L’allontanamento dalla casa familiare non è motivo di addebito della separazione qualora non abbia incidenza causale sulla crisi coniugale.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/01/2025, n. 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4713/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in M VIA (Omissis), presso lo studio
dell’avvocato GASSANI GIAN ETTORE (Omissis) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliata in R VIA (Omissis), presso lo studio
dell’avvocato PATTI SALVATORE LUCIO (Omissis) che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANDO CRISTINA (Omissis)
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1164/2023 depositata il
20/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal
Consigliere FILIPPO D’AQUINO.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2022, previa
riunione dei ricorsi promossi da A.A. e B.B., sposati in data 30 ottobre 2002 in
C (TO), ha pronunciato la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche
domande di addebito.
2. La Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello principale del marito e ha
accolto l’appello incidentale della moglie. Ha ritenuto il giudice di appello, per
quanto qui rileva, che la separazione fosse da addebitare a reiterate “condotte
offensive e maltrattanti nei confronti della moglie”, tali da costituire violenze
fisiche e verbali di un coniuge ai danni dell’altro. In particolare, il giudice di
appello ha ritenuto che la convivenza fosse già deteriorata a partire dal periodo
2012 – 2013, valorizzando, in termini di condotte causalmente rilevanti ai fini
della intollerabilità della convivenza, un carteggio mail risalente al periodo
2013 – 2014, ascrivendo al comportamento del marito l’intenzione della moglie
di allontanarsi periodicamente dal marito con la figlia; per effetto
dell’accoglimento della domanda di addebito, il giudice di appello ha dichiarato
assorbita la pronuncia relativa alla domanda di mantenimento. La sentenza
impugnata ha, di converso, ritenuto non provato l’addebito della separazione
alla moglie, fondato sul dedotto intento della madre di allontanare la figlia dal
padre dalla casa coniugale di C, né ha tenuto conto di una successiva crisi della
coppia, intervenuta nel periodo 20192020, per effetto di una relazione
extraconiugale intrattenuta dal marito.
3. Propone ricorso per cassazione il A.A., affidato a cinque motivi,
ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la B.B., la
quale ha anch’essa depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 2697 cod. civ.,
nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il nesso di
causalità tra il comportamento assunto dal ricorrente e il giudizio di
addebitabilità della separazione.
Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato
comportamenti estrapolati da conversazioni avvenute nel periodo 2012 – 2015,
laddove la crisi coniugale si sarebbe manifestata solo nel 2019, così
palesandosi per il periodo pregresso, da parte della moglie, la tollerabilità del
clima familiare. In particolare, la moglie avrebbe imposto al marito di rimanere
nella casa coniugale in C, laddove lei si sarebbe trasferita a Torino con la figlia
da circa un decennio (2008 – 2009), per tornarvi durante i fine settimana. I
comportamenti assunti da parte ricorrente sarebbero, quindi, da inquadrare in
una relazione di coppia caratterizzata dalla decisione della moglie di
allontanarsi periodicamente, da un decennio, dalla casa coniugale. Deduce,
pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato
assolto da parte della moglie l’onere di comprovare l’esistenza del nesso di
causalità tra comportamento del ricorrente e intollerabilità della convivenza.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n.
3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto addebitabile la separazione
al marito, incorrendo in ultrapetizione, laddove il nesso eziologico tra
intollerabilità della convivenza e condotte del ricorrente sarebbe stato
incentrato su una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito durante il
periodo pandemico del 2020.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 151 e 2697 cod. proc.
civ., nonché, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra
le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che
i comportamenti oggetto di valutazione erano successivi all’allontanamento
della moglie dalla casa coniugale e alla interruzione della convivenza coniugale.
Parte ricorrente osserva che sin dal 2009 la presenza del coniuge nella casa
coniugale si era fatta via via più saltuaria (con assenza ingiustificata, come
ribadito in memoria), sicché – trattandosi di violazione del dovere di
coabitazione – sarebbe essa stessa circostanza idonea e decisiva a determinare
l’addebito della separazione alla moglie.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 156 cod. civ.,
nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto il diritto del marito
all’assegno di mantenimento, trattandosi di questione dipendente
dall’illegittima declaratoria di addebito della separazione al ricorrente.
5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere
la sentenza di appello condannato il ricorrente al pagamento dei due gradi delle
spese di giudizio.
6. Il primo motivo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati
congiuntamente, sono inammissibili, in conformità all’eccezione articolata da
controricorrente e ribadita in memoria. I motivi non sono incentrati su una
erronea ripartizione dell’onere della prova, bensì su una revisione della
valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, in un ambito familiare
in cui la convivenza ha vissuto (come risulta dalla sentenza impugnata) tre
distinte fasi di criticità, rispettivamente nel periodo 2008/2009, nel periodo
20122014 e, infine, nel periodo 2019/2020.
7. La sentenza impugnata ha valorizzato in termini causali, ai fini
dell’intollerabilità della convivenza, la seconda fase di criticità, incentrata sul
clima di tensione e di ripetute offese che si era generato per effetto di
comportamenti ascrivibili al marito nel periodo 2012 -2014. Di converso, il
giudice di appello ha escluso che avesse incidenza causale il comportamento
posto in essere dalla moglie di iscrivere la figlia a una scuola a Torino nel
periodo 2008/2009, così allontanando la figlia dalla casa coniugale (“Il A.A. non
ha provato che l’origine della frattura coniugale fosse da ricondursi alla
decisione unilaterale della moglie di iscrivere la figlia in una scuola a Torino,
distante una trentina di chilometri da C, circostanza (risalente al 2009) che
avrebbe comportato l’allontanamento dalla casa coniugale di moglie e figlia e la
violazione dei doveri di assistenza morale e materiale fra i coniugi”: pag. 5
sent. imp.). Nella specie, il giudice di appello ha escluso che l’allontanamento
della figlia dalla casa coniugale sia avvenuto senza il consenso del padre,
atteso il periodico ritorno di moglie e figlia in C e atteso il contributo dato dalla
moglie al marito nel 2017 al pagamento delle spese della casa coniugale. E’
stato, inoltre, valorizzato l’originario ricorso introduttivo del marito, ove si
deduceva che “i coniugi e C. si riunivano il mercoledì sera a C e trascorrevano
tutti i fine settimana in montagna o al mare, fino a che gli incontri vennero
progressivamente a ridursi, per decisione della resistente” (sent. imp., loc.
cit.). Ha, infine, ritenuto il giudice di appello di trascurare, come elemento
causale idoneo a rendere intollerabile la convivenza, la relazione extraconiugale
intrattenuta dal marito nel periodo 2019/2020, cosi ritenendo che
l’intollerabilità della convivenza fosse causalmente da ricollegare al secondo ed
esteso momento di crisi coniugale.
8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’allontanamento dalla casa
familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente
pregnante come motivo di addebito, benché a condizione che abbia assunto
efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la
convivenza fosse già in quel momento intollerabile (Cass., n. 11032/2024 ;
Cass., n. 25966/2016 ); efficacia causale esclusa, dal giudice di appello, in
quanto allontanamento concordato tra i coniugi, di carattere non definitivo,
così come è stata esclusa l’efficacia causale della relazione extraconiugale del
marito intrattenuta successivamente; valutazioni che rientrano nel potere-
dovere del giudice di valutare e scegliere gli elementi di prova nell’esaminare le
domande proposte dalle parti. Valutazioni che, a loro volta, incidono sul
giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato
pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità.
9. Infondato è, invece, il secondo motivo, posto che – secondo la
giurisprudenza di questa Corte – il principio di corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto
per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di
emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non
osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei
fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a
quella prospettata dalle parti nonché in base all’applicazione di una norma
giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass., n. 16809/2008 ).
10. Non vi è, pertanto, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ove il giudice proceda a una ricostruzione dei fatti differente da
quella prospettata dalle parti, a condizione che la statuizione trovi
corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente
acquisiti in giudizio e oggetto di contraddittorio (Cass., n. 11112/2019 ; Cass.,
n. 3353/2016 ; Cass., n. 2209/2016 ; Cass., n. 18922/2011 ). Nella specie, il
ricorrente non ha censurato la statuizione del giudice di appello, secondo cui i
fatti valorizzati ai fini dell’addebitabilità della separazione erano stati introdotti
nel corso del giudizio di primo grado (“che ella veniva insultata e denigrata
anche avanti alla figlia, e che “Le violenze (fossero) passate ben presto da
verbali a fisiche””). Pertanto, come deduce parte controricorrente, spetta al
giudice del merito, nei limiti della domanda proposta, la valutazione dei fatti
posti a fondamento della domanda e l’individuazione di quelli rilevanti ai fini
della decisione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei
suddetti principi.
11. Sono, per l’effetto, assorbiti gli ultimi due motivi. Il ricorso va, pertanto,
rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da
dispositivo, oltre raddoppio del contributo unificato.
Va disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli
interessati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che
liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15%
rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti
processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della l. 24
dicembre 2012, n. 228 , per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –
bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Va disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli
interessati.
Conclusione
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2025.
