E’ sempre reato non provvedere ai bisogni dei figli minori, anche se vi sono altri soggetti che si occupano della prole.

Cass. del 22 novembre 2018, n.52663.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha in parte riformato quella di
condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 14/04/2016 nei confronti di Ce. An. in ordine al reato
di cui all’art. 570, comma 2 cod. pen., riducendo la pena inflittagli dal primo giudice alla misura
finale di due mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa e concedendogli il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con due motivi deduce
vizio di motivazione riguardo alla dedotta insussistenza della prova dello stato di bisogno dei
soggetti beneficiari, per contro ribadita dalla Corte territoriale asseritamente in contrasto con la più
recente giurisprudenza di legittimità e violazione di legge più vizi di motivazione in relazione agli
artt. 43 e 570 cod. pen. nonché 125 e 546 cod. proc. pen. in punto di valutazione della sussistenza
dell’elemento psicologico del reato per cui è intervenuta condanna.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
2. La corte territoriale ha correttamente rilevato che ‘alla stregua del consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via
presuntiva, una condizione di bisogno, cui consegue ex lege l’obbligo per i genitori di assicurare
loro i mezzi di sussistenza, obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del
minore provveda l’altro genitore o un terzo (Cass. pen., Sez. 6, sent. 18749/2015)’ (pag. 4 sent.).
Risulta, dunque, asserzione palesemente destituita di fondamento, oltre tutto fondata su frasi
estrapolate dal contesto sotteso alle due decisioni di legittimità indicate a sostegno, quella secondo
cui lo stato di bisogno non inerisca de iure alla condizione di minore età dei soggetti beneficiari
degli obblighi di assistenza di cui all’art. 570 cod. pen. (nel senso della riaffermazione del principio,
v. anzi Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, PC in proc. S, Rv. 261871, decisione più recente secondo
l’ordine cronologico di massimazione).
La seconda doglianza risulta, invece, semplicemente improponibile ai sensi dell’art. 606, comma 3
cod. proc. pen. poiché investe direttamente l’oggetto del giudizio, sotto il profilo della valutazione
della sussistenza del dolo del reato ipotizzato, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di
merito.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.