L’omesso ascolto del minore infradodicenne non è motivo di nullità in difetto di una apposita istanza in tal senso da parte del Curatore Specia
Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/06/2025, n. 16637
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere relatore Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22397/2023 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato G. S. – ricorrente – Contro B.B., rappresentata e difesa dagli avvocati D. F. e G. M. – controricorrentenonché contro C.C., in persona del curatore speciale all’avvocato INGRASCI’ MARINA NORMA HEDDA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUCALI STEFANO. – controricorrente – avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1108/2023 depositata il 09/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Svolgimento del processo 1. – A seguito della rottura del rapporto tra A.A. e B.B., dalla cui unione il 18/08/2010 era nato il figlio C.C., il Tribunale di Milano, su ricorso depositato dalla madre del minore il 02/07/2015, emetteva il decreto n. 2326 del 07/10/2016, con il quale regolava l’esercizio della responsabilità genitoriale ed i rapporti economici, disponendo l’affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza del minore con il padre. 2.- Con ricorso depositato in data 07/11/2017, A.A. chiedeva al Tribunale di Milano la modifica del precedente provvedimento a seguito dei mutamenti intervenuti, anche in virtù della minore capacità economica di esso ricorrente, chiedendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare, la modifica del regime di affidamento del figlio, con residenza anagrafica presso di sé e doppia domiciliazione, oltre alla previsione del mantenimento diretto del figlio C.C. Con decreto n. 1414/2020 del 28/07/2020 il Tribunale di Milano affidava il minore al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso la madre, delegando i servizi sociali dell’ente affidatario a predisporre un percorso di sostegno psicologico del minore (anche in considerazione dei disturbi specifici dell’apprendimento), secondo le indicazioni della CTU, e invitando le parti a proseguire il percorso psico terapeutico individuale, confermando per il resto l’originario decreto. 3.- Contro tale provvedimento A.A. proponeva reclamo davanti alla Corte di appello di Milano e B.B. formulava reclamo incidentale. Riunito il procedimento n. 388/2021 RG al procedimento 380/2021, nel corso del giudizio venivano acquisite relazioni dei servizi sociali e disposta CTU, all’esito della quale veniva nominato un Curatore speciale al minore, nella persona dell’avv. M. N. I. , che si costituiva depositando propria memoria. A definizione del procedimento, con il decreto in questa sede impugnato, la Corte territoriale revocava l’affido del minore al Comune di Milano, prevedendo l’affidamento dello stesso alla madre in via esclusiva, con facoltà di decidere in merito alle questioni di salute, educazione, istruzione e documenti validi per l’espatrio; disponeva che il padre potesse frequentare e tenere con sé il minore secondo il calendario individuato dal CTU, fermi migliori accordi tra le parti; incaricava i servizi sociali di Milano e di Torre Annunziata di mantenere il monitoraggio sul nucleo e di segnalare all’Autorità competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore; respingeva le ulteriori domande, compensando le spese di lite. 4.- Avverso detto decreto A.A. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di censura. L’intimata B.B. si è difesa con controricorso e ha depositato memoria difensiva. Nel controricorso, ha preliminarmente eccepito che l’impugnazione in questa sede proposta non era stata notificata al Curatore speciale del minore, nominato nel corso del giudizio di reclamo, pertanto, rilevato che effettivamente, il ricorso non risultava notificato al minore, rappresentato nel giudizio di reclamo dal Curatore speciale nominato, il quale è da ritenersi litisconsorte necessario (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 ; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 ), con ordinanza interlocutoria è stato ordinato a parte ricorrente di procedere all’integrazione nel contraddittorio nei confronti del minore C.C., rappresentato dal Curatore speciale avv. M. N. I. , la quale si è costituta con controricorso corredato da successiva memoria. Parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. Motivi della decisione 1.- In via preliminare si pone la questione afferente alla ritualità e procedibilità del ricorso. La controricorrente ha, infatti, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa e chiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi di ricorso, e, con la seconda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’improcedibilità per omesso deposito dei fascicoli dei gradi precedenti di giudizio e, dunque degli atti processuali e dei documenti su cui lo stesso ricorso si dovrebbe fondare, in violazione del disposto di cui all’art. 369 , 2 comma, n. 4 c.p.c. 1.1 – La prima eccezione è infondata. 1.2 – Infondata è anche l’eccezione di improcedibilità. È esatto che “ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ”. Tuttavia, l’inammissibilità può essere dichiarata laddove “l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111 , secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (v. Cass. Sez. Un. n. 37552/2021 ). Poiché occorre evitare un approccio eccessivamente puntiglioso e formalista, contrastante con il diritto di accesso pratico ed effettivo alla Corte di cassazione, l’inammissibilità non può essere dichiarata ove il deficit di illustrazione dei fatti, non impedisca – come nella specie – di comprendere chiaramente l’oggetto del giudizio, la posizione delle parti in contraddittorio e le ragioni di cassazione formulate dalla ricorrente. Come già stabilito dalle Sez. Un. N. 10648/2017, “l’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato; il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso; la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell’improcedibilità (art. 387 c.p.c.) e la violazione processuale commessa; la strumentalità che le forme processuali hanno in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito; la giustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) quale scopo dell’equo processo” devono indurre a non applicare la sanzione dell’improcedibilità “allorquando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. In tal caso le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, che è costituita dal divieto di accesso al giudice” giacché “tale massima sanzione può corrispondere a una violazione della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile”. Nella specie, tutti gli atti del fascicolo di secondo grado che interessano ai fini della decisione del ricorso sono stati prodotti dalla parte controricorrente che si duole, quindi, di un inadempimento del ricorrente divenuto insignificante risultando il medesimo subito espletato dall’altra parte, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione; perciò lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non può “dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso)(…) La sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevole e sproporzionata” (V. Sez. Un. Citate, in motivazione) 2.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della decisione ai sensi dell’art 360 , comma 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, c.p.c. avendo la Corte d’Appello di Milano assunto un provvedimento riguardante la vita del minore, che aveva oramai compiuto dodici anni, senza procedere al suo ascolto diretto e senza motivare le ragioni del mancato ascolto. Deduce il ricorrente che le citate norme del codice civile costituiscono un adattamento del principio contenuto nell’art 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che espressamente prevede che al fanciullo, capace di discernimento, deve essere data la possibilità di essere ascoltato nella procedura giudiziaria che lo riguarda, e che la Corte di Appello di Milano non avrebbe adempiuto a tale dovere ritenendo sufficiente il materiale istruttorio raccolto, omettendo di giustificare la propria decisione. A tale fine richiama principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cita la sentenza n. 24226 del 9/08/2023, e la sentenza n. 6503 del 03/03/2023). 3.1- Il motivo è infondato Giova ricordare che secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 9691/2022 ,) è vero che “in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento” (ex multis cfr. ordinanze nn. 1474/2021, 12018/2019) e che, in sintesi, il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo, sottoposto a censura in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 , n. 4, c.p.c.; tuttavia è altrettanto vero che “nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore (…), ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dell’istanza stessa” (Cass. n. 6503/2023 ), e che successivi arresti hanno ancor più chiarito che “in tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l’audizione è adempimento necessario, a meno che l’ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell’età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice” (Cass. n. 24626/2023 ) e, soprattutto, vista la fattispecie all’esame odierno del Collegio, che “nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito”. (Cass. n. 437/2024 ). Quanto ai minori che abbiano compiuto i dodici anni questa Corte di recente confermato che l’ascolto diretto non è un obbligo del giudice che motivi le ragioni per cui non vi provvede, in conformità con il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in base al quale, pur dovendosi “quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore (…) conformemente all’art. 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, “tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione”, restando in loro facoltà “stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di Tribunale o in altro luogo o con altri mezzi”; inoltre, “pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore”. (Cons. 39). Inoltre, Cass. n 2981/2025 ha di recente ricordato che l’omesso ascolto immotivato, per giurisprudenza costante, costituisce vizio che attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minore (che si realizza, appunto, con l’ascolto) ed anche al giusto processo perché, anche se non è parte in senso formale del processo, egli è portatore di interessi distinti da quelli dei genitori (Cass. n. 1474/2021 ; Cass. n. 12957/2018 ), che comporta una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, ma, non essendo prevista la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, si converte in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. (Cass. n. 1251/2012 , Cass. n. 116872013; Cass. n. 7479/2014 ); nel caso di specie esaminato la citata sentenza ha ritenuto fondata la censura sollevata al riguardo poiché l’audizione dei minori da parte dei consulenti tecnici, ai fini delle indagini peritali – nel caso disposte – “non costituisce di per sé una modalità di ascolto dei minori, dovendo comunque essere adottato un provvedimento del giudice che disponga il diverso incombente dell’ascolto indiretto, spiegandone le ragioni”; tanto più nella specie risultano “essere stati adottati provvedimenti che hanno inciso grandemente sulla vita dei minori, spostando il luogo del loro collocamento prevalente da un posto all’altro, fino ad adottare una misura estrema quale il collocamento in Comunità(…)con la conseguenza che i fanciulli hanno visto modificato le loro abitudini di vita senza che fosse stato acquisito dal giudice il loro punto di vista, e senza alcuna motivazione”. 3.2 -Ciò premesso si osserva che nella specie non risulta – né il ricorrente lo allega – sia stata mai formulata un’istanza affinché la Corte d’Appello procedesse all’audizione del minore che è divenuto ultra dodicenne in prossimità della fine del giudizio di secondo grado, ed invero la nomina del Curatore speciale è di poco successiva. Inoltre, la Corte d’Appello ha nominato al minore il Curatore speciale così come previsto dall’art. 78 c.p.c. proprio al fine di consentire che il suo precipuo interesse fosse rappresentato in giudizio ed egli potesse essere ascoltato dal medesimo Curatore al fine di preservarlo dalla fatica psicologica di presentarsi in aula in una causa che vedeva una forte conflitto fra i suoi genitori proprio riguardo al regime del suo affidamento, rispetto al quale, sin dal principio del procedimento, si era dimostrato – come emerge dalla CTU – impegnato a mantenere un atteggiamento equidistante avendo con entrambi un buon rapporto. Quindi il suo diritto di partecipare al giudizio e di essere ascoltato è stato realizzato attraverso la nomina del suo rappresentante legale, il Curatore, affinché la comprensione dei suoi vissuti e dei suoi bisogni avvenisse senza metterlo nella situazione di pressione e di fatica psicologica quale avrebbe potuto provare all’interno di un’aula di Tribunale sentendosi chiamato ad esprimersi sul conflitto dei suoi genitori che lo riguardava. Il minore è stato conosciuto e ascoltato dal Curatore che ha poi relazionato alla Corte d’Appello, precisando di non aver voluto esagerare nel richiedere a C.C. di temi complessi come l’affido congiunto o esclusivo essendo già stato sentito da due CTU, giacché appariva “un ragazzino diviso non solo tra due genitori, ma tra due città, tra due gruppi di amici e parenti (tra un po’ la nuova sorellina a M e i cugini a T), tra attività ludiche con il padre (la passione per il calcio) e quelle con la madre, per non parlare delle necessità di tenere insieme anche la parte scolastica con le problematiche relative al DSA e ai colloqui con lo psicologo (…) oggetto del contendere con tutto quello che ne possa conseguire in termini di conflitto di lealtà con i genitori, adultizzazione, estrema fatica a “non perdere i pezzi” (cfr. pag. 13 comparsa costituzione curatore). Pertanto, il Collegio reputa che il motivo sia infondato e che nessuna violazione del contraddittorio possa nella specie rilevarsi né nullità della sentenza per omesso ascolto del minore. 3.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano escluso l’affido condiviso e previsto l’affido esclusivo alla madre, senza che vi fossero fondate ragioni che potessero legittimare l’adozione di tale provvedimento, violando il dettato normativo che privilegia l’affido condiviso e considera l’affidamento esclusivo ad un solo genitore una ipotesi residuale, applicabile solo in caso di mancata rispondenza del primo all’interesse superiore del minore. Osserva che l’affido condiviso non può essere escluso dalla conflittualità esistente tra i genitori, occorrendo che il grave conflitto tra genitori incida sull’interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo laddove pone in pericolo l’equilibrio psico fisico del figlio. Ciò premesso in via teorica, ha censurato la pronuncia sul punto osservando: a) di aver sempre dato prova di essere un genitore attento e sempre presente nella vita del minore, non mancando mai di incontrare il proprio figlio nei giorni stabiliti, pagando puntualmente il mantenimento, dando preminenza al proprio ruolo di genitoriale rispetto alla propria attività professionale; b) non vi era stato alcun episodio in cui il conflitto tra i genitori ha provocato la paralisi delle decisioni di vita e la gestione delle questioni quotidiane che riguardassero il minore; c) le circostanze evidenziate nelle relazioni dei servizi sociali e nelle CTU sarebbero di scarso valore, rappresentando situazioni che non hanno influito in maniera pregiudizievole sugli interessi del minore; d) nel ritenere la lontananza tra le residenze dei genitori “ostativa all’affidamento condiviso in quanto rende impossibile attuare il contenuto tipico di tale forma di affidamento, vale a dire l’indispensabile paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione e all’istruzione del minore”, avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità laddove questa ha, invece, affermato che l’affido condiviso non può essere precluso dalla oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, in quanto detta distanza può incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità di presenza del minore presso ciascun genitore (cita Cass n. 24526/2010 ; Cass 6535 /2019 ). 3.1 – Il motivo è inammissibile. Nella decisione gravata, la Corte d’Appello osserva: (a) che “dalla lettura della rinnovata consulenza tecnica è emersa la conferma che la comune gestione del minore ad entrambi i genitori non è concretamente ipotizzabile dato l’alto livello di conflittualità e la pressoché totale incomunicabilità tra le parti. Infatti, dalla relazione del Ctu emerge il cronicizzarsi delle posizioni a dispetto di tutti i tentativi di intervento e di mediazione svolti a più riprese” ; (b) che lo stesso CTU “ha escluso la compatibilità della dinamica genitoriale con l’affidamento congiunto, in quanto ciò potrebbe comportare un’inerzia decisionale, contraria all’interesse del minore”, precisando che “(…) in caso di mantenimento dell’affidamento ai servizi, si segnala che la presenza di una doppia competenza territoriale tende, in modo del tutto criticabile, a riprodurre le conflittualità della coppia (…)”; (c) che convergenti erano le valutazioni da parte dei Servizi che registravano lo stallo creatosi e la difficoltà di gestione delle decisioni riguardanti il minore, tanto da aver segnalato – data la situazione di incomunicabilità tra i genitori – l’opportunità della nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi e bisogni del minore; (d) che la lontananza tra le residenze dei genitori risulta ostativa all’affidamento condiviso in quanto rendeva in concreto impossibile attuare il contenuto tipico di tale forma di affidamento, vale a dire l’indispensabile paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione e all’istruzione del minore; sicché, nel caso di specie la concentrazione dei poteri in capo alla madre (in punto decisioni in ordine a salute, istruzione, educazione e documenti validi per l’espatrio) si rivelava come la soluzione più tutelante nei confronti del minore, per impedire la paralisi delle decisioni di vita e la gestione delle questioni quotidiane e garantire stabilità e benessere al minore, fermo – precisa la Corte d’Appello – che l’affido esclusivo non elimina in capo al genitore non affidatario il compito di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete attraverso il potere di controllo che la legge gli riserva; (e) che nel contesto di sostanziale incomunicabilità tra i genitori era opportuno mantenere l’incarico di monitoraggio sul nucleo ai Servizi sociali del Comune di residenza del minore unitamente ai Servizi di Torre Annunziata. 3.2- In questo contesto, lo scrutinio della capacità genitoriale è stato condotto sulla base di una CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune affidatario in funzione di sondare la corrispondenza in concreto al preminente interesse del figlio minore della soluzione dell’affido condiviso – della cui esclusione il ricorrente si duole -, in una situazione di fatto caratterizzata dalla notevole distanza tra la residenza del padre e della madre e da una inemendabile conflittualità tra i genitori registrata tanto dal CTU quanto dai Servizi, senza che a dette risultanze istruttorie il ricorrente muova censure, se non del tutto generiche, affermando che le circostanze evidenziate nelle relazioni dei servizi sociali e nelle CTU sarebbero “di scarso valore, rappresentando situazioni che non hanno influito in maniera pregiudizievole sugli interessi del minore”. 3.3- Ne discende che il ricorrente, da un lato, muove una censura carente sotto il profilo della specificità, d’altro la rivolge – in effetti – alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie che spetta in via esclusiva al giudice di merito, anche laddove questi si avvalga – stante la connotazione tecnica specifica di detta valutazione – di consulenti esperti di detta tecnica. Con la conseguenza che le censure che nella specie il ricorrente muove alla sentenza costituiscono, in effetti, una pretesa inammissibile di riproporre in questa sede di legittimità aspetti della valutazione di merito che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU incaricato di osservare e valutare lo stato psico-fisico del minore e la sua relazione con entrambe le figure genitoriali onde assumere la decisione più conforme al suo preminente interesse. Perciò la decisione risulta conforme all’indirizzo espresso da questa Corte per cui “La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 6535/2019 ), dovendosi tener conto “che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. n. 6919/2016 ), secondo una valutazione che compete al giudice di merito e che può essere sindacata in sede di legittimità solo nei ristretti limiti della verifica del suo minimo costituzionale, come stabilito da Sez. Un. n. 8053/2014. Invero è consolidato il principio per cui in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore “L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità”. (Cass. 14840/2006 ; conformi Cass. n. 6919/2106; Cass. 28.244/2019; Cass. 27348/2022 ; 4.- Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. 5.- In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti controricorrenti, liquidate nell’importo di Euro 4.200,00 ciascuna di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 , siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile dell’11 febbraio 2025 e il 10 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2025.
