La volontà contraria del minore osta al rimpatrio nello Stato di residenza anagrafica
Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12492/2018 proposto da:
P.G.M.R., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Tirini, Ernesto Vecchio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell’avvocato Lombardi Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giamporcaro Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO, depositato il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
Che:
1.- Il tribunale di Palermo, pronunciando la separazione giudiziale dei coniugi V.C. e P.G., stabiliva che il figlio minore G. avesse collocazione prevalente presso il padre in Italia (a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)) e la figlia minore B.P. presso la madre in (OMISSIS), in conformità alla situazione di fatto venutasi a creare tra le parti. Il padre, tuttavia, in occasione del Natale, portava la figlia in (OMISSIS) e non la riaccompagnava in (OMISSIS).
2.- Il tribunale per i minorenni di (OMISSIS) dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell’ordine di rientro in (OMISSIS) proposta dal P.M., su richiesta conforme dello stesso ufficio, evidenziando, sulla base delle risultanze di una c.t.u., i rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio in (OMISSIS) e allontanamento dall’ambiente in cui viveva in Italia, anche con il fratello e i nonni, ai quali era molto legata; inoltre la bambina non conosceva la lingua tedesca, non aveva avuto alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e, ascoltata dai giudici, aveva espresso la volontà di restare con il padre.
3.- La P. propone ricorso per cassazione, cui si oppone il V. con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
1.- La ricorrente, con un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, imputa al tribunale di avere omesso di indicare il fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio e di valutare venendo meno al dovere di cooperazione tra le autorità giudiziarie le conclusioni dei Servizi sociali tedeschi da cui si evinceva l’iniziale inserimento della bambina nell’ambiente scolastico straniero; di avere interferito nelle attribuzioni del giudice tedesco in merito all’affidamento della stessa, la cui residenza abituale era in (OMISSIS); di avere dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni della minore che aveva solo sette anni al momento dell’audizione.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione (Cass. n. 20365 del 2011).
3.1.- In particolare, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente ed in concreto che il richiedente esercitasse effettivamente, in modo non episodico ma continuo, il diritto di affidamento al momento del trasferimento del minore, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 16043 e 6139 del 2015); a questa valutazione è connessa quella riguardante la determinazione della “residenza abituale” che, ai fini del procedimento monitorio delineato dalla succitata Convenzione, corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgere in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da omissioni valutative rilevanti a norma del novellatoart. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30123 del 2017).
Costituiscono ulteriori situazioni ostative all’ordine di rientro – una volta accertati l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore (al trasferimento o al mancato rientro) e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante la sottrazione – il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. n. 3319 del 2017, 18846 del 2016, 5237 del 2014).
4.- Le predette condizioni ostative al rimpatrio della minore concorrono nel caso di specie.
Il tribunale ha accertato la mancanza della condizione oggettiva, prevista dalla Convenzione dell’Aja, dell’allontanamento della minore invocato dalla madre quale legittimante la sua richiesta di rimpatrio”; ha rilevato che “mai è stato deciso dalle parti il trasferimento della residenza in (OMISSIS)”, che “la bambina non aveva alcuna conoscenza della lingua tedesca, che non aveva alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e che aveva sempre espresso la volontà di restare con il padre”; ha giudicato il comportamento della madre, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di separazione, “altamente dannoso per entrambi i figli”, mentre il padre si è rivelato il genitore più in grado di assolvere la funzione genitoriale in via esclusiva; ha valutato le informazioni ricevute dai servizi sociali italiano e tedesco e ne ha tratto la conclusione – fondata anche sulla ferma volontà della minore, dopo averne vagliato la capacità di discernimento dimostrata dinanzi agli operatori sociali e al giudice che lo sradicamento della medesima dall’ambiente in cui vive serenamente con il padre, il fratello ed i nonni paterni, sarebbe pregiudizievole per il suo equilibrio psico-fisico.
5.- Il motivo di ricorso non offre elementi convincenti per disattendere tali valutazioni, risolvendosi in una generica critica di plausibili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, nel tentativo improprio di sollecitarne una rivisitazione in sede di legittimità. Nessuna interferenza nelle attribuzioni del giudice tedesco è quindi imputabile al tribunale.
6.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,0 per esborsi. Dispone la non menzione dei dati in caso di diffusione dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2019
