La S.C. in tema di mantenimento del figlio maggiorenne

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 25 gennaio 2023, n. 2344; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza depositata il 7/10/21, ha respinto il reclamo avverso
ordinanza del Tribunale di Perugia, che, in accoglimento del ricorso proposto da B.B., nei confronti
di C.C., volto ad ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale di proprietà del B.B. alla
moglie, con condanna alla restituzione in favore del B.B., a ulteriore modifica, L. n. 898 del 1970, ex
art. 9, delle condizioni di divorzio tra le parti, aveva revocato l’assegnazione della casa coniugale alla
C.C. e respinto le domande avanzate dalle figlie D.D. e A.A., intervenute a sostegno della posizione
della madre, rimasta contumace, di ripristino dell’assegno di mantenimento, originariamente posto a
carico del padre e già revocato con pronunce del (Omissis) e del (Omissis), in altro giudizio promosso
dal B.B. sempre per la modifica delle condizioni di divorzio. Il B.B., in sede di ricorso nel proc.to n.
379/2021, aveva sostenuto che, essendo già stato revocato il contributo al mantenimento delle figlie
D.D. e A.A., maggiorenni ed autosufficienti economicamente, non vi era più titolo per il
mantenimento dell’assegnazione della casa coniugale a favore della moglie del medesimo.
La Corte d’appello, sul reclamo proposto dalla figlia A.A., ha confermato la decisione di primo grado
sia non riconoscendo la legittimazione della stessa a reclamare la statuizione sulla domanda di revoca
dell’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge, trattandosi di diritto personale di godimento in
favore del solo coniuge assegnatario (che non aveva proposto impugnazione), sia pure posto
nell’interesse della prole, sia in punto di rigetto della domanda relativa al ripristino dell’assegno di
mantenimento in proprio favore, revocato già nel (Omissis), in considerazione dell’età ormai matura
della stessa, essendo nata nel (Omissis), e del fatto che le condizioni di salute determinanti inabilità
lavorativa avrebbero semmai comportato il diritto di godere delle tutele pubbliche, non potendo in
ogni caso ciò comportare il risorgere del diritto al mantenimento da parte del genitore ma di un mero
diritto alimentare.
Avverso la suddetta pronuncia notificata l’8/10/21, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il
7/12/21, affidato a tre motivi, nei confronti di B.B. (che resiste con controricorso).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i
relativi presupposti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c.,
n. 3, dell’art. 337 septies c.p.c., disposizione questa che dispone che ai figli maggiorenni portatori di
handicap si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, denunciando
che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della documentazione medica prodotta, dalla quale
risultava una grave patologia epatica di base comportante ripercussioni invalidanti anche in ambito
lavorativo; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art.
337 sexies c.c. e art. 105 c.p.c., in relazione alla ritenuta insussistenza della legittimazione ad agire
del figlio maggiorenne quanto alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla
madre, considerato che la domanda di essa interveniente era volta a far valere il proprio diritto al
mantenimento ex art. 337 septies c.c., ed essa era connessa all’oggetto della revisione delle condizioni
di divorzio, anche in punto di assegnazione della casa coniugale, stante la convivenza della stessa con
la propria madre C.C. assegnataria; c) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di
fatto decisivo, in relazione all’art. 116 c.p.c., sempre in relazione alla documentazione medica del
2021 attestante gravissime patologie indice di un’autosufficienza economica mai raggiunta e del
diritto al proprio mantenimento ex art. 337 septies c.c..
2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del riferimento giuridico all’art. 337 septies c.c., in
relazione alla situazione personale di handicap grave, dedotta per la prima volta in questa sede di
legittimità.
3. Occorre preliminarmente chiarire che la A.A. (la sorella D.D. non è parte di questo giudizio di
cassazione) ha spiegato, in primo grado, nel giudizio di ulteriore revisione delle condizioni di
divorzio, instaurato dal marito nei confronti dell’ex coniuge, intervento adesivo ed autonomo, sia
opponendosi alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del B.B., alla C.C. sia
chiedendo il ripristino dell’assegno di mantenimento originariamente posto a carico del padre e già
revocato con pronuncia resa in precedente giudizio.
Il diritto che, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, il terzo può far valere in giudizio pendente tra
altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con
riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo
medesimo a fondamento della domanda giudiziale. L’art. 105 c.p.c., comma 2, contempla poi il diritto
di ciascuno che abbia interesse di intervenire a sostegno delle ragioni di una delle parti.
Nella specie, la Corte d’appello ha inteso dire che la A.A. era, riguardo alla domanda di revoca
dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, mera interveniente adesiva dipendente, cosicchè la
stessa non poteva spiegare autonomo reclamo in luogo della assegnataria, rimasta contumace in primo
grado e silente nella fase di reclamo. La Corte d’appello si è poi pronuncia sul merito della domanda
autonoma spiegata dall’interveniente figlia, volta ad ottenere il ripristino dell’assegno di
mantenimento in proprio favore, in quanto si deduceva una situazione personale di dipendenza
economica per ragioni correlate allo stato di salute.
La stessa ricorrente deduce di avere introdotto solo in fase di reclamo documentazione medica circa
le gravi patologie epatiche di cui era affetta, a sostegno della domanda al mantenimento.
4. Tanto premesso, la prima censura, attinente propriamente al diritto di mantenimento azionato con
intervento autonomo, è inammissibile.
La Corte d’appello ha rilevato che l’assegno di mantenimento in favore della A.A. era stato già
revocato con provvedimento del 2017, stante l’evidente accertamento della raggiunta indipendenza
economica o comunque dell’insussistenza dei presupposti per un giustificato permanere dell’obbligo
di mantenimento da parte del genitore in considerazione dell’ampio superamento della maggiore età
da parte del figlio, e che nell’ipotesi in cui il figlio, che abbia già perso il diritto al mantenimento,
perda successivamente la raggiunta autosufficienza economica “non si assiste ad un risorgere del
diritto stesso bensì ove ne sussistano le diverse condizioni al sorgere del diritto all’assegno
alimentare”.
Il principio è stato già affermato da questa Corte: a) (Cass. 7195/1997): “Il diritto del coniuge
divorziato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne
convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente
economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di
un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da
parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da
parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento
economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti
meno, ferma restando, ovviamente, l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi
e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente”; b) (Cass. 12477/2004): “Il
mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo
stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così
dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del
corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il
successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se
determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di
mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione
alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal
genitore convivente”; c) Cass. 26259/2005: “Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro
coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando
quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad
espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e
determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Nè
assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell’andamento
dell’attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo
privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui
presupposti siano già venuti meno”.
La deduzione in ordine alla sussistenza dei presupposti per un assegno di mantenimento, ai sensi
dell’art. 337 septies, in quanto portatore di handicap grave è in ogni caso nuova e quindi
inammissibile.
5. La seconda censura, attinente alla questione della negata legittimazione della figlia a reclamare la
statuizione di primo grado sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre, è infondata.
Costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimità quello secondo cui “l’intervento
adesivo dipendente, previsto dall’art. 105 c.p.c., comma 2, dà luogo ad un giudizio unico con pluralità
di parti, nel quale i poteri dell’intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attività’ accessoria e
subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed
eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue
che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna
autonoma impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale” (Cass. 24370/2006; Cass.
3734/2009; Cass. SU 5992/2012: “L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad
impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la
qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua
impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di
proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre,
esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli
contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza
vincolante del giudicato”; Cass. 2818/2018).
Ora, l’assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela
dell’interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell’ambiente domestico in cui sono
cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali
radicatesi in tale ambiente (cfr. Cass., n. 25604/2018; Cass., n. 3015/2018); la revoca
dell’assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l’accertamento del venir
meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del
raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica da parte degli stessi o della
cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/22).
Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, intrapreso da uno
degli ex coniugi nei confronti dell’altro, il figlio maggiorenne, che assuma di non essere
autosufficiente economicamente, ha indubbiamente un interesse, quanto all’assegnazione della casa
coniugale, a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale ma in posizione
adesiva dipendente non autonoma. Il diritto proprio vantato, in via autonoma, è invece quello al
mantenimento (Cass. 4296/2012: “Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore
convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il
mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile
l’intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia o
eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente
connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente
alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla effettiva titolarità
del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un’opportuna funzione di
ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità del
versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento”; Cass. 21819/21).
6. Il terzo motivo è in ogni caso inammissibile in quanto non pertinente al decisum.
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00
per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori
di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023