Family Bridges e prescrizioni al genitore ostacolante per recuperare il rapporto del minore con il genitore rifiutato

Tribunale Ordinario di Lecce Seconda Sezione N. R.G. 7913/2022
Il Giudice Alessandro Carra, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 12/06/2025, richiamato, integralmente, in questa sede, il contenuto di tutti i provvedimenti già emessi dallo scrivente, in udienza e fuori udienza, al fine di ovviare alla drammatica situazione patologica, pregressa e persistente, che vede il figlio minore D., per cui è procedimento, rifiutare, pervicacemente e categoricamente, la figura genitoriale materna; considerato il contenuto decisamente “allarmante” delle dichiarazioni rese, appena in data di ieri, dal minore, in sede di sua audizione in forma protetta; osservato che le dichiarazioni de quibus sono univocamente espressive della circostanza che il figlio, vivendo un rapporto simbiotico con il padre e continuando a subire nefasti condizionamenti da parte dello stesso, ha, nei fatti, maturato il fermo convincimento della sostanziale “superfluità” della figura materna, trattando quest’ultima, addirittura, alla stessa stregua di un genitore defunto; rilevato che il figlio ha maturato l’intimo convincimento in ordine alla sussistenza, in capo a sé, di un vero e proprio “diritto” di rifiutare, per sempre, le frequentazioni della madre; preso atto, in questa sede, della completa infruttuosità di tutti gli interventi medio tempore disposti dal sottoscritto, all’esito di tempestiva interlocuzione e confronto con il Curatore speciale; ritenuta la piena conformità, in questa sede, al superiore e inderogabile interesse del minore, del nuovo “progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio”, come medio tempore ideato dallo stesso Curatore speciale, di concerto con il locale Servizio Sociale, consistente, per l’appunto, nella partecipazione di D. , in regime residenziale, per almeno quindici giorni, al Campus Estivo S. ”, presso C. a G. , a partire dal primo turno, e, precisamente, per l’intero arco temporale, che va dal 15 al 28 giugno 2025; osservato che, alla stregua del progetto, di cui sopra, come oggi integralmente ratificato, sarà opportunamente assicurata, al piccolo D. , un’adeguata e appropriata consulenza psicologica dalla C. J. , di G. , che ha, infatti, già condiviso la proposta progettuale; ravvisata, in ogni caso, l’inderogabile necessità di adottare, nella presente sede, delle misure di coercizione indiretta, volte a prevenire condotte paterne, altamente probabili, di manifesta opposizione al concreto e immediato avvio del progetto o, comunque, di elusione dello stesso o, ancora, di sostanziale neutralizzazione della sua efficacia; P.Q.M. DISPONE che abbia immediatamente avvio, in ossequio alla tempistica nelle more già definita, il nuovo progetto di ricucitura dei rapporti tra il piccolo D. e la madre, S. D. , come sinteticamente delineato in parte motiva; ORDINA, con effetto immediato, al padre, P. S. , di consegnare, agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. , il minore D. , alla stregua delle indicazioni operative che verranno, quindi, puntualmente e vincolativamente impartite, al medesimo padre, dai Servizi Sociali di P. , quanto alle modalità di consegna e, pertanto, di concreto e temporaneo affidamento del minore alla struttura; ORDINA al padre di astenersi da nuove e ulteriori condotte ostruzionistiche e/o elusive del presente provvedimento, costituite, ad esempio, dalla risibile preordinazione di scenari drammatici, ad effetto, fondati sulla “dolosa orchestrazione” e, quindi, sul successivo e abusivo utilizzo, ad arte, di “inconsolabili pianti a dirotto del minore” e/o sulla simulazione di improvvisi e inspiegabili “stati di malessere” del minore, ovviamente volte ad impedire il concreto avvio del presente progetto, o, comunque, a differire, sine die, la consegna di D. (eventuali pianti del minore o apparenti e ingiustificati stati di malessere di D., artatamente preparati, verranno considerati del tutto irrilevanti, sicché la tenuta dei precisati comportamenti elusivi e/o oppositivi del padre, sarà prontamente segnalata alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, sotto il profilo della astratta attitudine di siffatte condotte ad integrare la fattispecie delittuosa dell’inosservanza dolosa dei provvedimenti del Giudice); EVIDENZIA, sin da ora, che, all’eventuale tenuta delle predette condotte, sulla scorta di quanto verrà, al riguardo, opportunamente e puntualmente relazionato dal Servizio Sociale di P. al Tribunale ordinario civile di Lecce, seguirà, indefettibilmente, l’adozione, da parte dello scrivente, di incisivi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in danno del padre, e, correlativamente, di modifica dell’attuale regime di collocamento abitativo di D. , al precipuo scopo di sottrarre, definitivamente, il minore alle gravissime forme di condizionamento, finora permanentemente perpetrate dal padre (il minore ha chiaramente dimostrato di nutrire il fermo convincimento circa il fatto di poter continuare a vivere, senza la madre, come se il padre potesse supplire, integralmente ed efficacemente, all’assenza della figura materna, essendo quest’ultima, in ogni caso, certamente immeritevole dell’affetto del figlio e, quindi, giustamente condannata, sempre, ovviamente, dall’incredibile e preoccupante punto di vista del minore, a continuare a vivere senza D. , come se ella lo avesse perduto prematuramente)”; DISPONE che il padre, P. S. , versi, su un libretto postale nominativo, da intestare al minore e da vincolare all’ordine del Giudice tutelare, la complessiva somma di € 500,00, per ogni giorno di mancata consegna del minore agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. ; ATTRIBUISCE, con effetto immediato, al Curatore speciale, Avv. L. M. , ogni più ampia facoltà di legge, ai fini della sollecita apertura del libretto postale, di cui trattasi, con le garanzie e per le precipue finalità, come innanzi esplicitate; DISPONE, inoltre, che tutte le spese afferenti allo svolgimento continuativo del Campus estivo e ai programmati e correlati interventi dello psicoterapeuta siano poste, integralmente, a carico del padre, P. S. ; DISPONE, infine, che il padre si astenga dal fornire, al figlio, qualsivoglia informazione preventiva, circa le reali finalità sottese alla sua partecipazione al Campo estivo, nei termini in cui oggi detta partecipazione è stata disposta, sicché, al figlio D. , la presente iniziativa giudiziaria, oggi adottata a sua tutela, dovrà essere presentata, in modo del tutto asettico e neutrale, come il frutto di una decisione liberamente e autonomamente adottata dal padre, nel senso di una proficua e serena partecipazione dello stesso D. , durante le vacanze scolastiche, ad un qualsiasi Campo Scuola, alla stregua dell’id quod plerumque accidit (saranno debitamente sanzionati anche eventuali e futuri comportamenti paterni violativi o elusivi di detta ultima specifica disposizione). Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite, nonché al Servizio Sociale del Comune di P. e a tutti gli Enti già officiati del caso. Si affida, pertanto, al Servizio Sociale del Comune di P. di sovrintendere al concreto avvio del disposto progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio, unitamente al compito di segnalare, immediatamente e autonomamente, al Curatore speciale e al Tribunale eventuali anomale condotte del padre di diretta violazione del presente provvedimento o, comunque, di elusione delle prescrizioni in esso contenute. Il medesimo Servizio territoriale riferirà, in ogni caso, con termine entro il 30 giugno 2025, relativamente alla esecuzione del progetto. Così deciso, in Lecce, il 13 giu