L’assegno periodico di mantenimento può contenere più voci di spesa.
Tribunale di Verona 14 giugno 2019
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Ernesto D’Amico Presidente
dr. Lara Ghermandi giudice
dr. Luigi Edoardo Fioroni rel./est. giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7282/2016 R.G. promossa da:
XY (C.F. ), con l’aw. P. V.,
RICORRENTE
contro
XX (C.F. ), con l’aw. L. B. M.,
CONVENUTA
con l’intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
in punto a: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del 18 settembre 2018 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente: “accertarsi che la Signora XX è persona economicamente autosufficiente o comunque parzialmente
autosufficiente e, tenuto conto della disponibilità del Signor XY a corrispondere alla Signora XX la somma mensile
nella misura massima di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile, disporsi un contributo a favore della stessa nella
misura non superiore ad € 1.000,00 mensili.
Spese di lite ed onorari di causa interamente rifusi”.
Parte resistente: “Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra XY e XX in Manfredonia
(FG) il 20 settembre 1975, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo comune, anno 1975, parte II, serie
A, n. 334. 2. Confermarsi i provvedimenti di cui all’ordinanza presidenziale del 25 novembre 2016, segnatamente: –
XY corrisponda a XX € 1.500,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con
valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 15 febbraio 2013 (data di stesura della scrittura privata).
Tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal febbraio 2014 – XY provveda al
pagamento del canone mensile di locazione ed agli oneri condominiali per l’abitazione ubicata in Verona, attualmente
condotta in locazione dalla sig.ra XX (dalla data di stesura della scrittura privata 15 febbraio 2013). 3. Disporsi la
condanna di controparte alle spese di lite.
In data 20 settembre 2018, il Pubblico Ministero ha concluso: “conferma provvedimenti provvisori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, si dà atto che con sentenza del 31 maggio 2017 è stata pronunciata da questo
Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Posto quanto precede, si osserva, ancora, che la presente decisione verte esclusivamente sulla spettanza
o meno a favore della parte resistente dell’assegno divorzile (essendo l’unica figlia della coppia
maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e, ove risolta in termini positivi la questione che
precede, sulla determinazione del detto assegno.
Ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per la fissazione a carico di XY di un
assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, dovendosi a questo fine valutare: i) la durata del vincolo
matrimoniale (matrimonio contratto in data 20 settembre 1975 e separazione omologata 1’8 febbraio
2012); ii) 1’esistenza di un’evidente sproporzione reddituale tra le parti (recando la dichiarazione dei
redditi del ricorrente relativa al 2017 un reddito imponibile – già depurato, quindi, degli oneri
deducibili, fra cui rientra il mantenimento all’ex coniuge – di € 65.932,00, a fronte di un’imposta netta
di € 20.964,00, per una disponibilità media mensile di € 3.747,00; e recando, invece, la dichiarazione dei
redditi di XX dello stesso aiuto un reddito imponibile di € 18.000,00, corrispondente alla sommatoria
degli importi corrisposti mensilmente dal coniuge a titolo di mantenimento);
iii) l’incontestata affermazione secondo cui ad oggi la signora XX non svolge attività lavorativa e, in
ragione della sua età (66 anni), nonché delle sue condizioni di salute (risultandole diagnosticato, per
stessa ammissione di parte ricorrente, di cui a p. 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio, un
disturbo affettivo bipolare tipo II che ha richiesto la necessità dì molteplici ricoveri presso la struttura
Villa Santa Chiara di Verona che si occupa di cura e assistenza nelle patologie psichiatriche), faticherebbe
a trovare un’occupazione.
Non rilevano ai fini della ricorrenza di una dedotta autosufficienza economica, come tale idonea ad
elidere ogni obbligo in capo al XY, né la possibilità – allo stato solo astratta e teorica, e comunque non
incidente sulla capacità reddituale della parte resistente – che la signora XX possa percepire
emolumenti in ragione della sua invalidità, né il fatto che la stessa sia intestataria di un immobile in
Sardegna, posto che, nella prospettazione di parte ricorrente (la quale ha eccepito che il detto immobile
potrebbe essere messo a reddito nei mesi estivi), non sono stati fomiti elementi utili per poter valutare
con adeguata certezza il reddito ricavabile dal bene de quo, e pertanto l’idoneità di questo a garantire
alla resistente l’autosufficienza economica necessaria ad elidere l’obbligo in capo all’ex coniuge di
provvedere al di lei sostentamento.
Accertato l’an dell’invocato assegno divorzile, si deve osservare, con riferimento al quantum, che, in
data 15 febbraio 2013, le parti si sono accordate per la modifica delle condizioni di separazione nel
seguente modo: “il dott. XY corrisponderà alla sig.ra XX esclusivamente l’importo di € 1.500,00 mensili a
titolo di mantenimento e provvederà al pagamento del canone mensile di locazione ed agli oneri
condominiali in relazione all’abitazione ubicata in Verona, attualmente condotta in locazione dalla sig.ra
XX. Ogni ulteriore spesa, ivi comprese quelle inerenti l’abitazione in Palau e tutte quelle di ordinaria e
straordinaria manutenzione, di bollo e di assicurazione dell’auto saranno ad esclusivo carico della sig.ra
XX”.
In sede di udienza ex art. 4, comma 7, 1.898/1970, il Presidente, sottolineando che la situazione esistente
al 2016 era sostanzialmente identica a quella del 2013, ha, in via provvisoria e urgente disposto nel
seguente modo: “recepisce facendole proprie le condizioni della scrittura intercorsa tra le parti il
15.22013 e prodotta da parte ricorrente con l’atto introduttivo sub 4. Orbene, ritiene il Collegio che non
siano state offerte dal ricorrente (in pensione dal 2010) prove di un deterioramento della sua
condizione economica, nel lasso di tempo che intercorre tra l’udienza presidenziale e la data della
presente decisione, sicché si reputa congruo confermare in questa sede le determinazioni già assunte
nell’ordinanza ex art. 4, comma 8,1. 898/1970.
Non osta a siffatta decisione il fatto che una componente del contributo al mantenimento, ossia quella
corrispondente al canone di locazione dell’immobile di Verona, non sia costituita da una somma di
denaro, atteso che deve ritenersi applicabile all’assegno divorzile l’orientamento giurisprudenziale –
pur se relativo all’assegno di mantenimento – secondo cui il giudice ha facoltà di determinare l’assegno
periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell’altro, in una somma di
denaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a
soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l’assegno è disposto, rispettando il requisito generale di
determinatezza e determinabilità dell’obbligazione (art 1346 c.c.), potendo pertanto il coniuge essere
obbligato a corrispondere, oltre a un assegno determinato in somma di denaro, anche altre spese, quali
quelle relative al canone di locazione e ai relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano
costituito oggetto di specifico accertamento (Cassazione civile sez. I, 30/07/1997, n. 7127)
A tal fine, è incontestabile che l’importo corrispondente agli oneri condominiali e al canone di
locazione, se non previamente determinato, è comunque oggettivamente determinabile, essendo
pacifica e incontestata tra le parti l’ubicazione dell’immobile a cui si riferisce, stante il tenore letterale
dell’accordo dalle stesse sottoscritto in data 15 febbraio 2013 sopra richiamato, a cui nella presente
sede si intende dare continuità.
XY, pertanto, dovrà essere condannato a corrispondere ad XX la somma di € 1.500,00, oltre
rivalutazione ISTAT annuale, oltre oneri condominiali e canone di locazione dell’immobile di Verona,
come da accordo sottoscritto tra le parti in data 15 febbraio 2013.
In relazione alle spese si osserva che l’integrale accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte
convenuta, determina la soccombenza della parte attrice e dunque la condanna di quest’ultima alla
rifusione delle spese processuali, quantificate in dispositivo ex d.m. 55/2014, avendo riguardo alla
natura solo documentale della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
CONFERMA integralmente i provvedimenti presidenziali, ponendo a carico di XY un assegno
divorzile in favore di XX di € 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale ed oltre oneri
condominiali e canone di locazione dell’immobile condotto da XX, sito in Verona, di cui all’accordo
sottoscritto dalle parti in data 15 febbraio 2013.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA XY a rifondere ad XX le spese processuali, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019.
