No all’addebito della separazione se la violazione dei doveri coniugali è conseguenza del deterioramento del rapporto.
Tribunale di Savona,
sentenza del 29 luglio 2023, Est. Dott. Davide Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. D. E ATZENI Presidente Rel.
Dott. STEFANO POGGIO Giudice
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2013 del Ruolo Generale dell’anno 2021 vertente
TRA
C. P., rappresentato e difeso dall’Avvocato A. M. D. S. con studio in Santa Maria Capua Vetere
(CE);
RICORRENTE
E
M. B. , rappresentata e difesa dall’Avvocato Marzio Bini con studio in Genova;
RESISTENTE
E
C. M. e C. D., in persona del Curatore Speciale Avvocato L. V., rappresentati e difesa
dall’Avvocato L. V. ed elettivamente domiciliati in Loano, via Ghilini n° 51
TERZI INTERVENUTI IN GIUDIZIO
E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della
convivenza tra i coniugi M. B. e C. P. era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle
decise e categoriche affermazioni in proposito di entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono
con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei
coniugi M. B. e C. P.
Per quanto concerne le domande di addebito, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell’art.
151 co^2 c.c. postula, non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l’accertamento che a tale comportamento sia causalmente
ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della
prosecuzione della convivenza: Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I
11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859). Di fronte a
rappresentati comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il
giudice non dispone di un potere-dovere di disporre d’ufficio mezzi istruttori, in quanto non è
consentito derogare alle regole generali sull’onere della prova se non nei casi in cui tale deroga sia
giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell’ipotesi di provvedimenti relativi
all’affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ex art. 155 codice civile. Al fine di
decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i
coniugi.
Entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito, ciascuno adducendo comportamenti ed
atteggiamenti ostili, irrispettosi, offensivi e comunque violativi dei doveri coniugali da parte
dell’altro. In particolare il ricorrente ha dedotto – tra l’altro – che la moglie avrebbe violato il
dovere di fedeltà coniugale, avendo conosciuto “tra l’anno solare 2020 ed il 2021” (cfr la memoria
istruttoria del 1.3.2022 da esso depositata ai sensi dell’art.183 n° 2 c.p.c.) un altro partner (tale Sig.
C. P. residente in provincia di Caserta) presso l’ospedale Gaslini di Genova ove era ricoverato il
primo figlio della coppia M. , poi ivi deceduto in data 4.6.2021, partner presso il quale essa, a
seguito del decesso di M. , si è recata ad abitare portando con sé i figli minori M. e D. La resistente
ha invece lamentato – tra l’altro – che il Sig. C. avrebbe omesso di recarsi a fare visita al figlio M.
in particolare nel secondo periodo di ricovero (tra il 2020 ed il 2021) in cui quest’ultimo, ormai
prossimo al decesso, chiedeva di lui e dei fratelli M. e D. , ed inoltre che il Sig. C. avrebbe omesso
di recarsi a prendere i figli minori presso la struttura sita in Campania ove essi erano rimasti
collocati a seguito della fine del periodo di abitazione (durato peraltro solo pochi giorni) presso la
casa del Sig. P. .
Al riguardo va evidenziato che dalle stesse deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti difensivi
risulta che la crisi coniugale verificatasi tra di esse e che ha poi condotto all’instaurazione del
presente giudizio è assai risalente, essendo avvenuta già nel periodo immediatamente successivo
alla nascita del figlio D. , nato il _____2011 (cfr quanto dichiarato dal ricorrente alla CTU Dott.ssa
L. T. nel corso dei colloqui peritali: “ad Agosto 2019…..era il periodo che mio figlio M. era in
ospedale poi a Novembre 2019 mio figlio è stato a casa con noi. Prima del ricovero io lavoravo
fuori e tornavo a casa nei weekend a settimane alterne e si litigava sempre. Poi M. è stato
ricoverato il 13 Marzo 2020 e poi da lì non ho più sentito la signora. Quando M. si è aggravato la
nostra situazione era già compromessa……I problemi di coppia pesanti ci sono stati dopo la
nascita di D. …..Ad Agosto 2019…..ho iniziato a dire che mi volevo separare. Sono andato
dall’avvocato ma il legale di mia moglie metteva i bastoni tra le ruote”; cfr inoltre quanto più volte
dedotto dal ricorrente nei propri atti difensivi, da ultimo anche in comparsa conclusionale: “dopo i
primi anni di convivenza, i rapporti tra i suddetti coniugi si sono andati deteriorando, venendo
meno l’affectio coniugalis così da rendere insopportabile l’ulteriore convivenza e, quindi, è venuta
meno l’unione materiale e spirituale tra gli stessi”; cfr poi le deduzioni difensive svolte dalla
resistente, laddove la stessa ha dedotto che la crisi della coppia si è verificata quantomeno a partire
dall’anno 2019, nel corso del quale il Sig. C. ha manifestato la propria volontà di separarsi; essa
inoltre nel corso dell’udienza presidenziale del 28.9.2021 ha espressamente dichiarato: “voglio
separarmi perché io e mio marito già non andavamo d’accordo, poi ha abbandonato me e mio
figlio [M. , n.d.r.] e non potrei mai stare con una persona del genere).
È dunque evidente che tutte le condotte violative dei doveri coniugali asseritamente poste in essere
dalle parti, essendo state tutte commesse in periodi successivi rispetto al momento in cui già si era
verificata l’irreversibile crisi del rapporto coniugale, non possono aver avuto alcuna efficienza
causale nel dare luogo alla crisi medesima; sotto tale aspetto deve essere tra l’altro evidenziata
l’assoluta irrilevanza dei capitoli di prova da esse dedotti nelle proprie memorie istruttorie,
trattandosi per l’appunto di capitoli volti a dimostrare circostanze e condotte che – oltre a risultare
peraltro in buona parte già provate sia dai documenti versati in atti che dalle stesse deduzioni
difensive ed ammissioni su richiamate – non possono in alcun modo aver dato luogo alla rottura del
menàge coniugale per essere intervenute in un momento in cui tale rottura si era già ampiamente
consumata (cfr, ad ulteriore riprova di ciò, le dichiarazioni rese dal Sig. C. al CTU durante le
operazioni peritali laddove esso ha ammesso di aver acconsentito all’abbandono del tetto coniugale
posto in essere dalla moglie all’indomani del decesso del figlio M. , allorquando quest’ultima si è
recata assieme ai figli minori M. e D. ad abitare presso l’alloggio del Sig. P. sito in provincia di
Caserta: “dopo la morte di mio figlio vengo a sapere che mia moglie si è legata con un altro signore
che anche lui aveva il figlio in ospedale, era di Caserta e si chiamava C. P. e poco dopo mia moglie
decide di trasferirsi a Caserta con i due ragazzi e io accetto per non mettere altri disguidi. Ci
sentivamo al telefono tutti i giorni e mia figlia grande non ci voleva stare, si lamentava che mia
moglie li trascurava e stava fuori tutto il giorno”).
Per quanto poi concerne le asserite relazioni extraconiugali che – secondo le deduzioni del Sig. C. –
la resistente avrebbe intrattenuto nel corso della convivenza coniugale (tra le quali quella con un
capocantiere della ditta per la quale esso svolge la propria attività lavorativa), le stesse non risultano
suffragate da alcun elemento di prova, né i capi di prova formulati dal ricorrente erano rivolti a dare
dimostrazione degli assunti da esso svolti al riguardo.
Pertanto, sulla base di tutti gli assunti sinora svolti, va ritenuto che eventuali condotte violative dei
doveri coniugali in ipotesi poste in essere dai coniugi ben possano aver costituito non la causa del
deterioramento del rapporto coniugale e della situazione di intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, ma il frutto e la conseguenza di tale situazione e della decisione di entrambe le parti di
non proseguire oltre nel rapporto coniugale.
Le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti devono pertanto essere rigettate.
Venendo ora a trattare delle ulteriori domande conseguenti alla separazione proposte dalle parti, e
per quanto innanzitutto concerne il regime di affido, di collocazione abitativa e di visita dei figli
minori M. e D. , va rilevato che dalla relazione redatta in data 27.4.2023 dal CTU nominato
Dott.ssa L. T. – e peraltro anche dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 6.8.2021 e dalle relazioni redatte dai Sevizi Sociali affidatari nel corso del giudizio
– è emersa la sussistenza in capo ad entrambi i genitori dei minori di gravi carenze dal punto di
vista dell’esercizio della responsabilità genitoriale nonché di una elevata conflittualità; conflittualità
che costituisce anch’essa un ostacolo consistente al corretto esercizio della funzione genitoriale da
parte dei Sigg.ri C. e M. , e che allo stato preclude agli stessi ogni possibilità di comunicare e di
gestire i minori in modo adeguato (cfr sul punto l’elaborato peritale redatto dal CTU, ove tra l’altro
si legge: “la famiglia C. /M. si trascina il peso enorme del lutto del primogenito M. deceduto a
causa di una leucemia. Questo evento si viene a sovrapporre ad una relazione di coppia già in crisi
e con una ipotesi di separazione già esplicitata dal C.
L’equilibrio familiare si è sempre basato su una separazione dei ruoli molto chiara: il padre in
trasferta a lavorare e a portare i soldi in casa e la madre in casa ad occuparsi della gestione
completa della casa e dei figli. Questa gestione era presente quando vivevano nella terra natia
vicino alle loro famiglie di origine e si è poi mantenuto anche quando si sono trasferiti in Liguria e
sono rimasti un nucleo famigliare solo ed isolato.
Ma se il C. riesce sempre a ottemperare al suo obiettivo di lavorare e garantire i soldi necessari
alla famiglia, non è possibile dire la stessa cosa per la M. , che ha dimostrato pesanti carenze sia
da un punto di vista affettivo che anche di concreto accudimento basico.
L’affetto e l’amore per i figli non è in discussione ma vi sono negligenze importanti nella gestione
dei ragazzi ed entrambi i genitori risultano trascuranti e abbandonici anche se con modalità
diverse tra loro.
Il sig. C. è un uomo dedito al lavoro, pratico, concreto e poco capace di esprimere la sua affettività
se non con gesti concreti. L’aspetto empatico risulta contenuto.
È poco capace di esprime ed avanzare le sue richieste e i suoi bisogni tanto che non è facile
comprendere il confine tra il non sentirsi in diritto di chiedere e invece l’assenza vera e propria di
un bisogno.
La sua comprensione della realtà è semplice e poco articolata, e non si è evidenziato il bisogno di
comprendere appieno alcune dinamiche familiari (io avevo interrotto i contatti perché mia moglie
non voleva avere a che fare con i miei parenti, a tutt’oggi non so che motivo c’era. Ma la signora
aveva interrotto i rapporti anche con la sua famiglia).
Il suo atteggiamento e i suoi comportamenti sono apparsi scarsamente proattivi, e poco tutelanti la
prole. Ad esempio, quando non si è opposto all’improvvisa decisione della moglie di trasferirsi con
il nuovo fidanzato P. , non si è reso disponibile ad andare a prendere i figli che erano ospiti in
struttura in Campania, o quando non si è attivato per avere tutte le informazioni sulla salute di M.
quando il figlio era in ospedale e si rifiutava di incontrarlo M. era diventato maggiorenne nel 2020
ed io non ho più avuto diritto di avere notizie e quando sono andato in ospedale non mi hanno fatto
entrare e i medici mi hanno detto che madre e figlio avevano firmato un documento per la privacy.
Si è evidenziato un atteggiamento trascurante verso i figli: D. e M. riferiscono delle negligenze
educative e di accudimento della madre che vengono anche confermate dalla zia e non è possibile
pensare che il C. nei suoi rientri a casa nei fine settimana non si sia mai reso conto del ménage
familiare portato avanti dalla moglie visto che i figli direttamente non gli hanno detto mai nulla lei
dava delle regole molto rigide ai miei figli e i ragazzi non parlavano di niente con me perché
avevano paura delle punizioni.
Non si è mai opposto alla locazione dei ragazzi in struttura, vede che stanno bene e l’unica cosa di
cui si lamenta è la logistica il posto dove sono i ragazzi che è lontano dalla città e sono verso le
montagne ed è fuori mano veramente, speriamo che non succeda mai niente perché se nevica
diventa difficile raggiungerli.
Chiede di poter fare i weekend alternati e si augura che anche la madre possa fare altrettanto. Dal
colloquio con i servizi sociali non risulta che abbia mai chiesto direttamente modifiche ampliative
del calendario neanche quando ha avuto il periodo delle ferie estive.
Il rapporto con i figli si esprime solo nel lato ludico e pare esaurirsi negli orari e nei tempi decisi
dal servizio; anche nell’ultimo colloquio non avanza richieste particolari, a differenza invece della
sorella che animatamente chiede, prevaricando il fratello, come se fosse lei il genitore dei ragazzi.
La sig.ra M. appare una donna fragile da un punto di vista emotivo, facile a farsi trasportare e
travolgere dagli affetti anche estemporanei (come quando decide di trasferirsi con il P. ci
trasferiamo ma mi rendo conto che C. non è una persona stabile e dopo una settimana decido di
andare via.) senza tener conto dei dati di realtà e delle conseguenze che le sue scelte possono avere
sugli altri.
La signora appare ancora molto provata dal lutto di M. ed è bisognosa di condividere questo peso
con i suoi figli, cosa che fa senza rendersi conto non solo dell’inadeguatezza del comportamento
ma anche della risposta degli interlocutori. Possiamo dire che la M. appare egoriferita e poco
capace di guardare oltre i suoi bisogni e laddove riesce a vedere l’altro, comunque non ne tiene
conto chiedo di trasferirmi con i bambini in provincia di Caserta con il mio nuovo compagno C. P..
M. non era contenta, C. aveva conosciuto i miei figli all’obitorio.
Dobbiamo dire però, che questo aspetto sta migliorando grazie anche al lavoro con la sua
psicologa dott.ssa M. G. Nei colloqui peritali, la madre è apparsa in grado di comprendere le
diverse esigenze dei due figli e di accettare le diverse disponibilità che i figli hanno verso di lei, in
particolare di accogliere l’ostilità di M. .
Difetta ancora di una corretta comprensione pratica delle cose, ad esempio le informative con i
servizi sociali e gli operatori della comunità hanno avuto delle difficoltà per la scarsa tempestività
delle comunicazioni per le numerose variazioni degli orari di lavoro che impedivano alla madre di
presenziare agli incontri con i figli che erano stati stabiliti.
Ad inizio consulenza, chiede e desidera di avere i suoi figli a casa con lei senza che vi siano i
minimi presupposti concreti atti a rendere possibile questo progetto. Diversamente, in coda alla
perizia pare aver ridimensionato le sue aspettative”).
Sempre dall’elaborato peritale, e più in generale dagli atti di causa, è poi emerso che le gravi
carenze mostrate dalle parti nell’esercizio della funzione genitoriale hanno causato ai figli minori
notevoli problematiche, sofferenze psicologiche ed un generale disorientamento (cfr la relazione
peritale a pagina 33, ove si legge: “M. è una ragazza che porta tutti i segni della trascuratezza e
della negligenza in cui è dovuta crescere ed anche il suo essere adultizzata ne è una conseguenza. Il
suo mondo è diviso nettamente in buoni e cattivi senza nessuna sfumatura, alla mamma non
vengono fatti sconti mentre il papà viene decisamente idealizzato. Vero è che la gestione materna è
stata deficitaria (in comunità mi trovo benissimo, rispetto a quando stavo con mia mamma, ho più
libertà, una casa più pulita, ho amicizie, sto andando bene a scuola e non sto più incollata al
telefono, sto socializzando e sto facendo esperienze nuove) ma, è anche vero che la figura paterna è
stata presente in maniera molto contenuta e di fatto non occupandosi esattamente dell’accudimento
è stato più facile risultare una figura “buona”, (rapporto con papà: è bellissimo, mi dà dei
consigli, non mi sgrida mai e non mi alza le mani, è una persona calma, mi fa divertire, dice
sempre la verità. Mi piace così, mi piace tutto. ….. S. 27. La mia famiglia mi tratta come, la
mamma mi tratta come se fossi una bambina, papà come se fossi una principessa).
Dobbiamo però riflettere che anche se il padre viene mostrato da M. come una figura positiva, non
lo ritiene completamente affidabile tanto che per il futuro ha ipotizzato di occuparsi lei del fratello.
M. presenta delle buone risorse personali e appare capace di guardare al futuro in maniera
costruttiva.
D. essendo più piccolo d’età, è stato meno esposto rispetto alla sorella, alla trascuratezza e alla
negligenza genitoriale e di conseguenza ne porta meno i segni anche se è esattamente in grado di
confrontare e apprezzare la gestione in comunità Ci sto bene in comunità, sto scoprendo cose
nuove, stiamo viaggiando tanto, mi fanno capire di più le cose quando studio.
È molto legato alla sorella che di fatto le ha fatto da “genitore” ma comincia a sentire il peso della
visione esattamente dicotomica che M. ha dei due genitori e sente la necessità di staccarsene per
vivere più liberamente il rapporto con la madre”).
Le carenze nell’esercizio della responsabilità genitoriale manifestate dai genitori, unitamente alla
considerazione della persistenza in capo agli stessi di un’elevata conflittualità che preclude loro
ogni possibilità di dialogo e di comunicazione per quanto concerne la gestione dei figli minori,
hanno indotto il CTU, condivisibilmente, ad auspicare la conferma dell’affido degli stessi ai Servizi
Sociali territorialmente competenti già disposto sia dal Tribunale per i Minorenni di Genova che dal
Presidente del Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché, per
quanto concerne la loro collocazione abitativa ed il regime di visita con i genitori, a caldeggiare la
conferma della collocazione abitativa presso la comunità per ragazzi ove attualmente essi già
risiedono nonché l’adozione di un progetto graduale di ampliamento degli spazi di incontro dei
minori con ciascun genitore (cfr l’elaborato peritale, ove si legge: “entrambi i genitori in passato
hanno presentato importanti criticità nelle loro funzioni genitoriali di accudimento e cura e nella
funzione empatico e affettiva. Queste criticità sono in parte ancora presenti, pertanto si ritiene
opportuno mantenere l’affido dei minori ai servizi sociali di competenza e mantenere la
collocazione presso la comunità attuale…..
Si ritiene opportuno prevedere un calendario di incontri genitori/figli con un progetto di graduale
ampliamento degli spazi che permetta di sollecitare le competenze genitoriali residue presenti. I
cambiamenti di ampliamento si prevedono ogni due mesi se le cose procedono positivamente.
Per il papà che al momento gode di 4 ore comprensive di pranzo a settimane alterne nei weekend,
si passerà alla mezza giornata comprensiva di pranzo e cena a settimane alterne, dopo due mesi la
giornata intera e dopo due mesi al weekend completo di pernotto dal sabato mattina fino alla
domenica sera comprensiva di cena.
I cambiamenti e le progressioni valgono per entrambi i figli.
Per la mamma ora gode di due ore a settimane alterne con entrambi i figli e con D. 4 ore ogni 15
giorni da alternare in modo che incontri la mamma una volta alla settimana tutte le settimane Si
mantengono fermi gli incontri di due ore a settimane alterne con entrambi i figli.
Per D. ogni 15 giorni si passerà alla mezza giornata comprensiva di pranzo e cena, poi dopo due
mesi alla giornata intera e dopo due mesi alle due giornate col pernotto.
Al momento si prevedono gli ampliamenti solo per D. .
Per quanto riguarda la zia paterna, visto che abbiamo preso atto che già da tempo incontra i nipoti
liberamente durante gli spazi con il papà, ritengo sia senza senso continuare con l’incontro
protetto che viene quindi eliminato. Però, non si prevedono altri spazi per la sig.ra C. , se non
quelli di compresenza con il sig. C. quando incontra i propri figli.
Si chiede anche un colloquio mensile della zia con l’assistente sociale al fine di sollecitare
l’apporto costruttivo e positivo della sig.ra C. e limitare gli aspetti di disturbo.
I servizi sociali dovranno monitorare l’evoluzione dei diversi passaggi con facoltà di eventuale
sospensione della progressione prevista laddove sorgessero problemi e/o complicazioni. Rispetto
allo stabilire le giornate della settimana e gli orari più precisi, demando sempre ai servizi sociali
che si confronteranno con i genitori rispetto alle esigenze logistiche”).
Sempre con riferimento al punto in esame va poi evidenziato come all’esito del giudizio non appaia
necessario disporre l’audizione dei minori M. e D. ; ciò in quanto gli stessi sono già stati più volte
sentiti sia dal Tribunale per i Minorenni (cfr il verbale dell’audizione in atti, prodotto dal loro
Curatore Speciale), sia dai Servizi Sociali affidatari, sia in fine dal CTU nominato Dott.ssa L. T. ,
ed in tali sedi hanno pertanto già avuto la possibilità di esporre compiutamente i propri intendimenti
in relazione al proprio affidamento, alla propria collocazione abitativa ed al regime di visita con i
propri genitori, dimodochè una loro ulteriore audizione, oltre che apparire palesemente superflua,
rischierebbe inoltre di rivelarsi potenzialmente pregiudizievole per gli stessi, considerato il notevole
carico di stress che le procedure giudiziali (oltre all’attuale situazione di grave e persistente conflitto
sussistente tra i genitori) hanno verosimilmente già comportato per loro.
Sul punto in esame il Tribunale stima pertanto opportuno provvedere nei termini seguenti:
“dispone l’affido dei figli minori delle parti M. e D. ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
con collocazione abitativa degli stessi presso la comunità per ragazzi ove essi già attualmente
risiedono; il padre e la madre potranno visitarli e tenerli con sé secondo le modalità e con le
tempistiche di cui al progetto delineato dal CTU Dott.ssa L. T. nel proprio elaborato peritale
redatto in data 10.4.2023/27.4.2023 e richiamato nella parte motiva della presente sentenza, con
facoltà per i Servizi Sociali affidatari di sospendere e/o di modulare in modo diverso la
frequentazione tra i genitori ed i figli qualora gli incontri dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il
sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori, e con facoltà per i Servizi medesimi di prevedere –
solo all’esito del percorso di cui al progetto – ulteriori tempi di permanenza dei minori presso
ciascun genitore qualora il progetto sia andato a buon fine e gli incontri si siano rivelati positivi
per il sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori”.
Deve essere inoltre disposto che i Sevizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare un percorso di
sostegno psicologico in favore di ciascuno dei figli minori.
Inoltre i genitori devono essere invitati ad intraprendere – o a continuare ove già intrapreso – un
percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare.
Per quanto poi concerne il regime di mantenimento dei figli minori, va rilevato: 1) che il ricorrente
svolge attività lavorativa dipendente sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato quale
operaio metalmeccanico trasfertista (con attuale sede di lavoro sita in Ravenna, città dalla quale
esso rientra in Savona nei fine settimana anche per poter visitare i figli minori), realizzando un
reddito mensile netto pari a circa € 2.300,00/2.400,00 (cfr le certificazioni uniche e le buste paga da
esso prodotte); 2) che la resistente – che nel corso della convivenza coniugale ha svolto l’attività di
casalinga – successivamente alla fine del rapporto con il marito ha svolto svariate attività lavorative
sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato ed a chiamata, tra le quali l’attività di
cameriera di sala per un ristorante e l’attività di addetta alle vendite per varie ditte (quest’ultima è
l’attività che essa svolge anche attualmente); 3) che dalle buste paga da essa prodotte risulta che
essa nell’ultimo periodo ha ritratto dal proprio lavoro un reddito pari mediamente a circa € 640,00
mensili netti; 4) che il ricorrente abita in Savona in un alloggio preso in locazione al canone mensile
di € 500,00; 5) che la resistente abita in Vezzi Portio (SV) in un alloggio preso in locazione al
canone mensile di € 350,00; 6) che le parti non sono proprietarie di beni immobili; 7) che in
considerazione del notevole divario reddituale attualmente sussistente tra i coniugi va ritenuto
opportuno porre le spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi
sono collocati nella misura del 60 % a carico del ricorrente, e nella misura del 40 % a carico della
resistente; 8) che inoltre, essendo previsto che il figlio minore D. entro breve – pur mantenendo la
propria abitazione principale nella comunità per ragazzi – cominci a trascorrere presso la madre
periodi di tempo non indifferenti, va ritenuto opportuno, sempre in considerazione del divario
reddituale sussistente tra le parti, che il padre versi alla madre, a titolo di concorso al mantenimento
del minore ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze testè menzionate ed in
particolare delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti nonché delle esigenze personali e
di vita dei figli minori desumibili dalla loro età, stima opportuno provvedere sul punto in esame nei
termini seguenti:
“pone a carico del padre nella misura del 65 % ed a carico della madre nella misura del 35 % le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati;
dispone inoltre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
minore D. ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni
mese”.
In caso di separazione personale fra i coniugi, il coniuge al quale non sia addebitabile la
separazione, ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non
abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a
quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima
della separazione. In tema di separazione personale tra i coniugi, le condizioni per il riconoscimento
del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non
titolarità di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto
in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. D’altro canto, ai
fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento occorre, ai sensi dell’art. 156
c.c. comma 2, avere riguardo “alle circostanze e ai redditi dell’obbligato” intendendosi per
circostanze tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini
economici, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Ciò premesso va rilevato che dall’istruttoria documentale è chiaramente emerso che il reddito del
ricorrente (proveniente da lavoro dipendente a tempo indeterminato) è di gran lunga superiore
rispetto a quello della resistente, la quale inoltre, a differenza del marito, non è ancora riuscita –
nonostante l’impegno profuso, testimoniato dai numerosi contratti di lavoro da essa prodotti – a
stabilizzare in modo definitivo la propria posizione lavorativa, e continua pertanto a lavorare solo
sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Quanto al contributo per il mantenimento della
moglie appare, pertanto, congruo un importo mensile pari ad euro 300,00 annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT.
Stante l’esito della controversia devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico solidale di C. P. e di M. B. , con la
precisazione che qualora la resistente dovesse essere ammessa in via definitiva a fruire del
patrocinio a spese dello Stato potrà esserle richiesta – e per essa potrà essere richiesta allo Stato –
solo la corresponsione del 50 % della metà dei compensi liquidati al CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di M. B. e C. P. , coniugi per matrimonio contratto in R. d. C.
a il _____2001;
2) dispone l’affido dei figli minori delle parti M. e D. ai Servizi Sociali territorialmente
competenti, con collocazione abitativa degli stessi presso la comunità per ragazzi ove essi già
attualmente risiedono; il padre e la madre potranno visitarli e tenerli con sé secondo le modalità e
con le tempistiche di cui al progetto delineato dal CTU Dott.ssa L. T. nel proprio elaborato peritale
redatto in data 10.4.2023/27.4.2023 e richiamato nella parte motiva della presente sentenza, con
facoltà per i Servizi Sociali affidatari di sospendere e/o di modulare in modo diverso la
frequentazione tra i genitori ed i figli qualora gli incontri dovessero rivelarsi pregiudizievoli per il
sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori, e con facoltà per i Servizi medesimi di prevedere –
solo all’esito del percorso di cui al progetto – ulteriori tempi di permanenza dei minori presso
ciascun genitore qualora il progetto sia andato a buon fine e gli incontri si siano rivelati positivi per
il sano e sereno sviluppo psicofisico dei minori;
3) dispone che i Sevizi Sociali affidatari provvedano ad organizzare un percorso di sostegno
psicologico in favore di ciascuno dei figli minori;
4) invita le parti ad intraprendere – o a continuare ove già intrapreso – un percorso di sostegno alla
genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare;
5) pone a carico del padre nella misura del 65 % ed a carico della madre nella misura del 35 % le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati;
dispone inoltre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
minore D. ed a decorrere dal momento in cui quest’ultimo comincerà a trascorrere con la madre i
periodi di mezza giornata comprensivi di pranzo e cena indicati dal CTU, la somma di € 150,00
mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni
mese;
6) pone a carico del ricorrente l’obbligo di versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, a
titolo di concorso al mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) pone in via definitiva a carico solidale di C. P. e di M. B. le spese di CTU, con la precisazione
che qualora la resistente dovesse essere ammessa in via definitiva a fruire del patrocinio a spese
dello Stato potrà esserle richiesta – e per essa potrà essere richiesta allo Stato – solo la
corresponsione del 50 % della metà dei compensi liquidati al CTU.
Savona, 29.7.2023
Il Presidente Rel.
Dott. Davide e Atzeni