Come si prova un danno psicologico personale?

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 17 febbraio 2023, n. 5083; Pres. Scrima, Rel. Cons. Cricenti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
A.A., con ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., ha proposto accertamento tecnico preventivo, ai fini
conciliativi, per determinare la natura e l’entità delle lesioni conseguenti ad un intervento di chirurgico
di mastectomia per carcinoma mammario, seguito da ricostruzione plastica con protesi e successivo
intervento di rimozione chirurgica della protesi infetta.
In pratica, secondo la A.A., l’intervento al seno è stato eseguito male o non correttamente trattato in
seguito: ciò ha comportato una infezione, e la conseguente necessità dell’asportazione di uno dei due
seni.
Tuttavia, a seguito della valutazione peritale in accertamento tecnico preventivo, l’Istituto E. di O. di
M. non formalizzava alcuna proposta transattiva.
A.A., quindi, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano l’Istituto E. di O. di M. (d’ora in poi IEO)
per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità medica, da tradursi in danno biologico, morale,
da invalidità temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e di cura.
Si è costituito in giudizio lo IEO, ed ha contestato il nesso causale fra il comportamento dei sanitari
e il danno patito, nonchè la valenza probatoria della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, ed
infine il quantum del risarcimento.
Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la responsabilità della struttura
ed ha condannato IEO alla somma complessiva di 45.718,75 Euro di risarcimento oltre agli interessi
e le spese legali.
Il Tribunale ha risarcito il danno non patrimoniale sofferto dalla paziente determinando il danno
liquidabile in 35.000,00 oltre a 10.718,75 quale risarcimento del danno per invalidità temporanea.
Quanto alla c.d. personalizzazione, non ha proceduto alla liquidazione di ulteriore somma, in assenza
di prova, nemmeno presuntiva, dell’ulteriore grado di afflittività.
La Sig. A.A. ha interposto appello al fine di contestare il quantum del risarcimento.
Lo IEO si è costituito e, a sua volta, ha proposto appello incidentale contestando, in particolare, che
dalla CTU in primo grado fosse emerso che i danni patiti dalla paziente fossero con una probabilità
superiore al 50 % ascrivibili al personale sanitario.
La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello principale e riconosciuto un maggior risarcimento
alla A.A. di complessivi 47.830,75 Euro, rigettando l’incidentale.
Quanto al danno non patrimoniale, in particolare alla c.d. personalizzazione, i giudici di secondo
grado hanno confermato la sentenza di primo grado in assenza di elementi concreti fondanti la
richiesta di riconoscimento di un incremento a tale titolo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per tassazione A.A. affidandosi ad un unico motivo ed
ulteriore memoria.
La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con il primo ed unico motivo di ricorso si prospetta la violazione o la falsa applicazione degli artt.
1226-2056-2059-2697-2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in tema di
personalizzazione del danno, poichè la Corte avrebbe errato, da una parte, a disattendere la pretesa
risarcitoria a titolo di personalizzazione del danno, sebbene fosse stata allegata prova sufficiente del
pregiudizio, e dall’altra, a ritenere che la maggior incidenza del danno, rispetto ad una donna che
abbia subito la medesima lesione, non potesse essere dedotta in via presuntiva.
Secondo la ricorrente, invece, nel caso di specie, il maggior danno è facilmente presumibile, anche in
base al fatto notorio secondo cui la profonda mutilazione di un seno abbondante causa nella
danneggiata uno stato di maggiore disagio per la difficoltà di nascondere la mutilazione, rispetto ad
una donna che, pur soggetta ad una mastectomia, con seno più piccolo, è in grado di contenere e
mascherare il pregiudizio in ragione delle ridotte dimensioni anatomiche della regione mammaria-
pettorale.
In sostanza, sostiene la ricorrente che per lei che ha un senato di dimensioni superiori alla media ed
anzi particolarmente abbondanti, la asimmetria causa maggiori disagi, ossia l’asportazione di uno dei
due seni, per fatto notorio, determina un maggiore pregiudizio.
Il motivo è infondato.
La corte di merito ha ritenuto non provato un danno maggiore di quello normalmente registrabile in
casi simili. Ossia, ha ritenuto che non vi fossero prove del fatto che per la ricorrente l’asportazione di
uno dei due seni ha costituito un pregiudizio maggiore, tale da comportare personalizzazione del
risarcimento, rispetto al pregiudizio normalmente patito da una donna in questi casi.
Secondo la ricorrente quel maggior pregiudizio deriva da un fatto notorio: che per chi ha un seno di
grosse dimensioni, l’asportazione di uno dei due determina una asimmetria maggiore e dunque un
maggiore disagio psicologico o un maggiore imbarazzo.
La ricorrente dunque invoca, quale maggiore e personale pregiudizio, una ripercussione psicologica:
il disagio derivante dal non poter nascondere l’assenza di una parte, essendo quella rimasta di grosse
dimensioni, e dunque la difficoltà di nascondere questa asimmetria, rispetto invece a chi ha un seno
più piccolo e più facilmente mascherabile.
Un danno psicologico personale si prova con consulenze o anche con prove dirette (testimonianze di
parenti, amici, ecc.) e non con fatti notori.
Ad ogni modo, il fatto notorio può costituire prova, o fonte di convinzione, solo se è un fatto acquisito
alla collettività, con importante grado di certezza, proprio perchè importa una deroga al principio
dispositivo, con la conseguenza che ci si può dolere della inesatta applicazione della regola del fatto
notorio, ossia di un errore del giudice nel ritenere come notorio ciò che non lo è o viceversa, ma non
ci si può dolere se il giudice non vi abbia fatto ricorso (Cass. 4428/ 2020; Cass. 7726/ 2019; Cass.
13715/ 2019).
Ma, anche ammesso che possa censurarsi il mancato ricorso ad un fatto notorio, deve dimostrarsi che
è acquisito alla collettività, ossia che è un dato di comune esperienza che le donne con seno grande
subiscono un pregiudizio maggiore, in caso di asportazione di uno dei due seni, rispetto a quelle con
un seno di dimensioni inferiori. Il fatto notorio va cioè allegato e non solo richiamato.
Non va forse trascurato, infine, che il ricorso al fatto notorio, è in contrasto stesso con le esigenze
della personalizzazione: il fatto notorio è un dato di comune esperienza, ossia indica che,
normalmente, nella collettività, è percepito che chi ha seno grosso ha maggiore disagio quando
subisce asportazione, e dunque indica una condizione di tutte le donne che hanno quel tipo di seno,
non della ricorrente in particolare: la personalizzazione presuppone che il maggiore pregiudizio sia
individuale, ossia riguardi quel danneggiato a differenza di ogni altro che si troverebbe in quelle
condizioni, a differenza cioè della media dei danneggiati di quel tipo. Invece qui, invocare il fatto
notorio significa proprio porre nella media (delle donne con seni grandi) la danneggiata.
Va poi ricordato che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale presuppone che il
danneggiato abbia subito conseguenze anomale e del tutto peculiari (Cass. 5865/ 2021), ossia non
ipotizzabili per una categoria intera di persone: mentre, nel caso presente, si adduce un pregiudizio
che potrebbe, in ipotesi, affliggere chiunque abbia quella situazione anatomica.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del
dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023