Sospensione della responsabilità genitoriale per la madre che espone il minore a grave pregiudizio per la salute e l’equilibrio psico-fisico.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
n. proc. ___/24 Cont.
IL GIUDICE DELEGATO
Visto il ricorso del Pubblico Ministero pervenuto in data 30/09/2024 e i
documenti ad esso allegati, relativi al minore:
T. D. nato a M. E. (RE) il ______2008 e residente in Via alla c.c. (__), di
fatto domiciliato in V. Z. a M. ;
figlio di
T. C. , nato a S. il ___1967 residente a R.E. , Via L. P. , e di
T. S. , nata in M. il __1977 residente in Via alla c.c. e 1 (__) di fatto
domiciliata in V. Z. a M.
Vista la richiesta del Pubblico Ministero di apertura di procedura contenziosa, al
fine di disporre l’affido del minore al Servizio territorialmente competente, con
collocamento extrafamiliare del medesimo in idonea comunità educativa; di
dare mandato al Servizio di attivare per il minore una presa in carico presso la
NPI; di inviare la madre al Servizio di Salute Mentale; di procedere con la
nomina di un curatore speciale;
Visto il decreto di convocazione urgente in data 7/10/2024, il verbale d’udienza
14.10.2024 e il contestuale provvedimento urgente di divieto espatrio, incarico
di approfondimento istruttorio al Servizio sociale e nuova convocazione,
nonché i successivi verbali d’udienza 12.11.2024 e 27.12.2024;
premesso che:
nella procedura 490/22 VG, aperta presso questo Tribunale, con decreto del
11.05.2022 questo Tribunale dichiarava l’incompetenza territoriale a favore di
quella del Tribunale per i minorenni di B. , al quale trasmetteva gli atti;
è necessario richiamare quanto contenuto in quel decreto nel quale veniva
rilevato quanto segue:
i Servizi Sociali Territoriali Polo est di R.E. , segnalavano alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di B. situazione di grave
pregiudizio del minore in oggetto;
quei SS avevano conosciuto il nucleo nel Luglio 2017, a seguito di richiesta di
indagine pervenuta da quella Procura, avanzata in conseguenza di un
intervento delle FFOO presso l’abitazione familiare;
a causa della forte opposizione della madre del minore ad instaurare una
qualsiasi comunicazione e/o progettualità con i Servizi, questi ultimi non erano
riusciti ad approfondire la situazione familiare – pur intravedendone l’instabilità
– e la procedura affari civili era stata archiviata;
nel corso però degli anni 2018 – 2019, il Servizio riceveva numerose
segnalazioni dalle scuole frequentate dal minore (tre cambi di scuola primaria
in 4 anni) relative alla forte preoccupazione per lo stato psico – emotivo di D.
ed altresì all’importante difficoltà di relazionarsi con la Signora T. ,
che spesso adottava comportamenti inadeguati verso le insegnanti e i
compagni di classe del figlio; anche in questo contesto il Servizio e la scuola
avevano cercato un dialogo con la madre al fine di collaborare nell’interesse del
minore ma senza risultato;
nello stesso periodo il padre presentava ricorso per separazione dalla moglie e
regolamentazione dell’affido del figlio presso il TO di R.E. ; il Servizio sociale,
informato dal padre del minore dell’intenzione della madre del minore di
lasciare a breve l’Italia per recarsi in M. dai nonni materni, trasmetteva una
nota urgente alla Questura di R.E. e alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di B. , che rinnovava la richiesta di indagine: Servizio sociale e NPI
di R.E. trasmettevano nuova relazione, aggiornando le informazioni già fornite
e rappresentando il totale fallimento dei tentativi dei Servizi di ottenere
collaborazione da parte della madre: la psicologa incaricata non era nemmeno
riuscita a conoscere né la madre né il minore;
a seguito della partenza della diade per la M. nell’agosto 2019, il padre riusciva
ad intrattenere contatti telefonici sporadici col figlio solo fino a novembre 2019,
a causa della forte opposizione e dell’incessante controllo sul minore da parte
della madre; l’ultimo contatto dell’uomo con la moglie avveniva poi nel marzo
2020 quando la stessa riferiva di non condividere le decisioni dell’AG italiana e
quindi di non aver alcuna intenzione di tornare in Italia; la donna non rientrava
sul territorio nazionale neanche in data 30.01.2020 per l’udienza di
separazione, adducendo difficoltà economiche che non le avrebbero consentito
di sostenere il viaggio ed altresì la mancanza di un legale;
ad aprile 2019 il TO di R.E. disponeva la collocazione del minore presso il
padre, ribadita con sentenza del febbraio 2020, con la quale il minore veniva
affidato al Servizio Sociale, ed infine confermata con sentenza del novembre
2021 con la quale veniva sciolto il matrimonio tra i Signori T. – T. , sentenza
che confermava l’affido al SS con mandato di provvedere alla collocazione
presso il padre del minore e di regolamentare i tempi e i modi di contatti con la
madre;
dopo l’allontanamento dal territorio italiano, il Servizio sociale di R. E.
manteneva sporadici contatti, via mail e telefonici, con la madre sino a marzo
2020; nel corso del 2021 la madre interrompeva ogni contatto con l’assistente
sociale di riferimento, salvo inviare mail “di protesta” e richieste, spesso
improprie (di aiuto economico, lavoro, aiuto per i libri del figlio, nomina di un
avvocato penalista), al Dirigente del Servizio e a numerosi soggetti
Istituzionali, quali la Questura, il Ministero degli Esteri, l’Ordine degli Avvocati
di R.E. , l’Ambasciata italiana in M., diversi partiti politici, dalle quali si
evinceva il profondo malessere della donna; ad una di queste email la donna
allegava una relazione del SS del Comune moldavo di riferimento, dalla quale
emergeva che D. non stava frequentando la scuola e che anche per loro era
risultato impossibile creare un rapporto di fiducia con la madre;
– con comunicazione del 21.12.2021 l’Ambasciata d’Italia in M. informava il
Ministero della Giustizia dell’imminente rientro della Signora T. e del figlio in
Italia, dove avrebbero alloggiato presso il signor B. in _, S. T. (_);
– in data 25.01.2022 il signor T. presentava, presso il Comando Stazione
Carabinieri di M., integrazione della denuncia sporta a suo tempo per
sottrazione e trattenimento di minore all’estero, informando di essere stato
contattato dal Signor B. il quale invitava l’uomo ad andare a prendersi suo
figlio e lamentava il comportamento ostile della Signora T. e le scarse
condizioni igienico sanitarie in cui la stessa teneva il figlio (riferiva di essere
stato contattato da vicini che avrebbero visto escrementi e urine sul
pavimento); il padre del minore chiedeva darsi attuazione ai provvedimenti del
TO di R.E. , che stabilivano l’affido al Servizio sociale di R.E. ;
– si evinceva che il minore non avrebbe frequentato la scuola in M. e che
anche in Italia non era ancora stato iscritto presso nessun Istituto, oltre a non
avere un medico di base;
il 01/02/2022 la Procura presso il Tribunale per i minorenni di B. trasmetteva
gli atti alla Procura presso questo Tribunale per competenza territoriale; il
sostituto delegato incaricava la locale sezione di P.G. di ulteriori accertamenti e
la stessa, con nota del 23/2/2022, riferiva che il padre del minore, contattato
telefonicamente, aveva confermato che madre e figlio si trovassero presso
l’alloggio di M. , loc. S., aveva affermato di non avere idea del motivo per cui la
donna avesse cercato alloggio a M. , avendo una casa di proprietà a R.E. , in
via , e di non essere in grado di dire per quanto tempo vi sarebbero rimasti,
ma di essere convinto che il figlio non frequentasse la scuola;
con nota del 3/3/2022 la Procura della Repubblica presso questo Tribunale
trasmetteva il fascicolo di affari civili al corrispondente Ufficio bolognese che,
peraltro, in data 17/3/2022 disponeva la restituzione degli atti a Genova a
ragione della pendenza di (altro) procedimento di affari civili presso la locale
Procura;
– in data 07.03.2022, le Forze dell’ordine avevano avuto accesso all’abitazione
occupata dalla signora T. e dal figlio su richiesta della prima, in relazione a un
ipotetico furto (dalla stessa signora smentito all’arrivo degli agenti):
nell’occasione gli operatori riscontravano una situazione di degrado abitativo,
risultando la casa priva dei servizi essenziali e molto trascurata dal punto di
vista igienico, al punto da rendere impossibile la permanenza all’interno a
causa dell’odore nauseabondo che la permeava;
– il 29.03.2022 la T. , accompagnata dal figlio si presentava presso la Questura
di M. C. per consegnare un esposto nei confronti del Signor B. : la donna
riferiva che da oltre due mesi il locatario aveva interrotto l’erogazione della
corrente elettrica costringendo la diade ai conseguenti disagi ( dalla relazione
del Servizio in data 08.04.2022 emerge come la sospensione delle utenze
sarebbe stata dovuta al mancato pagamento da parte della T. del canone
locativo fissato in € 500,00 al mese); la Questura segnalava che in quel
frangente, come in precedenti occasioni nelle quali la donna si era recata
presso quegli uffici dichiarando di voler sporgere non meglio specificate
denunce (di fatto mai presentate poiché la donna si rifiutava di fornire le
informazioni richiestele), era presente anche il figlio, di cui veniva notato
l’evidente disagio psichico e la crescente condizione di agitazione e
disorientamento; per ammissione della madre, il minore non era stato inserito
in alcun percorso scolastico e non gli era stato assegnato un medico di base;
– il Servizio sociale di M. , con relazioni del 29/3/2022 e 8/4/2022, riferiva di
avere inutilmente cercato di avere un incontro con la signora T.; in occasione
dei contatti telefonici, la donna aveva dichiarato di essere stata danneggiata e
maltratta dai Servizi sociali di R.E. – dove il minore era anagraficamente
residente;
– di avere presentato domanda di erogazione del reddito di cittadinanza, di
essersi rivolta ad un legale e di avere iscritto il figlio, per un percorso didattico
a distanza, all’Istituto “G. L. ”, dal quale si era in attesa di conferma
dell’effettivo inserimento scolastico;
rilevato che:
– dal ricorso del Pubblico Ministero, dalle segnalazioni e dalle indagini di P.G.
risulta che la condizione in cui versa il minore è ancora caratterizzata da profili
di grave criticità, trascuratezza e inadempienza dell’obbligo scolastico,
problematiche già affrontate nel 2022 dal Servizio;
– con relazione del 16.03.2023 il Servizio sociale del Comune di M. esprimeva
preoccupazione per la situazione del minore poiché all’instabilità abitativa
(immobile privo di parte delle utenze essenziali oggetto di procedura di sfratto)
ed economica, si unisce un mancato rispetto delle regole da parte della T. che
non manda ormai da anni D. a scuola; inoltre il ragazzo è stato costretto a
seguire la madre nei suoi spostamenti, che non gli hanno garantito nessuna
stabilità, che gli hanno inibito ogni legame con il padre, il quale, peraltro, non
sembra aver fatto azioni concrete e concludenti per prenderlo con sé o
tutelarlo da una situazione di possibile rischio; sono da evidenziare i continui
passaggi della madre tra i diversi servizi con richieste quantomeno bizzarre e
l’abitudine di filmare e registrare tutto ciò che le viene detto per poi
pubblicarne i risultati sui social network al fine di dimostrare l’incompetenza
altrui senza però riconoscere le proprie mancanze e fragilità;
– dalla relazione dei Servizi di R.E. del 26.08.2024, si apprendeva che:
a) gli operatori avevano incontrato il padre del minore il quale aveva riferito
che, pur avendo fatto denuncia di sottrazione di minore nel 2019, i Carabinieri
di R.E. e nel 2022 ai Carabinieri di M., di fatto da circa 7 anni non viveva più
con il figlio; raccontava di aver tentato di riavvicinarsi a D. per poterlo
incontrare ma di essere stato allontanato dalle forze dell’ordine sull’assunto –
di cui non aveva compreso l’origine, vista la sentenza che prevedeva la
collocazione del minore presso di lui – che egli non fosse autorizzato ad
avvicinarsi; a suo dire, la T. aveva un attaccamento morboso nei confronti del
figlio e probabilmente aveva attraversato un periodo di forte depressione; il T.
appariva una persona rassegnata agli eventi ed esprimeva inquietudine
rispetto ad un possibile allontanamento di D. dalla famiglia;
b) la madre, sentita telefonicamente, diceva di trovarsi in una condizione
economica precaria, rappresentava una situazione in cui sentiva di essere
vittima di un sistema e le istituzioni rifiutavano qualsiasi forma di aiuto;
esplicitava la sua precarietà economica e di avere difficoltà ad iscrivere a
scuola il proprio figlio; aveva deciso di andare a vivere a M. in quanto D.
avrebbe beneficiato di un clima più favorevole avendo problemi di allergia;
risultava si fosse rivolta a diverse istituzioni dichiarando di non avere forniture
delle utenze e di non essere più in possesso di un’automobile; ribadiva che il
padre di D. non contribuiva al suo mantenimento;
– il Giudice delegato, con decreto del 07.10.2024 nominava al minore un
curatore speciale nella persona dell’avvocato M. T. S. del Foro di Genova e, in
via d’urgenza, al fine di acquisire elementi per la valutazione della necessità di
un provvedimento indifferibile e urgente, ai sensi dell’art.473bis.15 c.p.c.,
disponeva procedersi all’ascolto del minore da parte del giudice onorario
all’udienza del 14/10/2024, fissava udienza per l’audizione personale delle
parti dei difensori del curatore per il giorno 14/10/2020 e richiedeva al servizio
sociale del Comune di M. di monitorare, medio tempore, la situazione del
minore;
– il Servizio sociale di M. , in vista delle udienze del 14 ottobre, trasmetteva
una relazione di aggiornamento, descrivendo una situazione sostanzialmente
invariata: sull’alloggio occupato dalla diade grava una procedura di sfratto;
l’assenza di qualsiasi accordo legale con il proprietario l’allaccio delle forniture
di energia elettrica – cui la signora T. sopperisce con generatori -, gas e
acqua, situazione che la donna lamenta presso varie istituzioni ma nulla fa per
modificare (pur essendo proprietaria di un appartamento a R.E. , non solo non
vuole trasferirvisi – verosimilmente per il timore che il padre di D. possa
tentare di dare esecuzione alla prevista collocazione del minore presso di lui -,
ma nemmeno si adopera per venderla o locarla e recuperare così le risorse per
garantire a se’ e al figlio un’abitazione idonea; la precarietà igienica viene
addotta a giustificazione della mancata frequenza scolastica di D. (“non si può
lavare, si vergogna”); il minore vive in una condizione di isolamento, non
uscendo quasi mai di casa (anche per il timore che il proprietario ne approfitti
per impedire il loro rientro); se la madre si allontana, D. la chiama in modo
ossessivo; invano si è tentato di avviare il minore al servizio di NPI e la madre
al SSM: la signora T. continua ad essere convinta che ci sia un complotto
contro di lei, ordito dall’ex marito con la connivenza di varie istituzioni, e a
minacciare accuse infamanti ai danni di questo o quell’operatore se non
soddisfatta nelle sue richieste;
– all’udienza del 14/10/2024 non comparivano ne’ il minore ne’ i genitori: la
madre faceva pervenire una lettera manoscritta nella quale rappresentava di
non potersi recare in tribunale per le precarie condizioni economiche e
chiedeva rinvio di udienza;
– il giudice delegato, accogliendo l’istanza di rinvio e dando atto della
mancanza di riscontro della notifica al padre del minore, accoglieva la richiesta
del curatore di immediata imposizione di un divieto di espatrio al minore e
chiedeva al servizio sociale di M. un approfondimento della situazione socio
familiare
– si disponeva nuova udienza di ascolto del minore davanti al G.O e delle parti
davanti al G.D per il giorno 12.11.2024;
– con relazione del 06.11.2024 il Servizio riferiva che la situazione familiare
non era sostanzialmente variata; che lo sfratto esecutivo era stato rimandato;
che la madre aveva chiamato le Forze dell’Ordine asserendo di aver visto l’ex
marito intorno al suo domicilio, fatto che non trovava alcun riscontro; il
ragazzo continuava a rimanere isolato nell’abitazione, senza frequentazioni, ad
eccezione della madre e delle figure istituzionali che la madre stessa via via
contattava come Carabinieri, personale medico di emergenza e volontari; il
minore a 17 anni non ha ancora conseguito la licenza media e da anni vive in
isolamento, tale da mettere in serio dubbio il fatto che possa ripristinare un
rapporto con i coetanei; si rende indispensabile una presa in carico da parte
della Neuropsichiatria infantile cosa che la madre ha sempre osteggiato; il
padre, sentito dagli operatori, ribadiva di non avere alcun rapporto con il figlio,
né di persona, né telefonicamente e attribuiva alla ex consorte la responsabilità
di aver impedito ogni relazione; il padre riferiva di auspicare un rientro del
minore a R.E. in modo da poterlo avere più vicino e da poterlo sostenere;
veniva segnalato che, in occasione di un accesso dell’Ufficiale giudiziario presso
il domicilio il medesimo per l’esecuzione dello sfratto, lo stesso era stato
aggredito verbalmente e fisicamente dalla T. e dal figlio; tale episodio
induceva a pensare che per l’accesso definitivo potesse essere necessario il
supporto di personale medico specializzato;
– all’udienza del 12.11.2024, nonostante rituale e tempestiva notifica, nessuno
compariva; era pervenuta una comunicazione via mail della madre del minore,
che adduceva l’impossibilità sua e del figlio di essere presenti in tribunale per
mancanza di un mezzo di trasporto, per motivi economici e perché non
“presentabili” per l’impossibilità di fare una doccia e di lasciare i propri effetti
nell’abitazione, stante il rischio di esserne privati e di essere esclusi dal
domicilio per motivi di sfratto; allegava documentazione volta a provare le
varie violenze e ingiustizie subite, addotte quale causa delle attuali condizioni;
– il Curatore riferiva di avere appreso dalla dr.ssa I. M. che il Servizio aveva
effettuato tre visite domiciliari, dalle quali era emerso che l’abitazione, pur se
adeguata, è priva delle utenze, che sono presenti due cani, di uno dei quali la
madre aveva chiesto il trasferimento al canile, ma quando l’unità cinofila si era
recata a questo scopo al domicilio, D. si era opposto, aggredendo la madre; la
verosimile sussistenza di problematiche neuropsichiatriche induceva a ritenere
indicato l’inserimento di D. , in caso di allontanamento, in una comunità di tipo
terapeutico; chiedeva, quindi, alla luce degli elementi acquisiti, che si
provvedesse con urgenza all’affido del minore al Servizio sociale del Comune di
M. con collocazione in idonea comunità; se del caso anche valutando la
sospensione della madre dalla Responsabilità Genitoriale;
– in data 5/12/2024 perveniva a questo Ufficio, così come al Servizio sociale di
M. , dalla Questura di R.E. una missiva, che la signora T. aveva inviato a
quell’Ufficio di PS, nella quale la donna lamentava di essere stata – insieme al
figlio – vittima di una serie di atti illeciti e ingiustizie e chiedeva sostegno
economico;
– il Servizio sociale, in risposta a quella segnalazione, con relazione del
6/12/2024 ripercorreva le tappe dell’annosa vicenda, a partire dalla prima
segnalazione della condizione di disagio familiare, inviata nel 2017 dalle Forze
dell’ordine al Servizio sociale di R.E. (che non aveva avuto seguito a causa
dell’impossibilità di un approfondimento istruttorio a causa dell’ostilità della
signora T. ) e dalle segnalazioni degli Istituti scolastici per assenze e
oppositività del minore (anche il Servizio NPI non aveva potuto completare la
valutazione del minore per mancata presentazione di madre e figlio); la donna
aveva ripetutamente denunciato il padre di D. per presunte violenze (denunce
che l’ex marito afferma essere state tutte archiviate, non senza avergli
provocato difficoltà, anche lavorative) e si era rivolta ad un centro
antiviolenza; accuse di volerla indurre alla prostituzione erano state formulate
verso vari soggetti, non escluso lo stesso Servizio sociale; la collocazione del
minore presso li padre, sancita dal Tribunale di R.E. in sede di separazione, in
uno con l’affido del minore al Servizio sociale, non aveva mai potuto avere
luogo perché madre e figlio, dal 2019 al 2021, si erano trasferiti in M. (per
tale condotta, integrante il reato di cui all’art.574bis c.p., la donna è stata
condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque e giorni dieci
di reclusione); rientrati in Italia, si erano insediati a M. (nonostante la
proprietà di una casa in R.E. ) affittando un appartamento per € 500 al mese,
canone corrisposto solo per i primi due mesi, con conseguente ottenimento, da
parte della proprietà, di uno sfratto, la cui esecuzione è stata ripetutamente
rinviata (da ultimo riferisce il Servizio sociale essere programmato per il
28/2/2025); nel frattempo, comunque, il Servizio si era attivato a sostegno del
nucleo, erogando da luglio a dicembre 2023 un contributo economico di 400
euro mensili e adempiendo a diverse pratiche per cercare di assicurare alla
signora T. soluzioni economiche ed abitative;
– in quella relazione, come nella comunicazione trasmessa a questo Tribunale,
si segnala che senza risultato erano rimasti gli sforzi per reperire una comunità
disposta ad accogliere il minore, in vista di un possibile allontanamento;
– si costituiva nella procedura il padre del minore, chiedendo l’adozione dei
provvedimenti più opportuni a tutela del figlio, a cominciare dalla sua
collocazione in ambiente protetto per il tempo necessario a consentirne la
collocazione presso il padre o, in via gradata, in comunità, educativa o
terapeutica, prossima all’abitazione paterna; in subordine l’affido al SS con
mandato all’assunzione delle decisioni in materia sanitaria ed educativa e alla
regolamentazione dei contatti con i genitori; in ogni caso con sospensione della
madre dall’esercizio della responsabilità genitoriale e condanna della madre al
pagamento di una somma per ogni giorno di inadempienza ai propri obblighi, di
una sanzione amministrativa pecuniaria e del risarcimento del danno in favore
del sig. T. e del minore;
– all’udienza del 27.12.2024, dinanzi al GO, il padre del minore riferiva essergli
impedito ogni contatto con il figlio, che, a suo giudizio, versava in una
situazione di isolamento, malessere e pregiudizio addebitabili al
condizionamento agito dalla madre, dalla quale chiedeva fosse separato;
affermava di non avere fatto nulla a tutela del minore negli ultimi due anni
perché non aveva ricevuto sostegno da nessuno, ma di essere disponibile a
prenderlo con se’, dopo un iniziale, indispensabile inserimento in comunità;
– la curatrice speciale insisteva per l’allontanamento e la collocazione urgente
in comunità e per una valutazione diagnostica, la dichiarazione di contumacia
della madre, la sospensione della stessa dalla r.g. (rinunciando invece alla
richiesta di sospensione del padre);
– dall’aggiornamento del Servizio sociale, pervenuto li 3.2.2025, risulta che la
situazione del nucleo è immutata: lo sfratto, che avrebbe dovuto essere
eseguito il 30.1.2025, ha dovuto essere rinviato al 28.2.2025 in quanto il
minore ha dato in escandescenze, proferendo volgarità e bestemmie, tanto da
indurre il medico presente a chiamare l’ambulanza, ma la madre ha rifiutato ai
sanitari il consenso a visitare il ragazzo, sì che le è stato consigliato l’accesso al
Servizio di NPI: non risulta che ciò sia avvenuto ne’ è prevedibile che avvenga,
in futuro, per volontà della signora T. , la quale già in precedenza aveva
dichiarato esplicitamente di non dare il consenso a visite psichiatriche o
neuropsichiatriche (vedi missiva inviata dalla stessa alla Questura di R.E. il
26.11.2024);
– la signora T. risulta avere recentemente scritto al consolato M. riferendo di
essere trattenuta forzosamente a M. sotto protezione, assicuratale a seguito
delle denunce sporte verso l’ex marito: la circostanza è priva di qualsiasi
riscontro e le denunce di cui sopra risultano essere state archiviate;
– in data 6.2.2025 perveniva nota della Prefettura di R.E. che, in relazione allo
sfratto esecutivo di cui è pendente l’esecuzione e alla connessa richiesta di
concessione della Forza pubblica, rappresentava la difficile situazione, della
signora T. e del minore, in ragione della quale quella Autorità comunica di
essere in attesa delle determinazioni di questo Tribunale;
Ritenuto che:
– il minore versa in una condizione di grave pregiudizio, atteso il protrarsi di
inadempienza scolastica, il totale isolamento, con conseguente impossibilità di
relazioni sociali con i pari, e il grave rischio di consolidare danni psico-evolutivi,
nonché alla luce della precarietà della situazione abitativa con sfratto esecutivo
e connotata da condizioni igienico-sanitarie assolutamente inadeguate;
– la situazione sopradescritta rende evidente la necessità di collocamento
extrafamiliare del minore e l’affido del medesimo al Servizio sociale
territorialmente competente;
– al di là delle difficoltà economiche, la T. , esponendo il minore a scelte di vita
inadeguate e del tutto prive di stabilità, negandogli la continuità della
frequenza scolastica, esponendolo a condizioni abitative gravemente carenti,
rifiutandosi di collaborare con i Servizi sociali ed anzi mettendosi in opposizione
con gli stessi (nonostante gli aiuti ricevuti, che la donna non riconosce, al
contrario accusando le istituzioni di essere colpevoli di una situazione della
quale lei stessa è, al contrario, responsabile), negando il consenso a una
valutazione NPI, ha determinato una situazione di grave pregiudizio per il
figlio, situazione ulteriormente aggravata dallo sfratto imminente;
– questi comportamenti ne giustificano ampiamente la sospensione
dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
– quanto al padre di D. , pur dichiarandosi consapevole delle carenze genitoriali
della T. e pur avendo rivendicato e ottenuto la collocazione del figlio presso di
se’, non si è mai efficacemente adoperato e impegnato per tutelare il minore:
oggi ribadisce la volontà di avere il figlio presso di se’ e il desiderio di farsene
carico: il Tribunale ne prende atto e ritiene, perciò, di soprassedere allo stato
dalla sua sospensione dalla r.g., al contempo assegnando però al Servizio
sociale affidatario l’autorità di assumere le decisioni inerenti la salute e
l’educazione del minore, almeno fin quando lo stesso si troverà in collocazione
extrafamiliare;
– dovrà procedersi a una valutazione dello stato psicofisico di D. e avviare
un’idonea valutazione psicodiagnostica e NPI e presa in carico psicologica se
ritenuto necessario: il mandato conferito al Servizio sociale include la
prestazione del consenso ad un eventuale ricovero a ciò finalizzato e potrà
essere speso anche in sede di allontanamento qualora la mancanza di una
valutazione NPI continui ad essere di ostacolo all’individuazione di una
struttura idonea alla collocazione del minore;
– la madre dovrà essere avviata ad una valutazione psicodiagnostica e, se
possibile, ad un sostegno alle capacità genitoriali, che pare opportuno avviare
anche per il padre, presso il Servizio consultoriale di competenza;
– al momento si debbano evitare contatti del minore con i genitori, contatti che
potranno riprendere in forma protetta a seguito di attenta valutazione da parte
dei Servizi sociali e sanitari e previa autorizzazione del Giudice Delegato;
Visti gli artt. 333 c.c., 473 bis e ss. c.p.c e 5 bis l. 184/1983 e con efficacia
immediata
AFFIDA
T. D. nato a M. E. (RE) il __2008, al Servizio Sociale di M. per l’elaborazione
ed attuazione in suo favore del miglior progetto di tutela e sostegno, con
mandato all’assunzione delle decisioni, anche di straordinaria amministrazione,
in materia di istruzione, educazione e sanità e all’individuazione della più
idonea collocazione residenziale del minore, individuazione in funzione della
quale il Servizio sociale potrà chiedere/consentire il temporaneo ricovero del
minore in ambiente NPI o psichiatrico a fini di inquadramento diagnostico
AUTORIZZA
l’ausilio di Forza pubblica ai fini dell’esecuzione in sicurezza dell’allontanamento
del minore, da organizzarsi, se ritenuto opportuno, in concomitanza con
l’esecuzione del programmato sfratto
SOSPENDE
T. S. dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio T. D.
DISPONE
che la notifica del presente decreto e del ricorso del PM alla madre avvenga
contestualmente o immediatamente dopo l’allontanamento del minore, ad
opera della stessa autorità di PS che presterà ausilio alla sua esecuzione;
VIETA
Allo stato ogni contatto fra il minore e la madre: il Servizio valuterà, alla
stregua dei risultati del percorso effettuato dalla signora T. , se e quando
sottoporre al Giudice delegato la proposta di ripresa dei contatti, almeno
inizialmente in forma protetta
INCARICA
Il Servizio Sociale di M. , anche in collaborazione con i Servizi Sanitari
territorialmente competenti, che provvederà direttamente ad investire,
trasmettendo copia del presente decreto, di:
– organizzare l’allontanamento del minore dal contesto familiare con le
modalità per lo stesso meno traumatiche, coordinandosi con l’autorità di PS
prescelta per l’assistenza (da individuarsi, preferibilmente, nelle stesse FFOO
incaricate di prestare assistenza all’esecuzione dello sfratto);
– provvedere all’immediato inserimento del minore in comunità educativa,
possibilmente ad alta intensità, salva la collocazione in comunità terapeutica,
se indicata all’esito della valutazione NPI;
– valutare le condizioni psicofisiche del minore, avviarlo ad una valutazione NPI
e assicurargli le cure e il sostegno, anche psicologico, che verranno ritenuti
indicati;
– valutare modi e tempi della necessaria ripresa del percorso scolastico del
minore;
– avviare la madre ad una valutazione presso il SSM e, a seconda dell’esito, ad
una presa in carico psichiatrica ovvero ad una valutazione e sostegno alla
genitorialità presso il competente consultorio;
– avviare il padre ad una valutazione e, se possibile, ad un sostegno della
funzionalità genitoriale presso il Servizio consultoriale competente in relazione
alla sua residenza;
– avviare, tenuto conto dei bisogni del minore – anche sanitari e di
ambientamento nel nuovo contesto – e dell’impegno paterno, un percorso di
riavvicinamento padre -figlio, a partire dall’avvio di incontri protetti, previa
approvazione di questo Giudice delegato;
– informare immediatamente questo TM dell’avvenuta esecuzione e
trasmettere una prima relazione di aggiornamento una volta eseguito il
provvedimento e una successiva entro la data dell’udienza di seguito indicata;
CONFERMA
il divieto di espatrio del minore T. D. nato a M. E. (RE) il ____2008 come da
provvedimento del 14.10.2024.
FISSA
udienza di prima comparizione personale delle parti, dei difensori e del
curatore dinanzi a se’ per il giorno 22.5.2025, ore 11,30 presso il Tribunale per
i minorenni di Genova, stanza 201, avvisandole che la mancata comparizione
senza giustificato motivo costituisce, come previsto dall’art.473 bis.21 c.p.c.,
un comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’art.116 c.p.c. e
nella liquidazione delle spese.
INVITA
La signora T. S. a comunicare, entro l’udienza sopra indicata, se non intenda
avvalersi dell’intervento dell’Autorità consolare del proprio Paese d’origine,
avvisandola che in assenza di sua indicazione in tal senso, questa Autorità
giudiziaria provvederà alla comunicazione prevista dagli artt.2 comma 7 D.Lvo
286/1998 e 4 DPR 394/1999
AVVISA
Le parti convenute che:
– la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai fini della costituzione in
giudizio, della presentazione di domane ed eccezioni e comunque dell’esercizio
dei poteri riconosciuti alle parti nel procedimento e che, in difetto di
costituzione a mezzo di difensore, si procederà in contumacia;
– le spese di difesa sono a carico dell’interessato; per ottenere l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato la persona dovrà avere redditi inferiori al limite
previsto dalla legge (art. 76 d.p.r. 115/2002), e rivolgersi al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Palazzo di giustizia, Piazza Portoria 1;
DISPONE
Che la notifica del presente decreto alla madre del minore sia differita al
momento della sua esecuzione e che alla stessa provveda l’autorità di PS
presente in assistenza.
Manda alla Cancelleria per l’immediata notifica al curatore e al padre, presso il
difensore domiciliatario, e per la sua immediata comunicazione al PM e al
Servizio sociale del Comune di M. , che ne darà comunicazione e ne fornirà
copia all’Autorità di PS individuata per prestare assistenza.
Genova, 8.2.2025
IL GIUDICE DELEGATO
Daniela Verrina