Ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di addebito della separazione per infedeltà

Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 febbraio 2018, n. 3923
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1765/2017 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA DI CAPRIO;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2346/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi S.G. e M.M., addebitandola al marito, ha assegnato alla moglie la casa coniugale e previsto un contributo per il mantenimento della figlia minore A., affidata ad entrambi i genitori e con domicilio prevalente presso la madre. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 10.6.2016, ha addebitato la separazione anche alla moglie, che ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, con cui deduce, rispettivamente la violazione degliartt. 2697, 143 e 151 c.c., ed omesso esame di un punto decisivo. Il M. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. I motivi, attinenti tutti alla ricorrenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà (che si afferma non provato in maniera puntuale) ed intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono inammissibili. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza: a) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensidell’art. 151 c.c.quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
3. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali (puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e “squilli” durante le giornate) ha ritenuto provata nel senso sub b) la relazione della moglie, ed ha affermato che la separazione non è stata determinata dalla mediocrità della storia coniugale ma da tale relazione – qualificata come un evento recente ed emotivamente duro, intervenuto mentre il marito ancora tentava in modo grossolano approcci con la moglie – oltre che dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito, in ragione delle quali la separazione gli era stata, correttamente, addebitata già dal Tribunale.
4. Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale ed a sottolineare la gravità della condotta del M., sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge, attingono, quindi, inammissibilmente, al merito, dovendo, in conclusione, ribadirsi che la condotta violenta di un coniuge non può esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta (qui non in discussione) non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio.
5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.