Il Giudice del reclamo ex art 473-bis.24 c.p.c. decide rebus sic stantibus.

Corte d’Appello di Roma, Sezione Persona e
Famiglia – Minorenni, Ordinanza del 7 gennaio 2025,
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
Composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Gabriele Sordi Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel proc.to iscritto al n. 3829 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione dell’anno
2024 promosso con ricorso ai sensi dell’art 473 bis 24 c.p.c. depositato il 15.7.2024
avverso l’ordinanza resa dal Giudice delegato del Tribunale di Roma nel proc.to n.
38159/2023 in data 3.7.2024 e comunicata alle parti in pari data;
tra
A. C. , nata a G. il ______-1983 residente in R. Via______ C.F. _____ rappresentata
e difesa dall’Avv. Fiorella D’Arpino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma Via Imera;
reclamante
e
P. L. , nato a T. (MT), il _____1982 residente a R. in via ___, codice fiscale
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigina Tucci ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma alla Via Giuseppe De Leva 39;
reclamato
_ _ _
Con ricorso tempestivamente depositato il 15.7.24 la sig.ra A. C. ha proposto reclamo
ai sensi dell’art 473.bis 24 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il G.d. del Tribunale
di Roma, all’esito dell’esperimento di apposita c.t.u., aveva modificato il regime di
affido da condiviso ad esclusivo al padre della figlia G. nata il ___2019 al matrimonio
contratto con il sig. P. L. , confermatone il collocamento presso quest’ultimo e
rimodulato restrittivamente il calendario degli incontri madre-figlia, da svolgersi alla
presenza della nonna materna o di altra persona di comune fiducia, con l’attivazione
del servizio s.i.s.mi.f.
Ella ha chiesto il ripristino del regime di affido condiviso, affermando che allo stesso
mai si era opposto il marito e che ella, pur avendo sofferto di patologia psichica, era
stabile, collaborativa e perfettamente in grado di condividere consapevolmente le
decisioni da adottarsi nel primario interesse della minore, svolgendo regolarmente il
suo lavoro di insegnante presso la scuola primaria, lo stesso del marito, anche le
risultanze della c.t.u. non essendo risultate sfavorevoli. Invocava altresì l’incremento
della sua frequentazione con la figlia nei termini di cui al suo ricorso del 10.6.24 o,
quantomeno, in quelli proposti dalla stessa C.t.u.
Costituitosi in giudizio, il sig. P. L. ha chiesto confermarsi l’ordinanza impugnata. Il
regime di affido esclusivo a sé della figlia era da ritenersi, asseriva, pienamente
giustificato al fine di assicurare il benessere e la sicurezza di G. per come aveva
illustrato in motivazione il G.d. che, correttamente, aveva dato un diverso e maggiore
rilievo alle criticità evidenziate dalla consulente tra cui: la mancanza di consapevolezza
che si era manifestata con una non piena collaborazione della sig.ra A. nel raccontare
i suoi vissuti inerenti la patologia, parzialmente celati; la ricerca costante di
attestazioni positive da parte dei suoi curanti, rilasciate in assenza dei necessari
presupposti fattuali.
Se era vero che egli non si era opposto all’affido condiviso della minore nelle varie fasi
dalla vicenda, ciò aveva fatto al solo scopo di non stressare ulteriormente la sig.ra A.
mettendone in discussione la capacità genitoriale in un momento di sua grave fragilità.
Al contrario, la ricorrente si era sempre opposta alla c.t.u., insofferente ad ogni
prescrizione di cautela necessaria stante la sua condizione personale.
I suo incontri con la figlia erano stati sempre garantiti ed oggi, di fatto, si era tornati
alle modalità inizialmente stabilite con i primi provvedimenti resi ai sensi dell’art 473
bis.22 c.p.c.. La moglie lavorava sì nella scuola, ma come insegnante di sostegno
applicata dunque ad un solo scolaro.
La reclamante depositava memoria di replica per insistere nelle proprie tesi ed istanze.
* * *
Il riesame da parte della Corte deve essere limitato alla correzione di errori manifesti
ed immediatamente rilevabili, di fatto o di diritto, desumibili allo stato degli atti, senza
possibilità di compiere complesse attività di accertamento, riservate all’attività del
Giudice delegato il quale, sulla scorta delle relative risultanze, è abilitato dalla
previsione di cui all’ultimo all’art 473 bis.24 c.p.c. ad adottare la revoca o la modifica
dei provvedimenti da lui stesso resi con la sua ordinanza ex art 473 bis.22 c.p.c..
Nel caso di specie il G.d. del Tribunale ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali
ha ritenuto di non sperimentare, almeno ancora alla data di emissione del
provvedimento impugnato, un diverso e più ampio regime di frequentazione madre-
figlia, pur suggerito dalla consulente, stante quant’altro riportato nell’elaborato della
stessa specialista: la complessità della condizione mentale della ricorrente, il suo
atteggiamento non sufficientemente consapevole del proprio stato, la difficoltà
incontrata dall’ausiliaria nell’acquisire suo tramite tutte le necessarie informazioni per
formulare la più puntale descrizione diagnostica.
D’altro canto, si è oramai prossimi alla decisione definitiva del merito (la causa verrà
trattenuta in decisione il 18.3.25) con il contributo della relazione di aggiornamento
chiesta dal Tribunale al competente Servizio sociale che fornirà aggiornati riscontri su
ogni elemento utile alla migliore regolamentazione della frequentazione madre-figlia.
Giurisprudenza di merito Ondif
Per tali motivi il reclamo è rigettato e la ricorrente dovrà rimborsare, come per legge,
al resistente le spese di lite come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n.
55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
– rigetta il reclamo proposto dalla sig.ra A. C. avverso l’ordinanza resa dal Giudice
delegato del Tribunale di Roma nel proc.to n. 38159/2023 in data 3.7.2024;
– condanna la stessa sig.ra A. C. a rimborsare al sig. P. L. le spese di lite che liquida
in euro 2.500,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per
legge;
– dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla reclamante la
sanzione di cui all’art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Si comunichi.
Roma, il 2.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr. Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno