Illecito endofamiliare e risarcimento dei danni subiti dal minore per l’abbandono del padre

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 ottobre 2021, n. 27139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22315/2019 proposto da:
R.L., in proprio e nella qualità di genitore unico legale rappresentante del minore R.M., elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato M. M., rappresentata e difesa dall’avvocato G. L.,
con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato S. A., con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons., Dott.
CAIAZZO ROSARIO.

Svolgimento del processo
CHE:
Con citazione del 15.4.14 R.L. convenne innanzi al Tribunale di Torino F.R. chiedendone la
condanna: al rimborso delle somme sborsate per il mantenimento del figlio M. (nato nel (OMISSIS))
dalla nascita al (OMISSIS), figlio la cui paternità in capo al convenuto era stata accertata con sentenza
emessa nel (OMISSIS) dal Tribunale per i minorenni di Torino; al rimborso delle spese mediche e
scolastiche, per il periodo (OMISSIS); al risarcimento dei danni non patrimoniali nella somma di
Euro 340.000,00.
Con sentenza emessa il 6.11.17, il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, per l’effetto:
condannò il convenuto a corrispondere all’attrice la somma di Euro 330,00 mensile a titolo di arretrati
dell’assegno di mantenimento per il figlio, in ordine al periodo antecedente alla stessa domanda
esaminata, dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (giorno del deposito del ricorso ex art. 269 c.c.), oltre al
50% di Euro 403,77 per le spese mediche e scolastiche sostenute nello stesso periodo; rigettò la
domanda risarcitoria e la domanda del convenuto, ex art. 89 c.p.c.
La R. ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la parziale riforma circa il rigetto della
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta di progressivo
abbandono del figlio da parte del F. e della relativa trascuratezza circa i doveri incombenti sul padre
del minore; in particolare, l’appellante si doleva della mancata ammissione dell’interrogatorio formale
e delle prove testimoniali dedotte tendenti, appunto, a dimostrare i danni subiti da attribuire alle
condotte illegittime ascritte al convenuto, tali da configurare, nel loro insieme, un illecito
endofamiliare consistito nella privazione della figura paterna sofferta dal minore, protrattasi per anni
e da valutare anche alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta
dallo stesso F. innanzi al Tribunale per i minorenni e da quest’ultimo accolta con decreto dell’1.8.14.
Con sentenza emessa il 6.5.19, la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: non era
stato provato il danno non patrimoniale che il minore avrebbe subito dato che, pur non essendo
contestato che il F. avesse frequentato il figlio fino ai diciotto mesi – avendo deciso di privilegiare la
sua famiglia, composta da cinque figli – non era emersa la prova che il minore, dall’abbandono del
padre, avesse sofferto un danno nel concreto del suo percorso evolutivo nei contesti di riferimento
(scuola e famiglia), considerando altresì che la frequentazione del padre era stata minima e per un
breve periodo della vita del minore da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della stessa
figura paterna. Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto al riguardo irrilevanti, per la prova del danno,
i bigliettini scritti dal minore che erano da ritenere inerenti a ricordi non spontanei ma indotti.
R.L. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.
Il F. resiste con controricorso.

Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo
la Corte territoriale trascurato di considerare la minore età del figlio danneggiato dal mancato
riconoscimento del padre e dalla sua richiesta di farsi dichiarare decaduto dalla responsabilità
genitoriale. Al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia negato
il risarcimento dei danni causati dall’abbandono del minore, in quanto il F. aveva frequentato il figlio
fino ai diciotto mesi d’età, affermando che non era stato dimostrato che quest’ultimo avesse subito un
danno nel percorso evolutivo, dato che la frequentazione del padre era avvenuta in un periodo di
tempo così breve da “non aver potuto lasciare nel minore a livello cosciente ricordi della figura
paterna”.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2, 3 Cost., art. 30 Cost., commi 1 e 3, artt. 147, 148,
315, 315bis, 316, 316bis, 337 bis, 337 ter c.c., artt. 570 e 572 c.p., L. n. 176 del 1991, artt. 2, 3, 19,
27 della Dichiarazione di N. Y., Trattato UE n. 83/403 E Carte dir. f. UE, avendo la Corte d’appello
negata la sussistenza dell’illecito endofamiliare pur in presenza della chiara violazione dei diritti
fondamentali del minore, come sanciti dalle richiamate norme.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, in
quanto la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte dirette a dimostrare il
dolore e le sofferenze patite dal minore per l’abbandono del padre.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono fondati. Invero, la ricorrente
in sostanza assume che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere l’illecito endofamiliare e,
dunque, il risarcimento dei danni subiti dal minore per l’abbandono del padre dopo i primi diciotto
mesi di vita. In particolare, la ricorrente sostiene che il fatto stesso che il padre abbia di fatto
abbandonato il figlio dopo pochi mesi di vita, disinteressandosene del tutto, integrerebbe la lesione
dei diritti fondamentali del minore, garantiti dalla richiamata normativa sovranazionale e unionale,
mentre la Corte di merito ha invece ritenuto che il danno non fosse stato dimostrato, nel senso che
non erano emerse prove di un concreto danno allo sviluppo fisio-psichico del bambino.
Tale motivazione è da ritenere del tutto erronea. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole
non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli
estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto,
può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.
2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e
maternità (Cass., n. 5652/12; n. 14382/19).
Va ancora osservato che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale
integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e
determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost.,
– oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di
riconoscimento e tutela, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e
legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni
non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., n. 3079/15). E’ stato altresì osservato, ai fini del decorso
del termine di prescrizione, che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali
verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente,
che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta
condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua
reiterazione, poichè il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei
figli (Cass., n. 11097/2020).
Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso che la condotta ascritta al F. costituisse un illecito
endofamiliare, e fosse stata produttiva di danni non patrimoniali, per la sola brevità del periodo
durante il quale quest’ultimo frequentò il figlio, omettendo del tutto di considerare che l’abbandono
del minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configurasse una
condotta in violazione dei suddetti doveri di educazione e mantenimento del minore, peraltro
formulando anche rilievi certamente inappropriati in ordine all’asserita mancata incidenza di tale
condotta sul percorso evolutivo del minore.
Al riguardo, non può essere invece sottaciuto che, a fronte dell’abbandono del figlio dopo appena
diciotto mesi dalla nascita, emergendo con indubbia evidenza la condotta lesiva dei predetti principi
costituzionali, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quali fossero stati gli effetti causati dal
disinteresse del padre, e dunque dall’assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico
del bambino, nella fase evolutiva della sua vita.
Pertanto, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare anche carente,
proiettandosi al di sotto del minimo costituzionalmente garantito, avendo il giudice di merito omesso
di esplicitare con chiarezza le ragioni che lo inducevano ad escludere che la condotta del
controricorrente non costituisse un illecito endofamiliare, chiaramente prospettato negli atti difensivi
della R..
Nella fattispecie, pertanto, la Corte territoriale ha omesso di valutare qualsivoglia conseguenza
dannosa cagionata dalla condotta del F. nei confronti del figlio, sia circa il cd. danno morale subiettivo
(la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perchè privato della figura
del padre), sia in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio, anche considerando l’intensità
dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il padre ha deliberatamente deciso di trascurare il
bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave
ed iniqua discriminazione.
Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche perchè provveda al regolamento delle spese
del grado di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i tre motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello
di Torino, in diversa composizione, anche in ordine al regolamento delle spese del grado di
legittimità.
Dispone che i dati identificativi delle parti siano oscurati nel caso di pubblicazione del
provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021.