Errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, se frutto della manipolazione del genitore.

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 6 febbraio 2025, n. 2947,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Relatore
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10370/2024 R.G. proposto da
A.A., elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA, 242, presso
lo studio dell’avvocato FIORITO FERRUCCIO che lo rappresenta e difende,
come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
Contro
B.B., elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA TOLEDO 205, presso lo studio
dell’avvocato COCCIA ELENA che la rappresenta e difende, come da procura
speciale in atti.
-controricorrente-
nonché contro
C.C., curatore speciale della minore, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA
VECCHIA POGGIOREALE N. 14, presso lo studio dell’avvocato RICCIUTO
NICOLA, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonché contro
PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO NAPOLI
-intimato-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1378/2023
depositata il 05/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal
Consigliere LAURA TRICOMI.
Svolgimento del processo
1.1.- La controversia concerne la collocazione privilegiata della minore D.D.,
nata il 6 marzo 2013, a seguito di una convivenza more uxorio intercorsa tra
A.A. e B.B.
Terminata la convivenza, a seguito del ricorso proposto da A.A. ex art. 337 bis
c.c. il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 18.3.2019, aveva affidato la
figlia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, abitante
a N, ed aveva disciplinato il diritto-dovere del padre, con residenza a T, di
frequentare la minore ed il suo obbligo di contribuzione indiretta al
mantenimento.
1.2.- Successivamente, A.A. aveva proposto un primo procedimento ex art.
709 ter c.p.c., lamentando l’inosservanza da parte di B.B. delle disposizioni
dettate dal Tribunale in data del 18.3.2019 per regolare i rapporti tra la minore
ed il padre e comportamenti ostruzionistici ed il Collegio con decreto del
22.11.2019 aveva ammonito B.B. alla puntuale osservanza di quanto già
disposto in merito.
1.3.- In data 9.7.2020 A.A. aveva proposto un nuovo ricorso ex art. 709 ter
c.p.c. lamentando il perdurare dei comportamenti ostruzionistici di B.B.,
aggravati dal sopraggiungere dell’emergenza sanitaria ed intensificatisi nel
tempo ed aveva chiesto la sospensione di B.B. dalla responsabilità genitoriale e
la collocazione della figlia presso di sé, evidenziando la lesione del rapporto con
la figlia a causa della condotta materna. B.B., costituitasi, aveva chiesto il
rigetto del ricorso, lamentando le continue modifiche del calendario di incontri
ascrivibile a A.A. e svolgendo numerose critiche nei suoi confronti.
Nel corso del procedimento, il Tribunale, dopo avere disposto in via d’urgenza
con provvedimento del 5.8.2020, che A.A. tenesse con sé la figlia dal 16 al 31
agosto 2020, aveva disposto l’espletamento della CTU ed approfondimenti
istruttori.
Espletata la CTU il Tribunale, con ordinanza del 7.6.2021, aveva evidenziato le
gravi carenze genitoriali della B.B. nel garantire l’accesso alla vita della figlia
dell’altro genitore, nonché l’attività di manipolazione posta ai danni della
bambina tramite le condotte escludenti e pregiudizievoli per lei, ed aveva
inoltre ritenuto che le differenti criticità rilevate anche a carico del padre
potessero essere superate da una quotidianità tra i due, che si rendeva
assolutamente necessaria. Il Tribunale aveva quindi disposto la collocazione
della minore a Torino presso il domicilio paterno con affido esclusivo della
minore al padre, articolando un calendario di visita congruo tra la minore e la
madre; aveva inoltre posto a carico della B.B. un contributo mensile di Euro
300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ancora, il Tribunale aveva nominato il curatore della minore ed aveva
sollecitato le parti all’avvio di un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla
genitorialità, prescrivendo l’invio delle relative relazioni di monitoraggio. Era
stato altresì disposto un percorso di psicoterapia per la minore previa
individuazione di uno specialista in Torino da parte del padre e del curatore
nominato.
Con decreto del 4.6.2023, il Tribunale, dopo avere effettuato il monitoraggio
sull’andamento della collocazione della minore presso il padre e svolta
l’ulteriore attività istruttoria, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti, aveva
ritenuto sussistenti valide ragioni per ritenere maggiormente idonea al suo
interesse, la collocazione della minore presso il domicilio paterno in Torino, con
conseguente conferma del suo attuale assetto di vita, ormai risalente al giugno
del 2021. Aveva ulteriormente rafforzato l’affido al padre con la previsione
dell’affido c.d. superesclusivo in favore del predetto, sottolineando che tale
decisione si fondava sulla eccessiva conflittualità tra le due parti. Quanto al
regime di frequentazione tra la minore e la madre, aveva confermato quanto
già in precedenza stabilito e, analogamente, con riferimento all’importo di Euro
100,00 mensili a carico della B.B. per il mantenimento della figlia.
Segnatamente il Tribunale, come si evince da quanto trascritto nel decreto
impugnato, aveva sottolineato “di aver aderito alla proposta della consulente di
parte del A.A., disponendo la immediata collocazione della minore presso il
domicilio paterno, discostandosi dalle conclusioni della CTU (e non dal
contenuto delle sue forti e decise critiche alle condotte della B.B., condivise
anche dai consulenti di parte, ed in questa sede ribadite) – che aveva invece
proposto un ulteriore periodo di monitoraggio, ferma la collocazione presso la
madre, al fine di verificare il buon esito dei percorsi proposti e della tenuta di
un ampio calendario di visita paterno, ritenuto da lei necessario ai fini del
consolidamento della relazione paterna..”. Ciò in quanto “i riscontri oggettivi e
istruttori delle condotte dalla B.B., costantemente finalizzate ad ostacolare il
A.A. nel suo ruolo paterno e ad impedire alla figlia di godere a pieno del suo
diritto alla bigenitorialità…non offrivano più alcuna garanzia di resipiscenza
della donna, evocata ancora una volta in giudizio sempre per gli stessi motivi,
già ammonita dal Tribunale, monitorata in senso negativo dal Giudice tutelare,
e valutata nelle sue rilevanti disfunzionalità anche in sede di consulenza, tutti
elementi storici e cronicizzati che non potevano offrire alcuna idonea garanzia
di un mutamento radicale delle sue condotte e delle sue convinzioni, e dunque
della cessazione spontanea di ogni pregiudizio agito a danno della figlia;
condotte e convinzioni che non erano state mai abbandonate dalla B.B. nella
immediatezza delle risultanze dell’elaborato peritale, ma neanche nel decorso
degli ulteriori due anni ormai trascorsi da tale data.”
1.4.- Il reclamo proposto da B.B. contro il decreto in data 4.6.2023 del
Tribunale di Napoli è stato accolto dalla Corte di appello partenopea con il
decreto n.266/2024 pubblicato il 5 marzo 2024, qui impugnato.
La Corte di merito, senza mutare le valutazioni compiute dal Tribunale, quanto
alla complessa vicenda familiare, alle condotte ascritte ai due genitori e, in
particolare, alla attività ostacolanti e manipolatorie poste in essere dalla madre
alla quale nell’ambito di una accesa conflittualità tra i genitori, ha disposto il
rientro della minore a N dopo avere ascoltato la minore che ha espresso il
desiderio motivato di tornare a Napoli, pur non lamentando alcuna situazione
pregiudizievole in ambito paterno. La Corte ha statuito il collocamento
privilegiato della minore presso l’abitazione materna in Napoli con decorrenza
dal 15.6.2024 e l’affido della predetta con la medesima decorrenza ai Servizi
Sociali del Comune di Napoli, affinché gli stessi, sentiti i genitori, decidano di
volta in volta, ove permanga il conflitto, su tutte le questioni afferenti
all’istruzione, alla salute ed alla educazione della minore; disciplinando il diritto
di visita paterno e gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario.
1.5.- A.A. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto con quattro
mezzi, illustrati con memoria. B.B. ha resistito con controricorso e memoria.
Anche il curatore speciale, avvocato C.C., ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
2.- Il decreto impugnato è ricorribile ex art. 111 Cost.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il
decreto pronunciato dalla Corte d’Appello in sede di reclamo avverso il
provvedimento emesso dal Tribunale nel procedimento di revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento della prole ha
carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti soggettivi e idoneo
ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ed è pertanto
impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass.
n.17903/2023 ; Cass. n.1103/2014 ; Cass. n. 18974/2013 ).
3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli
artt. 336 , 336 bis e 315 bis c.c. A parere del ricorrente, la Corte di Appello
ha erroneamente applicato la disposizione ratione temporis applicabile, ossia
l’art. 336- bis c.c. ex art. 35 D.Lgs. n. 149 del 2022 – la quale stabilisce che
“se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore il giudice non procede
all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato” e la formula è
riprodotta nell’art. 473-bis.4 , secondo comma, c.p.c., ove è situata
attualmente la disciplina dell’ascolto del minore.
3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della pronuncia per illogicità e
contraddittorietà della motivazione; o comunque violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 337 – bis e 337 – ter c.c., dell’art. 3 della Convenzione
di New York sui Diritti del Fanciullo, dell’art. 8 CEDU, e dell’art. 32 Cost.,
nonché del principio, da tali disposizioni veicolato, “del superiore interesse del
minore, con specifico riguardo ai diritti alla bigenitorialità e all’integrità psico-
fisica in capo alla prole”.
A parere del ricorrente, la Corte di merito nel modificare radicalmente il regime
dei rapporti personali genitori/figlia trasformando l’affidamento superesclusivo
al padre in un affidamento congiunto con collocamento privilegiato presso la
madre, sarebbe incorsa in un palese vizio logico, mancando nel provvedimento
reso un percorso argomentativo volto ad affermare che, all’esito di una
rivalutazione del materiale istruttorio in atti (evidentemente mal governato dal
primo giudice), ovvero alla luce di circostanze sopravvenute alla decisione
impugnata, il quadro fattuale non era (più) quello descritto dal primo giudice,
in quanto in realtà la madre svolgeva adeguatamente la funzione genitoriale
(anche sotto il profilo della capacità di consentire il mantenimento di
soddisfacenti contatti tra la figlia ed il padre), e anzi, a parità di adeguatezza
genitoriale rispetto al A.A., per una serie di specifiche oggettive ragioni era da
presso di lei a Napoli il soddisfacimento dell’interesse superiore della bimba.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Si rimarca il mancato rilievo della
reiterata inadempienza, da parte della madre, rispetto ai provvedimenti
(temporanei e definitivo) resi dal Tribunale di Napoli. A parere del ricorrente, la
Corte di merito ha ingiustamente omesso di esaminare le condotte della madre
e le carenze di questa, mai contestate da controparte e comunque accertate
con differenti provvedimenti del Tribunale di Napoli, alle quali alcuna
importanza e rilevanza avrebbe dato la Corte di merito.
2.4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità della pronuncia per mera
apparenza della motivazione e sua illogicità rispetto alle risultanze probatorie;
o comunque violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 , 115 e 116 e 196
c.p.c., con particolare riferimento all’utilizzo dello strumento della CTU e
all’integrale (e irragionevole) sovvertimento delle sue acquisizioni da parte
della Corte d’Appello.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha integralmente disatteso la CTU,
incorrendo in una evidente contraddittorietà e illogicità allorquando nel
provvedimento impugnato, afferma di “condividere le argomentazioni di cui al
provvedimento in esame, che tuttavia non si ritiene altrettanto condivisibile
quanto alla soluzione adottata”, senza però procedere, in ragione dell’effetto
devolutivo del reclamo, ad un complessivo riesame delle emergenze istruttorie
e ai necessari approfondimenti relativi ad entrambi i genitori, al fine di adottare
la misura ritenuta più idonea in punto di affidamento e collocazione della
minore.
3.1.- Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per stretta
connessione, è fondato e va accolto.
3.2- Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, che
nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della
bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del
figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde
relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare
nell’assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023 ; Cass.
n.9691/2022 ; Cass. n.28723/2020 ; Cass. n. 9764/2019 ).
3.3.- Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita
familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia
libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha
precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse
superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera
(GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco
questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse
del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e
altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019).
A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso
controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione
effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di
cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo , onde
scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età
ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte
EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’Alconzo
c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15
settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia
c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo
che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un
contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che
consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T.
c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure
deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione,
perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle
relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte
EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad
adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il
genitore ed i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme
costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c.
Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo
impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della
Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
3.4..- Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale
nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che la Corte
distrettuale ha modificato il regime di collocazione, all’esito dell’ascolto della
minore, dando seguito al desiderio da questa espresso di far ritorno a Napoli,
pur a fronte del permanere della conflittualità tra i genitori, oltre che
dell’incapacità degli stessi di giungere ad una decisione condivisa sulla
residenza della figlia minore, nonostante la prolungata collocazione della
minore presso il padre avesse dato esito positivo, senza che si fossero
palesate, di contro, condotte ostative alla regolare frequentazione materna.
3.5.- In particolare, la Corte di merito (fol.8 e ss. del decr. imp.) ha confermato
che il diritto alla bigenitorialità da parte della minore risultava compromesso
dal comportamento della madre, come emerso nel corso del procedimento ed
accertato in primo grado; quindi, pur avendo dissentito dalla soluzione adottata
in primo grado sul rilievo che “benché fosse indubbia la necessità che D.D.
avesse un concreto rapporto affettivo con il padre senza ingerenze materne, il
decreto di cui si tratta ha comportato che la predetta all’età di sette anni – per
quanto indubbiamente confortata dall’affetto paterno- ha dovuto affrontare una
modifica radicale della sua vita che ha visto contemporaneamente il suo
distacco – di circa 800 chilometri- dalla madre e dagli affetti alla cui vicinanza
era abituata, il cambiamento di casa, di città, delle abitudini di vita, nonché
l’allontanamento dall’ambiente sociale, amicale e scolastico.” ha poi
riconosciuto che “lo scopo che il provvedimento reclamato si era prefisso, quale
quello di salvaguardare il rapporto padre-figlia, posto a rischio dalla condotta
ostruzionistica della B.B., è stato sostanzialmente raggiunto” e ha dato atto che
“…si deve comunque considerare che la minore D.D. vive oramai a Torino con
il padre e la compagna del predetto da quasi tre anni e che, come emerge dalla
relazione della psicologa dott.ssa Farci, si è ben adattata al contesto torinese,
va a scuola con ottimo profitto e non sono emerse difficoltà nella vita
scolastica; inoltre, la sua vita quotidiana presenta occasioni di svago, amicizie,
attività extrascolastiche e sportive e vive serenamente nel contesto familiare
paterno, con riferimento al quale non sono emerse criticità…. Ciò posto va
ancora sottolineato che il rapporto tra il padre e la minore ha avuto una
evoluzione positiva in quanto il predetto è divenuto un punto di riferimento
concreto per D.D., capace di accudimento e contenimento affettivo. Nello
stesso tempo, il rapporto della figlia con la madre è rimasto ben saldo, grazie
anche all’ampio regime di visite riconosciute alla predetta e non ostacolate dal
padre. In sostanza emerge con chiarezza dalle risultanze processuali che la
minore allo stato ha un buon rapporto con entrambi i genitori con i quali sta
bene ed è serena ed altresì che lo scopo che il provvedimento reclamato si era
prefisso, quale quello di salvaguardare il rapporto padre-figlia, posto a rischio
dalla condotta ostruzionistica della B.B., è stato sostanzialmente”.
Quindi, passando all’esame del rapporto familiare nel suo complesso ha
osservato che “Tanto rilevato si deve tuttavia evidenziare che, fermo restando
l’importante risultato raggiunto con riferimento al rapporto padre-figlia, il
provvedimento adottato non ha affatto attenuato il conflitto tra le parti, che ad
oggi può risultare addirittura acuito stante il contrasto tra il padre che intende
salvaguardare dalle intromissioni materne il rapporto che è riuscito a creare
con la figlia e la madre che vuole tenere saldo il rapporto preesistente della cui
quotidianità lei e D.D. si sono viste di fatto private…. Da quanto sopra deriva
pertanto che in capo alla B.B., così come nel A.A., difetta la capacità di
riconoscere il ruolo genitoriale dell’altro e di preservare la continuità delle
relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto della figlia alla
bigenitorialità e ad una crescita equilibrata e serena.”.
Dopo questa premessa, la Corte di merito ha concluso “Tanto rilevato assume a
questo punto rilievo significativo, nell’interesse della minore, la circostanza che
nel corso del procedimento D.D. ha esplicitato in più occasioni la nostalgia per
il contesto napoletano ed il suo desiderio di fare rientro a N.” e, dopo aver
proceduto ad una accurata disamina della maturità e della capacità di
discernimento della minore (all’epoca dell’ascolto di anni 11) e del desiderio
motivato della stessa di far rientro a N, ha riformato il provvedimento di primo
grado e ha statuito “in linea con quanto richiesto alla stessa minore che si
ritiene in concreto corrispondente al suo superiore interesse e al suo sviluppo
psico-fisico nel rispetto della bigenitorialità” la collocazione presso la madre,
l’affidamento ai Servizi Sociali, il calendario di visite e l’assegno di
mantenimento.
3.6.- La decisione impugnata non risulta conforme ai principi prima enunciati, è
viziata dall’omesso esame di fatti decisivi e va cassata.
3.7.- Innanzi tutto, va osservato che l’ascolto del minore (nel caso in esame,
infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano
elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza,
non possono costituire l’esclusivo elemento in base al quale valutare il
superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro
di rapporti familiari altamente conflittuali, nell’ambito dei quali siano stati
accertati – come nel presente caso, senza che vi sia stata impugnazione sul
punto – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da
parte di un genitore atti a limitare consistentemente l’esercizio della
bigenitorialità dell’altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della
differente collocazione del minore.
In proposito proprio la Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia n.48618/22, par.
147), in un caso in cui vari rapporti indicavano che il minore era influenzato da
sua madre, ha affermato “A questo proposito, la Corte rammenta che il parere
di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che
quest’ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in
considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere
sull’interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti
regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione
non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto
di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri
fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse
superiore. Inoltre, se un Tribunale basasse una decisione sull’opinione di minori
che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un’opinione sui loro
desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione
potrebbe essere contraria all’articolo 8 della Convenzione (K.B. e altri, sopra
citata, par. 143, e I.S. c. Grecia, n. 19165/20, par. 94, 23 maggio 2023).”.
La decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi espressi
perché, una volta prese in esame le dichiarazioni della minore, avrebbe dovuto
vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori a sua
conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e non lo ha fatto,
pur avendo dato atto della permanenza del livello conflittuale e del permanere
delle criticità relazionali già accertate in primo grado – e non smentite da
alcuna positiva evenienza nonostante il tempo trascorso- e avrebbe dovuto
valutare le possibili ripercussioni sulla minore della modifica richiesta e la
congruità ed adeguatezza della misura da adottare.
Risulta, invero, errata la identificazione del superiore interesse della minore
con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso in esame – la
valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori
rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini
della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la
piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui
si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da
continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori
avverso l’altro nell’ambito di un contesto familiare conflittuale.
La Corte di appello non poteva prescindere, nell’assumere la valutazione del
superiore interesse della minore e nello statuire circa la modifica del
collocamento della minore, dal prendere in considerazione la perdurante accesa
conflittualità tra i genitori , la volontà della madre – come riferisce stessa Corte
di merito – di “vuole tenere saldo il rapporto preesistente della cui quotidianità
lei e D.D. si sono viste di fatto private”, rapporto che si era connotato per
costanti comportamenti escludenti la figura paterna, e – sempre come si
esprime la stessa Corte di merito – “un’importante risultato” relativo alla
realizzazione di un’effettiva bigenitorialità conseguito a seguito dell’esecuzione
del provvedimento di primo grado di collocazione della minore presso il padre.
Va rimarcato, infine, che queste circostanze non sono state prese in esame
nemmeno per prevedere l’intervento dei Servizi Sociali, nominati affidatari, per
ridurre la conflittualità e un monitoraggio collegato alla possibile modifica dei
provvedimenti adottati nell’interesse del minore (Cass. n.13506/2015 );
invero, risulta demandata ai Servizi Sociali esclusivamente la decisione “di
volta in volta -ove permanga il conflitto- su tutte le questioni afferenti
all’istruzione, alla salute ed alla educazione della minore” (fol.14 del decr.imp.).
4.- In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la
causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il
riesame alla luce dei principi esposti e per la statuizione sulle spese di giudizio
anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003 , art. 52 .
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di
Napoli in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003 , art. 52 .
Conclusione
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.