Due mamme, un diritto al nome, nell’interesse superiore del bambino.

Tribunale di Genova, 8 novembre 2018
emette il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 5917\2018
IN FATTO
___ L_ ___ e ____ G____ dall’estate dell’anno 2012 intrattengono una stabile relazione
sentimentale e convivono presso l’abitazione di proprietà di ____ G____ in Genova, Passo ____,
sulla base di un comune progetto di famiglia le ricorrenti hanno maturato la decisione di avere un
figlio, nel dicembre del 2016 si sono rivolte alla clinica “Institut Marques” di Barcellona, Spagna, al
fine di iniziare la “Fecondazione in vitro reciproca con trasferimento embrionario e congelamento
embrionaria con ovociti ottenuti da una delle pazienti (paziente donatrice) e trasferimento
embrionario nell’utero della compagna (paziente ricevente)”, le ricorrenti hanno convenuto che
____ L_____ si sarebbe sottoposta alla stimolazione ovarica, al fine di poter fecondare i di lei ovuli,
mentre ____ G____ avrebbe ricevuto l’embrione fecondato e avrebbe portato avanti la gravidanza,
nel mese di febbraio 2017 gli ovuli di _____ L_____ sono stati fecondati con gli spermatozoi di un
donatore anonimo e successivamente un embrione è stato impiantato nell’utero di ____ G_____, il
__ novembre 2017, presso l’Ospedale San Martino di Genova, è nata la bambina a cui è stato dato il
nome A____.
In data 20 novembre 2017 le ricorrenti hanno presentato istanza di riconoscimento della doppia
maternità al Comune di Genova, con indicazione nel certificato di nascita di A____ in qualità di
genitori sia di ____ G____, madre che la ha partorita, sia _____ L____.
In data 11/12/17 il Comune di Genova ha reso il rifiuto “di iscrivere la bambina nata il 16/11/17, cui
è stato imposto il nome di A_____, con l’indicazione della qualità di madre sia della Sig.ra _____
G______, sia della Sig.ra L____ ____” che è oggetto del ricorso in oggetto.
IN DIRITTO
La giurisprudenza di merito nell’ambito di situazioni di adozioni di bambini da parte di coppie
omosessuali si è più volte pronunciata «nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di
una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica,
secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio
1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore
sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale
rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della
bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psicosociali»
La Corte Suprema ha aderito e fatto proprio questo indirizzo giurisprudenziale con la sentenza 26
maggio 2016 osservando che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4
maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di
affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un
genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui
sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto
instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.
In ambito legislativo è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che ha fatto rientrare nel concetto di
famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, con
l’articolo I comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge »,
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente
legge, nonché alle disposizioni dì cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.”
Quale naturale prosecuzione e sviluppo di un filone giurisprudenziale che ha ritenuto legittima
l’adozione di un bambino ai sensi dell’ art. 44, comma 1, lett . d) l. n. 184/1983 da parte di una
coppia omosessuale, non esistendo nell’ordinamento italiano alcun divieto al riconoscimento della
genitorialità di coppie dello stesso sesso.
Si richiama nella giurisprudenza di merito in questa direzione orientata l’evoluzione del diritto di
famiglia italiano, con riferimento specifico alla determinazione dello status filiationis e, dunque, dei
diversi modelli di genitorialità che ad esso possono dare luogo e rispettivamente, quella da
procreazione naturale, quella adottiva, e quella da procreazione medicalmente assistita, in merito a
tale ultimo modello di genitorialità, nell’ambito della quale assume importanza centrale la
consapevole assunzione di responsabilità genitoriale all’atto di intraprendere un percorso di
procreazione assistita: in tale tipo di procreazione “l’elemento volontaristico/consensuale è
assolutamente preminente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazione
della filiazione e dell’acquisizione dei relativi status” e, pertanto, accanto ad una genitorialità
biologica esiste, nel nostro ordinamento, una “genitorialità affettiva e psicologica” oggetto di
specifica disciplina nella legge n. 40/2004, con riguardo agli effetti del consenso alla tecnica di
p.m.a. sulla determinazione della filiazione disciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione
della filiazione inserita in un percorso evolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla
genitorialità biologica, ha riconosciuto rilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla
salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, ma anche alla loro conservazione sulla base del
consenso dei soggetti interessati, richiamando anche i principi sottesi alla pronuncia della la Corte
Costituzionale n. 272/17 per cui l’eventuale illiceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso
non cancella automaticamente l’interesse del minore alla conservazione dello status così acquisito,
tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere la determinazione della filiazione al consenso alla
tecnica, indipendentemente dalla sua liceità in attuazione dei principi fondanti l’unicità dello status
di figlio nella riforma della filiazione.
La non contrarietà all’ordine pubblico dell’omogenitorialità, l’evoluzione del diritto di famiglia, la
più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, sia eterosessuali che
omosessuali, costituiscono il perno di diverse sentenze di merito secondo cui l’omogenitorialità si
inserisce nelle diverse forme di esercizio dell’autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute
dal nostro ordinamento, per cui “se l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale
ove la persona ‘svolge la sua personalità’ e se la scelta di diventare genitori e di formare una
famiglia costituisce ‘espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi delle
persone… deve escludersi che “la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo
orizzontale e che esista a livello di principi generali dell’ordinamento un divieto per le coppie dello
stesso sesso di accogliere e generare figli”… “l’assetto giuridico è sempre più complesso e
variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di
paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale”.
“Nel caso di minore nato….da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente
assistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullo può
essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una
situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in
essere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne
che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la
famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla
tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano
del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo
al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un
figlio.” ( v. Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014)
In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro
anche formale nel certificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa
tutela che hanno i figli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve
essere accolta la richiesta di rettifica.
Va dichiarato illegittimo il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di
attribuire a A_____ G_____ in aggiunta al cognome ____ G_____ anche quello ____ L_____ e
per l’effetto deve essere ordinata la rettificazione dell’atto di nascita
P.Q.M.
il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di
procedere alla rettificazione dell’atto di nascita della minore A____ G_____, nata a Genova il
__.11.17 con l’indicazione della doppia genitorialità in capo alle ricorrenti _____ G_____ e ____
L_____, mediante l’annotazione della ricorrente ____ L______ quale secondo genitore della minore
e l’inserimento del cognome L_____ dopo quello G______, ordina l’annotazione di questo decreto
a margine dell’atto di stao civile del Comune di Genova.
Manda la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al PM e all’Ufficiale dello Stato
Civile.
Così deciso lì 08-11-2018.
Il Presidente
Dott. Daniela Canepa