Un mero rapporto affettivo non elide la solidarietà postconiugale
Cass. civ., Sez. I, Ord., 09.09.2024, n. 24091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere-Relatore
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23951/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 72, presso lo
studio dell’avvocato TONINI ANDREA (Omissis) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
B.B., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NARDI
RAFFAELLA (Omissis) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5545/2023 depositata il
25/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 Consigliere
MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma con sentenza di separazione tra i coniugi dispose l’assegno
di Euro 500,00 a carico del Sig. A.A. da corrispondersi alla ex moglie B.B. per il
mantenimento della figlia C.C. (nata il (Omissis)), e condannò la ex moglie al
parziale pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura del 50% in Euro
2.130,00 oltre accessori. Con sentenza n. 5073/2014 del 28-7-2014 la Corte di
Appello di Roma, in parziale riforma della suddetta sentenza, revocava con
decorrenza dal gennaio 2013 l’obbligo di A.A. di corrispondere alla moglie
l’assegno di Euro 500,00 per il mantenimento della figlia.
Con successiva sentenza definitiva n. 6184/2020 del 16-4-2020 il Tribunale di
Roma pronunciando in merito al ricorso proposto da Sig. A.A., per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato con la
Sig.ra B.B. rigettò la domanda di B.B. volta ad ottenere l’assegno divorzile. Il
Tribunale ritenne che B.B. avesse intrapreso una relazione affettiva con altra
persona, individuata nel sig. D.D., con il quale lavorava, seppure in nero, e che
si fosse trasferita a vivere in una abitazione di proprietà del fratello del
medesimo.
B.B. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Roma con
sentenza nr. 5545/2023, indicata in epigrafe, in parziale accoglimento
dell’impugnazione, ha posto a carico di A.A., a far data dalla sentenza parziale
sullo status, un assegno divorzile mensile di Euro 400,00 con la rivalutazione
annuale secondo indici ISTAT, da corrispondere in favore di B.B. entro il giorno
5 di ogni mese presso il suo domicilio o in altra forma dalla stessa indicata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione A.A. affidato ad un
unico motivo e memoria. B.B. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto
decisivo ex art. 360 nr. 5 cpc perché la Corte di Appello di Roma, nel riformare
la sentenza di primo grado, ha omesso di esaminare un fatto che, laddove
fosse stato giustamente considerato nella sua centralità, sarebbe stato decisivo
e determinante per la decisione e cioè la sentenza N. 12284/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione X Penale il 18.10.2022, che ha assolto il
Signor A.A. dal reato di cui all’art. 570-bis c.p. al medesimo ascritto e
contestualmente accertato e riconosciuto la sussistenza di una stabile relazione
affettiva tra la stessa Signora B.B. ed il Signor D.D., perdurante sin dal 2014 ed
ancora in essere. La sentenza predetta è divenuta irrevocabile prima ancora
che le parti del giudizio di appello rassegnassero le proprie conclusioni
all’udienza del 23.03.23, ed è stata prodotta in giudizio dal difensore.
Il motivo è inammissibile. Al fine di contestare il riconoscimento alla moglie
dell’assegno divorzile, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’omesso esame di una sentenza penale, a suo dire prodotta in appello, dalla
quale si desumerebbe che la moglie aveva una stabile convivenza con un altro
uomo. Orbene, va rilevato che il mancato esame di un documento può essere
denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione
su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento
non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un
giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze
istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di
modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne
consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato
avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018,
n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150). Nel caso di specie, la sentenza
penale, peraltro trascritta in minima parte nel ricorso, non è affatto decisiva nel
senso suindicato, non rilevandosi dalla stessa altro che un rapporto affettivo –
non certo una stabile convivenza -della resistente con un altro uomo. La
censura, sul punto della decisività, è, peraltro, del tutto generica. Il ricorso
deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in
Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. nr. 115 del 30 maggio 2002
ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti.