La disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 31/12/2024, n. 35225
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 928/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52/54, presso lo studio
dell’avvocato CECINELLI GUIDO (Omissis) che lo rappresenta e difende per
procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
B.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIGLIENA 10, presso lo studio
dell’avvocato MALARA ALESSANDRO (Omissis) che la rappresenta e difende per
procura speciale allegata al controricorso;
controricorrente
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 799/2023
depositata il 09/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 104/2023 il Tribunale di Spoleto, stante l’intervenuta
dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra B.B. e A.A.
con la sentenza n. 654/2020 dello stesso Tribunale, rigettava la domanda
proposta della B.B. avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno divorzile
nell’importo pari ad Euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo l’indice
ISTAT, o, comunque, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e
compensava le spese di lite tra le parti.
2. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 799/2023 pubblicata il
09/11/2023, accoglieva l’appello proposto avverso la citata sentenza da B.B. e
poneva a carico di A.A. il pagamento in favore dell’appellante, a titolo di
assegno divorzile, dell’importo di Euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente
secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla domanda, compensando le spese di
lite tra le parti.
3. Avverso la suddetta sentenza, A.A. propone ricorso per cassazione, affidato
a quattro motivi, nei confronti di B.B., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente
ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: i) “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 , comma 1 c.p.c., – mancata indicazione delle parti della sentenza
che si intendeva impugnare – mancata indicazione delle modifiche da apportare
alla ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di primo grado – violazione e
falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. – mancata indicazione del domicilio e del
difensore dell’appellato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.”;
ii) “Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 5 n. 6 1. 898/70 con
riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti”; iii) “Della
violazione in relazione alla ritenuta mancanza di mezzi adeguati e
all’impossibilità di poterseli procurare, con riferimento alle risultanze istruttorie

acquisite agli atti. Carenza di prova in ordine alla mancanza di mezzi adeguati –
art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c.” (rubricato sub 2.2.);” iv)” Violazione e falsa
applicazione dei criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile indicati
nella legge n. 898/70 art. 5 n. 6 in ordine al suo riconoscimento, art. 360 ,
comma 1, n. 3 c.p.c.”
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 342 ,
comma 1, c.p.c., deducendo che l’appello dell’ex moglie era inammissibile in
quanto si limitava a riportare la sintesi di quanto accaduto in primo grado e a
ricostruire i fatti di causa, dando conto in maniera acritica e non
contestualizzata delle ragioni in diritto per cui avrebbe dovuto essere riformata
l’impugnata sentenza.
2.2. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, poiché
l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al
controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel
merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’art. 342
, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo
sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di
fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al
contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi
formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la
riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto
e la portata delle relative censure (tra le altre Cass. 2320/2023).
2.3. Nella specie, la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi ed ha
rigettato motivatamente l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rimarcando
che risultavano individuate le parti della sentenza di primo grado impugnate (in
ordine alla mancata dimostrazione da parte della B.B. della sua oggettiva
impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento e in ordine alla disparità
economica tra i coniugi) e risultava chiaro il contenuto delle critiche espresse al
riguardo. Rispetto a questa puntuale argomentazione, la doglianza espressa
con il primo motivo di ricorso non si confronta.
Non risulta, inoltre, dalla sentenza ora impugnata che fosse stata eccepita
dall’odierno ricorrente anche la mancata indicazione del domicilio
dell’appellante e del nome del difensore dell’appellato costituito in primo grado,
sicché anche su questo punto la censura è generica e difetta di autosufficienza,
in quanto nel ricorso non è compiutamente precisato quando, come e dove
dette questioni fossero state poste nel giudizio d’appello.
3. Anche gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro
connessione, sono inammissibili.
3.1. Il ricorrente deduce (secondo motivo) che la Corte di merito non ha
valutato l’esistenza del diritto all’assegno divorzile in relazione
all’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della B.B. o all’impossibilità per la
stessa di procurarseli per ragioni oggettive, operando poi un raffronto con un
tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, nonché
applicando, attraverso una valutazione ponderata e bilaterale, gli altri criteri
previsti dalla L. n. 898 del 1970 , art. 5 , comma 6. Inoltre la Corte territoriale
non avrebbe considerato il più basso costo della vita in Russia e soprattutto il
fatto, ritenuto decisivo dal ricorrente, che l’ex moglie aveva abbandonato per
propria volontà il domicilio coniugale al fine di andare a convivere con un altro
uomo (tale C.C.) ed aveva cessato, sua sponte, di svolgere tutte le attività
lavorative fino a quel momento svolte (presso il Centro Commerciale di
Bracciano e quale interprete russo/italiano). Il ricorrente sostiene, inoltre, che
la B.B. aveva allegato di aver svolto, per il C.C., attività indicative della sua
capacità lavorativa, tra cui l’assistenza al padre anziano dello stesso C.C. e la
cura dell’orto, e che aveva allegato, invece, a riprova della propria oggettiva
impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento, documentazione reddituale
in lingua russa sprovvista di traduzione asseverata. Nella memoria illustrativa,
il ricorrente, riportando in sintesi le argomentazioni svolte con i motivi terzo e
quarto, deduce che “La Corte d’Appello ha omesso di considerare e valutare
che la Sig.ra B.B., prima ha abbandonato il domicilio coniugale in M, dove
lavorava (docc. in atti) e subito dopo stabilito la propria residenza in Spoleto
(dove è iniziato il procedimento odierno) presso l’abitazione del Sig. C.C. con il
quale intratteneva una stabile relazione (indice di stabilità della relazione). La
Sig.ra B.B. non ha provato di aver dato apporto alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale del ricorrente il quale, all’epoca del
matrimonio, era già titolare di un rapporto di lavoro subordinato, e già era
proprietario del piccolo immobile (circa 60 mq.) in M. Ancora la Corte d’Appello
non ha considerato che la B.B. ha sempre prestato attività lavorativa (poi
abbandonata per andare a convivere con il Sig. C.C. a Spoleto) e per precisa
scelta di vita della stessa, si trasferiva in Russia dove vive con la madre.
Ancora la Corte d’Appello ha omesso di valutare e di verificare se la Sig.ra B.B.
sia priva di mezzi adeguati per vivere dignitosamente (è esperta di vendite di
articoli di abbigliamento ed è bilingue russo-italiano oltre alla lingue inglese)”.
3.2. Tutte le censure di cui trattasi sono in realtà impropriamente dirette alla
rivalutazione dei fatti e difettano pure di specificità.
Occorre premettere che la Corte di merito si è attenuta ai noti principi
affermati da questa Corte (Cass. sez. Un. 18287/2018 e successive conformi),
secondo cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge,
cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi dell’art. 5 , comma 6, della L. n. 898 del 1970 , richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.
Nello specifico, la Corte territoriale, dopo aver accertato il prerequisito dello
squilibrio patrimoniale e reddituale scrutinando in dettaglio e in comparazione
le condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha valutato approfonditamente
e con motivazione congrua ogni profilo di rilevanza, anche sul contributo dato
alla famiglia dall’ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all’oggettiva
impossibilità per quest’ultima di superare la disparità economica evidenziata
attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente
difficile, soprattutto in Russia e a maggior ragione nell’attuale stato di guerra,
avuto altresì riguardo all’età della beneficiaria (54 anni) e alla durata del
matrimonio (18 anni).
La Corte d’Appello ha rimarcato trattarsi di un lasso di tempo sicuramente
ragguardevole, aggiungendo che nel corso di esso “la B.B. ha investito il suo
tempo nel ruolo di moglie-lavoratrice, contribuendo al soddisfacimento anche
economico (e non solo) delle esigenze di famiglia, in quanto si è anche presa
cura dell’ex coniuge assistendolo durante il suo periodo di malattia nel 2009;
sul punto non vi è contestazione tra le parti. Né può essere inteso come rifiuto
della B.B. a reinserirsi nel mondo del lavoro il fatto che non riesca a trovare, a
54 anni, un impiego fisso. Non vi sono elementi probatori al riguardo. Anzi, al
contrario, è emerso che la B.B. ha sempre lavorato ed ha tentato in tutti i modi
di proseguire a lavorare, anche nel periodo di attuale crisi dovuto allo stato di
guerra in cui verte la Russia, dove vive. Ciò smentisce l’assunto dello A.A. in
ordine ad una inerzia della B.B. e, quindi, ad una sua colpevole impossibilità di
trovare un lavoro”.
La Corte territoriale ha inoltre dato atto che i documenti prodotti dall’ex moglie
sulla sua condizione reddituale erano stati tradotti da un traduttore
professionista dell’Agenzia di traduzioni “(Omissis)”, che aveva apposto il
proprio timbro e la propria firma sulla traduzione, mentre l’appellato, odierno
ricorrente, nulla aveva contestato in merito alla qualifica di esperto da parte
del suddetto né, tanto meno, aveva contestato la veridicità in concreto delle
circostanze rappresentate e certificate nei documenti tradotti, quale ad
esempio l’erogazione da parte del Fondo Pensionistico dell’indennità pari ad
appena Euro 12.
3.3. A fronte di detto chiaro, preciso e lineare percorso motivazionale, il
ricorrente genericamente richiama il requisito del “tenore di vita”, inconferente
in base alla più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di assegno
divorzile, e si limita a riproporre la propria ricostruzione dei fatti, senza
svolgere una critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata, nonché sollecitando impropriamente una rivisitazione del
merito.
3.4. Resta aggiungere che non si rinviene nella sentenza impugnata alcun
riferimento all’asserita convivenza della B.B. con il C.C., nel ricorso non si
precisa se si trattò di convivenza more uxorio con le connotazioni di rilievo ai
fini che qui interessano (e che comunque non rileverebbe ai fini compensativo –
perequativi – cfr. Cass. Sez. Un. 32198/2021 ), ma soprattutto non si indica
compiutamente quando, come e dove la questione sia stata sottoposta
all’esame della Corte d’Appello. La controricorrente afferma sul punto che “nel
giudizio di separazione giudiziale non è mai stato accertato giudizialmente
l’adulterio e che, in ogni caso, la separazione giudiziale è stata poi trasformata
in separazione consensuale con conseguente rinuncia da parte del A.A. alla
domanda sull’addebito” (pag.16 controricorso).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020 ).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 , art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15 per cento) ed accessori,
come per legge.
Ai sensi dell’art.13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 , art. 52 .