Solo l’inadempimento serio e duraturo configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Corte di Cass., Sez. VI pen., Sent. del 29 maggio 2024 n. 21068,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nata in A il (Omissis)
avverso la sentenza del 29/6/2023 emessa dalla Corte di appello di Messina
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria depositata dall’Avvocato Carmelo Mobilia, difensore della
parte civile, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna al
pagamento delle spese di giudizio;
letta la memoria depositata dall’Avvocato Rosita Vallone, che conclude per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna dell’imputata in
ordine al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen.
2. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il travisamento della prova in quanto la Corte
di appello avrebbe negato la produzione della documentazione attestante
l’adempimento tardivo, dalla quale emergeva che a partire dal settembre del
2021, la ricorrente aveva versato gli assegni di mantenimento in precedenza
rimasti inadempiuti, provvedendo anche al regolare adempimento per le
scadenze successive.
Sostiene la difesa che copia di tutti i bonifici era stata depositata alle udienze
dibattimentali del 14 gennaio, 24 maggio e 6 ottobre 2022, sicché il giudice di
appello era incorso in un palese travisamento della prova, avendo ritenuto che
la prova documentale non era stata mai prodotta in giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
merito all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto, sottolineando come la Corte di appello era stata fuorviata dal fatto di non
aver riconosciuto l’adempimento tardivo, a fronte del quale le gravità della
condotta avrebbe sicuramente meritato una diversa considerazione.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che la ricorrente,
con l’atto dì appello e, successivamente, con il ricorso in cassazione, indica
specificamente di aver provveduto (nel corso delle udienze del 14.1.2022,
24.5.2022 e 6.10.2022) al deposito di documentazione attestante il sia pur
parziale e tardivo adempimento.
A fronte della puntuale indicazione della produzione documentale, la Corte di
appello ha totalmente omesso l’esame della questione, limitandosi ad
affermare che si trattava di una mera deduzione difensiva e senza verificare e
confutare il dato specifico allegato dalla ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di appello è incorso in un vizio di
motivazione apparente, posto che a fronte della specificità del motivo dedotto
in appello, la negazione della circostanza avrebbe reso necessaria l’esposizione
delle ragioni per cui non poteva ritenersi fornita la prova documentale,
procedendo in primo luogo alla verifica dell’effettività della produzione e, in
caso di positivo riscontro, alla valutazione nel merito della documentazione.
Tali doverosi passaggi sono stati del tutto pretermessi, il che inficia di per sé la
tenuta della motivazione, soprattutto ove si consideri la necessità di valutare la
gravità e rilevanza dell’inadempimento.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la condotta incriminata dall’art.
570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento
civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente
protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere
apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato
deve fornire (Sez.6, n. 47158 del 20/10/2022, Rv. 284023).
Quanto detto comporta che il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi
con la deduzione difensiva secondo cui l’inadempimento era consistito nel mero
ritardo nel versamento di alcune mensilità, cui aveva fatto seguito un sia pur
tardivo assolvimento dell’obbligo.
3. L’omessa valutazione del tardivo adempimento incide direttamente anche
sull’ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente, relativo al mancato
riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo
al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez.6, n. 5774
del 28/1/2020, Rv. 278213).
L’applicazione di tale principio al caso di specie, imponeva la necessaria verifica
della dedotta corresponsione, sia pur tardiva, degli assegni di mantenimento
stabiliti in favore della prole, al fine di verificare se le concrete modalità della
condotta potessero o meno dar luogo all’applicazione dell’istituto di cui all’art.
131-ò/s cod. pen.
Anche con riguardo a tale profilo, pertanto, si rende necessario l’annullamento
con rinvio, al fine di integrare le lacune valutative e motivazioni in cui è incorsa
la sentenza impugnata.
4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio per nuovo giudizio, nel corso del quale il giudice dovrà procedere alle
verifiche in ordine alla sussistenza o meno di prove documentali idonee ad
attestare il tardivo adempimento, anche al fine di stabilire l’eventuale minima
offensività della condotta ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Messina.
Conclusione
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.
Depositato in Roma il 29 maggio 2024.