece
compensare quanto al sig. B., atteso il comportamento stragiudiziale delle
parti, la particolarità della vicenda, e la limitata rilevanza del gravame dallo
stesso avanzato ed accolto rispetto alla più generale controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, decidendo ex art.
669 terdecies c.p.c.,
respinge il reclamo sub R.G. 1839/2016 e, conseguentemente,
condanna la società I. s.r.l. alla rifusione delle spese di questo procedimento
in favore della sig.ra G. F., che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre spese
generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al reclamo sub R.G. 1840/2016, in parziale riforma
dell’ordinanza 30/04/2016 e fermo il resto, dispone la compensazione delle
spese per entrambi i gradi del procedimento cautelare rispetto alla posizione
processuale del solo sig. B. G.
