Scuola. No alla bocciatura se le assenze effettuate dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute

T.A.R. Puglia Bari, Sez. Unite, Sent., 05 settembre 2024, n. 965; Pres. Est. Ciliberti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I – L’alunna -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2023/2024, frequentava la classe III sez. AC musicale e
coreutica del Liceo scientifico statale -OMISSIS-.
Al termine del I trimestre (ovvero dal 16/9/2023 al 16/12/2023), l’alunna riportava la media
complessiva in decimali di 6,66, con tre insufficienze, come da registro elettronico. Non veniva
attivato alcun corso di recupero in favore dell’allieva, onde darle la possibilità di conseguire l’idoneità
nelle tre materie in cui aveva riportato un voto d’insufficienza.
Condizioni di salute non buone la costringevano a effettuare diverse assenze, nondimeno l’alunna
riusciva a recuperare le insufficienze nelle materie di inglese e filosofia, mentre riportava lievi
insufficienze in storia e storia della danza, nel periodo intermedio, come rilevabile dal Registro
elettronico.
La frequenza delle lezioni, durante l’anno scolastico 2023/2024, veniva interrotta diverse volte, a
causa di condizioni di salute non ottimali (sepsi, stati febbrili, cefalee) che imponevano l’effettuazione
di esami diagnostici, come da certificati medici, a firma del dott. -OMISSIS- del 23.05.2024, del dott.
-OMISSIS- del 02.03.2024 e della dott.ssa -OMISSIS- dell’11.03.2024.
La ricorrente genitrice, oltre a far pervenire alla scuola i certificati medici attestanti lo stato di salute
della minore, aggiornava costantemente i docenti circa le condizioni di salute della propria figlia,
ricevendone peraltro messaggi di vicinanza e sostegno.
Il rendimento scolastico dell’allieva non era preoccupante tanto da temere una bocciatura e i ricorrenti
genitori, in occasione della riunione tenutasi in presenza in data 2 aprile 2024, ricevevano
rassicurazioni da parte dei docenti sull’effettiva possibilità della loro figliuola di superare l’anno
scolastico.
L’allieva veniva ammessa allo scrutinio finale, con la media del 6.22; in particolare, riportava le
seguenti votazioni: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5, Matematica 6, Fisica 5, Storia della
Danza 5, Storia della Musica 6, Tecnica Danza Classica 6, Tecnica Danza Contemporanea 6,
Laboratorio coreografico 6, Disegno e Storia dell’Arte 7, Educazione civica 6, Religione Buono,
Comportamento 8.
Accertato poi nell’allieva uno stato di gravidanza, le veniva imposta l’astensione dalle attività ginnico-
sportive e, a causa di una rilevata iperemesi gravidica, la stessa era obbligata a effettuare giorni di
riposo e ad assentarsi da scuola (cfr.: certificato medico, a firma del dott. -OMISSIS- del 6 giugno
2024).
La minore non poteva sostenere le ultime verifiche, che, peraltro, erano comunicate alla ricorrente
genitrice, a mezzo mail, nel giorno festivo del 2 giugno 2024.
All’esito dello scrutinio finale dell’08.06.2024, l’allieva non risultava ammessa alla classe quarta del
Liceo scientifico, riportando le seguenti insufficienze: Italiano 4, Inglese 4, Storia 5, Filosofia 5,
Fisica 5, Storia della Danza 5.
In data 10.06.2024, la ricorrente genitrice avanzava formale richiesta di colloquio, onde poter ottenere
chiarimenti e spiegazioni circa l’esito sfavorevole dello scrutinio finale, senza ottenerne riscontro,
tant’è che la medesima, con nota del 13 giugno 2024, reiterava la richiesta di audizione.
In data 24.06.2024, entrambi i genitori ricorrenti avanzavano richiesta di accesso agli atti, in relazione
al verbale dello scrutinio finale dell’08.06.2024. Veniva loro trasmessa copia del verbale di scrutinio.
Dall’esame del predetto documento si evinceva che oltre alle insufficienze nelle materie di italiano e
inglese, dove l’allieva non aveva recuperato le lacune, nelle materie in cui aveva riportato lievi
insufficienze, i docenti avevano dato rilievo alle assenze della minore, nonostante la documentazione
medica prodotta.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato e depositato in data 08.08.2024, per impugnare gli atti
in epigrafe indicati.
Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della
totale irragionevolezza del provvedimento amministrativo impugnato; evidente contraddizione tra i
voti rilevabili dal registro elettronico e le valutazioni riportate nel verbale di scrutinio; eccesso di
potere per incongruenza e illogicità manifesta.
I ricorrenti si soffermano, nelle loro argomentazioni, sulla valutazione del numero delle ore di assenza
effettuate dall’allieva (deducendone la violazione di legge), sulla mancata valutazione della capacità
di recupero dell’alunna (deducendo l’assenza di attivazione di corsi di recupero, la violazione di legge
e l’eccesso di potere), sulla contraddittoria e fuorviante comunicazione scuola – famiglia (con rilievi
di violazione di legge ed eccesso di potere), sulla disparità di trattamento (eccesso di potere) e sulla
mancata valutazione di tutte le circostanze del caso concreto.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con D.P. n. 296 del 10 agosto 2024, è respinta la domanda di tutela cautelare monocratica.
Nella camera di consiglio del 4 settembre 2024, tenutasi a sezioni riunite per il giudizio cautelare
collegiale, sussistendone i presupposti e datane preventiva comunicazione alle parti, la causa è
trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è fondato.
III – La ricorrente genitrice ha sempre aggiornato i docenti della scuola sullo stato di salute della figlia
minore, anche con riferimento all’insorta gravidanza, ricevendone rassicurazioni e attestati di
solidarietà. La genitrice ha poi documentato e giustificato le assenze della figlia, che, dopo i periodi
di assenza, è sempre stata riammessa a frequentare le lezioni, previa esibizione di certificato medico.
In occasione dell’incontro scuola-famiglia tenutosi in data 2 aprile 2024, i ricorrenti genitori hanno
avuto riscontro del discreto rendimento scolastico della loro figlia, peraltro confermato dalle
valutazioni intermedie del pentamestre; ciò nonostante, le assenze già effettuate.
Nessun docente ha avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare
l’anno scolastico. È, dunque, mancato un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento
scolastico dell’allieva.
La scuola ha informato i genitori dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva, solo
mediante il registro elettronico. Tuttavia, vi è stata una difettosa comunicazione e uno scarso
preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico. Ciò ha un qualche rilievo nella valutazione
della correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori (cfr.: T.a.r. Lazio Roma III-bis,
n. 12042 del 3 agosto 2023).
IV – L’Istituto non ha attivato alcun percorso preventivo di recupero scolastico: ciò solo è bastevole a
destituire di legittimità il procedimento qui contestato (cfr.: Cons. Stato VI, n. 638 del 20 gennaio
2021; 26 giugno 2020, n. 4107).
V – Dal pagellino del periodo infrapentamestre, l’allieva ha riportato insufficienze in tre materie ma,
in ogni caso, la media complessiva dell’intero anno è stata di 6.46, come rilevabile dal registro
elettronico.
Esaminando le votazioni visibili ai genitori, emerge che: 1) per la materia di storia, la media generale
dell’intero anno è pari a 6.41; 2) per la materia di filosofia, la media generale dell’intero anno è pari a
5.71; 3) per la materia di fisica, la media generale dell’intero anno è pari a 7.75; 4) per la materia di
storia della danza, la media generale dell’intero anno è pari a 6.72.
Dai voti rilevabili dal giudizio in ben tre delle materie che successivamente hanno determinato la
mancata ammissione all’anno successivo, emerge che l’allieva ha riportato una media complessiva
superiore alla sufficienza e, in ogni caso, la lieve insufficienza in filosofia è stata incongruamente
arrotondata per difetto.
Al contrario di quanto emerso a conclusione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2024, l’allieva è
stata ammessa allo scrutinio finale con la media del 6.22, riportando due insufficienze importanti
(italiano e inglese) e una lieve insufficienza in filosofia. Nell’arco di poco tempo, la lieve insufficienza
in filosofia si è trasformata in insufficienza piena, con arrotondamento per difetto della media
complessiva conseguita, mentre le medie sufficienti riportate in storia, fisica e storia della danza si
sono trasformate in insufficienze che hanno determinato la mancata ammissione dell’allieva alla
classe successiva.
Il giudizio contenuto nel verbale di scrutinio impugnato, in particolare nelle materie di storia,
filosofia, fisica e storia della danza, è dipeso dal rendimento rilevato nell’ultimo mese di scuola, sicché
la bocciatura dell’allieva è stata valutata non in relazione all’intero anno, ma in base a quanto avvenuto
e rilevato nel mese di maggio 2024.
Ne discende che il giudizio finale relativo alle suddette materie, penalizzante per la valutazione
complessiva, è da ritenersi incongruo e illegittimo.
VI – I docenti non hanno valutato le circostanze particolari che hanno caratterizzato la fattispecie.
Non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore. Non
hanno tenuto conto della circostanza che le assenze della minore sono dipese da quelle particolari
condizioni né che, nonostante la mancata partecipazione alle lezioni, il rendimento dell’allieva è stato
mediamente sufficiente. I docenti non hanno inteso valorizzare, in alcun modo, che la media dei voti
riportata dall’alunna durante l’intero anno scolastico è sempre andata oltre la sufficienza, né tampoco
hanno considerato l’impegno profuso dalla stessa per migliorare le insufficienze riportate nelle singole
materie durante l’infrapentamestre.
VII – Dall’esame dei giudizi espressi dai docenti di storia, filosofia, fisica e storia della danza riportati
nel verbale di scrutinio impugnato, emerge che il numero delle ore di assenza effettuato dall’allieva
ha, di fatto, avuto un peso rilevante nella valutazione finale.
Ebbene, se la normativa di legge (D.P.R. n. 122 del 2009) applicabile alla fattispecie, richiede, ai fini
della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, è altrettanto vero che l’art. 14, comma 7, di quel decreto prevede deroghe al
suddetto limite, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per applicare la deroga, atteso che le assenze effettuate
dall’allieva sono dipese dal suo stato di salute, come comprovato da numerosi certificati medici.
VIII – Sono stati, altresì, commessi alcuni errori e irregolarità procedurali: ad esempio, le
interrogazioni svolte nel mese di maggio dai docenti delle materie in cui la minore non ha conseguito
la sufficienza, risultano erroneamente eseguite in giornate in cui l’allieva era assente; inoltre, le
interrogazioni e le verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola sono state comunicate alla
ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024).
Priva di conferma è l’affermazione, riportata dalla docente di storia e contenuta nel giudizio finale,
laddove si asserisce che l’allieva “ha frequentato in modo saltuario le lezioni per dichiarati motivi di
salute che sono stati documentati alla fine dell’anno”. La madre dell’allieva, per contro, ha sempre
tempestivamente documentato le assenze della propria figlia (che, in caso contrario, non avrebbe
potuto essere riammessa a frequentare le lezioni), così come ha, per le vie brevi, tenuto informati i
docenti sulle condizioni della figlia.
Dallo scambio di mail e messaggi (versati in atti) emerge chiaramente come la madre dell’allieva
abbia puntualmente messo al corrente i professori dello stato di salute della figlia.
Come da documentazione medica nota ai docenti, l’allieva non avrebbe potuto essere presente a scuola
nell’ultimo periodo per motivi di salute, sicché la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa
da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute.
IX – In conclusione, il mancato preavviso, la mancata attivazione dei corsi di recupero, gli errori
procedurali e l’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello
scrutinio finale determinano, complessivamente, l’illegittimità degli atti impugnati.
X – Il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e la brevità del processo,
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni riunite), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione, con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4,
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi
di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024.