Affidamento “super esclusivo” e sospensione della responsabilità genitoriale: necessità di rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli e di motivazione centrata sull’interesse del minore – Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026 n. 22941

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere/Rel. Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. …/2025 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato … – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dall’avvocato … – controricorrente – nonché contro Avv. C.C. quale procuratore speciale del minore D.D. – intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 476/2025 depositata il 05/09/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro. Svolgimento del processo 1. – Il ricorso riguarda la sentenza 23.6.2025 della Corte d’Appello di Perugia che ha respinto il gravame proposto da A.A. – madre del minore D.D. nato il (Omissis) – avverso la decisione del locale Tribunale che – a seguito della pronuncia delle sentenze parziali n. 1491/2022 e n. 11/2024 rese nel procedimento di separazione giudiziale introdotto dalla medesima nel gennaio 2021 nei confronti di B.B. con cui aveva contratto matrimonio il 19.9.2010. 2.- Come si legge nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione del fatto e del giudizio, in esito all’udienza del 22.4.2021, ove le parti insistevano nelle difese svolte – la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l’affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre; regolamentava gli incontri padre minore stabilendoli in due pomeriggi ogni settimana, e nei week end, a settimane alterne, oltre che nel periodo estivo e in quelli festivi; stabiliva il contributo del padre al mantenimento del figlio in Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed invitava inoltre le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare presso la USL. Con istanza depositata in data 14.7.2021 la sig. A.A., rappresentando la necessità di attivare un sostegno psicologico in favore del figlio minore che si rifiutava di incontrare il padre, chiedeva al Tribunale di disporre il detto sostegno mediante intervento del servizio pubblico sanitario; all’udienza del giorno 8.9.2021 entrambe le parti concordavano sulla necessità di un sostegno psicologico in favore di D.D.; alla successiva udienza del 6.10.2021 il Tribunale prendeva atto che le parti avevano concordemente incaricato una psicologa privata affinché fornisse supporto al figlio. Con ordinanza del 5.4.2022, il giudice istruttore dava atto delle seguenti circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio: – che il programma di incontri padre-figlio avviato con l’ausilio di un’educatrice dei servizi sociali del Comune di Castiglione del Lago, dopo un primo incontro svoltosi con momenti di interazione giocosa e conclusosi in apparente serenità (il 19.5.2021), proseguiva a fatica per il fermo rifiuto della figura paterna manifestato dal minore già dal secondo incontro; – che l’attività di sostegno psicologico del minore – affidata alla psicologa E.E., incaricata privatamente dai genitori – non aveva potuto prendere avvio a causa del netto rifiuto di D.D., il quale aveva manifestato resistenza anche solo ad entrare nello studio della professionista, restando in piedi per tutta la durata del colloquio, voltando le spalle alla dott.ssa E.E. e non pronunciando altre parole se non quelle con cui manifestava la propria volontà di andare a casa; – che la sig.ra A.A. aveva più volte rimesso al minore (che all’epoca non aveva ancora compiuto gli 8 anni) la responsabilità di scelte relative agli incontri con il padre (chiedendogli se volesse o meno scendere dalla macchina in occasione del secondo incontro, chiedendogli se volesse o meno accettare il diario regalatogli dal padre, chiedendogli se volesse o meno entrare nei locali in cui si teneva l’ultimo incontro) ed aveva omesso di stimolare il minore secondo le indicazioni dell’educatrice (che la invitava ad adottare un atteggiamento più autorevole e più incoraggiante verso D.D. nell’incontrare il padre), affermando che per lei insistere con il figlio era causa di sofferenza e di “temere che qualora non rispettasse i sentimenti del bambino rispetto alla figura paterna e, di converso, lo obbligasse ad avere atteggiamenti diversi, ciò potrebbe mettere a rischio la sua relazione con D.D. e l’equilibrio mantenuto dopo la separazione”. Quindi – come si legge nella sentenza di primo grado – richiamata la lettura fornita dalla dott.ssa E.E. dell’atteggiamento fortemente oppositivo del minore (nel quale la professionista individuava un meccanismo di difesa attraverso cui il bambino si proteggeva non solo dal conflitto tra i propri genitori – nel quale era triangolato – ma anche dal “conflitto interno tra rabbia e senso di colpa, tra sfiducia nel legame e bisogno del legame stesso”) e il connesso rischio di ricadute sul piano non solo relazionale, ma anche evolutivo e ritenuta l’incapacità della madre di gestire la situazione di grave disagio del figlio, il Tribunale disponeva l’affidamento del minore ai servizi sociali, mantenendo fermo il collocamento presso la madre e fornendo specifica indicazione ai servizi affidatari di valutare l’opportunità di un intervento di assistenza educativa domiciliare. Con la medesima ordinanza venivano ammesse le prove testimoniali e veniva disposta istruttoria d’ufficio con incarico al Servizio integrato età evolutiva di avviare un percorso di sostegno psicologico in favore del minore al fine di affrontare il motivo della sua resistenza ad incontrare il padre, ai servizi territoriali affidatari di avviare, non appena le condizioni del minore lo avessero consentito, un programma di incontri padre figlio facilitati dalla presenza di un educatore, al Centro di mediazione di avviare in favore dei genitori un percorso di sostegno della genitorialità. Inoltre, la ricorrente A.A. veniva ammonita a adoperarsi attivamente al fine di procurare l’effettiva partecipazione del minore agli interventi di sostegno disposti in suo favore, ivi compreso il programma di incontri con il padre. Con ricorso depositato il 3.10.2022 (iscritto quale subprocedimento) il sig. B.B., dopo aver riepilogato alcune risultanze degli accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio, deduceva che il rifiuto del figlio D.D. di incontrarlo era frutto della condotta ostacolante assunta dalla moglie, la quale con il proprio comportamento aveva indotto il minore ad escludere il padre dalla sua vita; chiedeva pertanto, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., che il Tribunale ammonisse nuovamente la moglie ad adottare un comportamento rispettoso del prioritario interesse del figlio e la condannasse al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal figlio D.D. e da esso padre. In sede decisionale il Tribunale pronunciando sulle domande accessorie relative all’affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore, sulla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale della madre avanzata dal curatore speciale del minore, e sulla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi genitoriali da parte della madre, proposta dal sig. B.B., statuiva che: a) il figlio minore restasse collocato presso la madre, con facoltà della stessa di assumere in autonomia le sole decisioni di ordinaria amministrazione, restando sospesa la sua responsabilità genitoriale con riguardo al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio (istruzione, educazione, salute e a tutte le questioni che lo riguardavano, attribuito in via esclusiva al padre); b) gli incontri padre-figlio dovessero riprendere, in forma libera e in assenza della madre, solo quando il minore avesse manifestata la volontà di incontrare il padre, volontà come competeva verificare ai servizi sociali, incaricati di: (i) prestare, in generale, tutta la loro collaborazione per rendere operativa la disposta limitazione della responsabilità genitoriale della madre e il corrispondente ampliamento della responsabilità paterna, (ii) predisporre incontri mensili tra le parti finalizzati allo scambio di informazioni in merito alle condizioni del figlio e all’esame delle questioni di maggior interesse per la sua vita insorte nel periodo, partecipando agli stessi e verificandone l’effettivo svolgimento e la corretta periodicità e prestando ogni attività utile per il loro positivo andamento; (iii) di proseguire il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso l’abitazione materna, e confermando al minore, in occasione degli stessi, la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l’intervento di eventuali cambiamenti rispetto all’iniziale posizione di rifiuto assunta dal minore; c) che il padre corrispondesse ogni mese a favore della madre collocataria, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro 346,80, rivalutabili annualmente secondo l’indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie; d) la madre corrispondesse in favore del figlio stesso la somma di Euro 21.472,40 oltre accessori mediante versamento su libretto di deposito intestato a nome del minore e vincolato all’ordine del giudice tutelare, e in favore del marito la somma di Euro 10.736,19 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale arrecato con la propria condotta ostacolante che aveva indotto il minore ad escludere il padre dalla sua vita. 3.- La Corte d’Appello di Perugia, adita dalla odierna ricorrente, ha ritenuto che i motivi di impugnazione fossero infondati, e che la decisione del Tribunale fosse conforme alle risultanze istruttorie, così come puntuali, argomentate e tecnicamente inappuntabili erano state le valutazioni dei professionisti incaricati, tutte convergenti sulla diagnosi in punto di disfunzionalità della famiglia materna (caratterizzata da rapporti “invischiati”, anche con riguardo ai genitori della sig.ra A.A. e al figlio maggiore F.F.) e sulla interpretazione del rifiuto manifestato dal minore, dopo l’interruzione della convivenza, ad incontrare il padre come espressione di una dinamica relazionale patologica, di coalizione madre-figlio con un mandato materno a schierarsi contro il padre e a escluderlo (laddove l’atteggiamento oppositivo del minore nei confronti del padre nasceva dalla necessità di mettere in atto un meccanismo di difesa “a fronte di un conflitto di lealtà che vincola i suoi affetti e che lo pone di fronte al doloroso compito di scegliere da quale parte del conflitto stare alleandosi con uno dei genitori”, nel caso di specie appunto la madre”). Mentre le doglianze dell’appellante si risolvevano nell’attribuire al Tribunale il travisamento di tutte le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione (in particolare, della relazione resa dal Servizio sociale di Castiglione del Lago, del contenuto della relazione redatta dalla psicologa dott.ssa E.E., delle circostanze inerenti il percorso di mediazione genitoriale presso la struttura “so-stare”, della valutazione effettuata dallo S.R.E.E. Trasimeno, della valutazione effettuata dalla psicologa dott.ssa G.G. del CSM di Magione nonché dell’esito dei procedimenti penali) sulla base di una lettura parziale e decontestualizzata di singole circostanze riferite nei report e nella relazione dei Servizi, e di una contestazione nel merito del tutto “atecnica” delle valutazione psicodiagnostiche degli esperti incaricati di osservare le dinamiche familiari (frutto di osservazioni partecipate effettuate con la triade, colloqui con il padre, colloqui con la madre, colloqui con il fratello maggiore di D.D., F.F. e tecnica del disegno congiunto effettuato con entrambi i genitori) laddove costoro avevano concluso, in modo convergente, sull’evidente sussistenza di un grave disagio del minore e di condotte della madre sostanzialmente contrarie alla relazione padre/figlio. 3.- Contro tale decisone ha proposto ricorso la sig. A.A. formulando tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso il sig. B.B. che ha depositato memoria. Il tutore del minore è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. In via preliminare, la ricorrente deduce la nullità della notificazione della sentenza gravata pubblicata in data 05 settembre 2025, in quanto effettuata dalla controparte nei confronti di un difensore (Avv….) che non risultava formalmente costituito nel giudizio, avendo questi soltanto depositato un’istanza di visibilità del fascicolo senza effettuare né costituzione né elezione di domicilio. La parte, infatti, era assistita da altri difensori già formalmente costituiti (Avv.ti…). Da ciò conseguirebbe che la notificazione sarebbe giuridicamente nulla e priva di effetti, dunque inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La questione – che pare solo funzionale a neutralizzare eventuali eccezioni di tardività dell’impugnazione e radicare la tempestività del ricorso – è irrilevante giacché questo è in ogni caso tempestivo essendo stato notificato alla controparte e al curatore speciale del minore in data 4/11/2025, dunque entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (come risulta dalla RAC presente agli atti). 2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 315 bis c. 3 c.c. sotto il profilo del mancato ascolto del minore. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente negato l’audizione del figlio, motivando tale scelta con il rischio di aggravare il suo stato emotivo, giustificazione ritenuta erronea e non supportata dalle risultanze agli atti poiché le relazioni richiamate non escluderebbero affatto l’audizione, né dimostrerebbero un concreto pregiudizio derivante dalla stessa; posto che il minore aveva ormai raggiunto un’età (circa dodici anni) e un grado di maturità tali da consentirgli di esprimere consapevolmente la propria posizione, il suo mancato ascolto avrebbe comportato una violazione del suo diritto fondamentale a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano 2.1- Il motivo è inammissibile. Giova ricordare che in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge, essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi – quando non contrapposti – rispetto ai loro genitori; sicché “Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all’incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta” (Cass. 32359/2024; conforme Cass. n. 4595/2025). Invero come ricordato anche di recente da questa Corte (v. Cass. n. 2981/2025, che ha richiamando in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015), l’ascolto del minore costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo (negli stessi termini, v. più di recente Sez. 1, Ordinanza n. 12018 del 07/05/2019). L’ascolto non è, infatti, un mezzo di prova, ma con esso si realizza il diritto del minore, che non sempre è parte in senso formale del processo, a far sentire la sua voce, consentendo al giudice di conoscere il destinatario delle proprie decisioni e di modulare queste ultime tenendo conto di tali opinioni. Il suo riconoscimento nell’ordinamento interno è, quindi, frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 2003), i cui contenuti sono stati ripresi anche dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. Queste Carte dei diritti segnano un cambio di passo rispetto alla concezione paternalistica della famiglia e mettono in luce che il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento, intesa come quella specifica competenza individuale, che, pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare, con sufficiente ragionevolezza, i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023). In attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della L. n. 219 del 2012, il D.Lgs. n. 154 del 2013 ha introdotto l’espressa previsione dell’ascolto del minore in numerose disposizioni, provvedendo anche a delineare una, sia pure essenziale, disciplina generalizzata. L’art. 315 bis c.c. – richiamato in ricorso – ha recato l’enunciazione in via generale del diritto del minore all’ascolto, il cui ambito applicativo è esteso a tutte le questioni e a tutte le procedure che lo riguardano, a prescindere dalla pendenza o meno di una vertenza giudiziaria. L’art. 336 bis c.c., invece, reca la disciplina dell’ascolto del minore, riferita ai procedimenti giudiziari, in cui devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori. Tale articolo, insieme agli artt. 337 octies c.c. e l’art. 38 bis disp. att. c.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nella specie non ancora applicabile ratione temporis (giacché in ragione dell’art. 35, comma 1), salvo che non sia diversamente disposto, le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) che ha accorpato le norme sull’ascolto del minore negli artt. 473 bis.4 e ss. c.p.c. e negli articoli 152 quater e 152 quinquies disp. att. c.p.c. L’art. 336 bis c.c., nella parte che qui rileva, prevede che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato, nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato….”. Nel dare attuazione a questa norma, questa Corte, in tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, ha affermato che l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o che comunque, pur essendo infradodicenne, sia ritenuto capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell’ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (così Cass n. 1474/2021; Cass. n. 4797/2022; Cass. 23247/2023; Cass. 32359/2024; Cass. n. 4595/2025; Cass. n. 1988/2026). 2.2- Ora nel caso di specie il minore – che all’epoca della decisione non aveva ancora compiuto i dodici anni, e neppure i dieci anni – non è stato ascoltato dalla Corte di merito, benché ciò fosse stato richiesto dalla difesa dell’appellante come la stessa Corte precisa, “in considerazione delle risultanze delle valutazioni del Servizio Integrato età Evolutiva del 19.06.2023, sussistendo il concreto rischio di alimentare nel minore, coinvolgendolo nella sede processuale, comportamenti oppositivi-provocatori o ulteriori sentimenti ansiosodepressivi”. Ha, quindi, alla luce delle risultanze delle osservazioni psicodiagnostiche e della delicata dinamica familiare instauratasi nella triade familiare dopo la cessazione della convivenza, ha ritenuto motivatamente che non fosse interesse del minore coinvolgerlo direttamente nel processo con un’audizione che avrebbe alimentato nel minore quell’ansia e quei meccanismi dolorosi di difesa (il taglio emotivo con il padre) già osservati e diagnosticati – come si legge nel prosieguo della motivazione -“a fronte di un conflitto di lealtà che vincola i suoi affetti e che lo pone di fronte al doloroso compito di scegliere da quale parte del conflitto stare alleandosi con uno dei genitori”. Pertanto, la doglianza della ricorrente risulta inammissibile poiché con la stessa ella intende evidentemente censurare non una violazione di legge – che non v’è – ma le ragioni con cui la Corte ha espresso il proprio convincimento circa l’inopportunità nella specie di far luogo all’ascolto. 3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 333 c.c. in relazione ai punti 2) e 3) della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia e confermata dalla Corte di Appello, in riferimento al capo della sentenza impugnata (punto 4) per cui “La concordanza del giudizio di tutte le figure professionali che hanno preso in carico il caso (la psicologa E.E., la psicologa G.G., la psicologa H.H.) rassicura in ordine alla correttezza della diagnosi da loro formulata in punto di disfunzionalità della famiglia materna – caratterizzata da rapporti invischiati, anche con riguardo ai genitori della sig.ra A.A. e al figlio maggiore F.F. – e della valutazione in merito all’avvenuta instaurazione di una relazione di coalizione madre-figlio nell’ambito della quale si colloca il mandato materno ad schierarsi contro il padre e a escluderlo” e alla conseguente deduzione che “Per converso, emerge che il Tribunale, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ha con estrema puntualità analizzato e richiamato le risultanze del monitoraggio degli incontri protetti e quanto rilevato dai Servizi con riferimento alla sostanziale mancanza di collaborazione da parte della madre, non emergendo alcun travisamento degli accadimenti così come minuziosamente riportati nella relazione dei Servizi”. Ritiene la ricorrente – in estrema sintesi – che i giudizi resi dalla dr.ssa H.H. Psicologa SREE Castiglione del Lago nella relazione del 16.6.2023 e dalla Dr.ssa G.G., Psicologa del CSM Magione nella relazione del 9.11.2021 e del 19.5.2023 siano frutto “di meri teoremi ed ipotesi sprovviste di suffragio fattuale” poiché dalle relazioni rese dal Servizio Sociale di Castiglione del Lago in data 15.1.2021, 9.11.2021 e 12.6.2022, non risulterebbe alcuna sua condotta “ostativa”, avendo sempre aderito alle proposte ed alle strategie messe in atto dal Servizio Sociale per favorire gli incontri con il padre, essendosi sempre recata in prima persona agli incontri, accompagnando il figlio, ed essendo rimasta a casa quando le era stato consigliato di astenersi dal presenziare: in altre parole, seguendo in tutto e per tutto le direttive degli operatori e degli specialisti dalle cui relazioni non emergeva, invero, in alcun passaggio che attestasse aperta opposizione da parte della madre agli incontri del figlio con il padre; ma solo deduzioni e congetture; certo non aveva forzato la volontà del figlio, ma ciò era ben diverso rispetto all’aver ostacolato attivamente il rapporto padre/figlio; posto, poi, che il padre vive da tempo in un’altra regione, aveva sempre contattato il medesimo informandolo degli appuntamenti scolastici, extrascolastici e sanitari del minore e rendendolo partecipe della vita del bambino, non aveva mai ostacolato alcunché, facendo solo presente i propri orari lavorativi, e si era anche recata a M per permettere al sig. B.B. di vedere il figlio a metà strada; in definitiva, aveva collaborato in tutto e si era occupata, come tuttora si occupava, di ogni esigenza del minore: quando D.D. sta male la scuola chiama la madre perché il padre vive fuori regione; la madre accompagna il figlio alle attività sportive ed extrascolastiche; si occupa delle esigenze sanitarie del minore, e ciò pur essendo sospesa dalla responsabilità genitoriale. Non si comprenderebbe, dunque, quali sarebbero state le condotte ostacolanti della signora A.A. né quali incontri fossero falliti a causa sua. Inoltre né il Tribunale né la Corte di Appello, avrebbero considerato quanto espressamente attestato dalla Dr.ssa E.E. (ovvero che “la madre cerca di mostrare la sua fiducia nei miei confronti parlando serenamente con me, insieme cerchiamo di fare ipotesi sulle emozioni che il bambino ci sta comunicando… i genitori (quindi anche la madre) pur mostrandosi molto motivati all’intervento rispetto ai segnali di disagio del figlio, mostrano difficoltà nel mettersi d’accordo per individuare una disponibilità al colloquio che vada incontro alle esigenze di entrambi”), la quale aveva concluso con la proposta di una terapia familiare che coinvolgesse tutta la famiglia e, quindi, dando atto della fattiva collaborazione posta in essere dalla ricorrente nel percorso di sostegno in questione; ritenendo, perciò erroneamente che anche detta relazione fosse convergente rispetto alle criticità attribuite alla madre e trascurando di considerare che il percorso di mediazione non si era interrotto per causa della sig.ra A.A., essendo anzi vero il contrario, giacché il percorso era stato interrotto perché risultava terminato il periodo di convenzione in cui le parti potevano praticare la struttura senza pagamento e nel caso di prosecuzione avrebbero dovuto pagare, e, pur avendo la A.A. comunicato immediatamente la propria disponibilità a proseguire (cita all. 4 dell’atto di appello) a detta comunicazione, non era seguito alcun riscontro; la Corte non aveva né esaminato né tenuto conto di detti fatti e del predetto documento. La ricorrente, dunque, con la censura in esame contesta la grave limitazione della responsabilità genitoriale materna e, più in generale, la valutazione di inadeguatezza della madre, sull’assunto che i giudici di merito avrebbero recepito acriticamente le relazioni degli esperti, ritenendole convergenti, senza verificare la loro effettiva attendibilità e senza confrontarle con i fatti concreti, valorizzando le conclusioni interpretative senza però valutarle alla luce del riscontro di comportamenti specifici di ostacolo e limitandosi ad un generico riferimento all'”intero compendio istruttorio”, alle “plurime relazioni rese dai Servizi e Csm” senza prendere in esame effettivamente le contestazioni con i motivi di appello, per concludere solo alla luce di una – contestata – convergenza delle medesime sulla sussistenza di una collaborazione della madre solo di facciata e di un atteggiamento disfunzionale nell’ambito del quale si collocherebbe un “mandato materno ad schierarsi contro il padre e a escluderlo”. La Corte, poi, avrebbe ritenuto sussistente, come già il Tribunale, l’esistenza di un legame “invischiato” della famiglia materna, senza che di detto patologico legame fosse data alcuna adeguata spiegazione, posto che la sig. A.A. vive in un appartamento con il figlio minore; il figlio maggiorenne è nato da una precedente relazione e, abbandonato dal padre quando era in tenera età, ha una vita propria e, pur amando il fratellino minore, non interferisce minimamente nei rapporti del medesimo né non ha alcun legale invischiato con la madre, lavorando ed avendo una vita privata; la nonna materna abita in altra casa, è affetta da gravi patologie e non interferisce minimamente né con la figlia né col nipote: si chiede perciò la ricorrente in cosa consisterebbe detto legame invischiato “all’interno della quale non sembrano esserci dei confini chiari tra i vari sottosistemi, ossia tra il sottosistema dei nonni, quello dei figli e quelle dei genitori”. Infine, evidenzia la illogicità della decisione di mantenere la collocazione del minore presso la madre – benché la stessa sia ritenuta “compromettere lo sviluppo armonico del figlio sotto il profilo affettivo-relazionale e psico-emotivo” – e di attribuire in via esclusiva al padre l’esercizio della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione e la salute del minore, laddove, dal momento che il padre vivendo lontano in altra regione non può interagire con la scuola, con i medici e con i responsabili delle attività extrascolastiche se non saltuariamente e da remoto, perciò detto affido esclusivo risulterebbe anche impraticabile. 3.-1 Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. La ricorrente si duole di una statuizione fortemente limitativa della responsabilità genitoriale nei suoi confronti sulla base della valutazione della sussistenza di un atteggiamento oppositivo agli incontri con il padre che vede l’attribuzione in via esclusiva al padre di ogni responsabilità decisionale relativa alla vita del figlio – collocato però di fatto esclusivamente presso di lei ed affidato alle sue cure – che non sarebbe adeguatamente motivato alla luce di “fatti” a riscontro delle relazioni valutative degli specialisti incaricati. Ora la statuizione impugnata – che è quella assunta dal Tribunale e confermata dalla pronuncia qui gravata – è del seguente tenore: “1) Conferma il collocamento del minore D.D. presso la madre, la quale assumerà separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione; 2) Sospende la responsabilità genitoriale della madre, limitatamente al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio D.D., in relazione all’istruzione, all’educazione, alla salute e a tutte le questioni che lo riguardano; 3) Attribuisce in via esclusiva al padre, B.B., il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza per la vita del figlio in relazione all’istruzione, all’educazione, alla salute e a tutte le questioni che lo riguardano;”. Consiste, dunque, in una radicale “sospensione” della responsabilità genitoriale materna, con attribuzione esclusiva della medesima al padre – con cui il minore non si relaziona e che non intende incontrare – che, per la sua gravità ed eccezionalità, secondo la giurisprudenza di questa Corte deve essere adeguatamente motivata e trovare ragioni di specificica gravità valutata esclusivamente alla luce dell’interesse del minore, nel senso – vale la pena chiarire – che sono estranei dalla logica di tali istituti intenti sanzionatori, dissuasivi, o comunque ragioni che non abbiano come baricentro l’interesse del minore. 3.2- Come di recente ha ricordato Cass. 24876/2025, “L’affidamento del minore non condiviso, ma ad un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata dall’art. 337- ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo”, e che “L’affidamento c.d. “super esclusivo”, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un “quid pluris”, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge”. Come si osserva nell’articolata motivazione, cui si rimanda per completa condivisione della medesima: -il diritto alla bigenitorialità del minore contenuta nell’art. 337 ter c.c. si traduce nel regime dell’affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente; – l’art. 337 ter c.c., al terzo comma, definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell’affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori, ovvero sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all’istruzione, all’educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro; in tale regime solo le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere disgiunte; – la modulazione, in concreto, dell’esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l’interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l’accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all’interesse del minore; – l’ipotesi derogatoria dell’affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c.; – il c,d. affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale e va definito mediante il confronto con il paradigma normativo del primo: se nell’affido esclusivo, l’esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori, ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell’art. 337 ter c.c., vengono assunte da entrambi i genitori, nel c.d. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice; l’altro genitore, non affidatario, vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse; quanti ai presupposti, posto che l’affido esclusivo, secondo il primo comma dell’art. 337 ter c.c., si fonda la contrarietà all’interesse del minore dell’ordinario regime, si deve ritenere, di conseguenza, “che nell’ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata”; – considerando, invece, i criteri legislativi relativi decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale, va rilevato che ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell’abuso dei poteri che pure ne compongono il contenuto; mentre ai fini di provvedimenti conformativi/limitativi, l’art. 333 c.c. richiede un comportamento “comunque pregiudizievole” al figlio; Perciò: a) nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale viene dato rilievo preminente alle condotte soggettive incidenti in termini di pregiudizio per il minore (nell’art. 330 c.c. sono descritte le violazioni direttamente incidenti sulla titolarità della responsabilità genitoriale nell’art. 333 c.c. il pregiudizio è ancorato espressamente alla condotta disfunzionale di uno od entrambi i genitori); b) nell’affido esclusivo, viene dato rilievo alla valutazione della contrarietà all’interesse del minore non tanto di una condotta pregiudizievole di uno dei genitori, bensì sull’obiettivo accertamento della contrarietà dell’esercizio condiviso della bigenitorialità all’interesse del minore; e nell’affido super esclusivo in mancanza di una parametro normativo diretto – ferma la eccezionalità e residualità del ricorso al medesimo essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità – si impone un accertamento rigoroso dei presupposti non potendosi escludere dall’esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l’accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. 3.3- Ciò precisato, non è chiaro – né è motivato dalla Corte del merito – quale ragionamento decisorio sorregga la grave statuizione assunta: invero nei confronti della madre la statuizione ha un valore sostanzialmente ablativo della responsabilità genitoriale che presuppone l’accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, di cui tuttavia in motivazione non si dà adeguatamente conto, come non si dà alcun conto della ragione per cui, laddove ritenute sussistenti siffatte condotte foriere di grave pregiudizio per il minore, quest’ultimo possa restare collocato presso la madre. D’altronde, se la Corte avesse così inteso porre in essere un c,d. affido super esclusivo al padre – posto che alla madre è interdetta ogni facoltà di condividere le decisioni più importanti per la vita del figlio – ciò avrebbe imposto una motivazione assai più approfondita e rigorosa sia delle necessità di privare la madre del suo diritto (che è nel contempo diritto del figlio a vedere entrambi i genitori coinvolti e responsabili delle decisioni di maggior importanza che lo riguardano) sia della idoneità del padre a farsi carico di questo compito anche in ragione delle contingenti circostanze che lo vedono abitare in un’altra regione, ed essere assai distante, dunque, dal figlio anche sul piano della condivisione della sua vita di relazione. Invero questa Corte ha affermato che “la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita”. (Cass. n. 9691/2022). Perciò, anche laddove la Corte di merito avesse ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa della madre avrebbe dovuto motivare sulle consequenziali gravi statuizioni assunte di valore sostanzialmente ablativo o integranti affido super esclusivo alla luce del superiore interesse del bambino. Perciò la decisione va cassata affinché la Corte d’Appello, in diversa composizione, riesamini le ragioni di gravame d’appello mosse avverso la sentenza di primo grado cui si riferisce detto secondo motivo di cassazione alla luce dei principi di legittimità che governano il regime del diritto alla bigenitorialità. 4.- L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 473 bis 39 c.p.c. e 2043 c.c. in relazione al capo di sentenza che ha confermato i punti 9) 10) 12) della sentenza di primo grado, relativi alla condanna al risarcimento del danno in favore del minore e del sig. B.B., sulla scorta della motivazione “il Tribunale ha correttamente richiamato la relazione della predetta psicologa, in uno con quanto relazionato dalle altre figure professionali che hanno preso in carico il caso, per evidenziarne la concordanza di giudizio relativamente a una diagnosi di disfunzionalità della famiglia materna e alla valutazione in merito all’avvenuta instaurazione di una relazione di coalizione madre e figlio nell’ambito della quale si colloca il mandato materno a schierarsi contro il padre e a escluderlo sul punto”, posto che – afferma la ricorrente – la madre non avrebbe mai posto in essere condotte alienanti né tantomeno avrebbe mai attuato opera di denigrazione paterna agli occhi del figlio; sicché “le ipotesi formulate dalla Dr.ssa G.G. e dalla Dr.ssa H.H. risultano infondate e mai provate” e la ricorrente sarebbe stata condannata sia in primo grado che in appello al risarcimento del danno pur non avendo mai posto in essere condotte oppositive verso il rapporto padre/figlio, ed aver, anzi, fatto tutto quanto in suo potere per favorire gli incontri 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026.Scheda di massimazione