La S.C. ribadisce i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n. 36178; Pres. Genovese, Rel. Cons. Parise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 17 ottobre 2020, per quanto ora di
interesse, dichiarava la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B.; affidava ad entrambi i genitori
in modo condiviso la figlia minore, fatta eccezione per la ordinaria amministrazione; confermava il
programma di frequentazione con tempo paritario già in atto, disciplinando in pari misura anche il
periodo estivo e le vacanze; poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare in favore di B.B. l’importo
mensile di Euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia; poneva le spese straordinarie
sostenute nell’interesse della figlia a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per
il residuo 30%; poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare l’importo di Euro 1.000,00 in favore della
moglie a titolo di concorso per il suo mantenimento, con rivalutazione Istat, e disciplinava le spese di
lite.
2. Con sentenza n. 1683/2021, pubblicata il 9-6-2021 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.A. avverso la citata
sentenza, ha disposto la riduzione a Euro 500.00 mensili dell’assegno dovuto dal padre per il
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, confermando per il
resto la sentenza impugnata. Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha affermato che: a)
l’appellante sosteneva che la moglie non era priva di adeguati redditi propri e che non aveva provato

l’esistenza di un elevato tenore di vita che non potesse essere conservato con il patrimonio di cui
disponeva; b) l’appellante era un magistrato presso il Tar della Lombardia, con una capacità reddituale
di gran lunga superiore rispetto a quella della moglie, la quale era dipendente del Comune di
(Omissis), e sussistevano i presupposti per l’assegno a favore della moglie, stante la notevole disparità
di reddito; c) poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare in favore di B.B. il minor importo mensile
di Euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, “considerando le attuali esigenze
della figlia, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 155, in relazione all’art. 337-ter c.c.)”.
3. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei
confronti di B.B., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e
art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
5. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la nullità della sentenza in quanto delibata senza la
partecipazione del P.G. al processo d’appello, investendo detta nullità l’intero grado di giudizio stante
l’irregolare costituzione del rapporto processuale; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa
applicazione dell’art. 156 c.c., per avere la Corte territoriale stabilito in Euro 1.000,00 l’importo
mensile dovuto dall’odierno ricorrente in favore della moglie, a titolo di mantenimento, fondando la
decisione sulla circostanza, non vera come documentalmente provato in causa, che la B.B. sostenesse
il pagamento di un canone di locazione; inoltre la moglie non aveva provato che non era dalla stessa
conservabile il tenore di vita goduto durante il matrimonio, che si assume incontestato come modesto,
ed aveva scelto, con decisione unilaterale, di “demansionarsi con riduzione stipendiale”, peraltro dopo
circa 5 anni di separazione di fatto dal coniuge; iii) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
4, la nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso l’esame del secondo motivo d’appello
relativo alla violazione dell’art. 156 c.c., e conseguente mancata pronuncia sui presupposti fondanti
l’attribuzione del mantenimento; rimarca il fatto che nei cinque anni anteriori alla formalizzazione
della separazione i coniugi erano stati separati di fatto, sicchè non doveva tenersi conto, per valutare
le capacità reddituali di ciascuno dei coniugi, dell’ultimo quinquennio, in cui le differenze reddituali
si erano accentuate perchè la moglie aveva volontariamente cambiato lavoro, senza che ve ne fosse
necessità per l’accudimento della figlia, e il ricorrente aveva un reddito considerevolmente più alto;
ribadisce la mancata prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; iv) con il quarto
motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso
l’esame del primo motivo d’appello relativo alla violazione dell’obbligo motivazionale in relazione al
merito delle condizioni economiche della separazione”, rilevando di aver impugnato la sentenza del
Tribunale per omessa motivazione circa la non condivisione dell’esito del giudizio di reclamo avverso
il provvedimento presidenziale (decreto della Corte d’appello di Venezia n. 842/2019 dell’1-2-2019
con cui l’assegno di mantenimento per la moglie era stato ridotto a Euro 500,00) e deducendo che
neppure la Corte veneta si era espressa e aveva motivato al riguardo, nonostante che non fossero stati
acquisiti in causa nuove prove e nuovi dati istruttori; iv) con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 337 ter c.c., n. 4, in relazione all’art. 155 c.c., per avere la Corte di
merito erroneamente posto a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia, pur in
presenza di affidamento condiviso e paritario, omettendo di considerare che la moglie aveva
volontariamente optato per una sua decurtazione reddituale e rifiutava il pagamento della propria
quota di spese straordinarie.
6. Il primo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 2,
sull’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei
coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche,
pertanto, nel giudizio d’appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali (Cass. 6262/2017).
Nella specie, il mancato intervento del P.M. nel giudizio di appello non ha comportato la denunciata
nullità poichè detto giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente profili patrimoniali tra le parti.
7. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto
tutti concernenti l’attribuzione del contributo di mantenimento alla moglie, sono in parte infondati e
in parte inammissibili.
7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell’altro un
assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi,
di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da
individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal
complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di
elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione
comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze
ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione
precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo
sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017; Cass.
28938/2017). Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi
adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza
ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 4327/2022).
7.2. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, contrariamente a quanto
si assume in ricorso (secondo motivo), ha proceduto a valutare comparativamente le condizioni
economiche dei coniugi, desumendone lo standard di vita familiare correlato alle potenzialità
economiche di essi, ha rimarcato la notevole disparità tra il reddito del marito e quello della moglie
e, in ragione della condizione economica assai deteriore di quest’ultima rispetto al primo, le ha
riconosciuto l’assegno di mantenimento.
Va, altresì, rilevata l’inammissibilità delle censure nella parte in cui si denuncia, sub specie del vizio
di violazione dell’art. 156 c.c. (secondo motivo), l’erroneo riferimento al pagamento di un canone di
locazione e alla mancata valutazione della scelta della moglie di demansionarsi e ridurre il suo reddito
di lavoro. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del
vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle
risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017). Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione
dell’art. 156 c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata

viene prospettata dal ricorrente sulla base degli assunti, imprescindibili, che determinate circostanze,
pur asseritamente provate, non siano state considerate dai giudici di merito ed è, dunque, mediata
dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della
fattispecie concreta.
7.3. Gli altri profili di doglianza, espressi con i motivi terzo e quarto, sono inammissibili.
Il ricorrente, pur rubricando le censure sub specie di vizi di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di
appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vale a dire consistenti nella violazione della corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato, non solo non deduce specificamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
ma svolge una critica contenutisticamente riferita esclusivamente a dati fattuali, che assume non
valutati e, in tesi, rilevanti ai fini della debenza e della quantificazione dell’assegno separativo
(separazione di fatto nei cinque anni anteriori alla separazione; riduzione reddituale della moglie
dovuta a sua scelta lavorativa non legata all’accudimento della figlia; esito del precedente giudizio di
reclamo del 2019, da cui era dato desumere, a dire del ricorrente, una differente condizione economica
dei coniugi).
Orbene, posto che la decisione sulle condizioni economiche della separazione è stata motivata dalla
Corte d’appello in modo idoneo e rispondente al “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U., 8053/2014
e successive conformi), i vizi come illustrati in ricorso non integrano un difetto di attività del giudice
di secondo grado di rilevanza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 citato, ossia un error in procedendo,
quanto, piuttosto, denunciano l’omesso esame degli elementi istruttori suindicati. Peraltro, detto
omesso esame, secondo la giurisprudenza di questa Corte, neppure integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie le
condizioni economiche e la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(Cass. 27415/2018).
8. Il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto, tramite l’apparente denuncia del vizio di
violazione di legge, sollecita il riesame del merito, in ordine alla debenza del contributo di
mantenimento della figlia, contestata dal ricorrente in ragione dell’asserita volontaria decurtazione
reddituale da parte della madre, ed è altresì infondato, nella parte in cui denuncia la violazione del
principio di proporzionalità in quanto l’affidamento condiviso della minore ai genitori era paritario.
A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato
sull’interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di
contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento,
ma non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere
paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. 26060/2014).
9. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13,
comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio,
liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed
accessori, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-
bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2023