Il giudice deve dare conto dei presupposti su cui si fonda la funzione assistenziale dell’assegno divorzile e il richiedente deve dimostrarli
Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2025 n. 15986
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere relatore Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA…, presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – ricorrente e resistente incidentale – contro B.B., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n…. /2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Svolgimento del processo 1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da B.B. avverso la sentenza definitiva con cui il locale Tribunale – riuniti i due procedimenti (quello di separazione, ancora pendente e quello di divorzio) dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha posto a carico di A.A. un assegno divorzile dell’importo mensile di Euro 300,00 in favore della ex coniuge e respinto per il resto il gravame principale – dunque confermando il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. A.A. – nonché quello incidentale proposto da quest’ultimo per la condanna della medesima a restituire quanto già indebitamente percepito a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status. 2.- La Corte d’Appello ha considerato: a) quanto alla domanda di addebito, che l’appellante non aveva fornito- com’era suo onere – adeguata prova della riconducibilità della separazione all’infedeltà del marito; che la documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa prodotta era priva di data certa, o comunque riferibile solo al mese di agosto 2019 (e, dunque, successive alla crisi coniugale, risalente già al precedente mese di maggio 2019) e, in ogni caso, non sempre sufficientemente chiare; che la prova per testi articolata dall’appellante era irrilevante agli effetti di dimostrare che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge fosse stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché gli episodi specifici che aveva chiesto di provare si riferivano al più presto al mese di giugno 2019, mentre entrambe le parti riconducevano l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019; che, quindi, detta crisi era piuttosto da ricondurre al fallimento dei tentativi di procreazione assistita sulla quale la coppia aveva evidentemente investito, e alla delusione seguita alla riscontrata impossibilità di generare un figlio; b) quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile – richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto dall’ex coniuge economicamente più debole, tenuto conto eventualmente del fatto che la sperequazione tra i livelli reddituali sia riconducibile a scelte comuni di vita – ha rilevato che il matrimonio era durato solo circa 5 anni, e che il fatto dedotto da C.C. che fosse stato preceduto da 7 anni di convivenza – circostanza specificatamente contestata da A.A. – non era rilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità (cita Cass., Sez. U., Sentenza n. 35385 del 18/12/2023), poiché l’appellante non aveva minimamente dedotto (né chiesto di dimostrare) che, durante tale periodo di asserita convivenza prematrimoniale, vi fosse stato un progetto di vita comune, reciproche contribuzioni economiche, ovvero proprie rinunce, che, in qualche modo, abbiano determinato un incremento del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, o che, comunque, ne abbiano facilitato il raggiungimento delle aspirazioni professionali, e neppure che, già a quell’epoca, avesse dovuto sottoporsi ad alcuna terapia ormonale (in vista della PMA), incompatibile con la propria attività professionale; c) nel valutare, quindi, comparativamente le rispettive condizioni economiche delle parti, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica”, non essendo dato comprendere come la sig. B.B. potesse sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, come aveva dichiarato, non svolgeva alcuna attività lavorativa e non percepiva alcun reddito, tanto più non avendo contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere, altresì, attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato); neppure aveva adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si era sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita avesse influito sulla sua carriera professionale; ha ritenuto “di dover riconoscerle un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto” determinato, – in ragione della breve durata della vita coniugale e del fatto che non risultava aver contribuito alla realizzazione del patrimonio familiare, né aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, in 300,00 Euro mensili. d) ha respinto l’appello incidentale proposto da A.A., al fine di ottenere la restituzione degli importi versati all’ex coniuge pur a seguito della sentenza non definitiva che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura alimentare delle somme percepite a B.B. a titolo di assegno di mantenimento. 3.- Contro la sentenza il sig. A.A. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi di cassazione. La sig. B.B. ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 5 L. 898/70 in relazione ai criteri da adottare per la concessione dell’assegno divorzile, anche in merito alla valutazione delle prove raccolte nei giudizi di merito, con violazione dell’art. 116 c.p.c., riguardanti le condizioni economiche e lavorative della Sig.ra B.B. A suo dire la Corte d’Appello, discostandosi dal suo stesso ragionamento, in diritto e in fatto, e dalla decisione del Tribunale, aveva ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in questione, violando la norma citata e gli arresti di legittimità che hanno più volte stabilito che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella sua natura assistenziale richieda necessariamente l’accertamento del prerequisito dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò pur avendo accertato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica” e dato atto delle risultanze istruttorie circa la sua attività insegnante di pilates in assenza di alcuna dimostrazione di un valido oggettivo motivo per il quale la medesima attualmente non possa esercitare la propria professione precipua di insegnate di danza, laddove – di contro – il ricorrente, aveva documentato che la stessa non aveva mai interrotto il rapporto lavorativo con il Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado di parte appellata) e dimostrato che almeno sino a tutto il 2020, aveva lavorato regolarmente anche quale insegnante di pilates presso il Centro Sportivo di Banca d’Italia (allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente fascicolo di primo grado), dichiarando un reddito mensile pari a circa Euro 1.600,00 nette (come da dichiarazioni dei redditi allegate dalla resistente al procedimento di separazione riportate all’allegato n. 6 nel presente grado). 2.- Il secondo motivo denuncia, in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’Appello omesso di considerare i seguenti fatti – asseritamente – non contestati e/o dimostrati: a) la capacità professionale della resistente; b) le sue dichiarazioni dei redditi prodotte nel giudizio di separazione (all. 6 del presente atto) e attinenti ad un periodo (2017-2020) precedente alla nota Pandemia dalle quali emergeva una capacità reddituale costante della Sig.ra dalle B.B. pari a circa Euro 1.600,00 nette mensili; c) il fatto che aveva continuato a lavorare anche nel periodo della Pandemia e certamente in quello immediatamente successivo, dimostrato attraverso la relazione investigativa prodotta in primo grado ed estratti dai social networks e dal sito internet del Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado) dai quali si evince, tra l’altro, la partecipazione attiva della B.B. ai saggi di fine anno e ai concorsi, che la stessa è ancora oggi inserita nel corpo insegnante della scuola; d) il fatto che soltanto la pretesa interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in corso di Pandemia ha fatto sì che il Tribunale riconoscesse alla moglie un assegno di mantenimento (peraltro ridotto in corso di causa su ricorso del marito), come si desume dalla ordinanza presidenziale del 04/11/2021 (all. 7 del presente ricorso); e) il fatto che la sig.ra B.B. ha una famiglia di origine, la quale vive a Roma ed è sempre stata presente nella vita della figlia stessa. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erroneità e nullità della sentenza impugnata sulla base del n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni per la quali avesse ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie “un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto”, motivazione apparente e contraddittoria con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. 4.- Il quarto motivo denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 5 L. 898/70 e 2033 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente respinto l’appello incidentale volto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status, ritenendo la irripetibilità delle somme versate vista la “natura alimentare delle somme percepite da B.B. a titolo di assegno di mantenimento”: la Corte d’Appello non avrebbe considerato né applicato al caso di specie l’orientamento di questa Corte (cita Cass. n. 28646/21) con cui si è riconosciuto l’obbligo di restituzione delle somme versate anche a titolo di contributo al mantenimento del coniuge laddove la statuizione sia revocata per mancanza ab origine dei presupposti di legge mentre nel caso di specie il diritto al mantenimento in capo alla sig.ra B.B. era cessato al momento della pubblicazione della sentenza parziale sullo status, come espressamente previsto dalla sentenza del Tribunale, onde da quel momento la resistente aveva percepito senza titolo le somme ricevute; né era dato comprendere per quale ragione detti pagamenti fossero stati ritenuti di natura alimentare successivamente alla sentenza parziale di divorzio non avendo mai la percipiente versato nello stato di bisogno dalla medesima lamentato ma mai dimostrato. 5.- Il quinto motivo denuncia in relazione al n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche del proprio assunto relativo al rigetto dell’appello incidentale, laddove si limita a sostenere di: “doversi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura assistenziale delle somme percepite dalla B.B. a titolo di assegno di mantenimento” per le argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali indicate al motivo n. 3 da intendersi integralmente riportate. 6.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e l’esame degli altri resta assorbito dal suo accoglimento, mirando all’annullamento, per motivi diversi, della stessa statuizione (motivo 2 e 3) ovvero della statuizione di rigetto dell’appello incidentale la cui motivazione è però connessa a quella che sostiene il riconoscimento dell’assegno divorzile per la sua ritenuta natura assistenziale (motivi 4 e 5). 6.2 – Come ribadito di recente (v. Cass. n. 32354/2024, che compie una ricognizione dei principi stabiliti in materia da questa Corte), la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La rilevanza dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l’assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021), avendo in proposito le Sezioni Unite hanno precisato che “l’autoresponsabilità deve … percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018); pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale; mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) 6.3- Nel caso di specie la Corte d’Appello pur escludendo i presupposti della funzione perequativa in ragione delle risultanze probatorie, ne ha riconosciuto la funzione assistenziale senza dar conto dei presupposti su cui questa si fonda, presupposti che, peraltro, devono essere dimostrati dal richiedente. La funzione assistenziale dell’assegno, invero, valorizza la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, “ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull’equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell’assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)” (Cass. n. 32354/2024 citata). 7.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la sig. B.B. deduce violazione di legge e/o omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), con particolare riferimento ai suoi sacrifici lavorativi in costanza di matrimonio a causa delle cure cui si sottoponeva per i tentativi di fecondazione assistita, rilevante ai fini della sperequazione dei redditi tra le parti e per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile; si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto di riconoscerle un assegno divorzile solamente in base alla funzione assistenziale dello stesso, mancando di valutare, perché non ha accolto alcuna istanza istruttoria in tal senso, le circostanze che avrebbero portato a riconoscere gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzile anche in virtù della sua funzione perequativa-compensativa, con conseguente e logico aumento dell’importo riconosciuto; si duole in sintesi del fatto che entrambi i giudici di merito non abbiano ammesso le prove testimoniali dalla medesima richieste le quali avrebbero a suo dire dato certezza del sacrificio sopportato per sottoporsi alla cure ormonali in termini di carriera professionale e capacità reddituale della medesima, e che non sia stata riconosciuta (da entrambi i giudici di merito) la natura perequativo/compensativa dell’assegno divorzile. 7.1- Il motivo è inammissibile. La Corte di merito dopo aver osservato che la causa era stata “documentalmente istruita e che, pertanto, correttamente il Tribunale, esperito il solo interrogatorio formale dell’appellante, non (aveva) svolto ulteriore attività istruttoria e non (aveva) ammesso la richiesta prova testimoniale”, sul punto oggetto dell’odierna censura, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica: da un lato, infatti, non è dato comprendere come B.B. possa sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, così come ha dichiarato, non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito; dall’altro, non ha contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere altresì attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato). Né B.B. ha adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si è sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita abbia influito sulla sua carriera professionale”. Pertanto, la doglianza si rivolge al governo del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, che non può essere censurato in sede di legittimità se non laddove le argomentazioni del giudice circa le risultanze probatorie presentino un’anomalia sul piano motivazionale suscettibile di costituire violazione di legge in quanto non sodisfano il minimo costituzionale, secondo i rigorosi limiti stabiliti dalle Sezioni Unite (v. Sez. Un. 8054/2014) mentre “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (così, tra le altre, Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 16214/2019). 8. – Con il secondo motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 143, 146 e 151 c.c. e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia di addebito della separazione e omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), sulla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del sig. A.A., in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta di addebito della separazione anche in considerazione dell’abbandono del tetto coniugale appena un mese e mezzo dopo l’ultimo tentativo di fecondazione assistita, con ciò configurandosi la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, avrebbe, in sintesi, omesso la valutazione di fatti decisivi all’accertamento dell’addebito della separazione al marito, ovvero l’infedeltà e/o l’abbandono morale e materiale della moglie. 8.1- Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni dette, mirando a ad una revisione nel merito del giudizio compiuto dalla Corte d’Appello che sul punto ha puntualmente argomentato che la sig. B.B. “non ha fornito prova adeguata della riconducibilità della separazione al tradimento del marito, In proposito, infatti, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa…omissis…né la prova per testi articolata dall’appellante dimostra che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis in considerazione del fatto che gli episodi specifici che B.B. ha chiesto di provare per testimoni si riferiscono al più presto al mese di giugno 2019 mentre entrambi le parti riconducono pacificamente l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019 (…)In questa direzione la crisi coniugale, riferibile già al mese di maggio 2019, non è riconducibile né all’eventuale relazione extraconiugale solo successivamente intrapresa da A.A. né a un suo colpevole disinteresse manifestato nei confronti della moglie, non avendo quest’ultima assolto al relativo onere della prova su di sé gravante. Ne consegue la correttezza della decisione di primo grado sul punto e la non addebitabilità della separazione all’appellato”. 9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso principale assorbiti gli altri; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile. Di conseguenza la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrente in via incidentale. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile del 10 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2025.
