L’assegno di divorzio ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza
Cass. Civ., Sez. III, ord., 14 febbraio 2023, n. 4450 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Giaime Guizzi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …-2020 proposto da:
A.A., domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’Avvocato…;
– ricorrente –
contro
B.B., nella qualità di amministratore di sostegno di C.C., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato…;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 597/2019 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2022 dal Consigliere Dott.
Stefano Giaime GUIZZI.
Svolgimento del processo
1. A.A. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 597/19, del 19
novembre 2019, del Tribunale di Enna, che – accogliendo il gravame esperito da B.B., nella qualità di
amministratore di sostegno di C.C., contro la sentenza n. …/16, del 6 giugno 2016, del Giudice di
pace di (Omissis) – ha rigettato l’opposizione dallo stesso proposta avverso il precetto con cui la B.B.
gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 3.019,00, in forza di titolo esecutivo costituito
dall’ordinanza presidenziale emessa, il 4 dicembre 2014, nell’ambito del giudizio di divorzio
pendente tra il A.A. e la C.C..
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, adottato dal Presidente del Tribunale di Enna
il provvedimento ex art. 708 c.p.c. sopra meglio individuato (che prevedeva la corresponsione, in
favore della C.C., di un assegno mensile di Euro 150,00), esso A.A. tentava più volte, sempre senza
successo, di provvedere alla corresponsione del dovuto. Il medesimo, infatti, sollecitava
ripetutamente la comunicazione del codice IBAN del conto corrente postale ove procedere
all’accredito delle somme dovute, cercando pure di effettuare il pagamento – anche in questi casi,
infruttuosamente – attraverso vaglia postali ed assegni bancari. Per tale ragione, dunque, egli
accoglieva con sorpresa l’avvenuta notificazione – in data 16 settembre 2015 dell’atto di precetto,
oltretutto per un importo non corrispondente al dovuto, pari, a suo dire, alla minor somma di E
2.700,00 (ovvero, Euro 150,00, per quindici mensilità).
Su tali basi, dunque, il A.A. proponeva opposizione, contestando, in primo luogo, la pretesa della
creditrice – alla base dell’intimazione notificatagli di pagare il maggior importo di Euro 3.019,00,
quale sorta capitale – di far decorrere l’obbligo di pagamento dal momento della domanda giudiziale,
e non dall’adozione del provvedimento presidenziale. In secondo luogo, egli contestava – in
relazione alle somme maturate dopo la pronuncia dell’ordinanza del 4 dicembre 2014 – l’imputabilità
del ritardo, essendosi, a più riprese, adoperato per procedere al pagamento.
Accolta l’opposizione dal primo giudice, la decisione eia però riformata da quello di appello, su
gravame della creditrice opposta.
3. Avverso la sentenza del Tribunale ennese ha proposto ricorso per cassazione il A.A., sulla base –
come detto – di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo è denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa
applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 e dell’art. 708 c.p.c. Si censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto che l’obbligo di pagamento dovesse decorrere, non dalla data di
adozione del provvedimento presidenziale, bensì dalla domanda giudiziale, esito motivato sul
rilievo che il diritto del coniuge divorziando a conseguire l’assegno di mantenimento non tragga
“origine da una pronuncia costituiva”, ma sia “connesso ad uno status del quale la parte è già
titolare”.
Siffatta conclusione, assume il ricorrente, non sarebbe in linea con la giurisprudenza, di merito e di
legittimità, secondo cui, al contrario, i provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale
e istruttoria, sono destinati a sovrapporsi a (o assorbire) quelli adottati in sede di separazione, solo
dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza per assenza
di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e della Cost., art. 111.
Si censura la sentenza impugnata per aver affermato, in relazione alla dedotta non imputabilità al
A.A. del ritardato pagamento, per avere egli a più riprese tentato la corresponsione del dovuto, che
“giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilità della prestazione con
conseguente effetto liberatorio per il debitore”, con ciò, dunque, secondo il ricorrente, “senza nulla
motivare e chiarire”.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la corrispondenza, intercorsa tra
le parti, attestante il tentativo di esso A.A. di provvedere al pagamento a far data dall’adozione del
provvedimento presidenziale.
Orbene, secondo il ricorrente, l’esame puntuale e completo di tale corrispondenza avrebbe
certamente comportato il rigetto dell’appello proposto, giacchè non avrebbe condotto ad affermare
che esso A.A. “non ha provato – e neanche allegato – di aver effettuato il versamento delle somme
dovute”.
3.4. Infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c..
Si duole il ricorrente, in primo luogo, della condanna al pagamento delle spese dei due gradi di
giudizio, in difetto di soccombenza totale, avendo la sentenza impugnata riconosciuto valido il
precetto – in ragione dell’avvenuto pagamento “medio tempore”, da parte del debitore esecutato,
della somma di C 2.800,00 – per il minore importo di C 219,00.
In secondo luogo, si lamenta il fatto che, essendo stata la B.B. ammessa già dal primo grado al
gratuito patrocinio, la condanna alle spese, a favore dello Stato, sia stata disposta solo per il grado
di appello.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la B.B., nella già ricordata qualità,
chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Motivi della decisione
5. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 5.1. Il primo motivo è fondato.
5.1.1. Invero, risulta contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte l’affermazione,
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’adozione – nel giudizio divorzile – dei
provvedimenti presidenziali in ordine al trattamento economico del divorziando, essendo connessi
allo “status” di parte di quel processo, farebbe, per ciò solo, decorrere gli effetti del disposto
trattamento dal momento della domanda.
Per contro, ancora nella più recente giurisprudenza di questa Corte, si trova enunciato un principio
opposto, ovvero quello secondo cui la regola generale – proprio perchè “l’assegno di divorzio,
traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio
in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale” – comporta che siano i
provvedimenti emessi nel giudizio di separazione quelli che “continuano a regolare i rapporti
economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo
coniugale”, salvo, però “il temperamento”, previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma
13, che consente al giudice del processo divorzile di sostituirli con quelli presidenziali o istruttori e
di “anticiparne la decorrenza”, purchè “con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del
caso concreto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3852, Rv. 660723-01; nel
medesimo senso già Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2020, n. 7547, secondo cui “i provvedimenti
temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” sono “destinati a sovrapporsi”, e “ad
assorbire”, quelli adottati in sede di separazione “solo dal momento in cui sono adottati o ne è
disposta la decorrenza”, ciò che conferma, dunque, che una diversa decorrenza, rispetto al momento
dell’adozione, richiede una specifica statuizione).
5.2. I motivi secondo e terzo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono,
invece, fondati.
Sebbene in termini sintetici, il giudice di appello ha motivato – ciò che esclude, in particolare, la
fondatezza del secondo motivo di ricorso – le ragioni per cui ha escluso la rilevanza dei tentativi,
compiuti dal A.A., di effettuare i pagamenti dovuti in esecuzione dell’ordinanza del 4 dicembre 2014,
affermando che “giammai potrebbe ravvisarsi in tale circostanza un’ipotesi di impossibilità della
prestazione con conseguente effetto liberatorio per il debitore”.
Affermazione, peraltro, del tutto corretta, se è vero che – a norma dell’art. 1209 c.c. – “la mera offerta
della prestazione” produce “solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore
dall’obbligazione” (Cass. Sez. 3, sent. 17 maggio 1994, n. 4818, Rv. 486645-01; in senso conforme Cass.
Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15395, Rv. 613858-01), sicchè “il creditore è legittimato all’esercizio
dell’azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora “credendi”, in quanto esso,
e la conseguente offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli
effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la
liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all’esecuzione del deposito accettato dal
creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2015, n.
8711, Rv. 635204-C)1).
Ne consegue, dunque, che l’omesso esame – denunciato con il terzo motivo di ricorso – della
documentazione, volta a comprovare il tentativo del A.A. di pagare, è privo di conseguenze rispetto
all’esito del presente giudizio, donde l’infondatezza della censura formulata ai sensi del n. 5) del
comma 1 dell’art. 360 c.p.c..
La norma “de qua” attribuisce rilievo, infatti, solo all’omesso esame di un fatto che risulti “decisivo”,
nel senso che la sua disamina “avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (cfr., tra le
molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ciò che accade quando il fatto
commesso sia tale “da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudic:e di merito, di
modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n.
16812, Rv. 649421-01).
5.3. Il quarto motivo di ricorso, sulle spese di lite, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo,
trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia
sulle spese, “perchè in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, c.p.c., sicchè il giudice
del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito
finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).
6. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e, per l’effetto, la sentenza va
cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato, per la
decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo e dichiara assorbito il quarto,
cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Enna, in persona di diverso
magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente
giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, il 22 novembre 2022
