Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei genitori soccombenti.

Tribunale di Pisa, decreto 9 ottobre 2024
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Vista la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal curatore del
minore, Avv. XX, in ragione dell’attività svolta e dell’impegno profuso;
considerato che – benché la nomina del curatore del minore nel presente
procedimento sia stata assunta in applicazione delle norme antecedenti alla
c.d. Riforma Cartabia e quindi ai sensi del disposto dell’art. 78 c.p.c., al fine di
tutelare al meglio l’interesse del minore, vista la peculiare problematicità del
caso – tale nomina si inserisce nel solco che il legislatore della riforma ha poi
tracciato con il rafforzamento dell’istituto;
considerato che, nel perdurante silenzio sul punto del legislatore (anche nelle
nuove norme di cui all’art. 473 bis. 7 e 473 bis.8 c.p.c.), i curatori dei minori
sono nella prassi, nella stragrande maggioranza dei casi, avvocati specializzati
nel diritto di famiglia, quindi professionisti che fanno applicazione nell’esercizio
dell’incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso,
anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali
(tanto che nelle prassi di molti uffici giudiziari costituisce titolo preferenziale
per la nomina l’aver svolto specifici corsi di formazione);
ritenuto che si debba far ricorso ai principi generali e in particolare al principio
dell’eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un’attività
lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa, quale quella in
questione;
considerato altresì che, allorché il legislatore ha voluto stabilire la gratuità di
un incarico lo ha fatto espressamente come ad esempio per il tutore
dell’incapace (art. 379 c.c.) o per l’amministratore di sostegno (art. 411 c.c.
nella parte in cui fa rinvio anche all’art. 379 c.c.);
ritenuto, conseguentemente, che in assenza di un’analoga norma che preveda
la gratuità dell’Ufficio di curatore del minore, non è lecito inferirne la gratuità,
ma sia invece necessario ritenerne l’essenziale onerosità;
considerate le peculiarità della figura e del ruolo del curatore del minore, e
ritenuto che essa non sia inquadrabile nella nozione di mandatario, come
ritenuto da alcuni giudici di merito, in quanto la figura del mandatario
presuppone appunto il “mandato” ossia un incarico di compiere uno o più atti
giuridici nell’interesse del mandante, mentre nel caso del curatore l’incarico
non proviene dall’interessato, bensì dal giudice e ha ad oggetto non tanto e
non solo atti giuridici, ma una variegata attività anche fattuale (come ad
esempio i colloqui con i genitori, l’ascolto del minore…) non riconducibile
quindi ad atti giuridici in senso tecnico;
letto l’art. 3, lett. n del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale dà una
definizione ampia di “ausiliario del magistrato” e vi ricomprende, tra gli altri,
“qualunque altro soggetto (…) comunque idoneo al compimento di atti, che il
magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”;
ritenuto che tale ampia definizione si attagli al caso di specie e che pertanto,
anche in assenza di una normativa specifica e in forza del tenore letterale di
tale ultima norma, sia applicabile il Capo V del Titolo II delle Disposizione di
attuazione del c.p.c.;
letto, conseguentemente, l’art. 52 disp. att. c.p.c., in base al quale il compenso
deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l’ausiliario
“tenuto conto dell’attività svolta” e il decreto con cui i compensi sono liquidati,
a norma dell’art. 53 disp. att. c.p.c., deve contenere l’indicazione della “parte
che è tenuta a corrisponderli”;
ritenuto, quanto ai criteri e parametri di liquidazione da applicare, che il
Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (regolamento recante modifiche al
decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) al cui art. 10-septies
prevede che “Per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore
del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle
allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta
in volta nominato”;
ritenuto che ove il curatore speciale del minore non abbia svolto attività
prettamente “difensive”, ma abbia invece rappresentato l’interesse del minore
nei rapporti con i genitori e con il giudice e proceduto all’ascolto del minore,
non sia applicabile tale norma, quanto piuttosto, in base a criteri generali
stabiliti, la normativa per la liquidazione del compenso degli ausiliari del
giudice e quindi innanzitutto dell’art. 49 L DPR 115/01 cit. (“agli ausiliari del
magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di
viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico”) e
dell’art. ART. 51 (L) DPR cit. (“Nel determinare gli onorari variabili il magistrato
deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della
prestazione fornita”);
ritenuto che, quanto alla misura degli onorari, sia applicabile l’art. 50 DPR
115/01 e poiché l’attività del curatore non rientra in alcuna delle attività per le
quali sono previsti onorari a tariffa, che debba conseguentemente farsi ricorso
agli onorari a vacazioni;
ritenuto che l’onere del pagamento dei compensi debba gravare sui genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per
discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente
dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori
(artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.);
ritenuto, infatti, di non condividere la diffusa tesi secondo la quale, mutuando
l’orientamento consolidatosi presso i tribunali per i minorenni, dovrebbe
ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore, il quale
quindi, in quanto di regola privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (facendo anche leva, da parte
dei sostenitori di questa tesi, sulla norma di cui all’art. 76 L DPR 115/02 cit.
che consente – in caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con
quelli degli altri familiari con lui conviventi – di tener conto solo dei redditi del
richiedente (in questo caso appunto del solo minore);
ritenuto, infatti, che debbano valutarsi a tal fine i seguenti elementi, in senso
contrario alla tesi anzidetta:
– nella grande maggioranza dei casi, dinanzi al TO si verte in situazioni in cui i
genitori si trovano ancora nella piena titolarità della responsabilità genitoriale e
quindi, come tali, sono direttamente obbligati col proprio patrimonio a far
fronte agli obblighi civili della prole minorenne – al contrario di quanto accade
comunemente presso i Tribunali per i minorenni;
– la nozione di conflitto di interessi che è alla base della norma di cui all’art. 76
L DPR 115/02 che non si attaglia al caso in questione: infatti, tra il genitore
esercente la responsabilità genitoriale ed il proprio figlio minore può sussistere
un mero conflitto di fatto, ma mai un conflitto di interesse in senso tecnico,
come quello delineato da tale norma, atteso che il genitore ha l’obbligo
giuridico di perseguire l’interesse vero ed ultimo del figlio minore (e quindi
anche eventualmente ove diverso da quello che egli/ella ritenga tale);
– ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita
considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore
speciale del minore per individuare quale sia l’interesse del minore e tutelarlo
anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal
genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel
superiore interesse del figlio minore;
– sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull’Erario e dunque sulla
collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del
curatore (attesa l’implementazione che all’istituto ha dato la Riforma Cartabia,
munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della
nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti
violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei
confronti dei propri figli minori;
– ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero
ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione
finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite
e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l’onere del compenso del curatore
del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al
pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della
soccombenza;
ritenuto, tuttavia che, al pari di quanto accade per gli ausiliari, non possa
procedersi alla liquidazione, una volta che la causa sia definita, posto che dopo
tale momento il giudice perde il potere di emettere il provvedimento con cui
grava le parti delle spese del giudizio, (in tal senso, sulla liquidazione del ctu
dopo la definizione della causa, Cass. civ. Sez. IV, ord. 30/11/2021 n.
37480/21, nella quale la Suprema Corte ricorda che al professionista rimane la
possibilità di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo);
rilevato, infatti che una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere
delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla
liquidazione del compenso di un ausiliario, pena l’emissione di un
provvedimento abnorme, emesso da un Giudice in carenza di potere, che
andrebbe ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo (Cass.
civ. VI sez., Ord. 3/8/2021 n. 24101);
ritenuto, per quanto precede, di non poter procedere alla liquidazione;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.